UNA LEGGE DA ABROGARE, SENZA SE E SENZA MA
Segnalazione di Corrispondenza Romana
Alfredo de Matteo, Famiglia Domani – 7 maggio 2018
Com’è noto, quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario della legge 194 che ha reso legale, in Italia, l’omicidio dei bambini non nati. L’immane tributo di sangue innocente versato sull’altare dell’autodeterminazione femminile ci impone di contrastare l’aborto legale con ogni mezzo lecito a nostra disposizione.
In particolare, la battaglia a livello intellettuale riveste un ruolo decisivo, dal momento che alcuni falsi miti intorno alla legge 194, originatisi nel corso degli anni, hanno depotenziato lo scontro tra le due opposte fazioni in campo: coloro i quali difendono le ragioni della vita contro coloro i quali invece difendono le pseudo ragioni della libertà di scelta e di coscienza sull’aborto volontario. In questa sede, ci proponiamo di analizzare criticamente alcune questioni legate alla legge 194/1978 utilizzando uno schema di discussione che ricalca almeno in parte la Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino. Per ciascuna questione o domanda si enunciano innanzitutto gli argomenti e le osservazioni che sono contro la tesi proposta (sembra che), poi nel corpo principale si sviluppa la risposta alla questione attraverso la contestazione delle obiezioni iniziali.
QUESTIONE
LA LEGGE 194/1978 SULL’ABORTO
Consideriamo la legge nei suoi articoli e nel suo insieme.
Su tale argomento si pongono 4 quesiti: 1. La legge 194 tende a contrastare il fenomeno dell’aborto clandestino? 2. La legge 194 contempla l’aborto come mezzo per il controllo delle nascite? 3. La legge 194 riconosce alla donna il diritto di abortire? 4. La legge 194 è una buona legge da applicare meglio?
ARTICOLO 1
LA LEGGE 194 TENDE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’ABORTO CLANDESTINO?
Sembra di sì. Infatti:
1.Prima dell’entrata in vigore della legge 194 le donne erano costrette, per abortire, a rivolgersi alle cosiddette mammane, ossia a persone prive di accertate competenze medico chirurgiche che effettuavano gli aborti nella clandestinità, con gravi rischi per la loro salute.Tuttavia, soprattutto negli ultimi annil’eccessiva incidenza del fenomeno dell’obiezione di coscienza da parte del personale sanitario hacomportatouna serie di disservizi in capo alle strutture pubbliche, cheha favorito una sorta di ritorno alla pratica clandestina.
- Il modo migliore per arginare gli effetti e le conseguenze diun comportamento indesiderato è quello di renderlo legale; in tal modo, si toglie il comportamento stesso dalle mani della criminalità organizzatae si ottiene una maggior tutela delle persone coinvolte. Inoltre, una volta reso legale il comportamento indesiderato esso tenderà a diminuire.
Risposta: 1. Innanzitutto, occorre tener presente che i dati relativi agli aborti clandestini non possono essere certi ma solamente presunti, per ovvi motivi. In ogni caso, le statistichesul fenomenofornite dagli enti istituzionali preposti indicano che, a quarant’anni dall’entrata in vigore della legge 194,il numero annuo degli aborti clandestini si mantiene molto alto, intorno alle 13.000 unità[1]; tale dato risulta costante nel tempo e, tra l’altro, non sembra inferiore a quello relativo agli anni ante legge, anzi.Circa la presunta correlazione tra obiezione di coscienza e aborti clandestini, essa non è suffragata dai dati statistici ufficiali forniti dal ministero della Salute secondo cui il “carico di lavoro” dei medici non obiettori risulta negli anni in costante diminuzione, così come i tempi di attesa per accedere all’interruzione di gravidanza.C’è inoltre da sottolineare che nonostante la possibilità offerta alle donne di abortire legalmente e in apparente sicurezza negli ospedali, l’aborto illegale continua ad essere praticato con il fai-da-te o all’interno di cliniche in cui il medico tende a sostituirsi alla figura della mammana. Evidentemente, le cause profonde della mancatascomparsa degli aborti clandestini vanno ricercate altrove, in particolare nel ruolo diseducativo della legge, come vedremo meglio in seguito. In ogni caso, sembra che la distinzione tra aborto sicuro, ossia legale, e aborto non sicuro, ossia clandestino, sia priva di fondamento. Ovverosia, sono state rilevate gravi carenze a livello di sicurezza in diverse cliniche abortiste, tanto che in un certo numero di strutture gli incidenti legati alla sicurezza, tra cui errori medici e guasti alle apparecchiature, sono aumentati di un terzo in un solo anno[2].
2.L’aborto volontario è l’uccisione programmata di un essere umano innocente ed indifeso. Una volta passato il principio che gli interessi particolari della donna debbano prevalere sul diritto alla vita del bambino non nato, anche le labili condizioni imposte dalla legge vengono vissute dalla donna come un’inaccettabile limitazione del suo presunto diritto di abortire. In effetti, tali “paletti” risultanoprivi di valore scientifico edi coerenza intrinseca dato cheil diritto alla vita dell’innocente, per sua natura,o è assolutooppure non è[3].Risulta pertanto vero il contrario, ossia che la legalizzazione dell’infanticidio prenatalenon può che portare ad un aumento degli infanticidi stessi, sia legali che clandestini, come dimostrano le statistiche, ufficiali e non, sulla pratica abortiva[4].Risulta anch’essa priva di fondamentola tesi secondo cui la legalizzazione dell’aborto scoraggerebbe le attività criminali ad esso connesse. In realtà, l’aborto clandestino, lungi dall’essere stato contrastato dalla legge, si è semplicemente evoluto e perfezionato in forme più moderne e accessibili a tutti (soprattutto con l’immissione sul mercato di ritrovatiabortivi e cripto abortivi), dunque ancora più pericolose.
ARTICOLO 2
LA LEGGE 194 CONTEMPLA L’ABORTO COME MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE?
Sembra di no. Infatti:
1.Nell’articolo 1 della legge è scritto che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”. Pertanto, non vi possono essere fraintendimenti o scorrette interpretazioni che portino a pensare che l’aborto possa essere usato dalla donna come metodo contraccettivo, dal momento che tale divieto è formalmente esplicitato dalla legge.
- Si potrebbe parlare di aborto utilizzato come anticoncezionalequalora tale pratica fosse libera, ossia non vincolata da solidi paletti che ne limitano l’uso a determinate ed estreme condizioni. La legge 194 si pone l’obiettivo di tutelare la vita umana e la maternità, non di rendere facile l’accesso all’interruzione di gravidanza.
Risposta: 1. La legge 194 si compone di più articoli; nella parte introduttiva essa tende a mostrare un’anima positiva e garantista che però è destinata a rimanere lettera morta. Infatti, il corpo normativo centrale, ossia gli articoli che disciplinano l’interruzione di gravidanza, risulta in netto contrasto con quanto si afferma solennemente nel preambolo e nell’articolo 1, come vedremo nel dettaglio.
- Il nucleo normativo della legge 194 è composto dagli articoli 4 e 6 in cui il legislatore elenca le condizioni necessarie affinché la donna possa accedere all’aborto: articolo 4: “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”. Dall’analisi del testo si evince chiaramente come i presunti paletti siano del tutto evanescenti e privi di effettiva efficacia. Infatti, la gamma di motivazioni adducibili dalla madre del bambino è talmente ampia da tendere praticamente all’infinito. Per cui, è possibile affermare senza timore di smentita che la legge 194 permette l’aborto a semplice richiesta entro i primi novanta giorni di gestazione. Se dunque l’aborto è libero, esso può essere utilizzato dalla donna anche ai fini della limitazione delle nascite o addirittura proprio per tale motivo. Articolo 6: “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Da notare come, anche in questo caso, l’accento sia posto sulla salute psicofisica della donna e non sul nascituro. Per cui, sono sempre le necessità e le esigenze della madre a prevalere nei confronti di quelle del bambino, il quale può essereabortitoanche dopo i novanta giornidi gestazione nel caso gli vengano accertate delle malformazioni(tramite diagnosi anche solo presunte).
ARTICOLO 3
LA LEGGE 194 RICONOSCE ALLA DONNA IL DIRITTO DI ABORTIRE?
Sembra di no. Infatti:
1.Il fatto che la donna abbia il diritto di abortire non è scritto in nessuna parte della legge. Anzi, nel preambolo e nell’articolo 1 della stessa è scritto chiaramente che l’aborto non è un mezzo per il controllo delle nascite e che la vita umana deve essere tutelata fin dal suo inizio. Inoltre, la 194 affida ai consultori il compito di aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione di gravidanza offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto (articoli 2 e 5). In base a ciò, si deduce che per la legge 194 l’aborto non può essere considerato un diritto della donna ma l’estremo rimedio in situazioni limite.
Risposta: 1. Corrisponde a verità il fatto che nella legge 194 non si parla mai di diritto di aborto, ma è altrettanto vero che essa lo considera, de facto, come tale. Infatti, come abbiamo già visto, l’aborto è praticamente libero nei primi tre mesi della gravidanza e molto facile da ottenere nei mesi successivi.Inoltre, a dimostrazione della natura ideologicadella legislazione vigente,occorre sottolineare come il padre del concepito sia totalmente tagliato fuori dalla decisione finaleche spetta unicamente alla donna. Per quanto riguarda il compito affidato ai consultori, ossia di cercare di rimuovere le cause dell’aborto, esso risulta assai improbabile e di difficilissima attuazione, viste le limitate risorse di cui può disporre la struttura pubblica. In ogni caso, il primummovens della legge 194è garantire alla donna il ricorso all’aborto;dunque, le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 si infrangono nella norma generale, ben più cogente, che riconosce alla donnala possibilità di abortire.Infine, la natura completamente gratuita della prestazione sanitaria (articolo n. 10) costituisce un’ulteriore conferma del fatto che l’aborto è considerato dalla legge 194 alla stregua di un vero e proprio diritto umano.
ARTICOLO 4
LA 194 E’ UNA BUONA LEGGE DA APPLICARE MEGLIO?
Sembra di sì. Infatti:
- Dall’approvazione della 194 si è riscontrata in Italia una riduzione di oltre il 60 percento delle interruzioni di gravidanza legali. In più, gli effetti della legge 194, in termini di prevenzione all’aborto, sarebbero stati decisamente migliori se l’articolo 1 della stessa legge, relativo proprio alla prevenzione dell’aborto, e l’articolo 15, relativo all’aggiornamento del personale sanitario riguardo le questioni legate all’educazione sessuale e ai metodi anticoncezionali, fossero stati applicati con maggior scrupolo.
- L’articolo 5 della 194 prevede l’aiuto alla donna che altrimenti sarebbe costretta all’aborto da circostanze sfavorevoli come ad esempio quelle di tipo economico e lavorativo, che sono le cause più frequenti del ricorso alle interruzioni di gravidanza; esso prevede inoltre, come abbiamo visto, l’attuazione da parte del consultorio di interventi tesi a rimuovere le cause che porterebbero la donna all’interruzione di gravidanza nonché la promozione di ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna e ad aiutarla concretamente. Evidentemente, tale importante parte preventiva è stata perlopiù disattesa.
- La legge 194, all’articolo 9, riconosce pieno diritto ai cattolici e in generale a coloro che rispettano il principio secondo cui la vita inizia dal concepimento di fare obiezione di coscienza.
- La legge 194, agli articoli 17,18,19 e 20, persegue in modo preciso e rigoroso ogni violazione della legge medesima.
Risposta: 1. A partire dal 1978, anno dell’entrata in vigore della legge 194, gli aborti legali sono cresciuti in maniera quasi esponenziale fino a raggiungere un picco di oltre 234.000 nel 1982; in seguito il numero degli aborti è cominciato a scendere e negli ultimi anni si è relativamente stabilizzato. Tale riduzione è stata causata da una serie di fattori che non sono riconducibili al presunto effetto deterrente della 194: in particolare, hanno inciso la diminuzione della fertilità generale e delle coppie in età fertile e soprattutto l’avvento delle varie pillole abortive e dei cosiddetti contraccettivi d’emergenza. Basti pensare che a seguito della messa in commercio della cosiddetta pillola dei cinque giorni dopo, altrimenti detta EllaOne, solo nei primi dieci mesi dell’anno 2016ne sono state vendute oltre 200.00 confezioni[5].
Dunque, negli ultimi decenni, all’aborto chirurgico si è affiancato quello chimico, con un numero di infanticidi non esattamente quantificabile ma nell’ordine certamente di diverse centinaia di migliaia. Ma l’errore (o l’inganno) più macroscopico è quello di voler dimostrare il calo degli aborti prendendo in considerazione solamente gli anni di applicazione della legge 194. In realtà, la vera comparazione dei dati andrebbe effettuata tra gli anni ante e quelli post legge. In tal modo, si scoprirebbe l’ovvio, cioè che il raffronto veritiero è tra 0 aborti legali del 1977 e gli oltre 84.000 del 2016. Per quanto riguarda la presunta parte preventiva della 194, abbiamo già visto come l’articolo 1 contenga delle affermazioni di pura facciata del tutto sganciate dal corpo normativo della legge stessa, la cui veraratioèconsentirel’eliminazione dell’innocente. Infine, è possibile affermare che l’utilizzo dei metodi anticoncezionali, lungi dallo scongiurare il ricorso all’aborto, è esso stesso causa del suo incremento. Infatti, la funzione del contraccettivo è quella di impedire che il rapporto sessuale raggiunga il suo fine naturale; pertanto, il suo eventuale fallimento può condurre con maggiore probabilità la donna all’aborto, ossia a non accettare la nascita inaspettata e già in principio non voluta del figlio che porta in grembo. A dimostrazione di ciòsi evidenzia una stretta correlazione tra la massiccia diffusione degli anticoncezionali e il forte aumento del ricorso all’aborto, soprattutto tra le adolescenti[6].
- L’aborto non è mai una soluzione, semmai costituisce sempre un male: in primis per il bambino a cui viene impedito con la violenza di nascere, ma anche per la madre che spesso rimane segnata a vita. La sindrome post aborto colpisce un numero considerevole di donne che si macchiano di tale delitto, le quali, tra le altre conseguenze, hanno maggiori probabilità di suicidio rispetto alle altre[7]. C’è inoltre da aggiungere che più spesso le donne abortiscono per motivi superficiali, non per stringenti e gravi motivi economici e lavorativi, come suggeriscono numerose statistiche[8]. In Italia, a interrompere la gravidanza nel 40% dei casi sono donne sposate e con un lavoro stabile, secondo quanto riportato dalle relazioni annuali del ministero della Salute. In ogni caso,abbiamo già visto come il compito affidato ai consultori pubblici sia estremamente gravoso e nella pratica difficilmente attuabile. Dunque, non dovrebbe destare alcuna sorpresa che gli articoli di legge dedicati alla prevenzione dell’abortoabbiamo avuto finora poca o nulla forza dissuasiva, non già perché ne è stata disattesa l’applicazione bensì perché strutturalmente deboliin quanto inseriti all’interno di un sistema normativo complessivamente ostile alla vita.
3.In merito all’obiezione di coscienza, la legge 194 “esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. Inoltre, “L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”.
Pertanto, l’obbligo per il medico di partecipare comunque, in qualche modo, all’intervento abortivo, non gli consente di esercitare pienamente il diritto dovere all’obiezione di coscienza. Inoltre, sono le stesse strutture ospedalierea rendere sempre più problematico l’esercizio di tale diritto, soprattutto quando essoentra in conflitto con quello della donna di accedere all’interruzione di gravidanza[9]. In ogni caso, il divieto di uccidere deliberatamente un essere umano innocente e di partecipare anche solo indirettamente all’atto abortivo è assoluto, non negoziabile in quanto si fonda sulla legge naturale.
- La legge 194 ha banalizzato il ricorso all’aborto, rendendolo praticamente libero, facile e completamente gratuito. In poche parole, ha trasformato un delitto in un diritto insindacabile della donna. Per cui anche quegli articoli tesi a perseguire ogni violazione della legge sono destinati inevitabilmente col trascorre del tempo ad avere sempre minor potere deterrente. Infatti, con un decreto del 2016 è stato depenalizzato l’aborto clandestino, a testimonianza della natura perversa e pervertitrice dell’iniqua legge 194.
[1] Relazione del Ministero della Salute sull’attuazione della legge 194/1978 – dati definitivi 2016
[2] Relazione pubblicata a dicembre 2016 dalla Care QualityCommission (CQC)
[3] La legge 194 permette l’abortoa semplice richiesta entro i primi novanta giorni, come se solamente oltre tale limite ci si trovassein presenza di un essere umano titolare di diritti. La scienza ha invece dimostrato che la vita umana inizia dal concepimento e che nel primo trimestre di vita il bambino è già completamente formato. Nei mesi successivi infatti egli non fa altro che accrescersi e svilupparsi.
[4] Studio pubblicato dalla rivista The Lancet e stilato dal GuttmacherInstitute
[5] Dati raccolti da Federfarma; relazione sugli aborti praticati dalle Aziende Sanitarie Locali nel 2016 della regione Emilia Romagna
[6] Studio del 2009 pubblicato sulla rivista scientifica Italian Journal of Gynaecology&Obstetrics, organo ufficiale dei ginecologi italiani
[7] Studio del 2011 pubblicato sul British Journal of Psychiatry
[8]The Alan GuttmacherInstitute (2000, 2001 e 2005); International Family Planning Perspectives (1998); Journal Epidemiol Community Health (2003),solo per citare alcuni tra gli studi più significativi
[9] Ospedale San Camillo di Roma, bando per operatori da assegnare al Day Hospital e DaySurgery per l’applicazione della legge 194, anno 2017