di Matteo Castagna
La maggior parte delle persone sono convinte che in Italia dalla prima elementare alla terza media i bambini debbano andare a scuola. Non a caso il sitema chiama questi otto anni “scuola dell’obbligo”. Ma è davvero obbligatorio andare a scuola? Rispondiamo subito NO!
Quando la società era Cattolica, quindi tradizionale e seguiva l’ ordine naturale, non esisteva obbligo di frequentare la scuola perché, a ragione, si riteneva che la diseguaglianza tra le persone in senso sociale e attitudinale rendesse facoltativa tale scelta. Per millenni l’umanità ha prodotto meravigliosi esempi in ambito letterario, scientifico, artistico, musicale ecc. senza bisogno della cosiddetta “istruzione di massa”. Molto bella era la figura del cosiddetto precettore, che svolgeva il ruolo di insegnante e educatore a domicilio. E’ con il risorgimento e con le sue nefaste idee di falsa eguaglianza che vediamo gli albori dell’ “istruzione di massa”.
L’obbligo formativo è una misura introdotta nella maggior parte dei Paesi del mondo con l’obiettivo di garantire una scolarizzazione di massa, secondo i principi rivoluzionari. Che il risultato effettivo sia quello di obbligare a prendere un pezzo di carta, in tanti casi, una massa di somari, soprattutto coloro che non sentono né attrattiva né necessità di una particolare scolarizzazione, non interessa all’uomo moderno.
L’obbligo scolastico è inteso come obbligo di conseguire un titolo di studio. Per la scuola dell’obbligo, il sostegno è basato esclusivamente sul reddito, non su criteri meritocratici, secondo il principio per il quale un’istruzione di base sarebbe un diritto fondamentale del cittadino.
L’obbligo formativo è stato introdotto dal ministro Luigi Berlinguer simultaneamente all’innalzamento dell’obbligo scolastico da 8 a 10 anni. Tale innalzamento si sarebbe dovuto compiere nell’arco di alcuni anni, infatti inizialmente l’obbligo veniva prolungato solo fino ai nove anni. La legge De Mauro-Berlinguer prevedeva anche un riordino dei cicli che avrebbe portato una unificazione tra scuola elementare e scuola media accorciando la durata di tale percorso di un anno. In tal modo l’obbligo scolastico fino ai 10 anni avrebbe messo tutti gli studenti nella condizione di frequentare 3 anni di scuola superiore ottenendo una qualifica.
All’interno di tale quadro venne progettato anche il NOF, nuovo obbligo formativo, che prevede il diritto dovere di permanere dentro i vari canali della formazione-istruzione fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Con il passaggio di ministero a Letizia Moratti, l’innalzamento dell’obbligo scolastico venne annullato, mentre venne mantenuto l’obbligo formativo.
Tale obbligo prevedeva che gli studenti, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore, si iscrivessero o alle scuole secondarie superiori o a un corso di formazione o che mettessero in atto forme di alternanza tra formazione e lavoro (apprendistato).
Dagli anni ‘70, l’obbligo scolastico in Italia valeva fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore e, in ogni caso, fino a 16 anni di età. Lavori a qualunque titolo e tipologia contrattuale per persone di età inferiore ai 16 anni sono una forma di lavoro minorile, che costituisce reato.
Con il passaggio del ministero a Giuseppe Fioroni, attraverso l’art. 1 comma 622 della legge 296 del 2006 (la prima legge Finanziaria del nuovo governo di Romano Prodi), l’obbligo scolastico è stato nuovamente innalzato a 10 anni e, in ogni caso, fino al sedicesimo anno di età. Di conseguenza l’età per l’accesso al lavoro è stata elevata a sedici anni.
Meno di due anni dopo il governo di Silvio Berlusconi ha introdotto, emendando la legge 296 del 2006 attraverso l’articolo 64 della legge 133/08, la possibilità che l’obbligo scolastico, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici, sia assolvibile anche attraverso percorsi di istruzione o formazione professionale. La sua maggioranza ha poi tentato di abbassare nuovamente a 15 anni l’età dell’obbligo scolastico (e con essa quella per l’accesso al lavoro) con un piccolo emendamento a un disegno di legge onnicomprensivo conosciuto come “collegato lavoro”, non ancora definitivamente approvato malgrado un lunghissimo iter parlamentare (il 29 settembre 2010 è stato trasmesso dal Senato alla Camera).
“Scuola familiare” significa che i bambini e i ragazzi non frequentano le istituzioni scolastiche tradizionali, ma vengono educati direttamente dai genitori o da altre figure professionali scelte dalla famiglia.
Art. 30 – E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).
Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.(…)
Fare scuola a casa è una valida e legale alternativa alla scuola tradizionale
e permette ai figli di crescere seguendo un percorso educativo “su misura”
e ai genitori di non delegare l’opportunità di seguirli nel loro percorso di
apprendimento, ma piuttosto nel considerarsi responsabili della loro
crescita personale e spirituale.
Alcuni di noi hanno deciso di intraprendere questa strada per i loro figli, alla luce del tipo di istruzione che viene data dal nostro Paese ma anche dalle scuole private gestite dalla chiesa conciliare. Ed alcuni professionisti si sono già offerti di dare il loro contributo.
Per ulteriori informazioni, inviare una mail a: christusrex@libero.it
