NOTE CIRCA LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL SUICIDIO ASSISTITO

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Francesco Farri

1. La proposta di legge regionale di iniziativa popolare su “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019” richiede, anzitutto, di chiarire un equivoco di fondo, che essa si presta a generare fin dalla sua intitolazione.

Il richiamo fin dal titolo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 sembra presentare la proposta di legge come qualcosa di costituzionalmente necessario, ossia di indispensabile per dare attuazione ai principi costituzionali, come affermati – secondo la proposta stessa – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.

Sennonché, essa in verità non ha e non può avere tale portata.

Infatti, la sentenza n. 242/2019 ha un ambito ben preciso, che è quello di dichiarare incostituzionale la norma che puniva in ogni caso e senza differenziazione l’aiuto al suicidio; non è una sentenza la cui portata precettiva investe l’organizzazione amministrativa e sanitaria; non è una sentenza che istituisce un “diritto al suicidio”.

La sentenza stabilisce che, in alcuni casi peculiari, l’aiuto al suicidio non deve essere punito in maniera identica alla generalità dei casi; non dichiara illegittime le norme sul servizio sanitario nazionale nella parte in cui non stabiliscono procedure e tempi per l’aiuto al suicidio. La sentenza si limita a dichiarare la non punibilità di alcuni comportamenti, non fonda un diritto pretensivo a ottenere dall’amministrazione pubblica il comportamento scriminato (come efficacemente precisato da G. Razzano, Le proposte di leggi regionali sull’aiuto al suicidio, in Consulta Online, 2024, 77). E non fonda un simile “diritto pretensivo”, non già per ragioni formali o processuali, ma ben più radicalmente perché esclude nel merito che un tale diritto esista: la sentenza afferma infatti, a chiare lettere, che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” (par. 6) e che dalla Costituzione “discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (par. 2.2.).

Questa differenza di portata precettiva è fondamentale e va tenuta ben presente quando si affronta il tema.

La sentenza è quindi di per sé già del tutto autosufficiente per conseguire il risultato che essa ritiene costituzionalmente doveroso, ovvero differenziare il trattamento di alcuni casi di aiuti al suicidio rispetto agli altri. Essa non richiede affatto come costituzionalmente necessario un intervento del legislatore per completarla.

La Corte “auspica” solamente che la materia formi oggetto di compiuta disciplina da parte del legislatore, ma non detta un obbligo vincolante in tal senso, né detta tempi, né suggerisce contenuti.

Tanto meno la Corte ha imposto al servizio sanitario nazionale di erogare prestazioni di suicidio assistito: essa ha unicamente affidato al servizio sanitario nazionale una fase di verifica delle condizioni e delle modalità del protocollo suicidario, non certo la diretta erogazione del servizio o assistenza per la sua esecuzione materiale, come invece propugna la proposta di legge di cui si discute (art. 2, comma 5; art. 3, commi da 5 a 7; art. 4).

Occorre quindi sgombrare il campo dal possibile equivoco che la proposta di legge in questione sia costituzionalmente doverosa. Essa non lo è e rappresenta unicamente una proposta politica, rispondente a una precisa scelta ideologica.

2. Appurato che la proposta di legge non è costituzionalmente necessaria, se la si esamina nel dettaglio balzano agli occhi – per converso – macroscopici profili di incostituzionalità, che rendono pressoché certo il suo annullamento da parte della Corte Costituzionale, nella ipotesi in cui venisse approvata.

I profili di incostituzionalità si possono dividere in due gruppi.

Un primo gruppo attiene all’incompetenza delle regioni a legiferare in materia.

Un secondo gruppo attiene ai contenuti della proposta di legge stessa, che violano i paletti posti dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 242/2019 cui pure la proposta ambirebbe a dare esecuzione.

Vediamoli con ordine.

3. A dispetto del titolo, la proposta di legge va ben oltre il perimetro dell’organizzazione sanitaria di competenza (concorrente) regionale e impinge in modo consistente in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tale aspetto è stato analiticamente dimostrato, tra l’altro, da un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato ai Presidenti dei Consigli Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nn. 39326/23 e 40525/23 del 15 novembre 2023.

3.1. Anzitutto, è evidente che la proposta normativa in questione incide in modo diretto sul diritto alla vita, introducendo un “diritto al suicidio”, ossia a disporre della propria vita, addirittura esigendo la cooperazione dell’amministrazione pubblica per renderlo effettivo.

Ebbene, come ben evidenziato anche nella prima parte del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 15 novembre 2023, la Corte Costituzionale, per giurisprudenza costante (ribadita sia nella sentenza n. 242/2019, sia nella giurisprudenza successiva, si pensi, in particolare, alla sent. n. 50/2022), qualifica il diritto alla vita come diritto inviolabile supremo, “cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, costituendo “la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”.

Se così è, ogni bilanciamento che lo riguardi non può che attenere ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il discorso va oltre la formale individuazione dei LEA e attiene al cuore dello stesso concetto di “livello essenziale” dei diritti civili, utilizzato dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m). Se per la Corte Costituzionale il diritto alla vita attiene “all’essenza dei valori supremi”, ne consegue che tutto ciò che direttamente lo riguarda integra per sua natura un nucleo “essenziale” dei diritti civili. Come tale, ciò rientra nella competenza esclusiva statale perché non può che essere disciplinato in modo unitario su tutto il territorio nazionale, pena una radicale compromissione dei principi supremi di pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3 Cost.) e di unità della Repubblica (art. 5 Cost.).

3.2. In materia affine, quella delle d.a.t., dove una regione aveva tentato di introdurre una regolamentazione regionale prima di una legge nazionale (poi approvata con legge n. 219/2017), la Corte ha chiaramente affermato che si tratta di temi che “necessita[no] di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza” (Corte Cost., n. 262/2016), pena la violazione anche di un altro ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia l’ordinamento civile e penale della Repubblica (art. 117, c. 2, lett. l Cost.).

Invero, se rientrano nel concetto di ordinamento civile tutte quelle norme suscettibili di incidere “su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona” (Corte Cost., n. 262/2016), appare evidente come una norma, che sancisca un “diritto al suicidio” e lo disciplini per esigere una cooperazione di soggetti terzi per realizzarlo, non potrebbe che essere emanata – sul puro piano delle competenze (e ferma la sua incostituzionalità nel merito, cfr. infra par 4.1.) – unicamente dal legislatore statale. Una norma del genere, infatti, inciderebbe in sommo grado sulla “integrità della persona”, compromettendola alla radice (F. Piergentili, Progresso tecnologico e nuove questioni costituzionali: la (in)competenza delle Regioni sul fine vita, in Dir. Merc. Tecn., 2023, par. 4).

3.3. E’ chiarissimo, d’altronde, che l’invito – non vincolante – che la Corte rivolge al legislatore affinché intervenga a disciplinare compiutamente la materia è rivolto specificamente al Parlamento, e non al legislatore regionale. E’ il Parlamento cui si rivolge la propedeutica ord. n. 207/2018 ed è il Parlamento a essere evocato nei passaggi della sent. n. 242/2019 che al possibile intervento del legislatore si riferiscono.

A ciò si aggiunga che, come rilevato dall’Avvocatura Generale dello Stato, “i criteri dettati dalla Corte nella sentenza n. 242/2019 scontano un inevitabile tecnicismo (si pensi, ad esempio, alla nozione di “trattamenti di sostegno vitale”), che, inevitabilmente, si prestano ad interpretazioni non omogenee, le quali potrebbero determinare una ingiustificabile disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale”, laddove la normativa fosse dettata da leggi regionali, così ledendo anche sotto questo ulteriore profilo la competenza esclusiva statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, c. 2, lett. m), Cost..

3.4. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro come sia dunque privo di attinenza il richiamo, compiuto dalla proposta di legge, al principio di “cedevolezza invertita”, secondo cui l’intervento del legislatore regionale potrebbe anticipare l’inerzia del legislatore statale, nelle more e fino a un intervento di quest’ultimo. Tale principio, infatti, “attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione” (Corte Cost., n. 1/2019), per cui non vale neppure in parte nel caso di specie dove, come si è detto, vengono in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato.

Anche sul punto, davvero nessun dubbio può sussistere, poiché il tema è già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nel già menzionato affine caso del “testamento biologico” regionale. Anche in quel caso la Regione interessata (il Friuli Venezia Giulia) ritenne di aver titolo a intervenire a fronte della mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale (poi, in qual caso, superata dalla l. n. 219/2017). La Corte, tuttavia, non ebbe dubbi nel dichiarare incostituzionale la legge regionale, statuendo che, in una materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’affermata inerzia del Parlamento “non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale” (Corte Cost., n. 262/2016).

Risulta quindi confermata, sotto ogni aspetto, l’incompetenza della Regione a legiferare su aspetti come quelli fatti oggetto della proposta di legge sul suicidio assistito in commento.

4. Vi è di più, in quanto l’incostituzionalità della proposta di legge in commento non attiene soltanto al versante dell’incompetenza legislativa regionale, ma anche al merito dei contenuti.

Una legge del genere sarebbe incostituzionale anche se fosse in ipotesi approvata dallo Stato, poiché essa non viola soltanto i criteri di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ma anche altri principi costituzionali e gli stessi criteri di fondo della sent. n. 242/2019 cui pretenderebbe di dare esecuzione.

4.1. Anzitutto, contrasta alla radice con la Costituzione una proposta di legge che sancisca un “diritto al suicidio” e ne affidi l’esecuzione al sistema sanitario nazionale. L’art. 32 della Costituzione afferma che la Repubblica e, dunque, il sistema sanitario pubblico tutela la “salute” e garantisce “cure” alle persone, mentre per definizione il farmaco suicidario non tutela la salute della persona e non la cura, bensì la sopprime. La sentenza della Corte, n. 242/2019 è ben attenta a distinguere il profilo su cui si pronuncia della non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, in alcuni frangenti, rispetto all’affermazione di un diritto a suicidarsi con l’aiuto di terzi, che essa al contrario nega.

La Corte, infatti e sulla base di costante giurisprudenza (cfr. par. 2.2.), afferma che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)”.

4.2. Ferma tale preclusiva ragione, la proposta di legge in esame viola i paletti posti dalla Corte Costituzionale anche se si limitasse a disciplinare i casi di non punibilità, anziché debordare nella costituzione di un preteso diritto al suicidio e alla cooperazione di terzi per realizzarlo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha indicato chiaramente tra i pre-requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio che “il paziente sia stato adeguatamente informato … in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”. Requisito, questo, totalmente dimenticato dalla proposta di legge in commento.

La proposta di legge in questione, quindi, non appare idonea neppure a regolare validamente le condizioni scriminanti rispetto alla condotta di aiuto al suicidio.

Da ciò discende, altresì, un ulteriore profilo di violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l, Cost.: omettendo di considerare il pre-requisito delle cure palliative, la proposta di legge di fatto allarga l’esimente introdotta dalla Corte Costituzionale, così intervenendo in modo diretto e illegittimo sull’ordinamento penale, riservato in via esclusiva allo Stato (M. Ronco – D. Menorello, “Legge Cappato”: la scorciatoia regionale è incostituzionale, in www.centrostudilivatino.it, 30 ottobre 2023, par. 3).

Occorre osservare, al riguardo, che la dimenticanza delle cure palliative non appare casuale, bensì al contrario consentanea rispetto all’impianto assiologico di fondo della proposta di legge in discorso. La palliazione, infatti, risponde a un modello di cura della persona opposto rispetto al suicidio.

4.3. Oltre a ciò, la proposta è costituzionalmente illegittima anche nella misura in cui, in violazione del principio di libertà di coscienza (derivante dagli artt. 2 e 19 Cost.) non consente ai medici l’obiezione di coscienza, espressamente richiesta dal par. 6 della sentenza della Corte (M. Ronco – D. Menorello, op. cit., par. 1).

La proposta è ulteriormente incostituzionale nella parte in cui impone al Servizio Sanitario Nazionale una prestazione da offrire gratuitamente agli utenti (art. 4) senza indicare analiticamente la copertura degli oneri per farvi fronte e senza addirittura allegare una relazione tecnica, in doppia violazione dell’art. 81 Cost.. Non sarebbe possibile, infatti, attingere le somme per finanziare il suicidio assistito dal fondo per le cure palliative, poiché la legislazione nazionale ne ha previsto l’utilizzo per una finalità diversa – e opposta – rispetto all’aiuto al suicidio e ha espressamente stabilito il vincolo delle somme all’utilizzo per il fine stabilito dalla legge (ossia appunto le cure palliative, non il suicidio assistito) (art. 12, c. 2 della l. n. 38/2010), nonché rigorosi meccanismi di monitoraggio dell’effettivo utilizzo per tali finalità, a pena della perdita per la Regione dei finanziamenti integrativi del sistema sanitario a carico dello Stato (art. 5, c. 4-bis della l. n. 38/2010).

Altri profili di incostituzionalità potrebbero essere individuati nella proposta di legge in commento (si rinvia, sul punto, a M. Ronco – D. Menorello, op. cit.). Si confida, tuttavia, che quanto sopra sia sufficiente a dimostrare come l’approvazione di una legge del genere da parte del Consiglio Regionale costituirebbe un’operazione giuridicamente priva di fondamento e destinata al sicuro insuccesso di fronte alla Corte Costituzionale.

 

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Il 2024 porterà nuovi vescovi alla FSSPX: i “lefebvriani” perseverano nell’errore fallibilista

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EDITORIALE

di Matteo Castagna

Siamo stati cattolici fedeli alla Tradizione, seguendo l’apostolato dei sacerdoti della Fraternità san Pio X, dal 2003 al 2009 ed è giusto farne pubblica ammenda. I sacerdoti ci sembravano avere una formazione tradizionale, che lasciava o incoraggiava la militanza cattolica dei cattolici laici che volevano intraprenderla. Nel 2005 alcuni atteggiamenti cambiarono. Improvvisamente, il parroco conciliare di Spadarolo (Rimini) ove la FSSPX ha un priorato, ci lasciava l’ampio oratorio per nostre occasioni conviviali, le omelie tendevano a evitare di parlare degli atti modernisti del clero conciliare, così come le conferenze e le catechesi. ai convegni annuali del distretto Italiano non venivano più invitati come relatori gli esponenti più determinati e politicamente scorretti.

Anche nelle discussioni private si veniva gentilmente invitati a smetterla di attaccare in continuazione i vari esponenti della Curia romana. La militanza non veniva più incoraggiata, ma snobbata, scoraggiata o, addirittura, subdolamente, distrutta. Stava cambiando il clima, preludio a successivi cambiamenti. Nel 2006, oramai, il ralliement nei confronti dei conciliari era sempre più visibile e lo si leggeva nei bollettini dell’allora Superiore Generale Mons. Bernard Fellay.

Alcuni fedeli, accortisi di questa tendenza de facto si avvicinarono ad altri fedeli, storicamente sedevacantisti, ma tollerati, almeno a Messa, per approfondire la posizione. Dopo circa un anno di studio e di non facile accettazione, la convinzione venne espressa al sacerdote della Fraternità che era considerato il più vicino a tale posizione perché lasciava piena libertà di coscienza sull’argomento. Nel 2007 le trattative ufficiali tra i vertici della FSSPX e la Roma del Concilio portarono al Motu (im)Proprio “Summorum Pontificum”, con cui Ratzinger accoglieva la richiesta lefebvriana di lasciare liberi i sacerdoti di tutto il mondo di celebrare la Messa col Messale Romano promulgato da Roncalli nel 1962, prima della riforma liturgica, ma, allo stesso tempo subordinava la Messa more antiquo a quella Novus Ordo del 1969. La liturgia della Chiesa diventata, così, la forma extra-ordinaria dell’ “unico rito” romano, che era, evidentemente, la forma ordinaria promulgata da Montini con la consulenza di Mons. Annibale Bugnini, in forte odor di Massoneria e di 6 Pastori protestanti.

Non veniva più preso in considerazione che “lex orandi, lex credendi”, e quindi, non veniva risposto agli “anticristi” romani – come li definiva, negli anni ’80, Mons. Marcel Lefebvre – che le due Messe erano frutto di due fedi diverse, una cattolica e l’altra modernista. Alla Fraternità bastava avere la possibilità di celebrare la Messa, possibilmente in chiesa, senza che qualcuno gli rompesse più le scatole. Pazienza anche che a celebrarla fossero “sacerdoti” d’ordinazione invalida con rito riformato.

Non si imponevano già più le mani, sub condicione, al clero almeno di dubbia validità. Il sacerdote di cui sopra, durante un’omelia a Lanzago di Silea (TV) tuonò nei confronti di Ratzinger, del Motu (im)Proprio ma anche dei vertici della sua Fraternità che avevano accettato questo mostro teologico, senza batter ciglio. Tra il 2007 e il 2009 furono anni burrascosi e di grande fermento, in cui nacque il Circolo Christus Rex. Quando Ratzinger, a furia di trattative coi vertici fraternini, su richiesta espressa di Mons. Fellay, nel gennaio 2009, remise le scomuniche comminate ai 4 vescovi consacrati da Mons. Lefebvre nel 1988, il vaso traboccò. Perché tutta questa smania di voler esser riconosciuti veri cattolici dalla Chiesa modernista conciliare?? Mons. Lefebvre non si era forse appellato allo stato di necessità grave per il mantenimento della Fede Cattolica integra da errori già condannati, per consacrare 4 vescovi, contro la volontà di Wojtyla?

Un fatto, forse troppo ingenuo, ma privo di conseguenze giuridiche, contrariamente a Mons. Richard Williamson che ad una televisione svedese negò la Shoà, accorso a quel sacerdote, che era andato pubblicamente in linea con Mons.Williamson, aveva l’attenuante di sentirsi esasperato e tradito da quella che era la sua famiglia di confratelli, fu il pretesto per espellerlo dalla congregazione, con modalità che, ancora oggi, non sapremmo definire se più vigliacche, o più prive della minima carità cristiana.

C’era uno zoccolo duro di fedeli che non si spaventò, che non esitò a seguire colui che era stato cacciato, cambiandogli le chiavi della canonica mentre diceva Messa a Trieste, che lo ospitò, che lo aiutò affinché potesse celebrare la Santa Messa comunque, che gli trovò un posto ove andare a vivere, adeguato ad avere una cappella in taverna. Quella cinquantina di persone si diede da fare perché non gli mancasse nulla. Egli non era caduto nelle maglie dei conciliari e andava difeso e sostenuto. I laici furono la salvezza di quel sacerdote smarrito, angosciato e privato, perfino, temporaneamente, di ogni suo effetto personale.

Possiamo dire di conoscere piuttosto bene l’argomento poco edificante di cui parliamo, anche per una serie di numerose altre questioni, di cui non è questa la sede e il momenti di parlare.

Leggiamo su Facebook un articolo del sito www.unavox.it in cui si riporta uno stralcio del Bollettino del Priorato francese della Fraternità, in cui don Alain Delagneau dà l’annuncio di nuove ordinazioni episcopali da parte della sua confraternita. Scrive il priore: “Noi ci dobbiamo aspettare – da parte delle autorità – di essere trattati da scomunicati, da scismatici. Tutte cose dolorose e preoccupanti per un cattolico. I media sapranno amplificare queste condanne, come anche la Fraternità San Pietro e compagnia; per questi sarà una buona occasione per giustificare la loro scelta nella crisi della Chiesa.

Poi continua: “E’ chiaro che è il Papa ad avere la giurisdizione universale su tutti i cristiani, ed è dunque lui che affida una parte del gregge ad ogni vescovo, rimanendone responsabile davanti a Dio. E questo è di diritto divino […] E quindi rifiutare dei vescovi alla Tradizione attiene alla legge umana, mentre salvare le anime attiene alla legge divina. Ne consegue che nel caso di grave necessità per le anime del mondo intero, si può e perfino si deve andare contro una legge umana per salvaguardare la legge divina”.

Se ne desume che sia legittimo disobbedire a colui che si ritiene il legittimo Vicario di Cristo, che però, potrebbe scomunicare chi chiede vescovi per la Tradizione. pare un cortocircuito logico, prima che teologico e canonico. Come fa un legittimo Pontefice ad essere tale ed allo stesso tempo creare le situazioni di uno stato di necessità per la salvezza delle anime? San Pietro e tutti i Papi, fino a Pio XII, hanno sempre confermato i fratelli nella fede. Non l’hanno messa in discussione creando pericolo per la sua integrità.

Gesù Cristo ha istituito il magistero ecclesiastico, conferendo agli Apostoli lo speciale potere di “annunciare il lieto messaggio (Mt. 11,5), “per rendere testimonianza della verità” (Gv. 18,37). Gli apostoli e i loro successori devono “annunciare il Vangelo a tutte le creature” (Mc. 16,15). Questo è un magistero vivo, autoritativo, tradizionale. Il mezzo per cui la parola di Dio venisse tramandata come tale, non falsata né turbata dall’errore umano è il carisma dell’infallibilità, che Egli ha conferito alla Sua Chiesa.

Esso vale per l’assicurazione della verità della fede. Poiché la Chiesa deve soltanto custodire e annunziare il tesoro della rivelazione, l’infallibilità non costituisce per i suoi soggetti la comunicazione di nuove verità rivelate. Perciò il Magistero ordinario e straordinario dei veri Papi è infallibile. Non si può credere il contrario della Mortalium animos di Papa Pio XI, come ha stabilito la Nostra Aetate del Conciliabolo Vaticano II, così come non ci si può adeguare alla Traditionis Custodes di Bergoglio, che abolisce la Messa di sempre, senza averne il potere e l’autorità. Il problema è sempre quello del vicolo cieco del fallibilismo lefebvriano, che portò alle consacrazioni del 1988. senza prima aver dichiarato la Sede Vacante per eresia manifesta, come avrebbe voluto Mons. Antonio de Castro Mayer, Arcivescovo di Campos, in Brasile, comunque presente a quelle storiche consacrazioni.

La Fraternità vuole davvero fare marcia indietro e farsi scomunicare di nuovo pur di restare fedele alla Tradizione? Ammetterebbe implicitamente gli errori gravissimi degli ultimi decenni, ma le basi dottrinali appaiono sempre quelle. O è in arrivo per il 2024 un nuovo “scherzo da prete”, Bergoglio benedicente, a scapito della Tradizione cattolica e a favore della “coppia di fatto” con il modernismo conciliare?

Attendiamo gli eventi e preghiamo per il bene delle anime e la gloria di Dio, ma le “comunicatio in sacris” coi preti invalidi, le ambiguità dottrinali e le contraddizioni lefebvriane, in particolar modo sulla questione dell’Autorità nella Chiesa e del Magistero, ci fa essere scettici. Certamente non possiamo essere lefebvriani, come abbiamo capito, per grazia di dio, nel 2005. Non vorremmo trovarci a morire “una cum” more antiquo, ma “una cum Luca Casarini”, perché la Fraternità è molto “allegra” su argomenti importantissimi di teologia fondamentale. Il vostro parlare sia “sì sì, no no” perché il resto viene dal maligno che fa adagiare nella ricerca della posizione di comodo che non è mai quella vera.

 

Pentimento Grande Aracri, terremoto giudiziario in caso di conferma delle dichiarazioni

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di AMDuemila

Se le dichiarazioni del boss Nicolino Grande Aracri venissero riscontrate da parte degli inquirenti si scatenerebbe un vero e proprio terremoto giudiziario, non solo contro la ‘Ndrangheta ma anche nei confronti di quel “mondo di mezzo” composto dai cosiddetti “colletti bianchi”, professionisti e funzionari infedeli compiacenti.
Sopratutto le sue dichiarazioni potrebbero andare a incidere su molti filoni investigativi e processuali in corso o conclusi in assoluzione, in virtù del ruolo apicale ricoperto per molto tempo all’interno della consorteria criminale.
Ma se la sua decisione di collaborare con la giustizia da un lato potrebbe portare notevole beneficio all’azione giudiziaria, dall’altro solleva molte domande. Andiamo per ordine.
Nicolino Grande Aracri oltre ad essere stato condannato a molteplici ergastoli per essere stato il mandante di sette delitti che insanguinarono il Crotonese negli anni tra il ’99 e il 2000 e per l’omicidio di Giuseppe Ruggero, commesso a Brescello nel ’92 ed eseguito da un commando di killer travestiti da carabinieri, ha anche subito diverse altre condanne detentive ed è tutt’ora implicato in numerosi processi penali su cui potrebbero piovere come macigni le sue presunte confessioni. Come ad esempio, il processo Scacco Matto, nel quale Aracri è stato condannato a 17anni di carcere (ormai esauriti) per associazione mafiosa e in cui si è sancito come la famiglia Grande Aracri si era legata con i Nicoscia di Isola Capo Rizzuto per scalzare il comando dei Dragone a Cutro e degli Arena a Isola Capo Rizzuto, è direttamente collegato ad un altro un altro processo, denominato Kyterion – in cui si è scoperto che il boss della famiglia Dragone, Raffale, venne ucciso da Grande Aracri – citato nel maxi processo “Rinascita Scott” in corso a Lamezia Terme. Vedremo quindi il boss Grande Aracri testimoniare davanti ai pm dell’aula bunker?
Sarà in grado di dirci qualcosa in merito anche ad altri avvenimenti in cui è implicato? Come ad esempio sull’assoluzione decisa dalla corte di appello di Bologna per i suoi presunti sodali, Angelo Greco, Antonino Ciampà e Antonio Lerose finiti sotto processo per l’uccisione di Nicola Vasapollo, compiuto a Reggio Emilia; o anche in merito ai quattro omicidi commessi nei primi anni novanta dal pentito Salvatore Cortese, suo ex braccio destro; c’è poi il processo Grimilde contro le “nuove leve” della cellula emiliana di ‘Ndrangheta e l’inchiesta FarmaBusiness, in cui i suoi familiari (di Grande Aracri n.d.r) sono stati accusati di aver messo le mani sullo smercio e la vendita dei farmaci e di aver cercato un accordo con l’ex presidente del consiglio regionale Domenico Tallini.
Poi ancora c’è l’inchiesta Thomas contro i presunti colletti bianchi del clan e le indagini più recenti contro la cosca di San Leonardo di Cutro, ritenuto organico della “provincia” di ‘Ndrangheta fondata da Grande Aracri, E sulla faida scoppiata in Emilia negli anni di piombo? Continua a leggere

Il “Buscetta” della ‘ndrangheta ora collabora

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di Redazione

Avevamo iniziato a studiare questi fenomeni, riferiti soprattutto alle ramificazioni in Veneto ed a Verona, sin dal lontano 2014. Ora sembrano giungere notizie confortanti che, probabilmente, nei prossimi mesi potrebbero rivelarsi degli tzunami per alcuni ambienti legati alla politica, al mondo imprenditoriale, ai colletti bianchi, alla massoneria deviata e, addirittura a uomini di Chiesa. Ce lo rivela un altro collaboratore di giustizia… (n.d.r.)

Nicola Grande Aracri decide di parlare col procuratore anti mafia Gratteri

di Felice Manti

«Nicolino Grande Aracri si è pentito? Che bella notizia. Ora spero lo proteggano mandandolo all’estero con una nuova identità, a lui e alla sua famiglia. Perché presto le Regioni rosse esploderanno». Al telefono con il Giornale c’è Luigi Bonaventura, pentito di ‘ndrangheta dell’omonima cosca, colui che fece scattare la prima condanna all’ergastolo per il capo del clan che dettava legge a Cutro, nell’intera Calabria centro-settentrionale e soprattutto tra Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. L’annuncio della collaborazione della giustizia del potente boss da oltre un mese – notizia che ha colto di sorpresa il suo legale Gregorio Aversa («Decisione personale, ne ero all’oscuro») è decisiva nella lotta alla ‘ndrangheta soprattutto nelle sue ramificazioni nel Centro Italia, come confermano le sentenze del processo AEmilia per cui Grande Aracri è all’ergastolo al 41bis e i guai giudiziari del braccio destro del governatore toscano del Pd Eugenio Giani, sfiorato da un’indagine per ‘ndrangheta.

Nella potente organizzazione calabrese, ramificata ormai in tutto il mondo, il boss crotonese Nicolino ha (anzi, aveva) un ruolo fondamentale. Ha deciso di consegnarsi al suo peggior nemico, Nicola Gratteri, l’unico forse in grado di soppesare e valutare gli indicibili segreti che Nicolino detto manu i gumma custodisce da più di 40 anni. «Era il capo delle ‘ndrine di Catanzaro, Cosenza, Crotone e di una parte di Vibo – dice Bonaventura al telefono – il suo pentimento rischia di distruggere buona parte del potere dei clan. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti con massoneria, colletti bianchi, Chiesa e politica». Continua a leggere

Sondaggio, Luca Zaia scrive la storia del Veneto: “Per lui percentuali alla Putin”, dove porta la Lega

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di Alessandro Gonzato

Finisse così, Luca Zaia scriverebbe la storia, la Sinistra subirebbe una sconfitta senza precedenti e il Movimento Cinque Stelle, nell’ex Serenissima, sparirebbe. Il sondaggio di Fabbrica Politica, realizzato tra il 3 e il 5 agosto in vista delle elezioni regionali in Veneto (20-21 settembre), riporta numeri impressionanti. E la sensazione, annusando l’aria che tira a Nordest, è che non siano così azzardati, tutt’ altro. Il centrodestra, guidato dal governatore leghista, è dato all’80,7%. Il centrosinistra, il cui candidato è il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, al 12,7. I grillini, capitanati da Enrico Cappelletti, agonizzanti all’1,9, il che significherebbe non piazzare nemmeno un consigliere nell’assemblea veneta. Italia Viva non supererebbe lo 0,5, un’umiliazione devastante per Renzi che fino a un mese fa, proprio per evitare un risultato simile, era molto indeciso se presentarsi staccato dalla coalizione.

Che il Pd fosse destinato a non toccare palla era scontato, d’altronde in Veneto non l’ha mai fatto e l’emergenza Covid ha moltiplicato i consensi di cui gode il “doge” Zaia. E però, come sottolinea il fondatore di Fabbrica Politica, Matteo Spigolon, «il governatore va verso percentuali alla Putin». «In alcuni comuni del Trevigiano», fa presente, «Zaia supera il 90%». La vera sfida è tutta interna, tra la Lista Zaia (rilevata al 36,8) e quella della Lega (31,4). Potrebbe essercene anche un’altra, formata dagli amministratori locali, ma ancora non è certa. Cinque anni fa la lista del presidente prese il 23 e quella del Carroccio il 18. La grande novità della tornata elettorale, al di là del margine d’errore dei sondaggi, sarà Fratelli d’Italia: la Meloni è data al 9,7 a fronte del 2,6% ottenuto nel 2015. Forza Italia passerebbe dal 6 al 2,8. Il Pd, con Alessandra Moretti portabandiera, prese il 16,6% e ottenere meno di “Ladylike” – come si soprannominò con conseguenze nefaste l’europarlamentare – sembrava missione per pochi. Oggi il sondaggio dà i Dem al 9,2 e dunque anche Lorenzoni, la cui lista personale è valutata all’1,2, a suo modo scriverebbe una pagina indelebile.

I pentastellati, poi, farebbero un triplo carpiato all’indietro rischiando di rimanerci secchi: dal 12% del 2015 quando per una manciata di voti superarono l’allora sindaco di Verona Flavio Tosi fresco di uscita dalla Lega, a nemmeno il 2. Il Partito dei Veneti, gli indipendentisti, è al 3,8. «Le percentuali», aggiunge Spigolon, «potranno oscillare di qualche punto non appena verranno ufficializzati i nomi presenti nelle liste. È comunque inverosimile che in un mese e mezzo cambino in modo significativo, a meno di fatti clamorosi. Zaia fa da traino a tutta la coalizione: c’è una bella differenza se all’intervistato chiedi se voterà un “partito x” o se voterà il “partito x” che corre a sostegno del governatore». Il Veneto è sempre più Zaiastan.

Fonte: https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/24139123/sondaggio-fabbrica-politica-luca-zaia-veneto-regionali-lega-percentuali-vladimir-putin.html

 

 

 

Zangrillo: “Emergenza Covid è finita da 2 mesi”

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BISOGNA SMETTERLA DI TERRORIZZARE GLI ITALIANI !!! (n.d.r.)

E’ un mese che in Lombardia non si muore più di Covid”, “l’emergenza è finita da 2 mesi“. Alberto Zangrillo primario del San Raffaele di Milano, in un’intervista a “Il Tempo”, ribadisce la sua idea di una situazione ‘normalizzata’ negli ospedali e mette in guardia, dal suo punto di vista, contro gli eccessi: “Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale”. Oggi, spiega, “la mia più grande preoccupazione in campo sanitario è riprendere a curare quei malati che, per colpa di Sars-CoV-2, trascuriamo da almeno 5 mesi”.

CONTINUA LA LETTURA SU:  https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2020/07/14/zangrillo-emergenza-covid-finita-mesi_JpijlugX6J9IQOMavVpXZP.html Continua a leggere

Il no di Mattarella? Tra scelte politiche e poteri forti

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Risultati immagini per Mattarella e i poteri fortiScritto e segnalato da Marco Milioni

I motivi per cui il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha de facto detto no ad un esecutivo composto da Lega e M5S con Paolo Savona all’Economia e Giuseppe Conte premier sono oggetto di uno scontro durissimo. E lo saranno a lungo. E come succede in casi del genere i motivi di scelte tanto drastiche scatenano reazioni di ogni tipo: ci sono gli insulti sul web. C’è la critica dura e meditata di un costituzionalista di rango come Massimo Villone, sino a giungere ai j’accuse di Massimo Fini e Ugo Mattei. Il tutto lascia intuire che la posta in gioco sia altissima.

Ora sarebbe importante riuscire a capire se il niet del capo dello Stato abbia davvero solo delle generiche correlazioni con la necessità di tutelare i risparmiatori o se sotto ci sia dell’altro. Anzitutto chi sono i risparmiatori cui si riferisce Mattarella? Sono i signor Bianchi e le signore Rossi che hanno messo via un po’ di Btp? Sono i grandi stake-holder che di mestiere fanno profitto col debito pubblico delle nazioni? Per cercare di fare un po’ di luce in questo antro occorre dare conto di una indiscrezione che gira da diverse ore tra i parlamentari veneti eletti di recente tra palazzo Madama e Montecitorio. Una indiscrezione secondo cui persone vicinissime a Mattarella avrebbero sconsigliato al capo dello Stato di permettere che un ministro considerato poco incline ai desiderata dei grossi investitori sui titoli di Stato mettesse gli occhi sul bauletto che al dicastero dell’Economia contiene uno dei segreti meglio custoditi e più oggetto di polemiche degli ultimi anni: quello dei derivati sottoscritti dallo Stato a garanzia del debito pubblico. Continua a leggere

Infrastrutture, le indiscrezioni e la pista veneta

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Risultati immagini per pedemontana venetadi Marco Milioni

Cari lettori salve,
credo che queste indiscrezioni che corrono lungo l’asse Veneto-Roma potrebbero interessarvi. Si parla di dicastero delle infrastrutture…
Le indiscrezioni arrivano da Roma. Nell’ambito della formazione del nuovo governo a guida leghista e pentastellata sarebbero circolati alcuni nomi veneti per il dicastero delle infrastrutture, uno dei più strategici. Si tratta di nomi non solo papabili per la poltrona di ministro, ma anche per quella di sottosegretario. Il primo è quello di Silvano Vernizzi, oggi amministratore delegato di Veneto Strade è stato a lungo il commissario governativo straordinario per la Pedemontana veneta. La sua scelta sarebbe in quota Lega ma molto ben apprezzata da ambienti di Fi. Un altro nome che sta circolando è quello di Massimo Colomban, già assessore alle partecipate nel comune di Roma nella giunta del M5S, ha un passato nel centrodestra e non sarebbe sgradito alla Lega. L’ultimo nome che circola è quello di Massimo Malvestio, noto avvocato trevigiano, conosciuto per essere uno degli spin doctor di Zaia, nel suo caso il suo nome sarebbe stato proposto senza che il diretto interessato ne fosse immediatamente messo a conoscenza. Le voci sarebbero già circolate nella base del M5S che non avrebbe gradito i tre nomi perché considerati troppo vicini all’establishment veneto delle infrastrutture. Nella Regione che fu della Serenissima si giocano alcune partite più delicate nel novero delle grandi opere. Basti pensare alla conclusione del Mose, alla bonifica di Marghera, ai canali per le grandi navi e ancora la Pedemontana Veneta, la Valdastico Nord e la Orte Mestre per non parlare della Tav Brescia, Verona Vicenza, Padova. Si tratta di progetti osteggiati dal M5S e che invece la Lega, in una col centrodestra ha sempre caldeggiato. Come è stato più volte spiegato sulla stampa nazionale (dal Fatto e dal Corsera in primis) proprio nel Veneto, in tema di infrastrutture si giocherà una partita cruciale per il Paese, nell’ambito della quale sarà importante capire quanto le lobby che operano alle spalle del comparto infrastrutturale saranno in grado di far sentire il proprio peso sul nascituro governo.

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