Segnalazione Quelsi
by Davide Mura
Bisogna dare atto che la magistratura (compresa quella costituzionale) ormai è la vera supplente di un legislatore incapace di dare un’impronta precisa alla normativa e di blindarla in modo adeguato contro i facili tagli costituzionali. In alcuni casi, come nel caso della legge 40 (sulla fecondazione assistita), la Corte Costituzionale è andata addirittura oltre nella supplenza, ponendo nel nulla l’esito referendario del 2005, che respinse – con l’astensione – l’abrogazione del divieto di fecondazione eterologa, la quale – ricordiamo – permette la fecondazione attraverso gameti e spermatozoi donati da un terzo donatore. A quasi dieci anni da quell’esito (incontrovertibile nelle conseguenze), la Corte è ritornata sull’argomento e con un colpo di mano lo ha cancellato.
La questione però è più sottile dell’abrogazione di un qualsiasi divieto previsto dalla legge. Trattasi del dubbio se esista o meno un diritto assoluto alla maternità e alla paternità. Il Tribunale di Milano, proprio qualche giorno fa, ha sancito che questo diritto assoluto esiste e che lo stesso concetto di maternità sia ormai posto in discussione. Così ha assolto una coppia che si era recata in un paese straniero per ottenere la fecondazione con la tecnica del cosiddetto “utero in affitto”. Ora arriva la bocciatura “costituzionale” della legge 40, che rafforza l’idea del tribunale meneghino: la genitorialità non solo è un diritto, ma lo è pure slegato dal rapporto biologico genitore-figlio. Dunque è un diritto assoluto.
Eppure non sfugge il dubbio. Davvero la genitorialità è un diritto inalienabile dell’essere umano? Oppure è necessario porsi dei limiti etici e biologici nell’interesse primario del bambino, che ha il pieno e intangibile diritto (questo sì esistente) di conoscere i propri genitori biologici? Le implicazioni conseguenti a una risposta positiva che opti per il diritto assoluto alla genitorialità possono essere decisamente problematiche. Il confine biologico è il limite oltre il quale la genitorialità perde la propria caratteristica naturale e diventa solo un bisogno egoistico che non tiene conto della “felicità” del bimbo. Se si ammettesse infatti che la maternità o la paternità (o entrambi) siano dei diritti assoluti della persona, allora è facile asserire come – con le tecniche moderne (fecondazione eterologa, utero in affitto ecc.) – qualsiasi persona, anche di età estremamente avanzata, single, o senza legami stabili, possa aspirare a diventare genitore e abbia il diritto di diventarlo. In troppi casi a detrimento della felicità del figlio naturale o surrogato, che invece non può scegliere.
La legge 40, che vietava la fecondazione eterologa, intendeva scongiurare le derive relativiste e le storture egoistiche della genitorialità assoluta, soprattutto nell’interesse del bimbo, che in queste scottanti tematiche assume sempre più il ruolo di un oggetto del contendere, sul quale addirittura potrebbe essere possibile in un futuro non troppo lontano applicare tecniche di eugenetica (figlio tecnologico). La genitorialità però non è un diritto intangibile e inalienabile, ma lo è nei limiti in cui è applicabile la regola biologica che lo conferisce (figlio biologico). In tutti gli altri casi ci sono le adozioni.
Davide Mura | aprile 10, 2014 alle 8:28 am | URL: http://wp.me/p3RTK9-4ia