Ddl Zan, nel “salva-idee” i segnali di uno Stato totalitario
Chiariamo le idee sull’emendamento di Forza Italia, che non è quello che sembra o si vuol far apparire come un “compromesso”. Chi deciderà cos’è pluralismo di idee? L’indeterminazione della legge ricorda l’ Unione Societica. Non è Zan a “consentire” la libera espressione, ma la Costituzione della Repubblica italiana.
di Gianfranco Amato
In realtà si tratta di un emendamento esile: «Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».
Ma questo non cambia il vulnus della legge, per tre motivi fondamentali:
1) Chi decide quando una condotta si può ritenere riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte? Prendiamo, ad esempio, l’ormai celebre vicenda di Lizzano, ovvero l’iniziativa di preghiera in chiesa ritenuta istigazione all’odio. In quel caso, chi avrebbe dovuto preventivamente valutare se l’iniziativa potesse o meno rientrare nel pluralismo delle idee e nella libertà delle scelte: il parroco, i fedeli, l’Arcigay, i contestatori, l’esagitato sindaco, i Carabinieri o la competente Procura della Repubblica?
2) L’esperienza del sistema anglosassone ha ampiamente dimostrato che nei cosiddetti “hate crime” (crimini d’odio) la valutazione circa la riconducibilità di una condotta alle libertà costituzionali spetta al giudice. Ci avviamo, quindi, verso l’ipotesi di un reato giurisprudenziale? Se così fosse, però, si porrebbe un problema. Introdurre un reato senza definirne il suo presupposto giuridico è tipico dei sistemi totalitari. In uno Stato di diritto vige quello che viene definito principio di legalità, in virtù del quale il cittadino ha diritto di sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento – soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale – prima del processo e non al processo. Il contrario è tipico delle dittature. In Unione Sovietica, per esempio, vigeva il tristemente noto “delitto di azione controrivoluzionaria”, previsto dall’art. 58 del Codice Penale, che definiva tale reato in questo modo: «Un’azione controrivoluzionaria è qualunque azione diretta a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’U.R.S.S. […], o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’U.R.S.S. e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria». Qualunque azione. In realtà, non esisteva una definizione chiara del delitto di azione controrivoluzionaria semplicemente perché esso veniva utilizzato come strumento per schiacciare l’opposizione e la dissidenza contro il regime comunista. Esattamente come ora si pretenderebbe di schiacciare l’opposizione e la dissidenza rispetto all’ideologia omosessualista. Continua a leggere