Merita rileggere l’art. 101 della Costituzione: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Esso esprime il principio che la funzione giurisdizionale non deve rispondere ad altri interessi se non a quelli del popolo sovrano, che trovano riconoscimento ed espressione nella Costituzione e nelle leggi vigenti. La soggezione del giudice alla legge significa che
1) ogni procedimento giurisdizionale deve essere fondato su una specifica norma di legge;
2) il giudice ha l’obbligo di conoscere la legge;
3) il giudice non è in alcun modo autorizzato a rifiutarne l’applicazione.
Il rapporto di distinzione e di gerarchia tra legge e giudice è la base più autentica di uno Stato di diritto: espressione di un Paese moderno, liberale e non dispotico. Il parlamento…