Covid, addio restrizioni. E le viro-star frignano

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di Matteo Milanesi

Eliminato il bollettino Covid e reintegrati i medici no vax. Ecco i primi segnali del nuovo governo di Giorgia Meloni

Il governo cambia, la pandemia è tramontata, gli italiani vaccinati sono oltre il 90 per cento del totale, ma le viro-star non sembrano voler mollare. Il monito rimane sempre lo stesso: avvertimento spargi-panico sull’arrivo di nuove ondate (puntualmente senza portare alcun incremento della pressione ospedaliera), che andrebbero a legittimare ulteriori chiusure, restrizioni e limitazioni.

Il grande preso di mira di queste ultime ore è, senza alcun dubbio, il governo Meloni. Il neoministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l’abolizione del bollettino Covid giornaliero ed il reintegro del personale sanitario non vaccinato, sospeso precedentemente da Mario Draghi e Roberto Speranza. Inutile dire la reazione delle viro-star: attacchi isterici, previsioni apocalittiche, rispolvero della formula che associa il negazionismo pandemico alla destra.

“Bollettino ogni mezza giornata”

Primo su tutti, come sempre, è stato il virologo Massimo Galli, secondo cui l’eliminazione del bollettino sarebbe una “misura immotivata”, applicata da chi vuole “calcare la mano per motivi che non sono scientifici e che di questo fanno un po’ una bandiera” (ed eccolo qui il rispolvero negazionista di cui abbiamo appena parlato). Da neoeletto ed esponente del Partito Democratico, non può mancare lo zanzarologo Andrea Crisanti, il quale si supera, affermando come la sua idea (e quella dei dem) sarebbe quella dell’istituzione di un bollettino ogni mezza giornata. Un memento mori ogni poche ore, tanto per terrorizzare la fascia popolare più anziana, sicuramente più fragile, ma che si avvia alla somministrazione della quinta (quinta!) dose di vaccino anti-Covid.

“Gestione ordinaria”

Nonostante le posizioni di qualche mese fa, rigorosamente pro-green pass, pro-restrizioni, pro-lockdown, è l’Ordine dei Medici che sembra aver invertito la rotta: “Mi pare che il ministro abbia un’idea caratterizzata dal senso di responsabilità e da un ragionamento che tiene conto dell’andamento della pandemia. Si va verso una gestione ordinaria, di normalizzazione, e in questo senso rendere il bollettino settimanale mi pare coerente”, ha affermato il medico Anelli. Eppure, qualche rimasuglio ideologico della politica dirigista di Roberto Speranza è ancora presente: “Se succede come in Germania, dove i casi e i decessi sono aumentati, potremmo tornare ad avere una percezione più frequente di quello che sta succedendo”. Insomma, è il classico “fine emergenza mai”: a seconda dell’andamento del trend pandemico, indipendentemente dalle dosi di vaccino somministrate, gli italiani dovranno essere sempre pronti a vedersi limitate le proprie libertà personali.

Accoglie con estremo favore, invece, il virologo Matteo Bassetti parlando di “decisione giustissima”; mentre è un’altra viro-star a rimanere scettica sull’intervento di Schillaci: l’ex consigliere di Speranza, Walter Ricciardi, il quale ha confessato di essere “perplesso” sulle nuove misure adottate dalla coalizione di centrodestra.

Addio viro-star

Ma la vera bomba è arrivata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nella giornata di ieri ha lanciato un monito al governo Meloni, quasi a voler indicare un proprio dissenso rispetto al cambia di rotta adottato dopo l’addio di Roberto Speranza: “Mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse”, ha specificato ieri il titolare del Quirinale.

In questa fase, almeno sul lato della lotta al Covid, Giorgia Meloni pare essere un fiume in piena, contro tutto e tutti, abbattendo la frangia viro-star che vorrebbe tenerci serrati in casa, chiusi in nome del tanto sbandierato “modello cinese” di questi due anni emergenziali. La musica sembra essere definitivamente cambiata. Finalmente, si è arrivati alla consapevolizzazione di una malattia trasformata a semplice influenza, imparagonabile rispetto a quella che era la sua rilevanza pochi mesi fa. Ed anche i chiusuristi, prima o poi, se ne dovranno fare una ragione.

Matteo Milanesi, 29 ottobre 2022 https://www.nicolaporro.it/covid-addio-restrizioni-e-le-viro-star-frignano/

Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

Pubblichiamo un contributo intitolato “Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid“, della dottoressa Doyen Nguyen, che rappresenta un importante documento di chiarificazione su molteplici aspetti legati alla pandemia, alla sua gestione da parte delle autorità sanitarie, con particolare riferimento allo sviluppo di vaccini con tecnologia a mRNA, che sono stati utilizzati come principale mezzo di contrasto della diffusione del virus.
Il curriculum della dottoressa è certamente degno di nota, in quanto la sua figura unisce un sapere di carattere tecnico-scientifico ad uno di carattere teologico-morale, permettendo dunque una visione quanto più trasversale e completa possibile del problema. Doyen Nguyen ha infatti conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia presso la Temple University School of Medicine (Philadelphia) e un Dottorato in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia morale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum, Roma). Oltre ad aver lavorato in diverse università mediche sia in America che in Europa (es. University of Southern California, Pathology Institute of the University of Cologne, Germania), ha insegnato Sacra Scrittura e Bioetica rispettivamente all’Università Francescana di Steubenville e all’Angelicum. È autrice di articoli accademici e libri sia di medicina (es. Flow cytometry in Hematopathology: A Visual Approach to Data Analysis and Interpretation, 2nd ed., Humana Press, 2007) sia di teologia/bioetica morale (es. The New Definitions of Death for Organ Donation: A Multidisciplinary Analysis from The perspective of Christian Ethics, Peter Lang, 2018).

A. Prima serie di disinformazioni


Si è affermato che l’immunizzazione con vaccini a mRNA Covid-19 equivale ad un nefasto esperimento medico su larga scala su esseri umani che utilizzano terapie geniche commercializzate come “vaccini”. Tale affermazione implica sostanzialmente che: (i) i vaccini Covid-19 utilizzino nuove tecnologie non provate e (ii) siano terapie geniche sperimentali perché possono alterare il DNA di chi vi si sottopone. Come mostrato di seguito, queste ipotesi non sono fondate su prove scientifiche corrispondenti ai fatti.


Contrariamente alle credenze popolari, la tecnologia mRNA non è emersa con l’inizio della pandemia di Covid-19. Piuttosto, esiste dal 1989, quando è stato dimostrato che il confezionamento di mRNA all’interno di una nanoparticella liposomiale permetteva di veicolare l’mRNA in una varietà di cellule. A ciò è seguito uno studio che mostrava la produzione di proteine da RNA somministrato in vivo. Uno studio nel 1993 ha mostrato che l’mRNA avrebbe potuto essere utilizzato come base per i vaccini quando è stato dimostrato che l’iniezione sottocutanea di mRNA incapsulato in liposomi, che codifica per la nucleoproteina (NP) del virus dell’influenza nei topi, ha indotto la produzione di cellule T citotossiche NP-specifiche. Di pari passo con i progressi della nanotecnologia, da allora il settore del vaccino a mRNA è progredito rapidamente,,,,.LEGGI TUTTO

Virus: sentenza del giudice di Pisa cambia tutto

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Fonte: https://www.hackthemoney.com/virus-sentenza-del-giudice-di-pisa-cambia-tutto/

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza

Foto della facciata di Palazzo Chigi

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.

La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.

Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.

TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEg6bDQz
(www.StudioCataldi.it)

Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.

Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.

L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).

Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.

Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”

La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.

II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.

Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.

Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.

lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.

Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.

Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.

Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.

Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.

Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.

Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».

Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.

Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.

Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.

Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).

Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.

Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.

Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.

L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.

Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.

Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.

Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.

Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.

D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.

Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.

Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.

Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.

II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).

Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.

lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.

D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.

II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.

L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).

In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.

L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.

Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.

lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEetk8uG
(www.StudioCataldi.it)

Paracetamolo e vigile attesa: le linee guida cambiano, le colpe di Speranza restano

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Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di Speranza e del Cts. Ecco perché

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 419 del 15 gennaio 2022, aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 nella parte in cui questa prescriveva ai medici l’utilizzo del protocollo “tachipirina e vigile attesa”, ritenendo che i medici debbano essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di “scienza e coscienza”, assumendosene la relativa responsabilità.

Quattro giorni più tardi, il 19 gennaio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha sospeso con effetto immediato la decisione del Tar, salvando gli effetti della Circolare ministeriale. L’atto con cui il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar è stato emanato in via cautelare, mentre ieri – 9 febbraio – il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito annullando la sentenza del Tar, motivando la decisione sulla base del fatto che la Circolare ministeriale contiene “mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale”.

La sentenza del Consiglio di Stato apre però un’autostrada su molteplici valutazioni da fare.

La prima è se sia sensato rivolgersi al Tar per queste cose. Se il Tar, come nel caso di specie, interviene per una volta contro il governo, c’è comunque il Consiglio di stato che gli dà comunque ragione. Tanta fatica per niente. Anzi il risultato è alla fine controproducente. Eppure, nonostante tutto, noi vogliamo insistere sul punto, sollevando alcuni problemi, che presentano, a nostro avviso, risvolti di natura persino penale. Quello che ci interessa capire, in buona sostanza, è se il comportamento del ministro Speranza e dei suoi collaboratori del Cts abbiano o meno creato danni tanto nella gestione dell’emergenza pandemica quanto nell’efficacia delle cure domiciliari. Andiamo per gradi.

Bergamo, primi di marzo 2020. Le terapie intensive vanno presto in affanno e i medici sono costretti a decidere chi deve vivere e chi morire. E molti, troppi muoiono. Ma su che basi scientifiche vengono curati quei primi malati? In realtà all’inizio si va a tentoni, tanto è vero che il Comitato tecnico scientifico istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 371 del 5 febbraio 2020 – coordinato all’epoca dal dott. Agostino Miozzo – è scettico in questa prima fase sull’utilizzo degli anti-infiammatori, mentre qualche mese più tardi nelle cure domiciliari contro il Covid-19 il protocollo adottato prende il nome di uso comune “tachipirina e vigile attesa”, cioè proprio un semplice anti-infiammatorio.

Ancora il 16 marzo 2020 Repubblica, l’organo di propaganda del governo, scriveva: “Coronavirus, non prendete antinfiammatori per proteggervi”. Ma è proprio il Comitato tecnico scientifico di allora a fare i danni più grossi. Dal verbale del 28/2/2020 emerge che il Cts si oppose alla chiusura di altre zone rispetto agli undici Comuni già in zona rossa: “Non sono necessarie altre misure restrittive”, eppure il virus circolava ad un ritmo tale che dopo dieci giorni Conte dovrà chiudere tutto il Paese in lockdown.

Ancora il 4 marzo 2020, pochi giorni prima che la situazione precipitasse, con riferimento alla scuola il Cts scriveva: “le scelte di chiusura dovrebbero essere proporzionali al contagio […], non esistono dati che ne indichino la inconfutabile utilità”, salvo poi – dopo qualche giorno – chiudere tutte le scuole per l’intera durata dell’anno scolastico, mettendo milioni di famiglie davanti al fatto compiuto. Il 13 marzo, con l’intero Paese in lockdown totale dal giorno precedente, il Cts affermava “non vi è evidenza per raccomandare indiscriminatamente ai lavoratori di indossare le mascherine. Anzi. Al contrario è stringentemente raccomandato solo per gli operatori sanitari e per chi ha sintomi respiratori”. Visto che oggi, dopo due anni, le mascherine sono obbligatorie ovunque (addirittura quelle ffp2), con una variante meno pericolosa rispetto all’infezione del 2020, le indicazioni del Cts sarebbero da sottoporre al vaglio in sede giurisdizionale penale. Delle due l’una: o aveva ragione il dottor Miozzo e allora tutto quello che è stato fatto dopo è sbagliato o aveva torto e allora dovrebbe renderne conto.

Ma torniamo a Speranza. Con la Circolare ministeriale del 30 novembre 2020 n. 0024970, solo parzialmente modificata con successiva circolare del 26 aprile 2021, le principali indicazioni sono: vigile attesa, paracetamolo, non utilizzare routinariamente corticosteroidi, non utilizzare eparina, non utilizzare antibiotici e non utilizzare idrossiclorochina. Insomma, “curare” il meno possibile. Si tratta certo di “indicazioni”, non di obblighi (la dicitura esatta è “si forniscono le seguenti indicazioni di gestione clinica”), ma in campo medico la violazione di un’indicazione ministeriale potrebbe comportare l’avvio di un procedimento disciplinare, quantomeno da parte dell’ordine dei medici che valuta le contro-indicazioni e l’opportunità della scelta eventualmente contraria all’indicazione ministeriale. E dunque molti medici, sia di famiglia sia soprattutto ospedalieri (i più esposti di tutti), si sono sentiti costretti a rispettare le indicazioni del ministro Speranza.

La Circolare ministeriale del 26 aprile 2021 (n. 0008676), rispetto a quella precedente del 30 novembre, si è soltanto limitata ad aggiungere altri farmaci unitamente al paracetamolo (tachipirina), come i Fans (farmaci antinfiammatori non steroidei) in caso di dolori articolari o muscolari. Anche il protocollo Aifa nel setting domiciliare (datato 20 dicembre 2020) non si discosta molto dalle Circolari ministeriali, limitando l’uso delle eparine e dei corticosteroidi solo in specifiche condizioni, escludendo gli antibiotici (tra i farmaci non raccomandati). Il tutto sempre a titolo di “indicazioni”.

Da ultimo, finalmente, il 10 febbraio 2022, il dicastero ha aggiornato le linee guida, con indicazioni specifiche per i bambini e le donne in gravidanza, alla luce della “sopravvenuta disponibilità di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali”. Peccato che i monoclonali esistano già da quando, a ottobre 2020, Aifa snobbò l’offerta di scorte di quei farmaci da parte della multinazionale Eli Lilly a scopi di sperimentazione. E che, con gli antivirali, si fosse già curato, ad esempio, Donald Trump, sempre nell’autunno del 2020. In realtà, come dimostra l’esistenza di protocolli terapeutici affidabilissimi (basti pensare a quello sviluppato dal professor Giuseppe Remuzzi), ben prima del 10 febbraio 2022 sarebbe stato possibile ampliare le scarne indicazioni ministeriali.

Ma soprattutto, la verità che viene nascosta dalla decisione del Consiglio di Stato è che finora ai medici è stata di fatto vietata – sotto il ricatto di essere cacciati dall’ordine professionale, quindi un obbligo mascherato – la possibilità di agire secondo “scienza e coscienza”. Un medico che volesse curare la Covid con un antibiotico, tanto per fare un esempio, si assume una responsabilità non da poco al cospetto delle autorità competenti gerarchicamente superiori (struttura ospedaliera, ordine dei medici, ministero della salute).

Ma c’è anche un’altra domanda da porsi: quanti decessi si sarebbero potuti evitare se i medici avessero avuto sin da subito indicazioni precise dal Ministero su come curare i malati di Covid? L’eparina, ad esempio, è un farmaco utilizzato dai medici ospedalieri a partire dalla terza settimana di marzo 2020 ed ha salvato molte vite, per quale motivo non ne viene autorizzato l’utilizzo anche per le cure domiciliari? E che dire degli antibiotici? Alcuni salvano la vita, ma il Ministro e i suoi tecnici si sono ben guardati dal consigliarne la somministrazione, anzi l’ hanno sconsigliata.

Continuare sulla strada di “paracetamolo e vigile attesa” ha portato parecchie persone al ricovero in terapia intensiva, e in tanti non sono più tornati. Se sin dall’inizio si fossero date indicazioni più aperte i medici di famiglia si sarebbero sentiti liberi di prescrivere quantomeno gli antibiotici (alcuni funzionano con notevoli risultati) e ci sarebbero stati meno morti. Ci sono studi, inoltre, che dimostrano come la tachipirina in caso di Covid sia addirittura dannosa, dal momento che aumenta il consumo di glutatione da parte dell’organismo, compromettendone la risposta antiossidante e antinfiammatoria. Se questi studi fossero confermati risulterebbe evidente che il Ministro ha indicato e continua ad indicare l’uso di un farmaco non solo sbagliato, ma addirittura dannoso per quei malati.

Per quale motivo il Ministro non ha indicato, per le cure domiciliari, l’uso quantomeno degli antibiotici? Per paura che alcuni di questi funzionassero a tal punto da rendere irragionevole l’adozione dell’obbligo vaccinale? Non tocca certo a noi rispondere, ma crediamo che un giudice dovrebbe far luce sull’operato del Ministro, nonostante la decisione a lui favorevole del Consiglio di Stato.

Fonte: https://www.nicolaporro.it/paracetamolo-e-vigile-attesa-le-linee-guida-cambiano-le-colpe-di-speranza-restano/

Cambiano le regole anti Covid: cosa succede nelle prossime settimane

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Da febbraio certificazione verde illimitata per chi ha ricevuto la terza dose o ha già avuto il Covid

di Edoardo Sirignano

Le vaccinazioni che continuano a salire, così come l’aggressività, sempre meno forte di Omicron, possono far cambiare nelle prossime settimane le regole anti-Covid. A ribadirlo è Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Siamo – dichiara l’esponente del governo – in una fase di transizione, ma a breve ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”.

Le prime novità arriveranno per quanto riguarda il green pass. Da febbraio sarà valido per sei mesi dall’ultima somministrazione. Una notizia che soddisfa gli esperti, a partire da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova: “E’ una prova di buon senso, soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta iniezione”. Ema e Aifa, in tal senso, ancora non hanno dato il via libera all’ennesimo richiamo. L’attuale certificazione illimitata, quindi, resterà tale fino a quando non verranno prese decisioni in tal senso.

Novità anche per quanto concerne la scuola, visto che sale il numero di ragazzi e ragazze vaccinati. “I provvedimenti – spiega – Sileri – verranno fatti sulla base dei dati, ma direi che ormai ci siamo”. Non sembra, comunque, andare in porto la proposta dei governatori di far restare in aula gli studenti positivi asintomatici. Si potrebbe, invece, col passare del tempo andare verso una quarantena più breve, che nei fatti agevolerebbe le attività didattiche, così come dovrebbe essere ridotto l’utilizzo della Dad per agevolare le lezioni in presenza. La svolta, però, dovrebbe aversi solo in seguito all’elezione del Presidente della Repubblica.

Un primo passo, comunque, è un provvedimento che consentirà il ritorno in aula a chi è stato positivo e ha un tampone negativo. Non ci sarà più bisogno della certificazione della Asl o del medico curante. Per quanto riguarda l’uscita dalla quarantena, infatti, si starebbe pensando a una procedura semplificata, che renderebbe più semplice tornare alla normalità.

Altro step in avanti potrebbe essere anche quello relativo alle zone a colori, considerando che per i vaccinati la diversificazione allo stato conta ben poco, mandando così in soffitta la norma adottata nell’autunno del 2020. A breve potrebbero essere non classificati più i pazienti positivi che sono in ospedale perché affetti da altre patologie, come a più riprese suggerito dalle Regioni.

Non è scontato che ci sia più neanche il tanto discusso obbligo vaccinale. “Bisognerà passare – dichiara Sileri – a una vaccinazione per il Covid fatta come quella per l’influenza, ovvero rivolgendosi soprattutto alle categorie più fragili. Anche per questo, però, i dati saranno indicativi”.

Ultimi cambiamenti, infine, dovrebbero essere quelli relativi agli spostamenti. Dal 1 febbraio al 15 marzo, chi arriva da uno Stato dell’Unione Europea potrà non effettuare il tampone, superando così quanto stabilito prima delle vacanze di Natale. Si allargano anche i cosiddetti corridoi free. Attualmente, infatti, si può andare con green pass e tampone molecolare solo ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto. Dal prossimo mese, invece, sarà possibile recarsi anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia, Oman e Polinesia francese.

Fonte: https://www.ilgiornale.it/news/salute/cambiano-regole-anti-covid-cosa-succede-nelle-prossime-2005535.html

Bill Gates: quando Omicron passerà, il Covid sarà come un’influenza stagionale

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di Alessandra Caparello

La variante Omicron del Covid si sta espandendo in tutto il mondo a un ritmo da record, ma c’è qualcuno che vede speranza all’orizzonte come Bill Gates. E non un qualcuno qualsiasi perché parliamo di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, uno degli uomini più ricchi del mondo che oggi è un famoso filantropo e investe insieme alla Fondazione creata con l’ex moglie Melinda anche in ricerca sanitaria e vaccini.

Bill Gates, le sue previsioni su Omicron

“Una volta che l’attuale ondata si attenuerà, i paesi possono aspettarsi di vedere “molto meno casi” nel resto dell’anno 2022” così ha scritto Bill Gates durante un Twitter Q&A con Devi Sridhar, professore di salute pubblica globale presso l’Università di Edimburgo. “Una volta che ciò accade, ha continuato Gates, “il Covid molto probabilmente può “essere trattato più come l’influenza stagionale”.

Il co-fondatore di Microsoft e filantropo miliardario, forte sostenitore della salute pubblica che interviene regolarmente nella risposta alla pandemia di Covid, non è il primo a fare previsioni simili. Alcuni esperti dicono che la rapida diffusione di Omicron, anche se certamente pericolosa, contagiando tantissime persone, potrebbe farci raggiungere la cosiddetta “immunità naturale” aiutando così a guidare la pandemia di Covid in una fase “endemica” molto meno grave.

Gates ha parlato di questo scenario nel suo Twitter Q&A, prevedendo che “Omicron creerà molta immunità, almeno per il prossimo anno”. La tempistica è importante: se gran parte della popolazione può mantenere un certo livello di immunità simultanea contro il Covid, sia indotta dal vaccino o altro, la circolazione del virus potrebbe rallentare abbastanza a lungo da far passare la pandemia alla fase endemica.
Una volta che il Covid diventa endemico, ha aggiunto Gates, “potremmo dover fare iniezioni annuali per il Covid per qualche tempo” un po’ come le iniezioni annuali per l’influenza.

Le prospettive relativamente ottimistiche di Gates potrebbero anche essere deluse da una nuova variante di Covid che emerge sulla scia di Omicron, soprattutto se è più grave o trasmissibile di qualsiasi altra variante fino ad oggi.
Il miliardario ha scritto che lo scenario è forse improbabile – ma certamente non impossibile. “Una variante più trasmissiva non è probabile”, ha detto Gates su Twitter, “ma siamo stati sorpresi molto durante questa pandemia”.

Una volta divenuta endemico, il Covid non influenzerà la nostra vita quotidiana come ha precisato poco tempo fa proprio Gates. Le malattie endemiche sono sempre in circolazione in alcune parti del mondo, ma tendono a causare malattie più lievi perché più persone hanno l’immunità da infezioni o vaccinazioni passate.
Si potrà avere la tosse e il raffreddore, ma se si sarà in regola con le vaccinazioni, si sarà abbastanza protetti da evitare malattie gravi o addirittura il ricovero. Come altri virus respiratori, ci saranno periodi dell’anno in cui le infezioni da Covid raggiungono il picco – molto probabilmente i mesi autunnali e invernali più freddi, il che significa che le stagioni di Covid e influenza potrebbero regolarmente coincidere in futuro.
Se il virus diventa più stagionale come l’influenza, potrebbe diventare la norma indossare la mascherina nei luoghi affollati, come sui mezzi di trasporto e potenzialmente anche negli uffici come sottolinea Shaun Truelove, epidemiologo di malattie infettive alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Altre strategie di prevenzione familiari, come lavarsi regolarmente le mani e divieti di assembramento in ambienti ad alto rischio, potrebbero anche restare in vigore.

Come vanno i contagi negli Usa

Intanto gli Stati Uniti hanno riportato un record di 1,5 milioni di nuovi casi di Covid lunedì, mentre hanno anche registrato un nuovo record di ricoveri. Ma il dottor Anthony Fauci, il principale consigliere medico del presidente Joe Biden, ha previsto che l’attuale ondata di casi di omicron avrà il suo picco negli Stati Uniti entro la fine di gennaio. E la scorsa settimana, il Centers for Disease Control and Prevention ha detto che si aspetta un “precipitoso declino” dei casi una volta che omicron sarà passato.

“Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti” alla variante e molti di loro “saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno”.

Così Fauci mentre secondo l’Oms “oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova variante “nelle prossime 6-8 settimane”.

Fonte: https://www.wallstreetitalia.com/bill-gates-quando-omicron-passera-il-covid-sara-come-uninfluenza-stagionale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20Wall%20Street%20Italia&utm_content=bill-gates-quando-omicron-passera-il-covid-sara-come-uninfluenza-stagionale&utm_expid=24d0ca8f6aa04e501a1696e2bb16eb15a1464a4f6d2645e107c1efc8f8ee3e0f

Una recensione sul dibattito vaccinale

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Segnalazione del Centro Studi Federici

Segnaliamo una recensione di don Francesco Ricossa al libro di Roberto De Mattei: “Sulla liceità morale della vaccinazione…”, pubblicata sulla rivista Sodalitium (n. 72, Natale 2021). Il Circolo Christus Rex- Traditio ha sempre tenuto, fin da principio, la posizione che viene espressa in maniera cristallina da don Francesco in questa recensione e, per gli stessi motivi, ha mantenuto un basso profilo:
“Io constato piuttosto che si tratta di una questione divisiva tra i veri fedeli cattolici. Sono favorevoli ai vaccini dei cattolici anche tradizionalisti alla De Mattei come pure degli scientisti e degli increduli. Sono contrari ai vaccini dei cattolici tradizionalisti, come pure ogni sorta di adepto “new age” nemico aprioristico della “scienza ufficiale”; la “medicina alternativa” furoreggia negli ambienti esoterici, teosofici ecc., come pure l’adorazione della “scienza moderna” è dogma di tanti atei senza Dio. Sono le due facce della stessa medaglia massonica: razionalismo naturalista ed esoterismo”.
 
Il dibattito sui vaccini 
 

Vaccini e booster, Oms ed Ema iniziano a dubitare

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L’ALLARME DI EMA E OMS: NON SI PUÒ ANDARE AVANTI ALL’INFINITO CON LE DOSI BOOSTER. E CHIEDONO NUOVI VACCINI

La domanda è: siamo sicuri che la terza dose con questi vaccini sarà abbastanza? Dopo che la copertura vaccinale è scesa da 12 a 6 a 4 mesi, dopo che il Ceo di Moderna ha fatto capire che con ogni probabilità il booster non durerà a lungo, dopo che Big Pharma ha promesso “vaccini aggiornati” entro marzo, ora è l’Oms a calare il carico da 11. Orizzonti bui: servino nuovi prodotti anti-covid, dice l’Organizzazione, secondo cui ripetere booster a gogo non è ad oggi una strategia praticabile.

Durante una conferenza stampa, l’Oms si è detta scettica nella possibilità di trattare il Covid come una malattia influenzale, come invece vorrebbe fare la Spagna. E tra i motivi ci sarebbe proprio una certa delusione verso la durata dei vaccini. Per l’Organizzazione Pfizer&co. non sono sufficienti a stroncare del tutto la pandemia, tanto che andrebbero sviluppati nuovi prodotti “che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie gravi e morte”. Il che significa, ci par di capire, che quelli attuali non vadano del tutto bene.

E qui casca l’asino. Secondo Oms continuare a ripetere richiami e dosi booster con i vaccini esistenti non è utile. Anche l’Ema (l’Agenzia del farmaco Ue) predica cautela, visto che “vaccinazioni ripetute a brevi intervalli non rappresentano una strategia sostenibile a lungo termine”. Va detto che l’Oms non ha mai visto di buon grado la terza dose, preferendo prima dirottare le risorse sui Paesi poveri, ma questa frenata sul fronte booster da parte delle più importanti autorità sanitarie del mondo è di certo una novità.

Il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri, ha fatto notare che la possibilità di somministrare un secondo booster, in sostanza la quarta dose, utilizzando gli stessi vaccini oggi in uso, si scontra col fatto che “non sono ancora stati generati dati a sostegno di questo approccio”. Magari si potrà fare in emergenza, qualora dovessero tornare a salire i ricoveri o i decessi, e di sicuro per immunodepressi e persone fragili, “ma vaccinazioni ripetute a brevi intervalli non rappresenterebbero una strategia sostenibile a lungo termine“. “Non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere – ha concluso Cavaleri – ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni a distanza di poco tempo”.

 

DA

Vaccini e booster, Oms ed Ema iniziano a dubitare

Chi è il dott. Massimo Citro Della Riva?

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Segnalazione Corrispondenza Romana

di Emanuele Barbieri

Il dott. Massimo Citro, sospeso dall’Ordine di Medici di Torino nell’ottobre 2021, è laureato in Medicina e Chirurgia e in Lettere Classiche ed è specialista in Psicoterapia, ma viene presentato dai suoi biografi innanzitutto come «storico e sceneggiatore» (https://www.nelcastellodicarta.it/libri/coscienza/biografia-citro.html). Il dott. Citro è anche “esperto” di “Terapia Mora”, insegnante di Medicina Asclepiade, professore di “memoria dell’acqua” e scopritore del TFF (Trasferimento Farmacologico Frequenziale), un   metodo di “alchimia elettronica”, che «consente di trasferire a un sistema vivente, attraverso circuiti elettronici, le proprietà farmacologiche di molte sostanze». Citro è inoltre seguace di Geerd Hammer (1935-2017), l’inventore della “Nuova Medicina Germanica”, radiato dai Medici nel 1986, il cui figlio morì nel 1978 in un incidente su uno yacht in Corsica, per cui fu accusato e poi assolto Vittorio Emanuele di Savoia.

Legato a personaggi e gruppi esoterici, Citro ha partecipato tra l’altro al Festival Templaria Veosfest, ospite del V.E.O.S.P.S.S. un’organizzazione (o almeno un ramo di essa), che ha negato di annoverare il medico torinese tra i suoi membri. Però la fotografia del dott. Citro, con il mantello templare dell’associazione figura nel sito ufficiale del V.E.O.S.P.S.S. (https://archive.fo/wvLxS#selection-141.1-389.56)

Può essere anche interessante sapere chi sono gli amici a cui Citro affida la presentazione dei suoi libri. Il suo libro Vietato studiare (Macro Edizioni, 2008) ha la prefazione di Gabriele Mandel (1924-2010), un massone affiliato a una confraternita islamica sufi. Il libro The Basic Code of the UniverseThe Science of the Invisible in Physics, Medicine, and Spirituality (Park Street Press 2011) reca la prefazione di Erwin Laszlo, teorico evoluzionista del New Age e fondatore del Club di Budapest (https://www.clubofbudapest.com/) che propone una Coscienza Planetaria per conoscere e sentire l’interdipendenza vitale e l’unità essenziale del genere umano e del cosmo. In questo libro, tra i suoi «allies and longtime friends», Citro annovera: «Gabriela and Licio Gelli» (p. 5). Proprio il Gelli ex Venerabile della Loggia P2 e la sua seconda moglie, rumena, Gabriela Vasile.

L’ultimo libro del dott. Citrio, Eresia, reca infine la prefazione del suo “fraterno amico” (così si presenta) Alessando Meluzzi, massone “in sonno”, autoproclamatosi, con il nome di Alessandro I, primate, metropolita e arcivescovo di una Chiesa ortodossa italiana autocefala (non riconosciuta dalle chiese ortodosse).

In un articolo su Marxisti, Esoteristi e Massoni contro il “Nuovo ordine Mondiale”? la rivista Sodalitium, (n. 72/2021, pp 23-32), ci informa che Alessandro Meluzzi ha svolto attività politica prima nel Partito Comunista, poi in quello Socialista, poi come deputato e senatore con Forza Italia, quindi con l’UDR di Cossiga, con Rinnovamento Italiano, Unione per la Repubblica, Federazione dei Verdi, poi ancora coi Cristiani Democrati Europei, con l’UDEUR di Mastella, e infine con Fratelli d’Italia … Nel 2007, Meluzzi diventa diacono greco-melchita fino a che padre Leopoldo Adeodato Mancini (1950-2015) lo avrebbe ordinato, in punto di morte, presbitero e vescovo della “Chiesa ortodossa italiana autocefala” di cui attualmente sarebbe Sua Beatitudine il Patriarca Alessandro I. Meluzzi è, anche, per sua ammissione, massone del Grand’Oriente d’Italia, attualmente in sonno.

C’è almeno un’occasione in cui i tre prefatori dei libri di Citro, Mandel, Laszlo e Meluzzi, si sono incontrati, condividendo presumibilmente la filosofia dell’evento. Il quotidiano Romagna Gazzette del 20 agosto 2009 così presentava la festa “AlchimiAlchimie” che si svolse dal 22 al 26 agosto 2009 a San Leo, nella cui fortezza morì l’esoterista e massone Alessandro Cagliostro (1743-1795). «E’ intenso il programma quotidiano di incontri, letture e conferenze dedicato all’evoluzione e promozione della grande famiglia umana, attraverso le interpretazioni e proposte dei massimi testimoni e pensatori come Erwin Laszlo, presidente del Club di Budapest, filosofo della scienza e della teoria dell’evoluzione, Gabriele Mandel, accademico italiano di discendenza turco-afgana e maestro Sufi, Luigi Pruneti, saggista, esoterista e Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro della Gran Loggia d’ Italia degli Alam e Alessandro Meluzzi, medico, filosofo, psicologo e psicoterapeuta di chiara fama, al quale sarà affidato l’impegnativo compito della conferenza di chiusura della festa. Ogni giornata sarà incentrata su un tema e filo conduttore (il caos, l’alchimia, i simboli, il libero pensiero) per consentire di approfondire esaurientemente diverse tematiche: dalla filosofia all’esoterismo, dalle culture dai Nativi Americani e dei Catari alle tradizioni orientali e alla kabbalah, dai misteri di Templari e Maya alla moderna ecologia e sviluppo sostenibile» (http://www.romagnagazzette.com/2009/08/20/alchimialchimie-22-23-24-25-26-agosto/).

Questo è il brodo di cultura esoterico e sincretista in cui il dott. Citro è immerso. Un mondo che ha poco o nulla di scientifico e molto di fantasioso e immaginario. Il 19 novembre 2017, a Torino nella sala conferenze del Sermig, si è tenuto convegno dal titolo: “Noi siamo anima”, una giornata per indagare sul senso del destino, per tentare di rispondere agli eterni interrogativi: chi siamo, da dove veniamo e, soprattutto dove andremo?  di cui è stato artefice Massimo Citro Della Riva, assieme a Marco Cesati Cassin. Il convegno è stato presentato dagli organizzatori come «un seminario per chi intende iniziare, o continuare, a cercare e superare il dualismo di un corpo che possiede un’anima, oltre la nozione di un tempo lineare intrappolato nelle maglie del destino. Una giornata che, al termine ha permesso di ipotizzare e, forse confermare che la nostra esistenza può essere paragonata ad una realtà virtuale, è il riflesso di una realtà ben più ampia, che si specchia nella dimensione sottile, con cui siamo in perenne contatto».

Ad un intervistatore che gli chiedeva quale fosse il messaggio ultimo dell’iniziativa, il dott. Citro Della Riva ha spiegato: «Il messaggio consiste nella divulgazione dell’idea che, nessuno di noi, è quello che crede realmente di essere. Ognuno di noi non è quella persona ma è un’entità di un altro mondo, di un’altra dimensione. Questo mondo non è reale, ma, virtuale. Questo è un segreto antichissimo che viene tramandato dai Maestri ed oggi è il momento di metterlo a disposizione di tutte le persone, affinché possano avvertirlo intimamente, con il cuore. Questo permette all’individuo di vivere in una maniera diversa. Offre la possibilità di rendersi conto che siamo realmente divini. Ci troviamo in un mondo nel quale l’uomo ha un potere immenso, concetto questo che, invece, oggi non viene espresso. Siamo ancora schiavi, macchine che devono ubbidire a certi poteri. Al contrario dobbiamo convincerci che siamo immensi, siamo potenti, proprio nel senso letterale, siamo eterni e possiamo vivere come divinità, umili ma potenti, in un mondo virtuale. Una volta raggiunta e fatta propria questa consapevolezza   ci permette di non subire più il mondo ed i suoi poteri».

Alla domanda «Oltre i convegni di cosa si occupa?», Citro risponde: «Lavoro nel mio studio come specialista in Medicina Naturale, eseguo test per individuare intolleranze alimentari, lavoro con l’elettroagopuntura da trent’anni. Svolgo l’attività di psicoterapeuta e ho utilizzato l’ipnosi dopo aver frequentato il corso del professor Paolo Parra. L’ho praticata alcuni anni fa, è stata un’esperienza meravigliosa poi non l’ho sentita come mia strada, si è trattato di uno dei numerosi corsi che mi hanno arricchito senza che, per questo, abbia sentito la necessità di proseguire lungo quella strada. Preferisco continuare in altre direzioni, divulgando, come è stato fatto oggi il concetto che il mondo è solo un sogno oggettivato e qualsiasi cosa la vostra mente creda intensamente, si verifica all’istante».

Ecco, questa è la filosofia di vita di Massimo Della Riva, autorità scientifica dei “no vax”: «sogna intensamente e il sogno si trasformerà in realtà».

Fonte: https://scholapalatina.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY29ycmlzcG9uZGVuemFyb21hbmEuaXQlMkZjaGktZS1pbC1kb3R0LW1hc3NpbW8tY2l0cm8tZGVsbGEtcml2YSUyRg==&sig=858a7wXchhJCtSqGRmVFfr6pvGsNdPh1sERWwArKqRRr&iat=1641387166&a=%7C%7C650260475%7C%7C&account=scholapalatina%2Eactivehosted%2Ecom&email=WGByPjZY3AMGHbnlPw2cQTpxdzkQNl9LgdxZ9pnzLRY%3D&s=7fe708e192b517c76cb9155f667678b1&i=970A1010A15A9762

 

La dott.ssa Gwyneth A. Spaeder risponde al dott. Massimo Citro

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C’è una ricerca della polemica tra certi ambient cosiddetti cattolici conservatori o “tradizionalisti” parecchio divisiva, che non riguarda, in realtà, né tematiche di Fede né di Morale, ma che concorre alla confusione dei nostri tempi e, appunto divide tra vaccinisti e non vaccinisti. Chissà se gli attori principali di questa diatriba spendessero tante energie sull’essenziale riguardante la crisi nella Chiesa e nell’Autorità! Forse si sarebbero già raggiunti risultati insperabili…comunque, noi che riteniamo più ragionevole, in scienza e coscienza, la posizione della dott.ssa Gwyneth A. Spaeder, la cui opinione abbiamo già pubblicato sul nostro sito, ci sembra giusto pubblicare anche la risposta all’immancabile rimbrotto del collega dott. Massimo Citro, di area Carlo Maria Viganò (n.d.r.)

Segnalazione Corrispondenza Romana

di Gwyneth A. Spaeder, MD

Caro Collega,

Nella sua risposta al mio articolo riguardante la lettera dell’Arcivescovo Viganò sulla sicurezza e sulla moralità dei vaccini mRNA COVID19, lei esprime il desiderio di “proseguire sul cammino di una reciproca critica costruttiva”. Apprezzo il tempo che ha impiegato per considerare il mio punto di vista ed esprimere il suo. Perché una discussione sia produttiva, tuttavia, si richiede un accordo di fondo su cosa possa ritenersi attendibile e autorevole e cosa no. Accordo che non sono certa ci sia. Dobbiamo anche fare attenzione a distinguere tra quelle che sono le ricerche in corso sui meccanismi e sugli esiti dell’infezione naturale da SARS-COV-2 e quelle che si concentrano sui vaccini mRNA progettati per mitigare i danni di tale infezione; spesso nella sua risposta tali studi vengono utilizzati in maniera intercambiabile. Dobbiamo peraltro cercare di evitare argomentazioni superficiali in cui semplici studi di laboratorio vengono presentati come prove clinicamente valide, o per cui si assume che certi protocolli terapeutici, giustamente utilizzati per una determinata malattia, siano efficaci in una situazione clinica diversa da quella in cui vengono solitamente impiegati.

Per cominciare vorrei chiarire velocemente un punto terminologico che può confondersi man mano che la nostra corrispondenza viene tradotta dall’inglese all’italiano e viceversa: in riferimento ai prodotti farmaceutici in questione, ovvero le iniezioni contenenti mRNA atte a indurre la produzione di una proteina spike modificata dal virus SARS-COV-2, continuerò a usare la parola “vaccino” per indicare un’entità somministrata ad un individuo con lo scopo di indurre una protezione immunitaria contro un agente patogeno. Usando questa definizione, il vaccino mRNA COVID non è diverso dai precedenti vaccini contro la poliomielite o l’influenza, anche se il meccanismo d’azione è diverso. Non credo che continuare a spendere altro tempo discutendo sull’uso del termine sia produttivo.

Per quanto riguarda le sue affermazioni secondo cui i vaccini COVID mRNA sono inefficaci, mi permetta di ricordare a lei e ai nostri lettori che questi vaccini sono stati progettati e testati per prevenire l’ospedalizzazione e la morte, ed è esattamente ciò che hanno fatto durante le ondate alfa e delta di questa pandemia; i primi dati ora suggeriscono che faranno lo stesso durante l’attuale ondata di omicron. Elencare numerosi articoli su casi particolari non serve a confutare questo fatto: questi vaccini stanno salvando vite e limitano la pressione sulle risorse sanitarie (CDC COVID Data Tracker).

Per quanto riguarda il suo successo nell’evitare l’ospedalizzazione dei suoi pazienti, senza sapere nulla della numerosità del campione di pazienti che ha in cura o sulle dimensioni della clinica che gestisce, è difficile trarre conclusioni significative, al di là del fatto che possa ritenersi una grande benedizione che a lei e ai suoi pazienti siano state risparmiate malattie più significative. La conclusione che lei trae è che le sue esperienze personali come medico possano essere applicate ed adattate al contesto di una pandemia mondiale. Vorrei metterla in guardia da un tale azzardo, poiché i dati a supporto delle sue modalità di trattamento individuali o vengono estrapolati da piccoli studi che non sono stati replicati in trial più ampi o presumono che il modo in cui un medicinale o un integratore si comporta per una certa malattia sarà lo stesso per un’altra. Le pubblicazioni sul ruolo della vitamina C nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie superiori negli anni ’90 possono suggerire un’ipotesi degna di essere verificata oggi nelle infezioni delle vie respiratorie inferiori, ma un’ipotesi è un punto di partenza e non una linea guida definitiva per il trattamento. Gli studi ventennali che esaminano il meccanismo d’azione dell’idrossiclorochina nei disturbi della coagulazione non possono sostituire studi recenti più ampi che non hanno dimostrato benefici per i pazienti SARS-COV-2 di oggi.

Vorrei anche affrontare le sue preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini mRNA COVID19, in particolare per quanto riguarda la proteina spike indotta dal vaccino, e fare qualche breve menzione ai dati provenienti da EudraVigilance. La proteina spike che i nostri corpi producono su impronta dell’mRNA contenuto nei vaccini è una versione modificata della proteina spike presente in SARS-COV-2. La modifica è lieve ma cruciale: in particolare, la proteina spike indotta dai vaccini non ha la capacità di cambiare forma e legarsi efficacemente al recettore ACE2 (impedendo così l’ingresso nella cellula); inoltre, ha un’ancora che lo tiene attaccato alla superficie delle cellule che lo producono, fornendo così un bersaglio stabile per le nostre cellule immunitarie. Per questo motivo, le preoccupazioni sollevate dagli studi da lei menzionati circa il potenziale danno alle cellule endoteliali da parte della proteina spike che fluttuerebbe liberamente nel corpo dopo la vaccinazione sono infondate. Gli studi da lei citati parlano specificamente della proteina spike di un’infezione naturale e, infatti, sottolineano ulteriormente l’importanza della vaccinazione per evitare tali complicazioni derivanti da un’infezione naturale (COVID-19 Vaccines and Spike Proteins – COVID-19 Resources Canada (covid19resources.ca). Per quanto riguarda EudraVigilance, è importante che i nostri lettori capiscano che svolge una funzione simile a VAERS negli Stati Uniti, e quindi qualsiasi estrazione di dati da quel sistema deve essere compresa ed esaminata nel contesto da cui quei dati derivano e con la dovuta attenzione all’incidenza di qualsiasi reazione avversa che viene sollevata.

Infine, vorrei parlare della sua affermazione secondo cui sono i vaccini stessi ad indurre lo sviluppo delle varianti. Spesso si afferma che chi non studia la storia è condannato a ripeterla, in questo caso però la storia ci consente di fare i conti con la realtà e ci offre anche un motivo di speranza. L’evoluzione virale ha seguito determinati schemi nelle precedenti epidemie e pandemie. In generale, è il pool di individui suscettibili che fornisce un serbatoio per lo sviluppo di mutazioni virali. E qualsiasi versione del virus che è in grado di diffondersi più rapidamente all’interno di quel serbatoio rischia di diventare rapidamente dominante. Perciò, il delta era più trasmissibile dell’alfa e l’omicron più del delta. Fortunatamente per noi, non accade spesso che un virus diventi contemporaneamente più trasmissibile e più mortale, poiché ciò limiterebbe effettivamente la capacità del virus di diffondersi (i deceduti non trasmettono attivamente il virus ad altri). Questo è stato certamente il caso della pandemia di influenza del 1918, ed è ciò che possiamo sperare accada col passare del tempo per le varianti di SARS-COV-2. Si noti, tuttavia, che in tutte le generazioni del virus, sono gli individui con immunità innata (cioè coloro che non sono stati vaccinati o precedentemente infettati) che forniscono il substrato necessario per lo sviluppo di nuove varianti.

In conclusione:

Sebbene per brevità abbia scelto di non rispondere punto per punto a tutte le sue obiezioni al vaccino e alla nostra attuale gestione delle infezioni da COVID19, spero sia chiaro che ho letto e considerato una ad una le sue preoccupazioni. Il punto cruciale del nostro disaccordo, tuttavia, è il modo in cui assegniamo valore alla ricerca medica e alle pubblicazioni. Come ho affermato nel mio articolo originario, esistono standard di prova e metodi oggettivi per confrontare la persuasività di un set di dati rispetto ad un altro. Se lei non è disposto ad accettare i risultati di studi estremamente ampi, randomizzati e controllati pubblicati su riviste mediche il cui nome gode di decenni (se non secoli) di credibilità, sarà molto difficile trovare un terreno comune in questa discussione. Se poi il fatto che la mia laurea in medicina provenga da un’istituzione di fama mondiale viene considerato sia come qualcosa che inficia le mie affermazioni di competenza medica sia come una prova della mia collusione con un nemico indefinito, non mi è chiaro come dovremmo procedere. Come giustamente mi fa notare nella sua lettera, abbiamo un dovere nei confronti dei nostri pazienti che supera le affiliazioni politiche. E come ho sottolineato nella mia risposta all’arcivescovo, sono grata di aver ereditato una tradizione di indagine scientifica rigorosa e intellettualmente seria dai numerosi medici e ricercatori cattolici e santi che ci hanno preceduto. Il loro esempio funge da guida tanto nell’approccio che adotto con i miei pazienti quanto nelle mie valutazioni e conclusioni circa i progressi della medicina per i pazienti di tutto il mondo.

Il mondo sta osservando come i cattolici rispondono a questa pandemia. Il livello dei nostri discorsi, e gli standard che adottiamo nell’affrontare questa storica sfida, avranno delle implicazioni a lungo termine sul modo in cui i medici e gli scienziati cattolici partecipano alla nobile professione medica.

 

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