Nullità dei Sacramenti conciliari

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 di don Floriano Abrahamowicz

MONTINI PAOLO VIInvito tutti coloro che vogliono rimanere cattolici e ricevere sacramenti validi a leggere attentamente ed assimilare questa breve e completa spiegazione del PERCHE’ I SACRAMENTI DELLA CHIESA CONCILIARE SONO NULLI. Chi invece desidera l’assurdo – farsi riconoscere come cattolico dalla “contro-chiesa” – finisce per porre un atto di AUTOESCLUSIONE dalla Chiesa cattolica.

 Del tutto invalido e assolutamente nullo

Riflessioni sull’invalidità del Sacramento dell’Ordine episcopale come promulgato da Paolo VI in risposta all’articolo di padre Pierre-Marie, OP[i]

 di don Anthony Cekada

 Traduzione e sintesi di Federico Colombera

 ***

“Quando saranno scomparsi i sacerdoti validamente consacrati, [i modernisti] permetteranno la celebrazione della Messa il latino.”

Don Carl Pulvermacher, 1977

Il 18 giugno del 1968, Giovanni Battista Montini/Paolo VI portava a compimento la riforma del Pontificale Romano, mutando così radicalmente, tra le altre cose, il Sacramento dell’Ordine Episcopale.

Il nuovo Sacramento risulta, ad un’attenta analisi, e come confidenzialmente confidatomi da Mons. Lefebvre nel 1970, decisamente invalido. Il problema dev’essere analizzato ricorrendo alla teologia dei sacramenti che illustra da una parte la natura dei principi utili per poter determinare la validità della forma sacramentale stessa e, dall’altra, la metodologia per poter applicare empiricamente tali leggi.

La Costituzione di Paolo VI ha introdotto un mutamento sostanziale rispetto alla forma dell’Ordine  poiché, come prescritto da Papa Pio XII, essa deve inequivocabilmente esprimere l’effetto che si vuole produrre – il potere dell’Ordine e la relativa grazia prodotta dallo Spirito Santo. Inoltre Papa Pacelli, rispetto all’Ordinazione episcopale, ha chiaramente indicato la formula adatta allo scopo, in cui il potere dell’Ordine ricevuto dal vescovo e la grazia conferita dallo Spirito Santo risultano senz’ombra di dubbio espresse.

In particolare, ecco la formula come voluta da Montini:

Effondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e guida: tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi Apostoli, che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome.

In queste righe non troviamo traccia dello specifico potere dell’Ordine che si intende trasmettere. La consacrazione episcopale conferisce al nuovo vescovo una specifica facoltà: quella di Ordinare, a propria volta, sacerdoti e vescovi. Ciò è completamente assente nel rito riformato.

Paolo VI ha inteso inserire antiche preghiere appartenenti alla liturgia copta e siro-occidentale. Però queste orazioni non hanno carattere sacramentale e vengono pronunciate quando l’ordinando è già stato consacrato vescovo. L’orazione di Montini non era quindi usata con lo stesso scopo nel rito orientale.

E ancora: si è voluto attingere ad antiche fonti quali, ad esempio, la Traditio apostolica di Ippolito, inserendone alcune parti nella Prefazione del nuovo rito – ma non possiamo affermare che ciò è sufficiente per validarlo. I testi a cui ci si riferisce sono infatti frutto di ricostruzioni relativamente recenti, la loro origine e attribuzione è solo presunta e, soprattutto, non esistono indizi certi che possano permetterci di identificare tali preghiere a forme sacramentali come ufficialmente consentite e impiegate come tali dalla Chiesa.

Ma l’ostacolo più difficile da superare riguarda l’identità e il significato dello “Spirito che regge e guida”, “Spiritus principalis.” Dom Bernard Botte (1883 – 1980), il religioso modernista vero artefice della riforma, sostenne che per il Cristiano dei primi secoli “Spiritus principalis” corrispondeva alla funzione episcopale ed ai relativi poteri, perché i vescovi posseggono lo “spirito d’autorità” come “capi della Chiesa.”

La spiegazione appena riportata è da rigettare completamente. La letteratura enciclopedica, l’esegesi scritturale, gli scritti dei Padri della Chiesa, i trattati di teologia dogmatica e l’attento studio delle forme non sacramentali orientali non permettono di far emergere nulla di univoco e, certamente, nulla di direttamente ricollegabile all’interpretazione di Botte. “Spiritus principalis” non si riferisce dunque all’episcopato o alla pienezza degli Ordini Sacri posseduto dal vescovo.

In conclusione, sosteniamo che nella Costituzione apostolica firmata Montini, nella sezione dedicata all’Ordine episcopale manchino due dei principali capisaldi voluti da Papa Pio XII per la validità della consacrazione: l’espressione “Spirito che regge e guida” non è indissolubilmente e certissimamente legata all’effetto sacramentale che si vuole imprimere e, inoltre, non lascia intendere nemmeno lontanamente lo specifico potere dell’Ordine di cui il vescovo viene a disporre. Con la nuova formula si muta sostanzialmente il significato della precedente orazione in cui “la pienezza del sacerdozio di Cristo nell’ufficio e nell’ordine episcopale” o/e “la pienezza e la totalità del ministero sacerdotale” assume innegabile ed evidente rilievo. E ogni cambiamento nella sostanza della forma sacramentale, come insegna la dottrina teologica, rende il sacramento invalido.[ii]

Il rito del 1968 non può quindi creare un valido vescovo che, in quanto tale e a propria volta, non è in grado di elevare alcuno al sacerdozio o all’episcopato. I modernisti hanno adulterato le parole fondamentali della forma sacramentale attuando un vero e proprio “balzo semantico” verso l’ambiguità e l’assurdità. Non dimentichiamo infine la più rilevante conseguenza delle nostre conclusioni: i preti e i vescovi ‘consacrati’ con il rito di Paolo VI amministrano sacramenti (Cresima, Eucarestia, Penitenza, Estrema Unzione) altrettanto invalidi.

RISPOSTA ALLE PIU’ COMUNI OBIEZIONI

1. “Il contesto garantisce la validità della forma.” Falso. La preghiera per l’Ordinazione dei vescovi del nuovo Pontificale manca di un elemento essenziale, l’espresso riferimento al potere di consacrare altri candidati, e a ciò non può supplire alla debolezza di altri aspetti più o meno periferici del rito;

2. “La forma è stata approvata dal Papa”. Irrilevante. E per due ragioni. Innanzitutto, noi sedevacantisti riteniamo che Montini non fosse assolutamente legittimo e vero Papa della Chiesa Cattolica, ma … transeat; secondo il Concilio di Trento e Papa Pio XII, la Chiesa non ha il potere di mutare la sostanza di un sacramento. Montini impose proprio questo, e ciò costituisce un’ulteriore prova del suo non-pontificato.

______________________________________

[i] Titolo originale dell’opera: “Absolutely Null and Void”, http://www.traditionalmass.org/images/articles/NewEpConsArtPDF2.pdf,  25 marzo 2006. Attraverso lo scritto, don Cekada confuta le tesi di padre Pierre-Marie, dell’ordine dei Domenicani di Avrillé, Francia, vicini alla Fraternità Sacerdotale di San Pio X, che nella rivista Sel de la Terre , n. 54, 2005, pp. 72-129, vigorosamente sostiene, con padre Schmidberger, la validità della nuova prassi sacramentale di Paolo VI.

[ii] Cfr. Leone XIII, Apostolicae curae, 13 settembre 1896, DZ 1963-6. Attraverso questa Bolla, Papa Leone intese negare la validità delle ordinazioni anglicane, sancendo la loro assoluta nullità. In sostanza Don Cekada estende tale giudizio alle ordinazioni  episcopali celebrate con il rito di Paolo VI, invalide per un insanabile vizio di forma (NdT).

35 Risposte

  • Ciò indica quindi che le ordinazioni sacerdotale eseguite da Lefebvre ed altri (consacarati con vecchio rito) sono valide.
    Ma sono invalidi, dunque, anche i sacramenti svolti dai sacerdoti della fraternità S.Pio X, se fatti secondo il rito montiniano o fatti “una cum” papa….
    Infatti se un sacerdote celebra il rito valido, di s.Pio V, ma l’accompagna con la formula “una cum papa nostro” , di fatto provoca una contraddizione di elementi poichè il papa per essere valido DEVE seguire gli ordinamenti e la dottrina secolare della Chiesa, altrimenti è quantomeno dubbia la sua elezione.
    Quindi la stessa messa di S.Pio V, ma fatta “una cum” ha in sè una contraddizione tale da porre forti dubbi sulla sua validità come sacramento-sacrificio reale !

  • Agerecontra ha più volte DIMOSTRATO che le celebrazioni “una cum” Bergoglio (& Co.) sono blasfeme e chi vi assiste con piena consapevolezza e avvertenza rispetto alle intrinseche problematicità legate ad esse, commette un grave peccato.
    E’ spaventosamente semplice: la ‘religione’ elaborata dal conciliabolo Vaticano II è radicalmente incompatibile col Cattolicesimo Romano, sia per quanto riguarda l’aspetto dottrinale (ad es. la libertà religiosa, l’ecumenismo), morale (della serie “Chi sono io per giudicare? ecc.) e LITURGICO (nuova ‘messa’ di Paolo VI e nuova prassi sacramentale ‘sessantottina’).
    Come cattolici abbiamo il diritto, e il dovere, di usare la ragione per distinguere ciò che è in armonia con la nostra fede rispetto a ciò che è contrario ad essa – e se un tizio in talare bianca ci vuole imporre un credo diverso – il Vaticano II appunto – da quello di N.S. Gesù Cristo dobbiamo: a) respingere le sue favole e b) rifiutare categoricamente di riconoscergli il titolo di legittimo Papa della Chiesa Cattolica, per rispettarne l’indefettibilità e l’infallibilità come volute da Cristo stesso.
    A noi non interessa tanto giudicare ‘Mr. B’ dal punto di vista personale ma rispetto al ruolo che ha preteso assumere ma che, in realtà, non gli appartiene in quanto MANIFESTA UN FERMO CONSENSO E UNA CONTINUA ADESIONE AL CONCILIO VATICANO II.
    AMDG

  • Che esagerazioni, Mardunolbo! Tutti sanno che anche l’Eucaristia celebrata dagli ortodossi “non una cum” è sempre stata valida, benché illecita e forse sacrilega, prima e dopo il concilio.

  • una domanda da parte di un ignorante,come me, ma se un fedele, in piena buona fede, ed in assenza di strumenti intellettuali potenti per discernere, si comunica o si confessa da un prete ordinato recentemente, commette peccato?

  • Caro Lorenzo, vorrei lasciare la risposta alla tua domanda a don Floriano ma ti prego innanzitutto di chiarire che cosa intendi con quell’avv. “recentemente”?

  • Una piccola correzione a Mardunolbo. I sacramenti amministrati con rito cattolico da chi è stato consacrato validamente sono validi, vieppiù se lo sono quelli amministrati dagli scismatici orientali. Il problema della celebrazione ‘una cum’ li rende casomai sacrileghi.

  • Sono ignorante sul punto degli ortodossi. Quindi la comunione somministrata durante una messa ortodossa è valida, benchè illecita ?
    Cosa significa sacrilega ?
    Sacrilegio è togliere importanza ad una cosa sacra.
    Se la comunione esercitata dagli ortodossi risulta valida,(ovvio che fatta NON “una cum” visto che non riconoscono autorità papale-questo lo so-) come può essere sacrilega ?

  • Sappiamo che la chiesa ortodossa rispetto alla chiesa cattolica ha lievi distinzioni ,quanto piuttosto argomenti teologici di contrasto ed in aggiunta il non riconoscimento dell’autorità papale. Ma la messa loro è valida e la transustanziazione è esercitata nella loro messa ?
    Riguardo invece alla N.O messa si sa che la formula è differente e la messa nuova è esercitata come “assemblea” non più come rinnovazione del Sacrificio, quindi può essere invalida, o inutile o sacrilega la comunione.
    Se come sacerdote (non lo sono, ma è un esempio) officiassi una messa come chiesa comanda, alla S.Pio V, ma con la formula “una cum” verrei a scontrarmi nello stesso rito, con una prassi logica ed approvata, e nel contempo con una discordanza enorme -una cum apostata- che mette in forse lo stesso officio della messa.
    E’ come se dicessi che esercito nel nome di Cristo ,ma anche dei suoi nemici, come eretici e non fedeli nella tradizione ricevuta !
    Che succede dunque ? Io non lo so, ma dubiterei molto della validità di tale messa e dei sacramenti svolti in essa.

  • Cerco di chiarire il problema di Mardunolbo. Ciò che rende la Messa, cioè il sacrificio eucaristico valido, è che viene celebrata da un sacerdote validamente consacrato (anche gli ortodossi lo sono), che agisce in Persona Christi, usando materia valida e forma valida. La forma è lievemente diversa da rito a rito, cosicché le parole consacratorie (per non parlare di tutte le altre preghiere) possono presentare alcune varianti, ugualmente valide e approvate universalmente dalla Chiesa, quindi cattoliche. Sia per la Messa come per le ordinazioni è necessario che le formule usate contengano espressamente e chiaramente tutti gli elementi necessari e insostituibili, anche se diversamente espresse nei vari riti. La sostanza dottrinale della formula deve esserci senza lacune e senza ambiguità. Se la Messa ortodossa è valida, lo è perché i cosiddetti ortodossi, pur separandosi da Roma, hanno mantenuto un rito che era già precedentemente cattolico. Così per tutti i sacramenti. La validità quanto ai sacramenti non dipende dunque dall’essere in comunione (una cum) col papa, ma la liceità invece sì, perché l’eucaristia è per eccellenza il sacramento dell’unità, anzi, della comunione e infatti così noi la chiamiamo. Perciò celebrarla senza essere in comunione col papa (quello vero) dovrebbe essere per gli ortodossi e altri scismatici un atto contraddittorio, improprio, abusivo e sacrilego. L’efficacia del sacramento invece varia a seconda delle condizioni spirituali del ricevente: per chi è in buona fede (come per molti laici semplici e illetterati, estranei alle controversie teologiche) potrebbe essere salutare; per quelli che invece coscientemente sono eretici e scismatici (come presumibilmente i chierici) dovrebbe essere assolutamente priva di grazia salvifica e addirittura peccaminosa: nessuno però può giudicare in foro interno. Una cosa che fa male al cuore è vedere negli ultimi anni il papa e i vescovi cattolici che frequentemente assistono alle messe sacrileghe dei colleghi scismatici magari celebrate in chiese cattoliche. Ciò era espressamente condannato e vietato dal vecchio Codice di diritto canonico.
    Almeno così credo di sapere.

  • Dimenticavo: quanto alla validità di un sacramento, è necessario anche che il celebrante abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, anche se paradossalmente dubitasse, o non ci credesse, o fosse eretico o scomunicato. Ripeto: validità, non liceità.

  • Anch’io mi allineo con l’amico Colombera e per ora non commento.
    Ricordo solo che tra validità e illiceità la differenza è profondissima. Ad es. anche la consacrazione (forma valida e sacerdote validamente ordinato) in una messa satanica è valida.
    La polemica basica, sul piano teologico, data almeno dall’XI sec. con S. Pier Damiani e altri, sulla scorta della distinzione tra “ex opere operato” e “ex opere operantis”.
    Caro Colombera, hai visto l’articolo di don Curzio sull’ultimo “sì sì no no”?

  • A volte c’è da domandarsi se per riconoscere una cosa “vera” non sia il caso di verificare cosa considerano “buono” e “valido” coloro che le “cose sante” le usano per le loro porcherie.
    Ciò vale per le “messe sataniche” come ricorda l’amico Diano, ma vale anche per l’utilizzo sacrilego che se ne fa dell’Eucaristia; non dobbiamo nemmeno sottovalutare il risultato che si vuole ottenere con la bestemmia e la propaganda esoterica, o quando si cerca di negare ovunque Gesù e la Santa Croce.
    Perchè, paradossalmente, i satanisti come Satana sanno meglio di noi che Gesù esiste e che se Gli fossimo più prossimi, loro non avrebbero spazio alcuno per agire.
    Ciò detto, traggo le mie conclusioni; che non vogliono però sovrapporsi agli studi dei teologi e alle disposizioni della Santa Chiesa iin materia.

  • Caro Parusia, forse è sufficiente rendersi ben conto – come nel caso suo – che la fede santifica, l’eresia uccide. La validità d’un sacramento è necessaria per la grazia, ma – in una visione non cattolica o anti-cattolica (il che è lo stesso) – potrebbe anche non essere sufficiente a fermare un danno. Come nella messa satanica, che ovviamente è peccato gravissimo. Inutile esemplificare con la “fede” vaticano-secondista, attraverso la quale anche un rito valido (ad es. giusta mp e quindi una cum) può recare danno e non piacere dunque a Dio.

  • Antonio Diano ha toccato il punto cruciale: deve piacere a Dio perché stabilito da Dio. Chi legge il Levitico può rimanere sorpreso dei particolari stabiliti per il Culto antico. Per noi oggi vuol solo significare Chi stabilisce tutto nella Chiesa del Culto a Dio. RiconoscerLo, ecco la preoccupazione cristiana dei figli di santa Madre Chiesa.
    A proposito, vorrei sapere, se possibile, quale il nº del “sì sì no no” con l’articolo in questione di don Curzio, che penso sia stato accusato anche dal prof. Damiani?

  • Arai caro, domani ti segnalo il n. di “sì sì no no”, pieno di cose da discutere e comunque da leggere senz’altro. Non conosco per ora interventi di Damiani, forse su fb che però io non attingo.
    E mi associo: una cosa è giusta perché tale è stabilita o garantita da Dio, non perché noi le affidiamo un carisma di giustizia. Forse riaffiora anche qui il “primato della coscienza” letto in chiave illuministica e dunque senza la necessaria attribuzione di “retta”. Un possibile bene fatto a fin di male incarna un male. Se io salvo un uomo dalla caduta in un crepaccio con l’intenzione e il fine di divertirmi poi ad ucciderlo con le mie mani non ho fatto bene ma ho vòlto ogni mia azione a fin di male.

  • Sostanzialmente don Curzio sostiene che i Sacramenti (in partic. Eucarestia, Battesimo, Ordine e Cresima) continuano ad esser validi e validamente amministrati (nonostante le gravissime alterazioni dottrinali etc.) in quanto la forma e la materia non hanno – a suo dire – subìto alterazioni di sostanza ma solo accidentali. Più una bella noticina sulla legittimità di Bergoglio che mi sembra affidata più a (pur comprensibili) ragioni pastorali che a considerazioni dottrinali. Purtroppo però contra factum non valet argumentum. Sarebbe bello leggere qui altre autorevoli opinioni, da Arai a Colombera a Damiani a don Floriano etc. sulle motivazioni addotte da don Curzio nell’articolo a sostegno della validità dei sacramenti (e soprattutto di quelli citati). Personalmente non le condivido ma ammetto che non sono del tutto peregrine (nell’economia di un dibattito, naturalmente; et non plus ultra).

  • Ancora una volta don Curzio tenta di dimostrare che un papa è legittimo nella successione petrina anche se è eretico.

  • [don Curzio] in “sì sì no no” N. 9 (con l’articolo che ho segnalato) e n. 10 (che non ho ancora letto) di quest’anno. Da notare che l’autore sostiene anche – e conseguentemente – l’inutilità di qualsiasi forma di “riordinazione”, nonostante la sua amata FSSPX la praticasse in tempi migliori (ma ora non più: mésalliance aggiornata?).

  • Sono nuovo in questo genere di discussione e avrei una domanda per il caro don Floriano.
    In pratica: se si sostiene che i nuovi sacramenti non sono validi, come può un bambino o adulto che ha ricevuto la prima comunione nella nuova “chiesa” andare poi a prendere l’Eucarestìa valida nella Chiesa “tradizionale”? Cosa lo autorizza se la sua prima communione fu invalida? Non compiie un atto arbitrario e forse non pienamente corretto? La questione non cade forse anche su gli altri sacramenti e su ciò che questi ci abilitano a compiere?
    Ringraziando anticipatamente, saluto don Floriano e tutti.

  • Noi invece sosteniamo con Cekada che le alterazioni riguardano la SOSTANZA del rito. Il problema centrale della nuova forma gravita attorno al ‘famoso’ “Spiritus principalis”. Botte afferma che l’espressione, per il cristiano del III sec., significava “il dono dello Spirito, adatto alla personalità d’un leader”. Ma la spiegazione non regge alla prova dei fatti che emergono dalle fonti (vedi sopra), che pongono invece in rilievo differenti e CONTRADDITTORIE interpretazioni delle parole in questione.
    Se, dopo aver approfondito per bene questo aspetto, prendiamo in considerazione la “Sacramentum ordinis” di Pio XII – che prevede assoluta univocità e ferrea chiarezza rispetto alla forma – non possiamo non applicare al nuovo rito quanto previsto da Leone XIII circa gli ordini anglicani nella sua “Apostolicae curae” – riti del tutto invalidi e assolutamente nulli!
    P.S.: Cekada cita, in particolare, il teologo Coronata, che nel suo “De sacramentis. Tractatus Canonicus”, 1943, scrive che si deve riscontrare un vizio di forma (che altera la sostanza del rito) quando “non amplius per ipsam complete et congruenter exprimatur,” 1: 13. A supporto: Merkelbach, B., OP, “Summa theologiae moralis” Montreal, Desclée, 1949.

  • Mi domando spesso perchè d.Curzio Nitoglia non torni nella fraternità visto che ne mantiene le stesse idee sulla validità dei papi attuali (sono pure due !).
    Malignamente suppongo che dovrebbe tornare umiliandosi alquanto e ciò non starebbe bene con la sua “capacità teologica”.

  • Riprendo da Benedetto:
    “Sia per la Messa come per le ordinazioni è necessario che le formule usate contengano espressamente e chiaramente tutti gli elementi necessari e insostituibili, anche se diversamente espresse nei vari riti. La sostanza dottrinale della formula deve esserci senza lacune e senza ambiguità…”
    Poichè, dunque la messa N.O. è praticamente la “messa” come la volle l’anglicano Kranmer , dei tempi andati, ne deduco dunque che la messa “novus ordo” abbia forma invalida anche se materia valida (ostia e vino).
    Infatti con la modifica che Kranmer introdusse (e che fu ripresa in pieno nel capolavoro di Bugnini e di Montini) si volle ricordare semplicemente il Sacrificio che venne fatto e non “rinnovare” come si dovrebbe intendere.
    Infatti in un’analisi splendida che lessi ,di critica alla messa di Kranmer, la parola greca rievocativa del Sacrificio ,non è la formula “in ricordo di me”, semplicemente, ma è ,in realtà :”FATE QUESTO IN RINNOVAZIONE DEL MIO SACRIFICIO ”
    Tale parole originali, cambiano completamente aspetto, sostanza, forma, intenzione e tutto quel che volete !

  • Ho trovato la documentazione inerente di cui riporto solo alcuni stralci, scritti da Hugh Ross Williamson che da anglicano si fece cattolico nel 1955.
    “THOMAS CRANMER, fu il Vescovo riformatore anglicano, nato a Aslacton (contea di Flottinghamshire) il 2 luglio 1439 e morto sul rogo il 21 marzo 1556. Insegnò teologia a Cambridge partecipando attivamente alla vita politica e religiosa del suo tempo, e soprattutto alla formazione della confessione anglicana che volle attuare con ogni mezzo, non esclusi i più efferati. Nominato Arcivescovo di Canterbury da Papa Clemente VII (1478-1534), dopo qualche tempo si ribellò all’autorità di Roma, infrangendo il giuramento di fedeltà. Morto Enrico VIII (1491-1547), fece parte del Consiglio di Reggenza di Edoardo VI (1537-1553), ma quando partecipò al complotto per far salire al trono Jane Gray, al posto di Maria Tudor, fu condannato al rogo come eretico. Le sue famose opere, tra le quali, il Book Of Common Prayer («II Libro della preghiera comune»), scritto nel 1549, culminarono con la versione in volgare della Bibbia, operata con chiara intenzione antipapale. Egli combattè soprattutto la dottrina cattolica della Transustanziazione, della Presenza Reale della Carne e del Sangue di Cristo nell’Ostia e nel calice, e del Sacrificio dell’altare, riducendo la Messa, in armonia con Lutero e con gli altri riformatori, ad una semplice commemorazione storica. Per far ciò, distrusse le basi stesse della dottrina cattolica, perseguitando non solo le sue strutture, ma i suoi testimoni viventi.

    “Era necessario che il popolo apprendesse che Cristo non era presente nel SS.mo Sacramento, ma soltanto in coloro che lo ricevono degnamente. «Mangiare e bere la Carne e il Sangue di Cristo non deve essere preso nel significato letterale di mangiare con la bocca e con i denti una cosa reale, ma in quello di assimilare, mediante una fede viva, con il cuore e con lo spirito una cosa in realtà assente» 3. Il nuovo rito escogitato da Cranmer per giustificare il suo atteggiamento, «la celebrazione della Santa Cena», non doveva contenere nulla che si prestasse a qualche somiglianza con la Messa, «mai abbastanza odiata». La Messa nella quale «è offerto a Dio Padre un sacrificio, cioè il Corpo ed il Sangue di Nostro Signore, vero e reale, per ottenere il perdono dei peccati e la salvezza dei morti e dei vivi» 4 fu definita un’eresia meritevole della pena di morte. Tale era l’obiettivo di Cranmer. I tre principali mezzi per raggiungerlo dovevano essere l’uso della lingua volgare, la sostituzione dell’altare con una santa tavola e i cambiamenti operati nel Canone della Messa….

  • SEGUE..
    ” La parte centrale della Messa in lingua volgare conteneva la narrazione dell’istituzione dell’Eucarestia, ugualmente in volgare. Non solo si doveva rinunciare al Canone recitato a bassa voce 9, come era stata la regola dall’VIII secolo; anche le parole in inglese «Fate questo in memoria di me» dovevano essere distintamente intese. La parola greca anamnesis, che viene tradotta «in memoria di», è difficile da tradurre correttamente in inglese. Espressioni come «ricordo», «memoria», «memoriale», implicano l’esistenza di una cosa in sé stessa assente, mentre anamnesis ha il significato di ri-chiamare e ri-presentare un avvenimento passato in modo che questo divenga attivamente presente. Anche la parola latina «memoria» non rende adeguatamente questo significato. Le parole inglesi «ricordare» (recall) e «ripresentare» (represent), anche se scritte «re-call» e «re-present», sono insufficienti senza spiegazioni supplementari, e «remembrance» (memoria), «memory» (ricordo) e «memorial» (memoriale), per il loro uso e significato convenzionale, sono effettivamente equivoche 10. «In tutta la tradizione della Chiesa primitiva, appare chiaramente – come ha rilevato un teologo – che l’Eucarestia è considerata, per il significato del termine «anamnesis di me», come la ri-presentazione davanti a Dio dell’unico Sacrificio di Gesù Cristo in tutta la sua efficace e completa pienezza, che dà i suoi frutti nel momento attuale. Così San Giovanni Crisostomo: «Noi offriamo ancora oggi ciò che fu offerto allora ed è inesauribile. Questo viene fatto per un’anamnesis di ciò che fu fatto allora, poiché Egli disse: «Fate questo per l’anamnesis di me». Non offriamo un altro sacrificio, come un tempo il gran sacerdote, ma offriamo il medesimo sacrificio. O meglio, offriamo l’anamnesis del sacrificio» 11. Cranmer, volendo distruggere ogni idea di Messa-sacrificio, e sostituirle la teoria di una semplice cena commemorativa in cui Cristo è presente solo nel cuore dei fedeli, non avrebbe potuto trovare arma più efficace della sostituzione del Canone recitato a bassa voce con il racconto dell’istituzione, in inglese. Racconto che si faceva ripetendo: «Fate questo in memoria di me». Nel silenzio assoluto, il fedele, istruito sul significato di quel momento, sapeva ciò che accadeva, anche se non era in grado di formularlo. Ora, invece, poteva ascoltare con le proprie orecchie, per quel che ne poteva capire, che quella era una cena commemorativa ….”

    Ecco ! Ora ciascuno può capire come la “messa” di Cranmer sia perfettamente attualizzata con la nuova messa vaticansecondina (o montiniana che dir si voglia).
    E chiunque può legittimamente nutrire dubbi sulla validità e la consacrazione nella nuova messa !

  • Le osservazioni di Mardunolbo sulla riforma liturgica di Cranmer non fanno una grinza. Le conclusioni che ne vuole trarre sono invece discutibili. Che la nostra Messa NO sia uguale a quella di Cranmer nella sostanza è una possibilità, ma non un’evidenza scontata. Bisognerebbe operare su di una sinossi un confronto meticoloso dei testi coinvolti: da quelli dell’offertorio, non escluse tutte le Secrete (= Super oblata), fino a quelle dopo la Comunione, passando per la centrale Preghiera Eucaristica. E’ un lavoro lungo, ma potrebbe bastare un campione per verificare se nel NO è stata effettuata una variazione sostanziale di dottrina, di intenzione, di effetti a senso unico, incontrovertibile e costante, o se, la dottrina tradizionale ne è uscita un po’ annebbiata, piuttosto che negata. Qui sta il punto. Qui non abbiamo gli strumenti, il tempo e lo spazio per una verifica del genere. So che altri vi hanno dedicato le loro energie: i risultati non sarebbero così chiari e schiaccianti come pensavano i Cardinali Bacci e Ottaviani. Ragione per cui il mio giudizio resta sospeso su tutta la materia con annessi e connessi. Capisco che, mettendosi per un attimo nell’ottica di Satana, l’eliminazione del Sacrificio eucaristico, dell’Ordine Sacro e di tutti i Sacramenti sia l’obiettivo finale e principale per distruggere totalmente la Chiesa. L’incertezza che abbiamo su questi problemi sono, da un lato, i segni evidenti della terribile lotta escatologica in atto, dall’altro lato, i segni che le forze degli inferi non hanno ancora prevalso… e non prevarranno.

  • Arai, che ne pensi della distinzione operata da don Curzio? Grazie a tutti, intanto, per aver accolto il nostro invito a contribuire al dibattito.
    Per parte mia, continuo a non entrare nel vivo del dibattito onde accogliere più voci possibile.

    L’unica perplessità che vorrei esprimere, senza in alcun modo impugnare – Dio ne scampi – la dottrina della Chiesa e la tradizione, riguarda il battezzante non cattolico che “vuol fare ciò che fa la Chiesa” in ordine, in particolare, al Battesimo in ambito protestante che, a tali condizioni, sarebbe valido, come se lo amministrasse – idem, ovviamente – un pagano. Niente da dire, in generale, come spero sia ovvio. Nel caso di un pastore protestante tuttavia, e dico in generale perché dei casi singoli può intendere solo Dio, la volontà d’aderire all’eresia, la sua pertinacia e la forte determinazione a conservare l’antidottrina, mette in serio dubbio – a mio parere – che la “volontà di fare ciò che fa la Chiesa [cattolica, evidentemente]” possa essere messa in forma rendendo così valido il sacramento; come dire che una persona che è in costante atteggiamento interiore di lotta contro la Chiesa dubito possa affrancarsi, anche per poco, da quello che m’appare un impedimento assoluto alla richiamata “volontà”, nella quale una – per dir così – “passività” rispetto alla “volontà” di cui s’è detto viene totalmente nullificata dall’intenzione e dalla volontà opposta, più che prevalente. Ergo la validità del battesimo amministrato da un protestante, soprattutto se pastore, benché non possa essere messa in dubbio sempre, mi pare per la grande maggioranza dei casi assai dubbia. Risponderanno i teologi.

  • Ecco parte dell’articolo: Anno XXXX N° 10 PDF Stampa E-mail

    Scritto da Administrator
    Sabato 14 Giugno 2014 12:06

    LE RIORDINAZIONI Il problema e la sua attualità

    Premessa

    Nel precedente articolo sulla validità dei Sacramenti quanto alla loro essenza (materia/ forma/ intenzione) abbiamo visto che alcuni confondono i Riti accidentali con la sostanza dei Sacramenti e perciò reputano invalidi tutti i Sacramenti, che nel corso della storia recente della Chiesa (1968-2014) hanno subìto modifiche accidentali quanto al Rito oppure anche quanto al Sacramento, ma lasciandone intatta la essenza e quindi la validità. Tali innovazioni non possono essere reputate invalidanti, anche se sono oggettivamente illecite (per esempio, l’olio non di olivo come materia della cresima e dell’estrema unzione; la sostituzione nella forma di consacrazione del vino del “per tutti” al posto di “per molti” e “mistero della fede” spostato dal cuore della forma consacratoria alla sua fine).

    Nel presente articolo esamineremo l’errore di coloro che reputano invalidi tutti i Sacramenti (e non solo il matrimonio e la confessione) conferiti senza avere la giurisdizione da parte della gerarchia ecclesiastica. In particolare tratteremo del problema delle “riordinazioni”.

    Un problema che riaffiora in epoche di particolare decadenza, ma definito infallibilmente dal Concilio di Trento

    «“Riordinazione” – così riassume la questione mons. Piolanti – è un termine moderno, con cui si indica l’uso invalso in alcuni periodi, e soltanto in alcuni ambienti, di ripetere l’Ordinazione ritenuta invalida perché compiuta da Ministri eretici, scismatici, deposti o scomunicati. […]. Nei secoli di particolare decadenza teologica e morale qua e là affiorarono l’errore e la pratica conseguente della Riordinazione già in uso presso i donatisti. […]. Le Ordinazioni fatte da papa Formoso (†896) furono ritenute invalide da papa Sergio III (†911) e in parte ripetute […]. Le ragioni accampate per le Riordinazioni è che lo Spirito Santo non può essere conferito da chi non lo ha e i Ministri eretici, scismatici, deposti o scomunicati non hanno la grazia santificante quindi non possono darla agli altri. Queste opinioni, già confutate da S. Agostino quanto al Donatismo, riapparvero nel medioevo e si fusero con altre, che in momenti di particolare anarchia ritornarono e furono applicate poco ponderatamente. Si insistette soprattutto sulla subordinazione alla Chiesa (alla gerarchia legittimamente stabilita) e si formulò il principio che per l’Ordinazione fosse necessaria non soltanto la potestas Ordinis, ma anche la licentia Ordinis exequendi (v. Ugo di Amiens, Rolando Bandinelli, Rufino), con un parallelo troppo stretto tra il potere di assolvere i peccati e quello di ordinare; si argomentava che come il sacerdote sprovvisto di giurisdizione assolve invalidamente, così il vescovo deposto, scomunicato, scismatico o eretico, essendo separato dalla Chiesa, non possiede l’officium seu mandatum exequendi Ordinis e l’opera sua è invalida. Tali dottrine hanno trovato anche in tempi recenti fautori (cfr. C. Baisi, Il Ministro straordinario degli Ordini sacri, Roma, 1935)[1]. Questa concezione, che potrebbe dirsi marginale, anche se accolta in pratica da qualche Papa, non ne compromise l’infallibilità, poiché non volle portare un giudizio definitorio sul caso concreto; contro di essa si affermò invece la dottrina comune, già enunciata nel secolo III da papa Stefano, poi da S. Agostino, da S. Gregorio Magno, da Rabano Mauro, da S. Pier Damiani, finché trionfò con S. Raimondo da Peñafort, Alessandro di Hales e soprattutto con S. Tommaso d’Aquino (S. Th., III, qq. 60-90; Suppl., q. 38, a. 2 e tutta la sacramentaria tomista). Il Concilio di Trento ha definito infallibilmente (sess. VII, De Baptismo, can. 4; DB 860) la validità del Battesimo conferito dagli eretici, ma si è astenuto dal dichiarare valide le Ordinazioni conferite da Ministri eretici, non perché su questo punto potesse sussistere dubbio, ma per non porre la dottrina di alcuni autori cattolici (tra cui S. Cipriano e Umberto di Selva Candida, Ugo di Amiens, Alessandro Bandinelli poi papa Alessandro III e Rufino) in opposizione con una verità oramai di fede» (A. Piolanti, Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, V ed., 1957, pp. 354-356, voce “Riordinazioni”)[2].

    A sua volta padre E. Amann ricorda nel Dictionnaire de Théologie Catholique (diretto da p. Vacant) d’ora in poi DTC (Parigi, 1903-1951, vol. XIII, coll. 2385-2431) riprende le conclusioni del libro di L. Saltet, Les Réordinations. Etude sur le Sacrement de l’Ordre (Parigi, 1907), le riassume, le commenta e vi apporta delle sue considerazioni teologiche.

    L. Saltet e E. Amann ricordano che il Concilio di Trento ha definito infallibilmente che la validità di un Sacramento (e non solo del Battesimo) non dipende dalla dignità interiore del ministro e neppure dalla rettitudine della sua fede (sess. XXIII, can. 12, DB 855), ma dal fatto che il ministro pone gli atti essenziali del Sacramento (materia e forma) con l’intenzione (almeno implicita e generica) di fare ciò che fa la Chiesa (can. 11, DB 854). A partire da questa definizione dogmatica e infallibile si può concludere quanto all’Ordine che un vescovo, anche se eretico, scismatico, moralmente indegno, consacra e ordina validamente a condizione che ponga la materia e la forma del sacramento più l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, anche se non ci crede o reputa che la Chiesa erri. Secondo p. Amann tale dottrina è di fede definita o perlomeno prossima alla fede (DTC, col. 2385). “Perciò la Chiesa dopo il Concilio di Trento proibisce assolutamente ogni Riordinazione” (DTC, col. 2386) a condizione che il Ministro eretico abbia conferito il Sacramento salva ejus substantia.

    Tra i due studi, cui ci rifaremo, vi è una sola differenza accidentale: mentre per Piolanti il Concilio di Trento ha implicitamente definite valide le Ordinazioni fatte dai ministri eretici purché essi abbiano conferito il Sacramento salva ejus substantia (materia, forma, intenzione), per Saltet e Amman lo ha definito esplicitamente.

    La “dottrina africana” e la “dottrina romana”

    L’errore dei “Ri-ordinanti” e “Ri-battezzanti” nasce con il Montanismo, una deviazione inizialmente ascetica rigorista sorta nel 170 circa in Turchia occidentale (allora Frigia) ad opera del presbitero Montano, che viene condannato da papa Zefirino (†217). Tertulliano nel 213 cade nel Montanismo e nell’errore di “Ri-ordinare” e “Ri-battezzare” è seguito da S. Cipriano, Vescovo di Cartagine (†258). Da questi due autori cartaginesi nasce in Africa l’eresia donatista che prende il nome da Donato, Vescovo titolare di Cartagine dal 317 al 347, morto nel 355, il quale sosteneva, tra l’altro, che il Battesimo e i Sacramenti conferiti da Ministri eretici sono invalidi, poiché nessuno dà quel che non ha.

    S. Cipriano sostenne l’invalidità del Battesimo conferito dagli eretici (e solo conseguentemente quella dell’Ordinazione) contro il papa S. Stefano. S. Cipriano asseriva che solo la Chiesa di Cristo può santificare le anime e quindi i ministri, che hanno abbandonato la Chiesa o ne sono stati espulsi con la scomunica, non possono santificare; mentre papa Stefano asseriva che il sacramento ha valore di per sé e quindi quando il ministro, anche se eretico, pone la materia, la forma ed ha l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, anche se non ci crede o se reputa che la Chiesa si sbagli, amministra il Sacramento validamente (DTC, col. 2387).

    Il grande Dottore che ha confutato in maniera magistrale e apodittica l’errore di S. Cipriano e dei donatisti è stato S. Agostino d’Ippona (†430) insegnando che i sacramenti ricevono la loro efficacia e validità non dal ministro secondario, ma da Cristo, e quindi sono santi e validi per sé (“ex opere operato”), non per i meriti degli uomini che li conferiscono (“ex opere operantis”) (cfr. A. Piolanti, Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, V ed., 1957, pp. 128-130, voce “Donatismo”)[3].

    S. Agostino e successivamente la scolastica con S. Tommaso d’ Aquino hanno ripreso e approfondito la dottrina già sostenuta da papa Stefano e il Concilio di Trento l’ha definita dogmaticamente e l’ha resa obbligatoria. Ma prima di arrivare alla definizione dogmatica, obbligante e infallibile le due dottrine (quella detta “africana” di S. Cipriano da Cartagine e quella detta “romana” di papa S. Stefano) si sono affrontate teologicamente anche con veemenza.

    Chiesa di rito latino e Chiesa di rito greco

    La teologia “romana” si impose abbastanza presto in occidente. Il Concilio di Arles (314) fece sua la teologia “romana” e i vescovi africani pian piano abbandonarono la pratica di riconferire i Sacramenti (DTC, col. 2389). L’oriente cristiano, invece, continuò a sostenere assolutamente e a praticare strettamente la dottrina di S. Cipriano di Cartagine ossia la teologia “africana” sull’invalidità e la reiterazione dei sacramenti conferiti fuori della Chiesa.

    Tuttavia quando scoppiano le grandi controversie trinitarie e cristologiche (IV-V secolo), la situazione nella Chiesa di rito greco si fa abbastanza pesante e i Vescovi greci alle prese con nuove separazioni dalla Chiesa cattolica cominciano ad attenuare lo stretto rigore con cui reiteravano i sacramenti conferiti da eretici o scismatici, prima quanto al solo Battesimo e poi anche quanto all’Ordine (DTC, col. 2392).

    Verso la fine del V secolo i Nestoriani formarono delle vere e proprie “chiese” dissidenti, eretiche e scismatiche, basate sull’errore monofisita (in Cristo vi è una sola natura, quella divina e non quella umana) e, privi di preparazione teologica ed emotivamente esacerbati, ricorsero “visceralmente” a soluzioni estreme, ritornando alla teologia “africana” col negare ogni validità ai sacramenti conferiti dai ministri che non appartenevano alla loro “chiesa” o meglio setta (DTC, col. 2395). La Chiesa cattolica di rito greco nel secolo VII, di fronte a tali eccessi dei settari monofisiti, iniziò ad abbandonare la teoria e la pratica delle riordinazioni, tuttavia non senza un qualche ritorno alla teologia “africana” (DTC, col. 2396).

    Nella Chiesa di rito latino (Felice di Aptonga e Optato di Milevi), invece, si rafforza viepiù la teologia “romana” ostile alle riordinazioni, che oramai erano divenute una specie di ossessione (“ri-ordinazionismo”). Tuttavia persino nella Curia romana non mancarono esitazioni di molti teologi e canonisti. Papa Innocenzo I (402-417) in una lettera (cfr. Jaffé, Regesta Pontif. Rom., n. 303, PL, t. XX, coll. 526-537) usa termini forti sull’impossibilità di dare ciò che non si ha (“is qui honorem amisit, honorem dare non potest”) applicata ad un ministro eretico, che, essendo fuori della Chiesa, non può dare la grazia agli altri quando lui stesso ne è privo. Papa S. Leone Magno (440-461) riprende la teoria di Innocenzo I, mentre papa Atanasio II (496-498) è per la validità dei sacramenti conferiti da ministri eretici. Con papa Pelagio I (556-561), però, si ritorna alla tesi di S. Cipriano. Le prese di posizione di questi Papi, scrive p. Amann, sono dovute al fatto che durante il loro Pontificato si verificarono episodi poco edificanti di ministri sacri passati all’eresia e che avevano consacrato altri ministri. Quindi nelle loro epistole i Papi suddetti usarono espressioni forti per esprimere il loro pensiero personale come dottori privati e non come Pastori supremi della Chiesa universale (DTC, col. 2399). Per avere un parere teologico obiettivo e spassionato occorre attendere papa S. Gregorio Magno (590-604), il quale scrisse a Giovanni di Ravenna: “come il battezzato non deve essere ribattezzato, così l’ordinato o il consacrato non deve essere riordinato o riconsacrato” (Ep. 1, II, n. 46, PL, t. 77, col. 585). Come si vede, è la pura dottrina di S. Agostino (†430), che trionferà con S. Tommaso d’Aquino (†1274) e sarà definita infallibilmente e irreformabilmente dal Concilio di Trento (1545-1563).

    Tra il VII e il IX secolo nella Chiesa latina vi fu una certa decadenza dei ministri, che fece regredire anche il livello teologico e canonico dell’epoca. La dottrina agostiniana viene abbandonata e si assiste alla pratica generalizzata delle riordinazioni senza “se” e senza “ma”. Poi vi fu il triste caso di papa Costantino II (767-769), eletto irregolarmente ma validamente (DTC, col. 2401), che fu dichiarato usurpatore, deposto e rimpiazzato da papa Stefano III. Ora papa Costantino aveva consacrato 8 vescovi, ordinato 8 preti e 4 diaconi e, siccome queste consacrazioni e ordinazioni erano state fatte fuori dei tempi liturgici in cui si suole conferire l’Ordine, ci si appigliò a questa circostanza del tutto contingente per dichiarare invalide le sue ordinazioni durante un Sinodo romano non dogmatico, presieduto da papa Stefano III. La teologia cattolica odierna, invece, le considera assolutamente valide (DTC, col. 2402).

    Nel secolo IX vi fu un fatto ancora più increscioso: quello di papa Formoso (891-896), che dopo la sua morte fu riesumato e il suo cadavere venne giudicato nell’897 dal Sinodo romano detto “cadaverico” presieduto da papa Stefano VI e poi confermato da papa Sergio III. Inoltre il Sinodo si pronunciò sull’ invalidità di tutti gli atti e le Ordinazioni di papa Formoso. In quest’epoca la teologia conobbe non solo una grave decadenza, ma una vera e propria “eclissi” (DTC, col. 2410). Questo stato di decadenza durò per tutto il secolo X. Vi furono dei buoni Pastori, che, provvisti di zelo forse eccessivo, mancavano però di buona formazione teologica e di ponderazione e che quindi nella reazione alla decadenza oltrepassarono i limiti più per eccesso di zelo, imprudenza e ignoranza che per malizia.

    Contraddizioni nella stessa Curia romana

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    [1] Tale posizione è stata ripresa, pur con molte sfumature, da M. Zalba, Num Ecclesia habeat potestatem invalidandi ritum sacramentalem Ordinis ab episcopis exclusis peractum, in Periodica, n. 77, 1988, pp. 289-328; 425-488; 575-612; n. 78, 1989, pp. 187-242. Nel 2010 un teologo gesuita l’ha ripresentata a Benedetto XVI che non l’ha accolta.

    [2] L. Saltet, Les Réordinations. Etude sur le Sacrement de l’Ordre, Parigi, 1907; E. Amann, in Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. XIII, coll. 2385-2431; J. Morinus, Commentarius historicus et dogmaticus de sacris Ordinationibus, Parigi, 1655; S. Congregatio de Seminariis, Enchiridion Clericorum, Roma, 1938 ; Ph. Oppenheim, Sacramentum Ordinis secundum Pontificale Romanum, Torino, 1946.

    [3] Cfr. G. Ricciotti, L’èra dei Martiri, Roma, 1955; A. Casamassa, Scritti patristici, Roma, 1956; U. Mannucci – A. Casamassa, Istituzioni di Patrologia, 2 voll., Roma, VI ed., 1948; A. Casamassa ha tradotto in italiano la Traditio apostolica di S. Ippolito, morto nel 235 circa, (Roma, 1947) il testo latino della Traditio apostolica è stato curato e pubblicato da da R. Connolly (Cambridge, 1916) e da G. Dix (Londra, 1967, II ed.) e tradotto in francese da B. Botte (Parigi, Cerf, 1946, 2a ed. 1984), ne esistono anche le versioni in copto, arabo ed etiopico. Cfr. J. A. Cerrato, Hippolytus between East and West, Oxford, 2002; A. Nicotri, Che cos’è la Traditio apostolica di Ippolito?, in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, n. 2, 2005, pp. 219-237.

    Ultimo aggiornamento Sabato 14 Giugno 2014 12:14

  • Ringrazio il professore Damiani per la cortesia di aver pubblicato questo pezzo che mi mancava. Sarei ancora più grato se pubblicasse quanto avevo già risposto allora (13 giugno), specialmente riguardo al Padre Maury, da lui menzionato, che contestò la validità delle ordinazioni conciliari.
    Quanto al presente, senza dover appellarsi a tanta storia ecclesiastica, sapiamo essere chiaro, riguardo ai Sacramenti la distinzione ormai definita tra “ex opere operato” e “ex opere operantis”; che non dipendono dalla virtù dei ministri che li conferiscono per essere validi. Mi sorprende però assai che l’autore del pezzo voglia servirsi di tale antica confusione per pontificare su necessarie riordinazioni di oggi. A questo punto sembra che contesti il pensiero di Mgr Lefebvre a proposito, quando da sua ragione nelle possibili riordinazioni era ben altra; era legata alla possibile invalidità dei nuovi riti, che qui, per farla breve, dipende dalla necessaria intenzione di quel che vuol fare la Chiesa. Quindi la vera questione è: quale intenzione di quale chiesa. O anche qui don Nitoglia he in vista «una Chiesa con due dottrine», perciò con due intenzioni secondo queste. In una parola: la sua chiesa conciliare intendeva o no fare nell’ordinazione sacerdotale dei «sacrificatori», cioè Sacerdoti del Santo Sacrificio? Ha dimostrato di non intenderlo, non solo in tutto il contesto della «dottrina ecumenista protestantizzante», ma avendo lasciato cadere l’intenzione nella Sacra formula dell’Ordinazione, rimovendo quel cortissimo e decisivo «ut».
    Questo sì entrerà nella storia delle deviazioni diaboliche introdotte nei Sacri Riti di Santa Romana Chiesa per piacere ai protestanti, nel senso contrario a praticamente tutti i Padri e Santi citati a sproposito della vera questione.

  • Interessante molto il dibattito e la storia sulle ri-ordinazioni.
    Il problema attuale è, però anche un altro ! Cioò delle disposizioni di sacramenti non fatti da eretici o scisamtici, per il quali, se ho ben capito, i sacramenti impartiti hanno comunque valore.
    Il grosso problema sono i sacramenti impartiti con DIVERSA FORMULAZIONE E DIVERSA INTENZIONE quindi secondo l’intenzione della Nuova chiesa cattolica che a buon diritto si può dire NON più cattolica.
    Infatti è la diversa formulazione e la diversa intenzione dei nuovi sacerdoti che seguono il concilio VatII che pone grossi dubbi sulla validità dei sacramenti impartiti da questi stessi.
    Benedetto insiste, che non vi può essere certezza d’invalidità ma non fa risaltare che nel dubbio è doveroso ricercare sacramenti che siano impartiti secondo la dottrina e le formule di sempre.
    Personalmente , seguendo un filo logico e non teologico, ritengo che nuove formule che sono espressione di nuove concezioni e nuova dottrina, non rendano valdi i sacramenti così impartiti, anche se gli officianti eretici o scismatici o quant’altro , dessero, per regola generale della Chiesa, sacramenti validi.
    Infatti , ribadisco, non è il problema dei sacaramenti impartiti illecitamente o meno, ma il problema sono le modalità dell’impartire…..Se io inserisco una password errata nel mio computer, non potrò mai accedere a nulla. Se un amico usa il mio computer, sarò io che fornirò la password corretta e lui, qualsiasi parola inserisca, non potrà mai accedere a nulla !
    Se S. Pio V , come altri papi, lanciano anatema in chi oserà cambiare pochissimo di una messa o di un sacramento, è chiaro che predispongono una “password” su quanto hanno deciso in sintonia con la Tradizione ed il Magistero.
    Chiunque ,intenda modificare tale password senza una specifica ragione, ma solo per seguire un andazzo più adatto al secolo ed al mondo, incorre nella sanzione di anatema e la sua modifica cambia la sostanza del sacramento; come tale quindi non si può accettare e si deve dubitare fortemente che il sacramento così impartito abbia validità intrinseca (non se legittimità o meno!)

  • Sì, direi che il paragone della password potrebbe pure reggere …nel ricostruire tutta la vicenda legata alla genesi delle nuovo sacramento dell’ordine di Paolo VI, entrando nella mentalità dei vari artefici del tutto, confrontandone gli scritti con le fonti a cui essi pretendono attingere etc. … quasi immediatamente possiamo scoprire che si tratta di una colossale bufala, un vero e proprio imbroglio!
    Ad. es.: l’orazione contenuta nel rito dei siriani e dei maroniti, a cui pretende attingere il trio Bugnini/Botte/Montini, si riferisce alla conferimento del titolo di Patriarca!!! Cfr. B. Desmet,” L’Orient syrien” 8 (1963), 202-4.
    Non si tratta dunque di una preghiera SACRAMENTALE impiegata per la consacrazione di un vescovo!

  • Grazie Federico del tuo importante intervento. Certo, non è – quella da te citata – né una preghiera né tanto meno una FORMULA sacramentale.
    A meno che siriani e maroniti non considerino il conferimento del Patriarcato un sacramento (quello della consacrazione episcopale) invece che un titolo ecclesiastico. Non lo so, non ho competenze su tali questioni, bisognerebbe sentire un orientalista.
    Ma non è per questo che desidero intervenire.
    Non vorrei che dimenticassimo un punto fondamentale, tutt’affatto trascurato dal sacerdote che conosciamo nel contributo sulle ri-ordinazioni apparso nell’ultimo sì sì no no.
    La storia dottrinal/teologica da lui delineata è interessante e costituisce una base di discussione. Ma sappiamo tutti (lui compreso) che il vero problema è un altro: non si tratta di dignità personale e neppure di eresia, si tratta di non poter amministrare i Sacramenti che esigono un ministrante ordinato o consacrato in quanto non ordinati o consacrati validamente!!! QUESTO è il problema, ed è per questo (perché c’è il timore che l’ORDINAZIONE sacerdotale e la CONSACRAZIONE episcopale siano nulle, invalide, e di conseguenza invalidi e nulli i sacramenti da essi amministrati) che se ne parla molto oggi, e l’articolista non vi ha neppure accennato nonostante tutti noi (lui compreso!) si sappia bene qual è la questione e la posta in gioco. La rassegna storica ha ben presentato una serie di posizioni centrate su questioni non sostanziali (dignità personale, etc. etc.) ma che mai avevano messo nel conto l’eventualità della INVALIDITA’ dell’ordine sacerdotale e episcopale (l’illiceità è un mare magnum, ma la validità è un macigno, o c’è o non c’è). E’ a mio avviso uno stratagemma un po’ traballante per ribadire “e silentio” che i sacramenti “moderni” sono validi e che quindi anche le ordinazioni e le consacrazioni (la cui non-validità ne impone la ri-celebrazione sub condicione in caso anche solo di dubbio) lo siano sulla lunga diacronia da Giovanni XXIII ad oggi, e nel FUTURO. La questione centrale ATTUALE della necessità, in moltissimi casi e nei confronti in particolare di chi voglia rientrare nella Chiesa cattolica dalla contro-chiesa in cui s’era impantanato, della ri-ordinazione (e soprattutto della ri-consacrazione dei vescovi, che i sacerdoti li ordinano) è questa, e fingere di non capirlo non getta favore sull’autore. E chiediamoci anche perché la FSSPX, tanto stimata ora dal Nostro, procedesse anch’essa, in tempi migliori, a ri-ordinare preti “dubbi”, mentre ora – Vaticanus locutus…? – stop (né un intervento personale a suo tempo riuscì a smuovere le acque di tale palude ristagnata). L’articolista di sì sì no no si spinge tanto avanti nella sua difesa della tradizione rimaneggiata?

  • C’è da fare una precisazione. Una Chiesa cristiana e separata da Roma la cui Eucarestia è riconosciuta, non ha nulla a che vedere con una falsa chiesa (a cui capo c’è un falso Papa) che propone pertinacemente una dottrina contro il Vangelo. Quindi una dottrina anticristica. Li può agire lo Spirito Santo di Verità del Vangelo? La terza Persona della SS Trinità che è Dio può contraddire se Stesso santificando una Eucarestia dove si professa una religione non più cristiana?

  • Dio non si contraddice. Ha stabilito che solo nella Chiesa Cattolica c’è la verità. Solo i religiosi validamente consacrati o ordinati o nominati possono consacrare l’Eucarestia.
    I pope ortodossi consacrano validamente perché validamente ordinati, ma illecitamente perché sono scomunicati. Quindi al cattolico è proibito comunicarsi da un pope ortodosso.

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