CASSAZIONE: PROPAGANDA LEGITTIMA SE L’ALTRUI CREDO NON È VILIPESO

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di Angelo Salvi, avvocato in Roma

1. Con l’ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020 la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi di libertà religiosa, nella sua accezione negativa di libertà di coscienza, diritto di non avere alcun credo, di professare e propagandare l’ateismo e l’agnosticismo. La pronuncia ribadisce posizioni già note e fornisce alcune interessanti indicazioni in merito ai limiti cui soggiace il diritto di propaganda, espressamente riconosciuto dall’art. 19 della Costituzione.

La vicenda ha per oggetto il rifiuto del Comune di V. di autorizzare l’affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, “Dio“, con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco“. L’UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti proponeva ricorso ai sensi degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, chiedendo al Tribunale di Roma l’accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di V. di affiggere i suddetti manifesti, con condanna dell’ente pubblico alla cessazione della condotta discriminatoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della decisione su un quotidiano a spese dell’ente. Si costituiva nel giudizio il Comune di V., sviluppando la propria difesa sull’assunto per cui «il rifiuto non era affatto diretto a discriminare l’attività del sodalizio ricorrente, essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa della rappresentazione grafica che, così come effettuata, era “tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale”».

La fase di merito si concludeva con una doppia conforme favorevole al Comune e, dunque, nel senso dell’insussistenza della lamenta discriminazione. In particolare, per la Corte d’Appello di Roma non sarebbe stata ravvisabile alcuna condotta discriminatoria, mancando in primo luogo una qualsiasi forma “positiva” di propaganda a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo e difettando, in secondo luogo, un trattamento differenziato rispetto ad altre associazioni. Nel medesimo contesto locale e temporale, infatti, il Comune di V. non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, né concesso ad alcun altro soggetto la possibilità di manifestare il proprio credo religioso.

2. Di diverso avviso la Suprema Corte, che cassa la sentenza impugnata sulla premessa che il diritto di professare liberamente la propria fede, contenuto all’art. 19 Cost., va inteso non solamente in una accezione “positiva” – culto e propaganda di una determinata religione -, ma anche in una connotazione “negativa”, come “libertà di coscienza”, ossia come libertà di mutare credo e di non averne alcuno, o anche di professare una fede meramente laica o agnostica. Per arrivare a tale conclusione la Corte si serve anche di quanto previsto dagli art. 2, 3 e 21 della Costituzione medesima, dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 9 della Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; in buona sostanza, di tutte quelle norme da cui si evince il “principio supremo di laicità” e tra queste finanche l’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984.

Sin qui, in effetti, nulla di nuovo; l’ordinanza assume, invece, maggiore interesse nella parte in cui la Corte afferma che la previsione aperta e generica dell’art. 19 della Costituzione (“farne propaganda“) legittima le più diverse forme di attività finalizzata al proselitismo – ossia al procacciamento di nuovi adepti in tutti i modi leciti e possibili – anche in forma critica, purché non si traduca «in forme di aggressione o di vilipendio della fede da altri professata». Tra le forme “legittime” di propaganda rientra, per la Corte, non solo quella strutturata in un messaggio propositivo e/o didascalico, ma anche la semplice espressione di un credo religioso “negativo”, sviluppata – come nel caso in esame – in una particolare forma grafica, mediante l’indicazione dell’esistenza di una realtà che concerne il credo ateo ed agnostico.

3. Si tratta di un’apertura di credito piuttosto ampia, che di fatto lascia al giudice di merito l’ultima parola, da pronunciare caso per caso, su ciò che in concreto significhi aggressione o vilipendio alla fede altrui. Secondo la Corte, infatti, l’unico limite all’attività di proselitismo è dato da una offesa chiara, diretta e grave all’eguale diritto dei terzi di professare liberamente la propria fede religiosa. Presidio in tal senso è l’art. 403 C.p., che punisce la condotta di chi «pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa». Una tale condotta non è, peraltro, ipotizzabile nel caso in esame, essendosi la UAAR limitata a propagandare l’ateismo o l’agnosticismo, veicolando il proprio messaggio in forma negativa, di critica al dogma dell’antagonista dialettico, senza tuttavia scadere nell’offesa all’altrui sentimento religioso.

Ritenuta, nei termini esposti, legittima la richiesta della UAAR, la Cassazione censura il contegno del Comune, che risulta così discriminatorio del diritto paritario degli atei e degli agnostici, rispetto a quello dei fedeli delle diverse religioni, di professare il proprio pensiero religioso “negativo”. L’addentellato normativo su cui la Corte fonda tale giudizio è costituito, oltre che dalle richiamate disposizioni della Costituzione, anche dal testo della direttiva 2000/78/CE – c.d. “direttiva quadro” per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («diritto comunitario cogente, di diretta applicazione nell’ordinamento, anche in forza del disposto dell’art. 117 Cost.») – che nel valutare la condotta potenzialmente discriminatoria consente la comparazione diacronica con situazioni non solo in atto, ma anche passate e meramente ipotetiche. E’ il tassello che manca per neutralizzare anche l’ultima eccezione del Comune di V., che aveva dedotto l’assenza – nel periodo in questione – di concessione di spazi pubblicitari in favore di altri soggetti.

In termini generali, la pronuncia in esame si inserisce in quel filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultimo decennio (v., in proposito, le sentenze Eweida c. Regno Unito del 15 gennaio 2013, Hamidovic c. Bosnia Erzegovina del 5 dicembre 2017 e Lachiri c. Belgio del 18 dicembre 2018), che tende a valorizzare il diritto alla libertà di religione e di culto nella sua dimensione propositiva; essa può essere accolta con favore, in quanto consente un adeguato margine all’azione “evangelizzatrice” di tutti coloro che, in coscienza, ritengono doveroso annunciare la verità in cui credono, nelle diverse modalità e forme che ritengono opportune e con il solo limite del vilipendio alla fede altrui.

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