Un mercato senza legge, madri invisibili usa e getta, coppie benestanti accecate dal proprio interesse (leggi la clamorosa storia di una coppia americana che prende la bambina che aveva ordinato e scappa dalla guerra)
di Caterina Giojelli
«Oh mio Dio, ce l’abbiamo fatta». Emozionati, Jacob e Jessie Boeckmann sorridono a telecamere e obiettivi, tutti, dalla Cnn al Los Angeles Times, vogliono intervistarli con il loro prezioso fagotto in braccio: Vivian, venuta alla luce quattro giorni prima che cadessero le bombe su Kiev.
La coppia americana racconta di non aver perso un secondo: svegliati dalle esplosioni, sfidando l’ospedale che non voleva firmare loro le dimissioni della piccola che aveva avuto qualche problema a prendere il latte, hanno caricato la bambina in macchina, viaggiato per 27 ore fino al confine con la Polonia, percorso le ultime otto miglia a piedi sotto la neve tra le auto bloccate in coda. Fino alla frontiera, dove grazie all’intervento telefonico dell’ambasciata americana i due si sono lasciati alle spalle migliaia di donne e bambini premuti sui cancelli chiusi.
I due ricordano quella marcia terribile, la morsa del gelo, il terrore che Vivian morisse, le suppliche alle guardie perché Jacob che era stato trattenuto (nessun uomo tra i 18 e i 60 può lasciare il paese) potesse allungare la borsa dei biberon a Jessie, già sul suolo polacco, gli sguardi di “disapprovazione” delle profughe anziane e l’arrivo alla stazione, «è stato uno spettacolo molto triste vedere così tante donne e bambini separate dai loro padri, dai loro mariti e dai loro fratelli».
MIGLIAIA DI MADRI INVISIBILI
Già, il dramma della separazione. A questo proposito qualche giornalista a fine servizio chiede molto discretamente come sta la madre della bambina. Che domanda impertinente da rivolgere a due che hanno rischiato la vita per prelevare la seconda figlia commissionata, come la prima, a una surrogata ucraina, una donna che non aveva consegnato la figlia alla presunta data del parto, quella del giorno di San Valentino. I medici avevano spiegato ai genitori intenzionali che la bambina aveva bisogno di “più tempo” in pancia, e si erano assolutamente rifiutati di indurre il parto come supplicato da Jacob e Jessie affinché la bambina nascesse il prima possibile e i tre potessero lasciare quel posto in cui la guerra era imminente.
Finalmente Lilya, la loro surrogata, aveva “consegnato” Vivian: non c’era il foglio di dimissioni ma il certificato di nascita sì, tanto era bastato per permettere alla coppia di lasciare immediatamente l’Ucraina. Quanto a Lilya, «è al sicuro, a casa, con i suoi due figli e il marito che però vuole andare a combattere contro i russi», tagliano corto gli americani. Il suo ultimo messaggio risale a lunedì, «ci hanno sparato addosso violentemente. Abbiamo costantemente paura», si legge nel testo, «Abbiamo paura di quello che accadrà dopo».
Lilya è una madre invisibile. Peggio, una donna a cui non è riconosciuto nemmeno lo status di mamma o la tristezza di una separazione. Vista da Jacob e Jessie non sarà mai come quelle madri strappate ai loro mariti, o padri strappati ai loro figli dalla guerra alla frontiera. Perché Lilya è stata pagata, il suo utero è stato affittato. A dirla tutta, nella storia di Jacob e Jessie, Lilya non è che una intrusa. Come lo sono le centinaia di surrogate di cui diamo per scontata l’esistenza e di cui non vogliamo sapere nulla, perché guasterebbero la crosta del sentimento con il quale, dal Regno Unito alla Francia, dall’Irlanda agli Stati Uniti, cercano di venderci i racconti di chi «ce l’ha fatta», «siamo tornati con nostra figlia».
La quantità di genitori intenzionali in fuga dall’Ucraina con i neonati acquistati, pronti a raccontare alla stampa e alla tv il loro avventuroso viaggio per mettersi in salvo dalla guerra, deve tuttavia avere costretto i giornali a riflettere sulla portata del business alimentato da oltre 33 cliniche private e 5 cliniche statali. «Non si sa quanti bambini nascano in Ucraina attraverso la maternità surrogata, forse 2.500 all’anno – scrive l’Atlantic -. BioTexCom, una grande clinica per la fertilità con sede a Kiev, mi ha confermato che nei prossimi tre mesi nasceranno circa 200 bambini surrogati».
IL CIECO EGOISMO DEGLI AFFITTAUTERI
Già, la BioTexCom, quella del “Make Babies, not War” di cui Tempi ha già scritto, che orgogliosa girava filmati per i suoi clienti dal bunker antiatomico costruito vicino alla clinica dove «i vostri neonati saranno al sicuro». Nei giorni scorsi sui social del colosso della surrogata si leggevano messaggi perentori ai genitori intenzionali tedeschi in procinto di raggiungere l’Ucraina per mettere in salvo i loro preziosi embrioni e i feti che crescevano nelle pance delle donne contrattualizzate: «Molti genitori stanno esprimendo il desiderio di portare urgentemente le loro madri surrogate al confine e fare partorire il loro bambino all’estero. Ma vi avvisiamo! Dare alla luce il bambino al di fuori dell’Ucraina non è legale e avrà conseguenze legali: la surrogata sarà considerata sua madre e il tentativo di far nascere il bambino sarà considerato traffico di minori, non sarete mai i genitori del vostro bambino», scrive il personale della clinica. I procacciatori di uteri schiaffeggiati dalla guerra schiaffeggiano i clienti: sotto il cotone idrofilo usato per ammantare l’operazione, la madre di un figlio comprato resta colei che l’ha partorito.
Quanto alle surrogate, prima che le cose precipitassero la Delivering Dreams aveva deciso di trasferirle a Leopoli, e loro avevano obbedito, «ci mancano i nostri bambini, spero che torneremo a Kiev il prima possibile», messaggiavano alla giornalista dell’Atlantic. Sappiamo tutti cosa è successo dopo a Kiev.
È successo anche che una guerra mostruosa abbia sventrato la crosta di una industria avida di denaro e alimentata dall’avidità di occidentali che non sanno vedere al di là del proprio desiderio personale, «non una parola, non una sentenza per queste “madri surrogate” la cui temporanea sopravvivenza è solo sperata perché consegnino la merce ordinata, e che possano poi tornare al loro destino, ancora più tragico di quello dell’indigenza finanziaria che le ha spinte a portare un figlio per altri al fine di nutrire il proprio». Lo ha scritto magnificamente Céline Revel-Dumas sul Figaro.
Per l’autrice di Gpa. Le Grand Bluff è una indecenza che mentre arrivano le immagini feroci di morte e terrore dall’Ucraina, le committenti francesi lancino appelli in tv perché il governo si dia una mossa a rimpatriarle quanto prima con «il loro bambino» rivolgendo un pensiero ai genitori meno fortunati che non potranno «recuperarlo» in questi giorni. «La copertura mediatica delle coppie che ricorrono alla maternità surrogata in Ucraina mentre la guerra scoppia con una violenza senza precedenti è rivelatrice. La meccanica di fondo della maternità surrogata, di un cinismo implacabile, appare ora in piena luce: rivela un mercato senza fede né legge, donne ridotte in schiavitù e poi gettate via, coppie benestanti ossessionate dai propri interessi e media che riescono, nella tragica attualità, a vendere un programma politico, rinunciando a ogni etica. Tale è la morale della guerra: distruggi l’illusione, rivela l’orrore, scegli una pace razionale. C’è anche altro da sperare, una pace del ventre».
Nota di BastaBugie: dall’indipendenza dall’Unione Sovietica ad oggi in Ucraina sono stati uccisi 55 milioni di bambini con l’aborto. Ma di questo nessuno parla e a nessuno interessa in Occidente.
Inoltre l’Ucraina è leader della pratica dell’utero in affitto: clicca sul link per leggere i seguenti articoli.
IL TERRIFICANTE VIDEO DEI BIMBI NATI DA UTERO IN AFFITTO BLOCCATI IN UCRAINA DAL CORONAVIRUS
La straziante storia dei 46 neonati piangenti che attendono di essere ritirati da chi li ha ordinati e pagati in internet
di Costanza Miriano http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=6125
LA SQUALLIDA CERIMONIA DELLA CONSEGNA DEI BIMBI NATI DA UTERO IN AFFITTO BLOCCATI IN UCRAINA DAL CORONAVIRUS
Lo straziante epilogo della storia dei neonati che a causa del lockdown attendevano di essere ritirati da chi li aveva ordinati e pagati in internet (VIDEO: i bambini prodotti in Ucraina)
di Caterina Giojelli http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=6414
DOSSIER “GUERRA RUSSIA-UCRAINA”
L’offensiva di Putin nel 2022
Per vedere tutti gli articoli, clicca qui!
Titolo originale: La surrogata è al sicuro. L’implacabile cinismo degli affittauteri in Ucraina
La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza
Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.
La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).
Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.
“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.
Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.
Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.
TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021
Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.
Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.
Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.
Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.
Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.
Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).
Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.
L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».
Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”
Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.
Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).
Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.
Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.
Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.
Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.
Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.
lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.
La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”
La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.
La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.
II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.
II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.
Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.
II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.
Dentroi piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.
Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).
Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.
Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.
Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.
lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.
Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.
Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm uneccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.
Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.
Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.
Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.
Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.
L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».
Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.
Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.
Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.
Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.
Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.
Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituitodalla libertà personale.
lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.
Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).
Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.
Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.
Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.
Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.
L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.
Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.
Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.
Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.
Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.
Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.
Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.
D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.
Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.
Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.
Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.
Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.
II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.
Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).
Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.
lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.
D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).
Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).
Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.
II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.
Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).
Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.
II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.
lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.
Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.
In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.
lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.
L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).
La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).
In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.
L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.
Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.
Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.
Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.
lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.
Da febbraio certificazione verde illimitata per chi ha ricevuto la terza dose o ha già avuto il Covid
di Edoardo Sirignano
Le vaccinazioni che continuano a salire, così come l’aggressività, sempre meno forte di Omicron, possono far cambiare nelle prossime settimane le regole anti-Covid. A ribadirlo è Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute, intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Siamo – dichiara l’esponente del governo – in una fase di transizione, ma a breve ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”.
Le prime novità arriveranno per quanto riguarda il green pass. Da febbraio sarà valido per sei mesi dall’ultima somministrazione. Una notizia che soddisfa gli esperti, a partire da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova: “E’ una prova di buon senso, soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta iniezione”. Ema e Aifa, in tal senso, ancora non hanno dato il via libera all’ennesimo richiamo. L’attuale certificazione illimitata, quindi, resterà tale fino a quando non verranno prese decisioni in tal senso.
Novità anche per quanto concerne la scuola, visto che sale il numero di ragazzi e ragazze vaccinati. “I provvedimenti – spiega – Sileri – verranno fatti sulla base dei dati, ma direi che ormai ci siamo”. Non sembra, comunque, andare in porto la proposta dei governatori di far restare in aula gli studenti positivi asintomatici. Si potrebbe, invece, col passare del tempo andare verso una quarantena più breve, che nei fatti agevolerebbe le attività didattiche, così come dovrebbe essere ridotto l’utilizzo della Dad per agevolare le lezioni in presenza. La svolta, però, dovrebbe aversi solo in seguito all’elezione del Presidente della Repubblica.
Un primo passo, comunque, è un provvedimento che consentirà il ritorno in aula a chi è stato positivo e ha un tampone negativo. Non ci sarà più bisogno della certificazione della Asl o del medico curante. Per quanto riguarda l’uscita dalla quarantena, infatti, si starebbe pensando a una procedura semplificata, che renderebbe più semplice tornare alla normalità.
Altro step in avanti potrebbe essere anche quello relativo alle zone a colori, considerando che per i vaccinati la diversificazione allo stato conta ben poco, mandando così in soffitta la norma adottata nell’autunno del 2020. A breve potrebbero essere non classificati più i pazienti positivi che sono in ospedale perché affetti da altre patologie, come a più riprese suggerito dalle Regioni.
Non è scontato che ci sia più neanche il tanto discusso obbligo vaccinale. “Bisognerà passare – dichiara Sileri – a una vaccinazione per il Covid fatta come quella per l’influenza, ovvero rivolgendosi soprattutto alle categorie più fragili. Anche per questo, però, i dati saranno indicativi”.
Ultimi cambiamenti, infine, dovrebbero essere quelli relativi agli spostamenti. Dal 1 febbraio al 15 marzo, chi arriva da uno Stato dell’Unione Europea potrà non effettuare il tampone, superando così quanto stabilito prima delle vacanze di Natale. Si allargano anche i cosiddetti corridoi free. Attualmente, infatti, si può andare con green pass e tampone molecolare solo ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto. Dal prossimo mese, invece, sarà possibile recarsi anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia, Oman e Polinesia francese.
Il mondo va verso l’uscita dalla pandemia. Ma il governo Draghi prevede lo stato d’emergenza fino a dicembre 2022. Una scelta ad oggi senza alcun fondamento
di Antonio Amorosi
In Italia si governa a colpi di emergenza. Dove è finita la democrazia? E’ regime?
L’emergenza piace tanto al governo di Mario Draghi al punto che la compagine governativa è capace di atti di preveggenza, oltremodo in contrasto con le tendenze di tutti gli altri governi del mondo che stanno pianificando, dopo l’avanzata della variante Omicron (più infettiva ma meno pericolosa), l’uscita dalla pandemia.
E’ stato depositato tra gli atti del Senato, ed emerge con un documento datato 16 gennaio 2022, un testo che prevede di prorogare lo stato di emergenza in Italia fino a dicembre 2022. E’ il Disegno di legge 2448-quinquies presentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, altro banchiere nel governo e fedelissimo di Mario Draghi. Così recita il Disegno di Legge depositato al Senato. “Art 1. 1 All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022»”.
L’iniziativa del governo, disegno, “presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (Franco), comunicato alla presidenza l’11 novembre 2021” è stato annunciato “nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021” ed è stata classificata nel capitolo “Proroga di termini, malattie infettive e diffusive, informazione, apparecchi telefonici”. Una classificazione provvisoria.
Il Disegno di legge 2448-quinquies di cui parliamo mostra il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e per questo giustificherebbe tra le proprie pieghe l’estensione dell’emergenza in Italia, a discapito di quanto si aspettano gli italiani che anche in queste ore leggono della graduale tendenza di tutti gli altri Paesi del mondo a tornare alla normalità.
Più che il virus il problema in Italia sembra la sua gestione che si àncora a uno stato di emergenza permanente come forma di governo ordinario.
Un decreto legislativo del 2008, il numero 1, disciplinava come si attuasse lo stato di emergenza, all’articolo 23, comma 3, recitando: “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. Ma come abbiamo visto è stato aggirato.
Quali sono i criteri con i quali il governo proroga lo stato di emergenza nel nostro Paese? Con i numeri delle occupazioni delle terapie intensive? Con l’occupazione dei posti letti in ospedale? Con il numero dei morti da Covid? Con i numeri dei contagi? Il governo Draghi non lo ha mai chiarito.
Vedendo la situazione, con lo svuotamento dei poteri del Parlamento, l’inerzia delle forze sociali, ci si chiede che fine abbia fatto la democrazia in Italia.
Lo studio dell’ISS non indica la causa finale delle morti. Non è vero che gran parte non siano associati al Covid. Cosa dice il report citato da Il Tempo
I lettori ci hanno chiesto con insistenza di fare chiarezza sull’ultimo rapporto dell’ISS, del portale di epidemiologia Epicentro, denominato “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, dati al 5 ottobre 2021”, consultabile qui, al centro di un articolo del quotidiano Il Tempo.
Secondo alcuni questo report dimostrerebbe che i morti da Covid in Italia, da inizio pandemia, sarebbero stati in realtà causati da malattie pregresse e non dal Covid stesso. In sostanza i veri morti da Covid sarebbero solo il 2,9% dei decessi registrati, 3.783 e non 130.468 (quanti erano quelli segnalati il 5 ottobre scorso), come riportato da tutti gli enti specializzati e dai media (oggi i deceduti sono 131.826).
Ma il report di Epicentro non permette di affermare che solo il 2,9% dei deceduti positivi al Sars-cov-2 siano morti a causa del Covid. Nell’articolo dell’ISS non viene riportata un’analisi della causa delle morti dei pazienti analizzati. Epicentro fa una verifica a campione di “7.910 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche”. Se il 2,9% dei decessi Covid sono di soggetti ritenuti sani e il restante 97,1% era già affetto da almeno una patologia grave e la stragrande maggioranza affetta da 3 o più patologie gravi, non viene detto se il Covid sia stato letteralmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso o se i pazienti siano morti a causa di altre patologie. Non viene proprio scritto. Non è indicata la causa finale delle morti, ma si scrive che quei pazienti erano affetti da altre patologie ed avevano il Covid. Non sappiamo quindi se ci sia stato un peggioramento di queste patologie o se il Covid si sia presentato per loro in forma così grave da accelerarne la dipartita.
Resta la confusione che si è riscontrata durante tutta la pandemia in molti casi, di dati parziali, raccolti in modo diseguale, associati in modo arbitrario e sottratti a qualsiasi tipo di verifica. Per tanto in Italia ci sono stati 131.000 morti con il Covid, non 3.783. E il numero ha un suo rilievo se confrontato con quello di tanti altri Paesi che hanno adottato misure di gestione differenti dalle nostre ma con un monte di deceduti di poche migliaia di persone, con buona pace del governo italiano e di tutte le sue mirabolanti misure di contenimento.
Nello studio dell’ISS si scrive che “complessivamente, 230 pazienti (2,9% del campione) presentavano 0 patologie, 902 (11,4%) presentavano 1 patologia, 1.424 (18,0%) presentavano 2 patologie e 5.354 (67,7%) presentavano 3 o più patologie”.
Da qui emergono due dati importanti.
Il primo dato: il Covid ha colpito essenzialmente soggetti anziani, il 95% ultra 60enni e l’85% ultra 70enni, con pluripatologie a carico. “Al 5 ottobre 2021 sono 1.601, dei 130.468 (1,2%), i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 399 di questi avevano meno di 40 anni (245 uomini e 154 donne con età compresa tra 0 e 39 anni)”. Lo studio di Epicentro spiega anche che “l’età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-CoV-2 è 80 anni”. Durante il 2020 l’età media era ancora più alta (85 anni) riducendosi nel 2021. Pertanto coloro che andavano protetti, con il distanziamento e tutte le altre misure, erano essenzialmente gli anziani e coloro che avevano più patologie gravi in corso. Poi un elemento interessante: i giovani sotto i 30 anni deceduti da Covid sono lo 0,08% del totale. Sappiamo da molti studi che i giovani morti per il Covid avevano altre patologie gravi, altrimenti il decesso tra i giovani non viene riscontrato.
Da qui il secondo dato importante:il mistero della vaccinazione con i nuovi vaccini sperimentali anti Covid nei più giovani. Dato che il vaccino non limita la trasmissione tra le persone (ci si contagia e ci si ammala anche se vaccinati) ma si dice che ridurrebbe gli effetti gravi del Covid, cosa fra l’altro non del tutto provata sul campo, perché vaccinare i giovani che in base agli enti di sorveglianza sono coloro su cui si riscontrano più sovente gravi reazioni avverse? Un mistero. Anche perché le possibili reazioni avverse gravi sugli anziani, trombosi, ictus, infarti e via dicendo, vengono sempre catalogate come effetti delle patologie di cui questi già soffrono! Nel caso di chi ha un età avanzata si esautora i vaccini da ogni possibile azione negativa. Un paradosso nel paradosso.
Ma nel report c’è anche un aspetto finale su cui non sorvolare.
Si scrive che con il passare dei mesi, dall’esplosione della pandemia, è “aumentato il tempo mediano dall’insorgenza dei sintomi al decesso, in particolare per coloro che vengono ricoverati in rianimazione; si è ridotto il tempo mediano dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale. Questi dati sono indicativi di un miglioramento nella capacità diagnostica e nell’organizzazione delle cure ai pazienti SARS-CoV-2 positivi”.
Tradotto: è aumentata la capacità di curare i pazienti. In una pandemia, in cui è essenziale non concentrare le persone, abbiamo imparato che le cure andrebbero impartite lontane dai centri di cura tradizionali, quindi non bisogna farli finire negli ospedali se non nelle situazioni senza rimedio. Ergo se da subito anche in Italia si fossero adottate, all’insorgere dei primi sintomi, cure domiciliari immediate, come hanno fatto ad esempio Paesi come la Corea del sud, forse non avremmo avuto i 131.000 morti che il governo, prima Conte e poi Draghi, hanno annoverato come morti per Covid.
Origine animale oppure artificiale? È questa la grande domanda che da mesi ci si sta ponendo riguardo all’origine del Covid19. La maggior parte degli scienziati sostiene con forza la prima ipotesi dato che le precedenti epidemie di coronavirus, come la SARS, erano state veicolate all’essere umano attraverso gli animali. Eppure, sono tante le voci che esprimono un parere contrario, non solo fra gli esperti, ma anche a livello giornalistico. Ultima in ordine di tempo una clamorosa inchiesta dell’inglese “The Telegraph” che, qualora confermata, getterebbe un alone inquietante non solo sull’ormai celebre laboratorio di Wuhan ma anche sui possibili rapporti che questa realtà intratteneva a livello internazionale.Questa indagine, che si basa su dei documenti diffusi da Drastic, un team investigativo costituto da diversi scienziati per indagare sulle origini del Covid19, rivelerebbe principalmente tre cose.
Le rivelazioni dell’inchiesta
1) Ben 18 mesi prima dello scoppio della pandemia, i ricercatori cinesi avrebbero presentato un piano per infettare artificialmente i pipistrelli delle caverne dello Yunnan con un virus “potenziato” con l’obiettivo di “vaccinarli” contro malattie che avrebbero potuto effettuare il salto di specie e passare agli esseri umani. Come lo avrebbero fatto? Rilasciando nelle caverne dello Yunnan delle nanoparticelle contenenti «nuove proteinechimeriche» (ossia prodotte dalla fusione di sequenze di DNA appartenenti a più geni) di coronavirus di pipistrello che sarebbero dovute penetrare nella pelle degli stessi pipistrelli per via aerea.
2) Questo progetto, secondo le indiscrezioni, includeva anche dei piani per mescolare ceppi di coronavirus naturali ad alto rischio con varietà meno pericolose ma più infettive.
3) Gli scienziati cinesi, per portare avanti questi esperimenti, avrebbero chiesto un finanziamento di 14 milioni di dollari alla Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa, un’agenzia governativa del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie per uso militare) che avrebbe rifiutato di farlo perché “il progetto avrebbe potuto mettere a rischio le comunità locali”. Non solo: l’ente americano avrebbe anche messo in guardia il team sul fatto che non fossero stati considerati pienamente i pericoli del potenziamento del virus o del rilascio di un vaccino per via aerea. Secondo l’inchiesta, la candidatura per il finanziamento sarebbe stata presentata dallo zoologo britannico Peter Daszak di EcoHealth Alliance (EHA), l’organizzazione statunitense che ha lavorato a stretto contatto con il Wuhan Institute of Virology (WIV) sui virus dei pipistrelli.
I timori però a quanto pare erano presenti anche fra gli stessi scienziati di Wuhan. Il team, infatti, era preoccupato per il programma vaccinale e voleva quindi portare avanti una serie di attività di sensibilizzazione in modo che vi fosse una comprensione pubblica di ciò che stavano facendo e del motivo per il quale si stava procedendo, in particolar modo a causa dell’elevato consumo alimentare di pipistrelli nella regione.
La Cina ha fatto da sola?
Lo spettro che si agita intorno a questa inchiesta è ovviamente la possibilità che questi esperimenti siano andati avanti anche senza il sopracitato finanziamento e che il denaro sia stato trovato in altro modo permettendo agli scienziati di Wuhan di proseguire nei loro propositi.
Matthew Ridley, coautore di un libro sull’origine del Covid-19, in uscita a novembre, e che ha spesso chiesto alla Camera dei Lord un’ulteriore indagine sulle cause della pandemia, ha commentato: “Per più di un anno ho provato ripetutamente a fare domande a Peter Daszak senza ottenere risposta. Ora si scopre che è stato l’autore di questa informazione vitale del lavoro sui virus a Wuhan, ma si è rifiutato di condividerla con il mondo. Sono furioso”.
Un ricercatore dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ha preferito restare anonimo, ha affermato di essere rimasto senza parole. “La parte spaventosa – ha spiegato – è che stavano producendo virus Mers chimerici infettivi. Questi virus hanno un tasso di mortalità superiore al 30%, che è almeno un ordine di grandezza più letale di Sars-CoV-2. Così questa pandemia sarebbe potuta diventare quasi apocalittica”.
Insomma, la sensazione è che di polvere sotto il tappeto possa essercene molta e che questo possa essere solo l’inizio di un processo di scoperta della verità. Non ci sono ancora certezze riguardo a presunti coinvolgimenti o finanziamenti occidentali, il che però non può essere escluso a priori. L’altra ipotesi è che la Cina abbia proseguito in autonomia. E che le sia andata male. Molto male.
Questo quadro spaventoso ci costringe quasi a sperare nell’origine animale. Ma si fa largo sempre di più la pista che ci porta dritti diritti al laboratorio di Wuhan.
Scrive Simone Torresani su “Il Giornale del Ribelle” del 6/12/2020 che “è appena uscito il 54.mo rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese. È un rapporto tanto cupo, angosciante e tremendo che in certi punti si fa persino fatica a leggerlo: vien voglia di vendere tutto e una volta riaperte le frontiere rifarsi una vita alle “Isole Fortunate” (così chiamavano gli antichi le Canarie) o tra i colori variopinti del Messico. Verrebbe voglia, ma non lo si fa: accettare e rispettare e dare un senso al proprio luogo e condizione è forse “Il” senso della vita (e non “un senso della vita”) e chiunque abbia perizia di comando non deve abbandonare la nave in tempesta. (dalla bellezza del creato, al Creatore – insegnerebbe S. Ignazio).
Qualche cifra del disastro: frustrazione, mancanza di visione del futuro, inasprimento dei rapporti sociali e ostilità verso il prossimo abbondano nelle cifre.
Si pensi solo che per un concetto illusorio, aleatorio e astratto come la “sicurezza” gli italiani sono pronti per il 39% a limitare il diritto di sciopero, tanto faticosamente conquistato dalle generazioni precedente dopo lotte aspre. E non solo lo sciopero: anche le libertà di opinione e di associazione. Oltre il 77% sono favorevoli a più restrizioni (a parole), salvo poi lamentarsi in privato e a calpestarle: segno di schizofrenia e non indice di salute. Per 3 su 10 chi non ha rispettato le regole non deve essere curato. Il 43,5% -una cifra sorprendente- chiede la pena di morte nell’ordinamento giuridico. E ancora: solo il 13% pensa sia buona cosa tentare un lavoro autonomo imprenditoriale; il 54% e il 29% rispettivamente della piccola -media e grande impresa teme per il proprio lavoro, il 77% di autonomi e partite iva ha guadagnato molto meno rispetto al 2019; solo il 20% scarso pensa che “andrà tutto bene”, per l’ 80% andrà tutto male con varie gradazioni di pessimismo e il futuro fa paura. Non parliamo delle cifre sulla didattica a distanza, un flop assoluto che ha aumentato solo il divario tra gli studenti e non ha fatto imparare un bel nulla.
Poco da commentare: ne esce un quadro desolante d’un Paese vecchio ancor più nell’anima che nel fisico, perché l’ostinazione attaccata alla salute, alla vita e il rinunciare alle libertà nella speranza aleatoria e fallace di non ammalarsi è sintomo di un corpo sociale vecchio e ammuffito. La gioventù è anzitutto ribellione, sfida, temerarietà: l’evoluzione verso un atteggiamento maturo e consapevole deve passare attraverso queste esperienze di vita. Con queste risposte e il loro atteggiamento i giovani italiani sono i nonni di se stessi. Ci stupisce come nessuno degli intervistati, nessuna quota del campione statistico abbia incitato a una cosa rivoluzionaria se non ribelle: fare più figli per colmare i vuoti falcidiati dal coronavirus e colmare l’unico gap che ha davvero importanza, il passaggio di testimoni fra le generazioni, la continuità, in una parola il trionfo della Vita sulla Morte. Abbiamo perso noi, ha vinto il virus. Sars Cov 2 ci ha disumanizzati, resi sudditi, invecchiati e imbolsiti: ha vinto il virus, ha perso la società, ha perso la comunità. In tal quadro desolante spicca solo una luce e come disse Confucio ” è meglio una singola candela nel buio che camminare nelle tenebre”: il 25% della popolazione, incluse badate bene le fasce giovanili, iniziano a provare “stanchezza” per la comunicazione digitale. È da segnarlo e cerchiarlo in rosso: il digitale sta stancando 1 su 4 nei rapporti interpersonali.Continua a leggere
Intervista al dottor Stefano Manera, anestesista e rianimatore che ha lavorato come volontario nella terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più affollati da inizio emergenza.
di Valentina Bennati
È arrivata finalmente l’opportunità di intervistare il dottor Stefano Manera, è un bel po’ di tempo che lo inseguo ma, quando ne vale la pena, si aspetta con pazienza il momento giusto.
Medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, Manera nei mesi di marzo e aprile di quest’anno ha prestato servizio in modo del tutto volontario come anestesista e rianimatore presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha lavorato nel reparto di rianimazione e ha contribuito ad allestire, avviare e condurre un reparto intensivo di 15 posti letto istituito per l’occasione dell’emergenza epidemica.
Dunque ha avuto modo di osservare con i suoi occhi e toccare con le sue mani la drammaticità di ciò che stava succedendo intorno a tutti noi.
Questa intervista è l’occasione per rivolgergli varie domande, parlare di ciò che è stato, ma anche della situazione che stiamo vivendo adesso, di ciò che sarebbe opportuno fare o evitare per tutelare davvero la nostra salute e quella dei nostri figli.
Dottor Manera, lo scorso 18 marzo, nella fase più critica dell’emergenza, Lei ha lasciato a Milano la Sua famiglia e si è trasferito a Bergamo, per offrire il suo aiuto come medico volontario all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Cosa l’ha spinta? In che situazione operavate voi medici? Ci sono state difficoltà legate a carenze logistiche o a carenze di approvvigionamento di farmaci e presidi?
“Sono partito per Bergamo come medico volontario rispondendo al bando di Regione Lombardia per l’arruolamento di medici da destinare agli ospedali e ai reparti di terapia intensiva, sono partito con la voglia di essere di aiuto e fare ciò che in realtà so fare: il mio lavoro di medico e rianimatore.
In quei giorni, nelle prime settimane, noi medici abbiamo lavorato con una grande tensione, i ricoveri erano tantissimi, continuavano ad arrivare pazienti e i nostri posti, anche se ampliati, erano limitati.
Era una situazione di tensione, di difficoltà e, all’inizio, anche di paura perché non sapevamo cosa fosse il Covid di cui tanto sentivamo parlare. Ricordo bene l’impatto emotivo del primo giorno, tuttavia poi, si sono creati dei bei rapporti tra medici, con gli infermieri e anche vere e proprie amicizie.
Ci sono stati, certo, anche momenti di grande difficoltà legati a carenze logistiche e di approvvigionamento.
Era molto complicato quando finivano i farmaci e i presidi perché a volte si doveva fare il giro delle sette chiese per recuperare un catetere o qualcos’altro che ci serviva, ma devo dire che le abbiamo superate tutte, noi rianimatori siamo resilienti, flessibili, siamo abituati a lavorare sempre al limite e ci sappiamo adattare molto bene alle situazioni, trovando sempre delle buone risorse.”
Qualcuno ha scritto che in rianimazione a Bergamo non tutti fossero positivi al tampone ma ci fossero anche casi negativi. Ho aspettato a lungo di intervistarla anche per chiarire questo punto non da poco, a mio avviso, visto che i numeri hanno avuto ed hanno un peso determinante in tutta questa storia. Dunque è vero che non tutti i ricoverati in terapia intensiva erano positivi al tampone? E, se sì, come è possibile? Il test non è affidabile o c’è un’altra spiegazione?
“Nelle rianimazioni Covid i pazienti non risultavano tutti positivi al tampone, sebbene la maggior parte lo fossero, poi abbiamo testato ovviamente anche gli antigeni che confermavano la positività.
Parliamo di marzo e aprile, periodo in cui i tamponi erano meno attendibili di quelli in uso oggi e c’era, effettivamente, la possibilità di avere diversi falsi negativi, ma la clinica che ci trovavamo davanti era sempre comunque molto netta e le immagini radiologiche erano inequivocabili: non poteva che essere Covid.
Poi avevamo la dimostrazione che le nostre cure funzionavano.
Quindi direi che la presenza dei tamponi falsi negativi all’interno dei reparti di rianimazione non ha rappresentato assolutamente un problema nei confronti della gestione clinica della malattia”.
Si è sentito dire che le autopsie sulle persone decedute siano state condotte quasi in segreto perché il Ministero della Salute aveva scoraggiato tale pratica, fu così che si è scoperta la vera causa di morte da Covid: non polmonite ma CID, coagulazione intravasale disseminata. Questa informazione che è circolata è corretta? Se le autopsie fossero state fatte fin da subito per ogni decesso (come indicato dalla Società italiana di Anatomia patologica in un documento diramato il 22 marzo) e le informazioni a riguardo fossero circolate prima, si sarebbe potuto evitare un numero così alto di decessi?
“La circolare 08/04/2020 del Ministero della Salute sconsigliava che le autopsie fossero condotte in ambienti non adeguati, cioè in sale autoptiche che non avessero requisiti di sicurezza specifici. Bergamo, Niguarda e l’Ospedale Sacco hanno questi requisiti di sicurezza, pertanto in questi ospedali venivano condotte, all’inizio in misura limitata per una difficoltà oggettiva.
La verità è che le autopsie sono state fatte fin dall’inizio ed è proprio così che è stata scoperta la causa principale di morte che è appunto la CID (la coagulazione intravasale disseminata).
I pazienti in realtà avevano sia la polmonite interstiziale, sia la CID, ma anche altre patologie perché presentavano insufficienza renale, endocarditi, miocarditi, danni neurologici, quindi la presentazione clinica era estremamente variegata.
Le autopsie sono state fatte fin da subito, la CID noi l’abbiamo capita molto presto e di conseguenza l’informazione che è circolata non è proprio corretta, è una narrazione un po’ mitologica del Covid di quei primi mesi: aver fatto le autopsie due settimane prima non avrebbe cambiato l’esito e i numeri in maniera sostanziale”.
Si è parlato di ‘terreno fertile’ per lo sviluppo delle conseguenze più gravi dell’infezione da Covid. Cosa avevano in comune i pazienti che sono andati incontro alle complicazioni più serie? Quanto ha influito sul numero dei malati e dei deceduti uno stato pregresso di infiammazione ?
“Oggi è cosa nota che il 95% dei pazienti positivi siano completamente asintomatici, il 5% invece si ammala; parte di questo 5% si ammala in modo grave e una parte ancora più piccola muore.
La mortalità è molto bassa, come è molto basso il numero della morbilità grave.
Generalmente i pazienti che si complicano sono quasi per la maggior parte persone con delle patologie pregresse su base infiammatoria come la sindrome metabolica, l’ipertensione arteriosa e le patologie autoimmuni.
Successivamente questo è cambiato e sono iniziate ad arrivare persone più giovani e poi anche persone con un’anamnesi completamente negativa, poche, ma ci sono anche loro.
Quindi è veramente un virus che può, in certi casi, cogliere alla sprovvista perché, in realtà, nessuno di noi sa quale sia effettivamente il proprio livello di salute, dato che viviamo in un mondo molto inquinato, respiriamo aria, beviamo acqua e mangiamo cibi spesso “avvelenati” quindi, sostanzialmente, nessuno di noi sa quale sia realmente il proprio livello di salute.
Questa purtroppo è la realtà dei fatti”.
Al di là del terreno individuale come mai, secondo lei, il nord Italia è stato così colpito? Eventuali altri fattori predisponenti o modalità errate nell’affrontare l’epidemia?
“Non ho idea. È ancora tutto da capire. Possono esserci tante concause: l’inquinamento, la densità demografica della regione, gli spostamenti intensi all’interno del territorio, la presenza di aeroporti internazionali come Malpensa e Orio al Serio. Questo aspetto però purtroppo è ancora qualcosa di poco noto.
Ci sono tante ipotesi da prendere in considerazione, ma nessuna certezza.
Il problema è anche stato quello di aver lasciato totalmente sguarnita e impreparata la medicina di territorio, aver lasciato i medici di base totalmente a loro stessi: si ammalavano, lasciavano i posti vacanti e i pazienti non potevano andare da nessuno, quindi si riversavano negli ospedali saturandoli.
Ma vanno considerati anche i tagli impressionanti alla sanità effettuati nel corso degli ultimi dieci anni, con favoritismi enormi e ingiustificati verso la sanità privata.
Questo impoverimento drammatico della sanità pubblica, purtroppo, ha portato a tutto questo. La scellerata condotta neoliberista applicata alla medicina ha portato a questo dramma”.
Il 24 aprile Lei e 32 colleghi, primo firmatario il prof Sestili, ordinario di farmacologia dell’Università di Urbino, scriveste un appello al ministro Speranza perché fosse incentivato l’utilizzo del desametasone in ambito extraospedaliero per frenare la famosa cascata infiammatoria riducendo l’aggravamento della malattia e di conseguenza il numero dei morti. Quell’appello è rimasto senza risposta ma, due mesi dopo, il Regno Unito annunciava al mondo intero che l’utilizzo di questo farmaco poteva avere un ruolo chiave nel salvare vite umane. Il 27 aprile Lei ha anche scritto una mail al Suo ordine di appartenenza rendendosi disponibile a contribuire ad un eventuale tavolo di lavoro per aiutare i colleghi impegnati sul fronte della cura a domicilio. Non solo questa mail è rimasta senza risposta, ma l’Ordine dei medici ha anche avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Come è andata a finire?
“Quello che lei dice è tutto vero, abbiamo scritto questa lettera indirizzata al ministro Speranza, ma è assolutamente caduta nel vuoto.
Successivamente un ampio studio dell’Università di Oxford, studio noto col nome di RECOVERY (Randomized Evaluation of COVid-19 ThERapY), ha dichiarato che l’utilizzo del desametasone in fase precoce può salvare molte vite: noi l’avevamo già detto, ma il nostro appello è stato totalmente inascoltato, gli inglesi sono arrivati due mesi dopo.
Come è andata a finire? Nessuno ci ha mai interpellato, ma ad un certo punto, in uno dei protocolli terapeutici dell’Istituto Superiore della Sanità, che sono assolutamente consultabili e alla portata di tutti, compare come indicazione verde il desametasone.
Questo è successo dopo quel famoso studio inglese.
Penso che almeno il Prof Piero Sestili, primo firmatario dell’appello, avrebbe dovuto ricevere una telefonata con delle scuse da parte di un ministro o del Presidente della Repubblica in un momento di così grave avversità per la Nazione.
Però nessuno l’ha fatto e questo riteniamo che dia veramente il polso della situazione. Non ci sono commenti da fare, se non fare i conti con tanta amarezza”.
Oggi cosa dice la clinica? Il Covid è cambiato? L’emergenza è mutata? Le persone possono vivere con più serenità o no?
“A fine settembre le avrei potuto rispondere di sì. Oggi, nel momento in cui le sto rilasciando l’intervista, non ne sono più così sicuro, si è attivata una seconda ondata, anche se per ora con toni decisamente minori rispetto a marzo e aprile.
Il Covid non è cambiato, la clinica ci dice che è esattamente lo stesso.
L’emergenza però è mutata perché lo sappiamo curare meglio, siamo più pronti, tanti medici adesso hanno capito, a differenza di marzo e aprile, che cosa devono fare, stanno agendo bene, c’è stata una gestione condivisa da tanti di noi.
Noi medici ci siamo attivati per fare “comunità” e redigere protocolli terapeutici per le fasi iniziali, cioè quelle più subdole e critiche.
Anche l’utilizzo nei luoghi affollati delle mascherine, sebbene possano avere un ruolo molto limitato, e il lavaggio delle mani, che è stato finalmente riscoperto, sono misure che hanno garantito che il virus si propagasse con più lentezza, ma gli ultimi giorni ci stanno dicendo che il virus è ripartito.
Sostanzialmente, le caratteristiche epidemiche in questo momento sono diverse rispetto a marzo e aprile, ma non sappiamo assolutamente cosa succederà nelle prossime settimane.
Io ragiono da medico e il mio lavoro è quello di curare le persone.
Ho già dei casi di Covid tra i miei pazienti e conoscenti che sto seguendo, quindi quello che dico a tutti in questo momento è: non facciamoci prendere dal panico, ma osserviamo realmente che cosa sta accadendo.
A noi medici clinici è richiesto questo: dire esattamente le cose come sono, senza pregiudizi, presunzione e preconcetti. In base alla nostra osservazione dobbiamo poter raccontare alle persone la verità, attraverso la fotografia del momento e, chiaramente, la nostra esperienza clinica ci deve portare ad una interpretazione ed eventualmente anche ad una previsione.
Lei mi ha chiesto se le persone possono vivere con maggiore serenità.
Rispondo affermativamente perché ci sono le cure, sappiamo curare meglio i pazienti e poi, lo ripeto, la mortalità da Covid è effettivamente molto bassa, così come bassa è la morbilità, quindi se le persone in questo momento adottano uno stile di vita congruo alla situazione attuale, cioè prestano attenzione, possono realmente vivere la situazione con una maggiore serenità, senza farsi prendere dal panico.
In questa fase l’attenzione è fondamentale: il 95% dei contagiati è asintomatico, ma chi può dire con certezza che non sarà incluso nel restante 5%?”
La comunicazione è importante e in questi mesi ha indubbiamente contribuito ad alimentare il panico tra le persone stimolando soprattutto ansia. Quali saranno, per quanto riguarda la salute, le conseguenze a medio e lungo termine?
“Questa grande epidemia parallela di paura e di terrore avrà purtroppo delle conseguenze a lungo temine gravi e impegnative e che avranno effetti maggiori rispetto al virus stesso sia sugli adulti, che sui bambini.
Vediamo già adesso persone che non sono più centrate, ma sono completamente coinvolte nella dinamica della paura.
L’altra epidemia, purtroppo drammatica e anch’essa con conseguenze molto severe e di lunga durata, sarà quella economica”.
Alcuni suoi colleghi sostengono che con la mascherina si respira male e si può andare in ipercapnia con rischi di svenimento connessi e che intorno a bocca e naso si può creare una cappa di aria viziata e piena di microbi. Si è parlato, in particolare, anche di rischi dovuti all’utilizzo delle mascherine in età pediatrica. Lei è anche padre, oltre che medico, qual è il suo pensiero a riguardo?
“Per quanto riguarda i bambini ritengo che l’utilizzo delle mascherine sia assolutamente sbagliato. Questo l’ho sempre detto. Un conto sono i ragazzini, ma i bambini proprio no.
I bambini si esprimono con la mimica facciale, con il pianto, con il sorriso, con il viso e con il contatto: togliere ai bambini questi aspetti significa limitare la loro espressione, il loro essere bambini, è qualcosa di profondo e grave.
I bambini hanno inoltre una fisiologia respiratoria caratteristica e l’utilizzo delle mascherine la influenza moltissimo, quindi i bambini non dovrebbero assolutamente indossare la mascherina, anche perché la sporcano mentre parlano, perdendo muco e la mascherina diventa quindi qualcosa di sudicio, un ricettacolo, un terreno di coltura per batteri opportunisti.
Come dice il prof. Donzelli, c’è il gravissimo rischio di inalare nuovamente i propri virus, quindi di aumentare e amplificare tantissimo la propria carica, questo succede anche per gli adulti.
Allora il mio pensiero in questo momento, e mi riallaccio a quello che dice il prof. Donzelli, è: sì alla mascherina nei luoghi chiusi e affollati, con persone a stretto contatto le une con le altre, no all’uso della mascherina all’aria aperta o per le vie della città, a meno che non ci si trovi in ambienti affollati.
Diversamente, indossare mascherine all’aperto, quando è possibile mantenere delle distanze adeguate, è assurdo e contrario a ogni conoscenza medica”.
Attualmente c’è un gran caos sul certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti dopo un’assenza per malattia. Secondo il Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri Paolo Biasci “Non c’è modo di distinguere un’influenza stagionale dal Covid, di conseguenza va eseguito sempre il tampone”. Dal Prof Zuccotti, direttore della Cinica pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano, invece, è arrivato l’avvertimento che l’abuso di tamponi sta facendo danni ai bambini. Davvero per un pediatra non è possibile distinguere tra i sintomi di una normale influenza e Covid? I test salivari potrebbero rappresentare una soluzione efficace e indolore?
“I sintomi iniziali dell’influenza e del Covid sono totalmente indistinguibili, soprattutto nei bambini, e pertanto è molto difficile poter fare una diagnosi differenziale, bisogna affinare molto l’osservazione.
Per evitare un numero esagerato di tamponi ai bambini, già molto tempo fa avevamo proposto di praticare un periodo di quarantena di 10 giorni. Se il bambino, alla fine di questo periodo, non ha febbre né sintomi di alcun tipo, si può considerare che non ha più una carica virale elevata, e quindi non è più infettante ed è guarito, di conseguenza, è possibile evitare di eseguire il tampone.
Questo oggi è stato messo in pratica ed io concordo in pieno con questa condotta.
Sono assolutamente d’accordo anche con il prof. Zuccotti quando ha dichiarato che siamo in presenza di un vero e proprio abuso di tamponi, ma qui purtroppo, da un lato ci troviamo di fronte alla medicina difensiva e dall’altro, ci sono tanti colleghi che sono molto impauriti e hanno perso, in questo momento, la capacità di ragionamento. Molti, ma non tutti.
I test salivari potrebbero essere certamente una soluzione efficace e indolore”.
L’utilizzo dei gel disinfettanti può essere pericoloso alla lunga per il microbiota cutaneo? Al di là di un buon lavaggio delle mani con acqua e sapone, ci sono alternative ugualmente efficaci e migliori?
“Sì, l’utilizzo dei gel disinfettanti può alla lunga essere pericoloso per il microbiota cutaneo.
Sono assolutamente contrario che i bambini usino gel idroalcolici.
La pelle giovane dei bambini si può danneggiare, possono comparire eczemi, ragadi, dermatiti e questo è sicuramente un problema.
Un buon lavaggio con acqua e sapone è la cosa migliore. Inoltre usare gel idroalcolici è totalmente inutile perché i bambini si toccano continuamente gli occhi, la bocca e la mascherina, così che le mani sono come prima di aver messo il gel.
Il gel può essere usato dagli adulti che hanno un’accortezza maggiore, ma soprattutto va usato in ambiente ospedaliero dove poi comunque si indossano i guanti, ma lì è un altro discorso”.
Parliamo di prevenzione. I dati presentati in una delle sessioni di apertura del Congresso europeo e internazionale sull’obesità di quest’anno (ECOICO 2020), hanno mostrato la chiara relazione tra l’obesità e la gravità della malattia COVID-19. Dunque è sempre più evidente che, alla base, c’è un precario stato di salute (pregresso al virus) e che, forse, sarebbe opportuno fare informazione per cambiare lo stile di vita e di alimentazione, piuttosto che far credere che distanziamento, mascherine, test, tamponi, vaccini e quarantene possano salvarci. Invece il martellamento dei media è stato, e continua ad essere, su questi argomenti piuttosto che su un approccio più salutogenico. Almeno questa è la mia opinione. Qual è la Sua dottore?
“Cambiare stile di vita e alimentazione è fondamentale, sono coautore di un libro che parla proprio di prevenzione e ne sto scrivendo uno da solo sempre su questa tematica.
Dobbiamo tornare a fare una medicina realmente preventiva. Se vogliamo innalzare il livello di salute, l’unica possibilità che abbiamo è quella di garantire un terreno che non sia inquinato e che sia il meno possibile suscettibile alle infezioni.
Lavorare sulla prevenzione non è qualcosa in più, ma qualcosa che deve essere considerato primario”.
Inevitabilmente in questi prossimi mesi anche una sintomatologia banale creerà un grosso allarme. Quali sono i suoi consigli per fare una buona prevenzione e migliorare l’immunocompetenza di adulti e bambini?
“Innanzitutto rivolgersi a dei medici che parlino questo linguaggio, che conoscano il problema e ci lavorino quotidianamente.
Ogni persona ha bisogno della propria prevenzione, come della propria medicina.
La prevenzione deve essere individualizzata sulla persona, non si possono dare protocolli generalizzati, il grosso del lavoro deve essere fatto sempre con il paziente di fronte per capire quali sono le sue esigenze e se deve apportare correzioni al proprio stile di vita perché, molto spesso, si deve fare proprio questo.
Pertanto ogni paziente avrà una sorta di piano terapeutico differente.
Ovviamente l’alimentazione è fondamentale per tutti, è necessario avere un’alimentazione disinfiammante che significa: non consumare cibo industriale e raffinato, eliminare le farine raffinate, ridurre il consumo di glutine, ridurre, se non azzerare, il consumo di latte vaccino e derivati, quindi ridurre anche l’introito di caseina. Dovremo azzerare il consumo di zuccheri. Mangiare molta frutta e verdura biologica, viva e vitale, a chilometro zero vero e certificato. Dovremo lavorare sul nostro intestino per renderlo sano, perché è lì che si generano la maggior parte delle malattie.
Dovremo lavorare con una terapia probiotica individualizzata, specifica per le singole esigenze.
Dovremo disinfiammare anche con prodotti specifici, come ad esempio la lattoferrina che funziona molto bene o altri prodotti che vanno ad integrare la dieta, ma che hanno anche un ruolo molto importante da questo punto di vista.
Anche lo stimolo attraverso le citochine come insegna la cosiddetta Medicina di Segnale può essere estremamente funzionale per far trovare il nostro sistema immunitario più pronto a fronteggiare un’eventuale infezione e, soprattutto, meno incline a sviluppare le famigerate cascate citochiniche che generano malattia”.
RingraziandoLa per la Sua disponibilità, un’ultima domanda per chiudere questa intervista, Dottor Manera. In questa vicenda durissima che ci sta coinvolgendo tutti ormai da tanto (troppo) tempo, quali sono, secondo lei, le lezioni da imparare e quali gli errori da non rifare?
“Gli errori da non rifare sono prevalentemente quelli soprattutto legati alla distruzione della medicina del territorio, ma purtroppo questi mesi sembrano non aver insegnato nulla perché ci ritroviamo di fronte ad una medicina del territorio che è ancora molto impaurita e sguarnita.
Gli errori da non rifare sono anche quelli di non considerare la medicina preventiva che, invece, è fondamentale.
Errori sono anche quelli che hanno portato a non considerare anche le voci non ufficiali, le voci non sempre istituzionali che però, magari, hanno anche loro qualcosa di importante da dire e non necessariamente sciocchezze come erroneamente si presume.
La lezione da imparare è che bisogna tornare a una medicina della persona, questa epidemia ce lo sta chiedendo.
Bisogna tornare a una Medicina illuminata che accetti il dialogo, la critica, il confronto, che accetti anche pareri diversi, mettendoli insieme.
Si deve tornare a vedere l’uomo nella sua centralità e non il profitto, non i numeri, non il budget.
La Medicina deve tornare a curare la persona, il medico deve tornare a praticare l’Arte Medica che è l’arte lunga, come la definì lo stesso Ippocrate, Medicina come arte che ascolta.
La Medicina non è una scienza, è un insieme di scienze, è una procedura scientifica, la Medicina è prevalentemente ascolto.
O torniamo a questo tipo di Medicina o altrimenti non saremo più in grado di curare le persone, i medici saranno solo dei professionisti tecnici, molto preparati, ma allontanati definitivamente dal piano umano.
E questa sarebbe sostanzialmente una condanna a morte per la Medicina”.
Coronavirus. I nodi del sistema sanitario campano. Medici, dirigenti e infermieri ci spiegano perché sono sempre in emergenza. Un problema strutturale…
di Antonio Amorosi
Il nodo segreto del sistema sanitario campano, la regione attualmente con maggiori contagi da Coronavirus. Ne abbiamo parlato con alcuni dirigenti sanitari: medici, dirigenti e infermieri locali. Ci hanno raccontato perché accade quanto stiamo vedendo nelle tv nazionali. Perché le ore di fila per poter fare un test o i tamponi a Napoli, i cittadini in attesa per giorni (molte volte ammalati), strutture intasate e al collasso.
Il Coronavirus ha messo alla prova il sistema sanitario nazionale, le strutture ospedaliere di molte regioni, la classe dirigente sanitaria, figuriamoci quelle più fragili, come la Campania dove tutti i nodi vengono al pettine.
In queste ore la reazione del governatore “sceriffo” Vincenzo De Luca è stata vietare ai medici pubblici di parlare con i giornalisti, per raccontare l’andamento della pandemia. Un argine fragile ad una sanitaria debole che sembra avere regole particolari.
I cittadini chiedono allo Stato e ai governatori di agire razionalmente, anticipando quanto si sa possa accadere con l’avanzare dell’inverno. Ma è difficile succeda in Campania dove si vive in continua emergenza. Ecco perché. Continua a leggere
epa08600542 A handout photo made available by the Russian Direct Investment Fund (RDIF) shows containers with a new two-vector COVID-19 vaccine at Nikolai Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology in Moscow, Russia, 06 August 2020 (issued 13 August 2020). Russia registered the new called Sputnik V vaccine against coronavirus Sars-Cov-2 and opens the stage of its massive testing. EPA/RDIF HANDOUT NO RESTRICTIONS, ALLOW TO USE IN SOCIAL NETWORK HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Non è nostra intenzione addentrarci nella dialettica “vaccino sì – vaccino no” in questo momento, ma sottolineare un dato politico, o meglio geopolitico: la Russia di Putin, come già anticipato circa un paio di mesi fa, è davvero arrivata prima degli altri. Trump tace. E chi tace, spesso acconsente. L’Europa intesa come UE non pare affatto contenta ed esprime riserve o imbarazzi. La Via della Seta sembra in difficoltà…(N.d.R.)
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Il vaccino russo Sputnik V, il primo al mondo efficace contro il coronavirus SARS CoV-2, è stato registrato dal Ministero della salute.
Le prime partite del nuovo vaccino russo Sputnik V saranno distribuite nelle varie regioni della Federazione Russa entro il prossimo lunedì, 14 settembre.
A darne l’annuncio in mattinata è stato il ministro della Salute del governo russo Mikhail Murashko:
“I primi lotti del vaccino sono già stati scaricati per il testing e per la preparazione della catena logistica in tutte le regioni […] Entro lunedì saranno consegnati i primi campioni di vaccino”, sono state le sue parole ai giornalisti nel corso di una visita nella Regione di Leningrado.
In questo momento il vaccino russo Sputnik V si trova nella terza ed ultima fase delle sperimentazioni cliniche, alla quale prenderanno parte oltre 30.000 volontari.
Il vaccino Sputnik V
Lo scorso 11 agosto il governo russo aveva registrato ufficialmente Sputnik V come il primo vaccino al mondo contro COVID-19.
Sputnik V è stato sviluppato da specialisti del Centro Gamaleya con il sostegno del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF). Gli esperti hanno sottolineato che durante gli studi clinici, tutti i volontari hanno sviluppato livelli di anticorpi elevati, nessuno ha avuto gravi complicazioni.
Il capo dell’RDIF, Kirill Dmitriev, ha riferito che il fondo ha ricevuto richieste da più di 20 Paesi per l’acquisto di un miliardo di dosi del vaccino. Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia ha acconsentito alla produzione di vaccini in cinque di essi. Secondo lui, le attuali capacità disponibili consentono di produrre 500 milioni di dosi all’anno.