NOTE CIRCA LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL SUICIDIO ASSISTITO

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Francesco Farri

1. La proposta di legge regionale di iniziativa popolare su “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019” richiede, anzitutto, di chiarire un equivoco di fondo, che essa si presta a generare fin dalla sua intitolazione.

Il richiamo fin dal titolo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 sembra presentare la proposta di legge come qualcosa di costituzionalmente necessario, ossia di indispensabile per dare attuazione ai principi costituzionali, come affermati – secondo la proposta stessa – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.

Sennonché, essa in verità non ha e non può avere tale portata.

Infatti, la sentenza n. 242/2019 ha un ambito ben preciso, che è quello di dichiarare incostituzionale la norma che puniva in ogni caso e senza differenziazione l’aiuto al suicidio; non è una sentenza la cui portata precettiva investe l’organizzazione amministrativa e sanitaria; non è una sentenza che istituisce un “diritto al suicidio”.

La sentenza stabilisce che, in alcuni casi peculiari, l’aiuto al suicidio non deve essere punito in maniera identica alla generalità dei casi; non dichiara illegittime le norme sul servizio sanitario nazionale nella parte in cui non stabiliscono procedure e tempi per l’aiuto al suicidio. La sentenza si limita a dichiarare la non punibilità di alcuni comportamenti, non fonda un diritto pretensivo a ottenere dall’amministrazione pubblica il comportamento scriminato (come efficacemente precisato da G. Razzano, Le proposte di leggi regionali sull’aiuto al suicidio, in Consulta Online, 2024, 77). E non fonda un simile “diritto pretensivo”, non già per ragioni formali o processuali, ma ben più radicalmente perché esclude nel merito che un tale diritto esista: la sentenza afferma infatti, a chiare lettere, che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” (par. 6) e che dalla Costituzione “discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (par. 2.2.).

Questa differenza di portata precettiva è fondamentale e va tenuta ben presente quando si affronta il tema.

La sentenza è quindi di per sé già del tutto autosufficiente per conseguire il risultato che essa ritiene costituzionalmente doveroso, ovvero differenziare il trattamento di alcuni casi di aiuti al suicidio rispetto agli altri. Essa non richiede affatto come costituzionalmente necessario un intervento del legislatore per completarla.

La Corte “auspica” solamente che la materia formi oggetto di compiuta disciplina da parte del legislatore, ma non detta un obbligo vincolante in tal senso, né detta tempi, né suggerisce contenuti.

Tanto meno la Corte ha imposto al servizio sanitario nazionale di erogare prestazioni di suicidio assistito: essa ha unicamente affidato al servizio sanitario nazionale una fase di verifica delle condizioni e delle modalità del protocollo suicidario, non certo la diretta erogazione del servizio o assistenza per la sua esecuzione materiale, come invece propugna la proposta di legge di cui si discute (art. 2, comma 5; art. 3, commi da 5 a 7; art. 4).

Occorre quindi sgombrare il campo dal possibile equivoco che la proposta di legge in questione sia costituzionalmente doverosa. Essa non lo è e rappresenta unicamente una proposta politica, rispondente a una precisa scelta ideologica.

2. Appurato che la proposta di legge non è costituzionalmente necessaria, se la si esamina nel dettaglio balzano agli occhi – per converso – macroscopici profili di incostituzionalità, che rendono pressoché certo il suo annullamento da parte della Corte Costituzionale, nella ipotesi in cui venisse approvata.

I profili di incostituzionalità si possono dividere in due gruppi.

Un primo gruppo attiene all’incompetenza delle regioni a legiferare in materia.

Un secondo gruppo attiene ai contenuti della proposta di legge stessa, che violano i paletti posti dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 242/2019 cui pure la proposta ambirebbe a dare esecuzione.

Vediamoli con ordine.

3. A dispetto del titolo, la proposta di legge va ben oltre il perimetro dell’organizzazione sanitaria di competenza (concorrente) regionale e impinge in modo consistente in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tale aspetto è stato analiticamente dimostrato, tra l’altro, da un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato ai Presidenti dei Consigli Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nn. 39326/23 e 40525/23 del 15 novembre 2023.

3.1. Anzitutto, è evidente che la proposta normativa in questione incide in modo diretto sul diritto alla vita, introducendo un “diritto al suicidio”, ossia a disporre della propria vita, addirittura esigendo la cooperazione dell’amministrazione pubblica per renderlo effettivo.

Ebbene, come ben evidenziato anche nella prima parte del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 15 novembre 2023, la Corte Costituzionale, per giurisprudenza costante (ribadita sia nella sentenza n. 242/2019, sia nella giurisprudenza successiva, si pensi, in particolare, alla sent. n. 50/2022), qualifica il diritto alla vita come diritto inviolabile supremo, “cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, costituendo “la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”.

Se così è, ogni bilanciamento che lo riguardi non può che attenere ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il discorso va oltre la formale individuazione dei LEA e attiene al cuore dello stesso concetto di “livello essenziale” dei diritti civili, utilizzato dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m). Se per la Corte Costituzionale il diritto alla vita attiene “all’essenza dei valori supremi”, ne consegue che tutto ciò che direttamente lo riguarda integra per sua natura un nucleo “essenziale” dei diritti civili. Come tale, ciò rientra nella competenza esclusiva statale perché non può che essere disciplinato in modo unitario su tutto il territorio nazionale, pena una radicale compromissione dei principi supremi di pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3 Cost.) e di unità della Repubblica (art. 5 Cost.).

3.2. In materia affine, quella delle d.a.t., dove una regione aveva tentato di introdurre una regolamentazione regionale prima di una legge nazionale (poi approvata con legge n. 219/2017), la Corte ha chiaramente affermato che si tratta di temi che “necessita[no] di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza” (Corte Cost., n. 262/2016), pena la violazione anche di un altro ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia l’ordinamento civile e penale della Repubblica (art. 117, c. 2, lett. l Cost.).

Invero, se rientrano nel concetto di ordinamento civile tutte quelle norme suscettibili di incidere “su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona” (Corte Cost., n. 262/2016), appare evidente come una norma, che sancisca un “diritto al suicidio” e lo disciplini per esigere una cooperazione di soggetti terzi per realizzarlo, non potrebbe che essere emanata – sul puro piano delle competenze (e ferma la sua incostituzionalità nel merito, cfr. infra par 4.1.) – unicamente dal legislatore statale. Una norma del genere, infatti, inciderebbe in sommo grado sulla “integrità della persona”, compromettendola alla radice (F. Piergentili, Progresso tecnologico e nuove questioni costituzionali: la (in)competenza delle Regioni sul fine vita, in Dir. Merc. Tecn., 2023, par. 4).

3.3. E’ chiarissimo, d’altronde, che l’invito – non vincolante – che la Corte rivolge al legislatore affinché intervenga a disciplinare compiutamente la materia è rivolto specificamente al Parlamento, e non al legislatore regionale. E’ il Parlamento cui si rivolge la propedeutica ord. n. 207/2018 ed è il Parlamento a essere evocato nei passaggi della sent. n. 242/2019 che al possibile intervento del legislatore si riferiscono.

A ciò si aggiunga che, come rilevato dall’Avvocatura Generale dello Stato, “i criteri dettati dalla Corte nella sentenza n. 242/2019 scontano un inevitabile tecnicismo (si pensi, ad esempio, alla nozione di “trattamenti di sostegno vitale”), che, inevitabilmente, si prestano ad interpretazioni non omogenee, le quali potrebbero determinare una ingiustificabile disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale”, laddove la normativa fosse dettata da leggi regionali, così ledendo anche sotto questo ulteriore profilo la competenza esclusiva statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, c. 2, lett. m), Cost..

3.4. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro come sia dunque privo di attinenza il richiamo, compiuto dalla proposta di legge, al principio di “cedevolezza invertita”, secondo cui l’intervento del legislatore regionale potrebbe anticipare l’inerzia del legislatore statale, nelle more e fino a un intervento di quest’ultimo. Tale principio, infatti, “attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione” (Corte Cost., n. 1/2019), per cui non vale neppure in parte nel caso di specie dove, come si è detto, vengono in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato.

Anche sul punto, davvero nessun dubbio può sussistere, poiché il tema è già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nel già menzionato affine caso del “testamento biologico” regionale. Anche in quel caso la Regione interessata (il Friuli Venezia Giulia) ritenne di aver titolo a intervenire a fronte della mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale (poi, in qual caso, superata dalla l. n. 219/2017). La Corte, tuttavia, non ebbe dubbi nel dichiarare incostituzionale la legge regionale, statuendo che, in una materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’affermata inerzia del Parlamento “non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale” (Corte Cost., n. 262/2016).

Risulta quindi confermata, sotto ogni aspetto, l’incompetenza della Regione a legiferare su aspetti come quelli fatti oggetto della proposta di legge sul suicidio assistito in commento.

4. Vi è di più, in quanto l’incostituzionalità della proposta di legge in commento non attiene soltanto al versante dell’incompetenza legislativa regionale, ma anche al merito dei contenuti.

Una legge del genere sarebbe incostituzionale anche se fosse in ipotesi approvata dallo Stato, poiché essa non viola soltanto i criteri di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ma anche altri principi costituzionali e gli stessi criteri di fondo della sent. n. 242/2019 cui pretenderebbe di dare esecuzione.

4.1. Anzitutto, contrasta alla radice con la Costituzione una proposta di legge che sancisca un “diritto al suicidio” e ne affidi l’esecuzione al sistema sanitario nazionale. L’art. 32 della Costituzione afferma che la Repubblica e, dunque, il sistema sanitario pubblico tutela la “salute” e garantisce “cure” alle persone, mentre per definizione il farmaco suicidario non tutela la salute della persona e non la cura, bensì la sopprime. La sentenza della Corte, n. 242/2019 è ben attenta a distinguere il profilo su cui si pronuncia della non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, in alcuni frangenti, rispetto all’affermazione di un diritto a suicidarsi con l’aiuto di terzi, che essa al contrario nega.

La Corte, infatti e sulla base di costante giurisprudenza (cfr. par. 2.2.), afferma che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)”.

4.2. Ferma tale preclusiva ragione, la proposta di legge in esame viola i paletti posti dalla Corte Costituzionale anche se si limitasse a disciplinare i casi di non punibilità, anziché debordare nella costituzione di un preteso diritto al suicidio e alla cooperazione di terzi per realizzarlo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha indicato chiaramente tra i pre-requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio che “il paziente sia stato adeguatamente informato … in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”. Requisito, questo, totalmente dimenticato dalla proposta di legge in commento.

La proposta di legge in questione, quindi, non appare idonea neppure a regolare validamente le condizioni scriminanti rispetto alla condotta di aiuto al suicidio.

Da ciò discende, altresì, un ulteriore profilo di violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l, Cost.: omettendo di considerare il pre-requisito delle cure palliative, la proposta di legge di fatto allarga l’esimente introdotta dalla Corte Costituzionale, così intervenendo in modo diretto e illegittimo sull’ordinamento penale, riservato in via esclusiva allo Stato (M. Ronco – D. Menorello, “Legge Cappato”: la scorciatoia regionale è incostituzionale, in www.centrostudilivatino.it, 30 ottobre 2023, par. 3).

Occorre osservare, al riguardo, che la dimenticanza delle cure palliative non appare casuale, bensì al contrario consentanea rispetto all’impianto assiologico di fondo della proposta di legge in discorso. La palliazione, infatti, risponde a un modello di cura della persona opposto rispetto al suicidio.

4.3. Oltre a ciò, la proposta è costituzionalmente illegittima anche nella misura in cui, in violazione del principio di libertà di coscienza (derivante dagli artt. 2 e 19 Cost.) non consente ai medici l’obiezione di coscienza, espressamente richiesta dal par. 6 della sentenza della Corte (M. Ronco – D. Menorello, op. cit., par. 1).

La proposta è ulteriormente incostituzionale nella parte in cui impone al Servizio Sanitario Nazionale una prestazione da offrire gratuitamente agli utenti (art. 4) senza indicare analiticamente la copertura degli oneri per farvi fronte e senza addirittura allegare una relazione tecnica, in doppia violazione dell’art. 81 Cost.. Non sarebbe possibile, infatti, attingere le somme per finanziare il suicidio assistito dal fondo per le cure palliative, poiché la legislazione nazionale ne ha previsto l’utilizzo per una finalità diversa – e opposta – rispetto all’aiuto al suicidio e ha espressamente stabilito il vincolo delle somme all’utilizzo per il fine stabilito dalla legge (ossia appunto le cure palliative, non il suicidio assistito) (art. 12, c. 2 della l. n. 38/2010), nonché rigorosi meccanismi di monitoraggio dell’effettivo utilizzo per tali finalità, a pena della perdita per la Regione dei finanziamenti integrativi del sistema sanitario a carico dello Stato (art. 5, c. 4-bis della l. n. 38/2010).

Altri profili di incostituzionalità potrebbero essere individuati nella proposta di legge in commento (si rinvia, sul punto, a M. Ronco – D. Menorello, op. cit.). Si confida, tuttavia, che quanto sopra sia sufficiente a dimostrare come l’approvazione di una legge del genere da parte del Consiglio Regionale costituirebbe un’operazione giuridicamente priva di fondamento e destinata al sicuro insuccesso di fronte alla Corte Costituzionale.

 

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Danni da dipendenze. Ecco perché non si può paragonare la cannabis con tabacco e alcool

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Segnalazione di Pro Vita & Famiglia

di Luca Marcolivio

C’è chi, per giustificare la legalizzazione della cannabis, tira fuori il tabacco e l’alcool, legali eppur dannosi. Un’argomentazione che non regge affatto. Pro Vita & Famiglia ne ha parlato con Massimo Gandolfini, neurochirurgo e presidente del Family Day. Secondo Gandolfini, sarebbe assolutamente controproducente seguire le orme di Paesi come il Canada, dove la legalizzazione ha portato ad effetti sociali disastrosi.

Professor Gandolfini, c’è chi dice: perché accanirsi contro la cannabis, quando tabacco e alcool, entrambi legali, spesso generano dipendenza e danni alla salute? A suo avviso, è un ragionamento sensato?

«Possiamo dare due risposte, la prima delle quali è di carattere culturale e ideologico. Il fatto che siano già in commercio sostanze tossiche e nocive come il fumo e l’alcool non autorizza a immettere nel mercato legale una terza sostanza tossica e nociva come la marijuana o la cannabis. Poiché abbiamo già in commercio sostanze nocive e illegali, perché non aggiungerne un’altra e liberalizzare tutto? Mi sembra un ragionamento sballato e ideologico…».

L’altra risposta di che tipo è?

«Concerne un aspetto di natura tecnico-scientifica: la cannabis è una sostanza psicotropa, in grado di alterare, soprattutto nei giovani e negli adolescenti, lo sviluppo di importanti aree cerebrali, con conseguenze che si possono manifestare più avanti, intorno ai 30-35 anni. A maggior ragione è una sostanza che non può essere legalizzata, perché il danno che viene impresso a livello cerebrale, viene comprovato da tutta la letteratura internazionale sul tema. Quindi, è un danno che può portare conseguenze gravissime per la persona e per la società. Se poi ci troviamo a dover trattare un paziente che è diventato cronicamente psicotico, schizofrenico, dipendente, anche i costi sociali aumentano. Pertanto, sono nettamente contrario alla liberalizzazione della cannabis “ricreativa”».

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C’è chi insiste ancora sulla distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”: perché questa affermazione non regge?

«Si tratta di una distinzione assolutamente inaccettabile sul piano scientifico-farmacologico. Non esistono droghe leggere. Parliamo di sostanze psicotrope, alcune delle quali sono più potenti (vedi l’eroina) e altre meno (vedi la marijuana). Ciò non toglie nulla al fatto che si tratta di sostanze tossiche che agiscono sul sistema nervoso centrale. La cannabis è quindi una sostanza con tutte le caratteristiche delle sostanze psicotrope, ovvero la tolleranza, primo step, nel quale il paziente inizialmente tollera la sostanza ma deve sempre più aumentare il dosaggio, per cui si arriva al secondo step, quello dell’assuefazione: per ottenere gli stessi effetti psicotropi, bisogna aumentare la quantità di sostanza che li produce. Terzo passaggio, proprio di tutte le sostanze psicotrope, marijuana compresa, è la dipendenza. Se una sostanza crea tolleranza, assuefazione, dipendenza, siamo di fronte a una sostanza psicotropa che, come tale, deve essere considerata».

Quali potrebbero essere le conseguenze sociali di una legalizzazione, anche alla luce dell’esperienza di altri Paesi?

«Al di là delle previsioni e delle convinzioni personali che chiunque può avere, andiamo a vedere cosa accade nei paesi che hanno legalizzato. Il controllo reale, effettivo e concreto della coltivazione delle piante per uso personale a livello domiciliare è inesistente. In Canada (su cui ho compiuto uno studio particolare), primo Paese che si è messo su questa strada, dalle 3-4 piantine per uso personale, si è arrivati a una produzione personale per il mercato nero. Il secondo livello sociale importante, che dobbiamo tenere presente per ciò che concerne gli altri Paesi, riguarda l’aumento del numero di incidenti stradali e del numero di persone che devono ricorrere al pronto soccorso per ragioni a vario titolo legate alla cannabis. Il mercato illegale della marijuana non è per nulla diminuito. In compenso, parallelamente al maggior utilizzo di cannabis e marijuana, sono aumentati anche la dipendenza da altre droghe e da alcool. In definitiva, in tutti i Paesi dove si è optato per la liberalizzazione, non abbiamo un solo dato che possa essere considerato positivo. Abbiamo solo dati negativi. Se questa è l’esperienza di chi ci ha preceduto, perché dovremmo cadere nello stesso baratro? Anche per questo sono assolutamente contrario alla legalizzazione della cannabis».

Fonte: https://www.provitaefamiglia.it/blog/danni-da-dipendenze-ecco-perche-non-si-puo-paragonare-la-cannabis-con-tabacco-e-alcool

Il padre del divorzio in Italia, massone e socialista

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Segnalazione del Centro Studi Federici

I grembiulini del Grande Oriente d’Italia hanno ricordato Loris Fortuna, rivendicando la sua militanza massonica, nel 50° anniversario della legge sul divorzio. Anche dopo l’unità d’Italia i massoni cercarono di introdurre il divorzio, ma in quell’epoca i cattolici in politica erano intransigenti e non democristiani e l’assalto mortale alla famiglia non passò. L’articolo che segue, scritto in senso elogiativo, alla luce della fede è un terribile atto di accusa nei confronti di Loris Fortuna e dei politici di tutti gli schieramenti che condividono i medesimi errori.

Il ricordo di Loris Fortuna a 50 anni dalla legge sul divorzio e a 35 dalla morte

Marco Rocchi dedica un articolo, pubblicato sul giornale “Avanti!” a Loris Fortuna, massone e socialista, padre della legge che 50 anni fa portò all’introduzione del divorzio in Italia

Esattamente cinquanta anni fa, il primo dicembre 1970, il Parlamento Italiano promulgava la legge, a firma Fortuna e Baslini, che introduceva per la prima volta il divorzio nel nostro Paese. Quasi un secolo era passato dai primi, reiterati tentativi dell’onorevole Salvatore Morelli, prima nel 1878 e poi nel 1880, ai quali erano seguiti quelli di Tommaso Villa nel 1892 e quelli di Giuseppe Zanardelli nel 1902. Tutte le proposte provenivano dalla mente e dalla penna di parlamentari affiliati alla massoneria, e rientravano in un progetto generale di laicizzazione dello Stato (insieme ad altra battaglie come quelle per la cremazione e, su tutte, quella di una scuola pubblica, gratuita e laica) che si era bruscamente interrotto durante il fascismo. E anche Loris Fortuna e Antonio Baslini non facevano eccezione. Fortuna, in particolare, era stato iniziato in una Loggia all’obbedienza della Gran Loggia del Territorio Libero di Trieste, costituitasi in pieno accordo con il Grande Oriente d’Italia, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Loris Fortuna era nato nel 1924 a Breno, in provincia di Brescia, Ma la famiglia si era presto trasferita ad Udine per seguire il lavoro del padre, cancelliere di tribunale. Durante la guerra, Loris fu partigiano nelle Brigate Osoppo e Friuli. Nel 1944 fu catturato dai nazisti e inviato nel penitenziario di Bernau in Germania, ove scontò una condanna ai lavori forzati.
Tornato in Italia al termine del conflitto, si iscrisse al Partito Comunista Italiano e nel 1949 si laureò in Giurisprudenza all’Università di Bologna con una tesi sul diritto di sciopero. I primi anni di attività professionale lo videro impegnato come legale della Federazione dei Lavoratori della Terra e delle Camere del Lavoro a Udine e a Pordenone. Intanto dirigeva il settimanale Lotte e lavoro, al quale collaborò anche Pier Paolo Pasolini, col quale condivise diverse battaglie.
Nel 1956, alla repressione sovietica della rivolta d’Ungheria, Loris Fortuna, allora consigliere comunale, abbandonò per protesta il Partito Comunista per iscriversi, di lì a poco, al Partito Socialista, nelle liste del quale venne eletto deputato, a partire dal 1963, per sei legislature consecutive. Nella sua lunga carriera politica fu anche Ministro della protezione civile tra il 1982 e il 1983 e Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie nel 1985.
Sebbene il suo nome sia rimasto indissolubilmente legato alla legge sul divorzio, Loris Fortuna si distinse, nei lunghi anni di attività parlamentare, in numerosissime battaglie nella difesa e nell’ampliamento dei diritti civili.
Sin dalla sua prima legislatura, si adoperò per i diritti dei lavoratori, e in particolare per la protezione della manodopera minorile e femminile. Risale a questo periodo anche la prima proposta di legge sul divorzio, il cui iter parlamentare venne però rallentato per non compromettere i rapporti politici che si stavano instaurando tra il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana. Fu solo al terzo tentativo – forte di un successo elettorale personale di straordinaria portata nelle elezioni del maggio 1968 e del successo popolare che la Lega per l’Istituzione del Divorzio stava ottenendo – che Fortuna potè forzare la mano e condurre al traguardo la legge dopo un tormentato percorso parlamentare (che incluse un’accusa di incostituzionalità per violazione del Concordato con la Santa Sede), iniziato nello stesso anno e terminato, come si diceva, dopo un biennio, nel 1970.
Il legame coi Radicali si fece più stretto durante la battaglia divorzista e Fortuna fu il primo ad avvalersi della possibilità di un doppio tesseramento (in seguito, poco prima di morire, Fortuna fece un appello a Bettino Craxi per la realizzazione di un’intesa elettorale tra Partito Socialista e Partito Radicale). Il sodalizio coi radicali portò anche alla fondazione della Lega Italiana per l’Abrogazione del Concordato.
Ancora, spesso in stretta collaborazione con i compagni radicali, fu promotore di numerosissime proposte di legge, che coprivano uno spettro così variegato di questioni da rendere persino difficoltosa una completa elencazione, eppure tutte caratterizzate dal minimo comune denominatore dei diritti e delle libertà.
Fu firmatario di proposte di legge per la modifica del codice di procedura penale in materia di carcerazione preventiva (1963), per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza (1964), per la riparazione dei danni derivanti da errore giudiziario (1966), per la istituzione di una commissione di inchiesta sugli orfanotrofi (1968), per la riforma del diritto di famiglia (1971 e 1972), per la disciplina e la depenalizzazione dell’aborto (1973), sulla libertà di espressione e di comunicazione (1976), per la parità e contro ogni discriminazione di genere (1977), per la liberalizzazione della cannabis (1979), per la riforma dell’insegnamento della religione in base ai principi della costituzione repubblicana (1980), per i diritti degli animali (1983), per la trasparenza dei lavori parlamentari (1984), per i diritti dei detenuti (1984), per il voto dei cittadini italiani all’estero (1984) e per la cooperazione dell’Italia a favore dei paesi in via di sviluppo (1984).
È impressionante riconoscere, all’interno della sua attività parlamentare, la capacità di Fortuna di precorrere i tempi e di riconoscere con grande anticipo le tematiche che il “naturale ampliamento dei diritti” avrebbe reso evidenti a tutti.
Vale la pena però di soffermarsi un momento sull’ultima delle proposte di legge che propose come primo firmatario, quella del 19 dicembre 1984, un anno prima della sua morte (anno durante il quale fu impegnato come Ministro della protezione civile).
La proposta di legge, recante il titolo “Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina della eutanasia passiva”, venne presentata in Parlamento, dallo stesso Fortuna, con un intervento di portata memorabile. Dopo la citazione del racconto La morte di Ivan Il’ic di Lev Tolstoj e alcune lucide e profonde analisi di Max Weber sulla controversa tematica, Fortuna fece riferimento al fatto che «l’ordinamento giuridico non è indifferente (o quantomeno non può esserlo) al concetto di morte come fatto liberatorio da un’esistenza che si ritenga troppo dolorosa per poterla naturalmente concludere o far concludere o per doverla artificialmente prolungare». E, dopo aver citato il Manifesto sull’eutanasia del 1975, firmato da quaranta intellettuali, tra cui tre premi Nobel (Pauling, Monod e Thompson), conclude sottolinenando, con i toni di un appello all’umanitarismo, l’utilità della sua proposta di legge, che «mentre da una parte sorregge la coscienza dei medici e dei parenti in un momento di gravi decisioni, colloca dall’altra (in base ad una autonoma scelta di campo dell’ordinamento statale) il rapporto uomo-vita-morte in una dimensione più umana».
Non solo si tratta del primo tentativo di una legge (seppure limitato al caso di eutanasia passiva) su una materia che ancora oggi presenta, come sottolineato più volte dalla Corte Costituzionale, un vuoto legislativo non ancora colmato; ma, in maniera ancora più evidente, rende palese l’incapacità del nostro Parlamento di dare risposte a un problema così sentito nella pubblica opinione, un Parlamento nel quale da oltre sette anni giace una legge di iniziativa popolare che, in base alla nostra Costituzione (quella che gli stessi parlamentari che la ignorano bellamente, si ostinano a definire la Costituzione più bella del mondo) lo stesso Parlamento non può esimersi dal discutere. Mancano forse, in questo Parlamento, dei Loris Fortuna, pronti a battersi per dei diritti anche quando l’opportunismo parlamentare sembra rappresentare un ostacolo insormontabile.
Fortuna morì a Roma nel 1985, quando non aveva ancora compiuto i 62 anni. Riposa nel famedio del cimitero di San Vito a Udine. (di Marco Rocchi Avanti!)

https://www.grandeoriente.it/cinquantanni-di-divorzio-avanti/

Nella foto: Loris Fortuna e Marco Pannella festeggiano la vittoria del referendum contro l’abrogazione della legge sul divorzio.

Fonte: http://www.centrostudifederici.org/il-padre-del-divorzio-in-italia-massone-e-socialista/ 

Bergoglio, Soros e Bonino per il Nuovo Ordine Mondiale

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Risultati immagini per Bergoglio e SorosConsideriamo che Danilo Quinto non è sedevacantista, ma pone seri interrogativi sul problema dell’Autorità nella Chiesa e compie analisi ed osservazioni ampiamente condivisibili. 

Scritto e segnalato da Danilo Quinto

Sui #migranti, Bergoglio dice le stesse cose di Emma Bonino, di George Soros e dell’intera sinistra condannata dalla storia e anticristica. Non vuole fare il papa, difendere e tramandare la fede. Vuole fare il politico.

Inserendosi nel dibattito di questi giorni sulla nave Acquarius e sull’ineccepibile posizione assunta dal Governo italiano ed in particolare dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, Bergoglio sostiene che “i migranti possono arricchire la nostra società”. Continua a leggere

Il manifesto prolife che ha messo a nudo l’ideologia radicale del PD

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Segnalazione di Redazione BastaBugie
Così come accadeva nei regimi comunisti, certe verità (oggi ad es. la foto di un embrione) gettano nel panico il sistema attuale… si avvicina anche per esso il tracollo?
di Rodolfo Casadei

(LETTURA AUTOMATICA)

«Nel comunismo come nella liberal-democrazia incontriamo la stessa peculiarità: ciò che è incidentale viene trattato come un problema sistemico, il che significa che tutto quello che accade è sistemico e nulla è incidentale nel sistema. Pertanto diventa naturale per i veri liberal-democratici – come lo era per i veri comunisti – perseguitare i loro colleghi a causa di un commento occasionale, o di una mancanza di vigilanza, o per una battuta inappropriata, rendendo la vita difficile alle persone indisciplinate con continue ammonizioni e creando nuove regole e leggi più severe. Facendo ciò, gli autoproclamati guardiani della purezza vedono se stessi come coloro che portano sulle proprie spalle il futuro della liberal-democrazia in tutto il mondo. Se non fosse per il loro sforzo e la loro dedizione, questa grande intrapresa politica, pensano, conoscerebbe battute d’arresto, e questo non sia mai detto. Come in ogni sistema costruito sulla violenza e sulle bugie, nel comunismo questa convinzione un po’ paradossale nella contemporaneità di invincibilità e vulnerabilità poteva essere facilmente spiegata. Si avvertiva che anche solo pochi pensieri e idee veri, una volta riconosciuti pubblicamente come tali, avrebbero messo a nudo la falsità dell’intero sistema e infine lo avrebbero fatto cadere. Anche i più illusi sostenitori del sistema sapevano che la verità era il suo più potente nemico. Ed è stata la verità in senso quasi letterale a farlo crollare. In una liberal-democrazia questo modo di vedere le cose sembra assurdo, perché il sistema è stabile e il principio della libertà di parola è iscritto nella Costituzione. Ma coloro che danno la caccia alla scorrettezza politica e lavorano al rafforzamento della correttezza politica credono o forse inconsciamente pensano che la stabilità del sistema non è così forte come ingenuamente si crede, che la libertà di parola non è così priva di problemi come certi malintenzionati ritengono che sia». (R. Legutko, The Demon in Democracy – Totalitarian Temptations in Free Societies, pp. 103-104). Continua a leggere

Specchietti per le allodole

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Prosegue la Rubrica quindicinale in ESCLUSIVA per Agerecontra.it da parte di un famoso scrittore, che ama firmarsi “Longino” e che sa bene di cosa parla, in ogni suo pungente articolo d’attualità…

QUINTA COLONNA

di Longino

Gongola Emma Bonino in vista delle elezioni del 4 marzo. Nonostante le scomuniche che riceve quotidianamente dal Partito Radicale Transnazionale. Gli eredi di Pannella, infatti – titolari di quella Radio che riceve ogni anno dallo Stato 10 milioni di euro per la sua attività  – non ci stanno al suo monopolio della storia radicale, affermano per ogni dove, sfrattandola anche dalla sede e protestando per essere stati cancellati dall’informazione radiotelevisiva, mentre lei impazza per le televisioni e sulla carta stampata. Dopo l’ottuagenaria Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, persino il New York Times, con una corrispondenza da Roma, si è occupato di lei, sottolineando “la fede europeista e l’impegno per i diritti civili che ha caratterizzato l’intero percorso politico della ex commissaria europea ed ex ministro degli Esteri”. Il titolo dell’articolo pubblicato dal giornale americano – “Ha conquistato i cuori degli italiani. Ma può conquistare i loro voti?” – assomiglia molto all’abitudinaria dichiarazione della Bonino ogni volta che si avvicinano le elezioni: “Amatemi di meno. Votatemi di più”. Questa volta, ha rincarato la dose e si è rivolta a quei ragazzi italiani che per tutta la sua vita politica, propagandando l’aborto, ha cercato di non far nascere, dicendo loro: “Voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il minimo che possiate fare è assumervi qualche responsabilità, compresa quella di votare”. Continua a leggere

Condannato Danilo Quinto, promossa Emma Bonino?

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imageSabato 17 alle 17.30 Danilo Quinto sarà ospite del nostro Circolo Christus Rex – Traditio a Verona presso la sede G.S.V.V. in Via Albere 43 e sarà a disposizione della stampa per rispondere ad eventuali domande anche inerenti il suo calvario giudiziario.

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Il 22 febbraio, se non ci saranno ulteriori rinvii, Danilo Quinto, sarà processato per diffamazione a mezzo stampa. Quinto, ex tesoriere del Partito Radicale, è autore di un libro dal titolo Da servo di Pannella a figlio libero di Dio (Fede e Cultura, Verona 2012, con una prefazione di S. E. mons. Luigi Negri), in cui racconta dettagliatamente i retroscena del potere del Partito radicale, nelle cui fila ha trascorso una parte significativa della propria vita.

Dopo essere già stato condannato per avere sottratto al Partito radicale gli stipendi che non aveva riscosso, ora è stato rinviato a giudizio per decreto (senza essere mai stato ascoltato, quindi) dopo 4 anni dalla pubblicazione del suo libro, per 2 parole scritte in corsivo (servo sciocco), riferite ad un ex deputato radicale.

Una metafora, scritta in un libro in cui egli stesso si definiva servo di Pannella e che conteneva dure e documentate accuse nei confronti dei radicali e di molti personaggi – che si autodefiniscono cattolici – a loro ancora attualmente collegati. Marco Tosatti, sul suo blog Stilum Curiae giustamente osserva: «Nel 2018 in Italia è possibile dover subire un processo per aver scritto frasi del genere, e forse anche essere condannati, quando ogni giorno sui giornali, sui social e in televisione siamo testimoni di accuse a attacchi di ben altra gravità? Purtroppo temiamo di essere buoni profeti se diciamo che i mass media mainstream, quelli che si stracciano le vesti su ogni ombra di – ismo possibile, specialmente se di realtà assai flebile, non se ne occuperanno; e certamente non in maniera critica, dal momento che la controparte è l’area Radicale, che come sappiamo ha permeato giornali, classe politica e ha allungato le sue propaggini anche sotto il Cupolone. Così come tacerà certamente – speriamo di sbagliarci – l’Ordine dei Giornalisti, che ben dovrebbe riconoscere in accuse del genere un serio attentato alla libertà di espressione e opinione». Continua a leggere