Segnalazione Corrispondenza Romana
di Tommaso Scandroglio
Come molti ben sapranno, la Corte costituzionale di recente ha bocciato il quesito referendario dei Radicali sull’abrogazione quasi totale dell’art. 579 cp che sanziona l’omicidio del consenziente. L’avvocato Filomena Gallo, storica leader dell’associazione radicale Luca Coscioni, subito dopo la sentenza ha messo in luce una contraddizione evidente che potremmo così esprimere: se noi abbiamo una Corte costituzionale che nel 2019 ha chiesto al Parlamento di legittimare il suicidio assistito, non si vede perché quella stessa Corte oggi ha buttato nel cestino le legittimazione dell’omicidio del consenziente. È su questa contraddizione che i Radicali puntano per far passare in futuro una norma che consenta l’eutanasia anche attraverso la modalità dell’omicidio del consenziente. E, purtroppo, hanno ragione a credere che una simile legge prima o poi passerà.
Infatti già oggi esistono le premesse per varare in futuro una normativa di tal specie. Da anni la giurisprudenza, tramite un’errata interpretazione di una parte dell’art. 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”), ha già sdoganato il suicidio tramite il rifiuto di trattamenti salvavita. Questo orientamento prevalente è stato fatto proprio dalla legge 219/17 che permette non solo il rifiuto di trattamenti salvavita da iniziare, ma anche di quelli già in essere tra cui quelli che, per essere interrotti, necessitano dell’intervento del medico (si configura quindi un primo caso legittimato di omicidio del consenziente). Inoltre la legge 219 permette di abusare delle terapie antalgiche per fini eutanasici. Terza premessa che ci porterà all’abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente: come accennato la Consulta a più riprese chiese al Parlamento di varare una norma che legittimasse il suicidio assistito, cosa che sta avvenendo con il disegno di legge Bazoli-Provenza.
Dunque se già abbiamo e stiamo già avendo normative eutanasiche non si vede il motivo per cui dovremmo scampare alla legittimazione dell’omicidio del consenziente. Accettato il principio dell’assassinio o del suicidio per motivi pietistici (non per motivi pietosi, perché la pietà è altra cosa dal pietismo), si devono accettare tutte le modalità di attuazione di questo stesso principio. Permettere solo alcune modalità – suicidio solo tramite il rifiuto di trattamenti salvavita o tramite preparato letale, assassinio solo per mezzo dell’interruzione di presidi vitali o per mezzo di oppiacei – apparirebbe irragionevole, contraddittorio.
È ciò che è accaduto puntualmente ad esempio con la legge sull’aborto, sulla fecondazione artificiale e sul divorzio. Accettare il principio che si può uccidere il bambino nel ventre della madre ha portato non solo all’accettazione dell’aborto chirurgico, ma anche a quello chimico, semplicemente perché l’aborto in pillole configura una diversa applicazione dello stesso principio. Accettare il principio che si può produrre un bambino in provetta ha portato all’accettazione non solo delle tecniche di fecondazione extracorporea omologa, ma anche a quelle eterologhe, all’abbattimento del limite di tre embrioni per ogni ciclo, all’accesso a queste tecniche anche di coppie fertili (e in futuro alla legittimazione dell’utero in affitto), perché tutte modalità di applicazione del medesimo principio. Accettare il principio che si può sciogliere il vincolo matrimoniale (questo l’intento, perché poi nella realtà i matrimoni validi rimangono indissolubili) ha portato a restringere il tempo per chiedere separazione e divorzio perché mera e differente declinazione di quello stesso principio. Dunque l’accettazione di un certo principio porta all’espansione di quello stesso principio tramite modalità sempre più numerose e differenti.
Proviamo a tradurre queste riflessioni in termini propri della filosofia del diritto ed in altri attinenti alla storia del diritto. La ratio di una legge chiede di perfezionarsi, perché la natura di qualsiasi ens, legge compresa, tende al suo perfezionamento. Se infatti la natura è fine, la natura di una legge tenderà ad essere sempre più se stessa, ad attualizzarsi sempre più conformemente alla propria forma giuridica. Questo comporterà che la sua ratio esigerà di trovare sempre nuovi modi per incarnarsi, esigerà una sua progressiva espansione. Ecco perché – e così transitiamo alla seconda riflessione ora di carattere storico-giuridico – i paletti che molti parlamentari hanno tentato di inserire nell’articolato di una legge ingiusta al fine di limitarne l’iniquità sono saltati tutti, proprio perché erano in contraddizione con la ratio medesima della legge la quale nel suo intrinseco dinamismo ha portato all’eliminazione di qualsiasi barriera contenitiva. È come mettere in una gabbia fatta di balsa un feroce leone: la natura del leone porterà a distruggere queste fragili sbarre (ci eravamo occupati di questo argomento su queste stesse colonne circa un anno e mezzo fa).
E dunque la ratio eutanasica presente in alcune decisioni giurisprudenziali, nella legge 219 e nel ddl Bazoli-Provenza chiede di attuarsi, di concretarsi anche tramite l’omicidio del consenziente. Poiché, date le premesse non si possono che accettare le conseguenze, è necessario capovolgere i presupposti etici e giuridici che ispirano la Corte Costituzionale per avviare una reale difesa dell’ordine naturale violato o debolmente e incoerentemente difeso.