La Carta del Carnaro non è la Regola di San Benedetto da Norcia, ma è molto meglio del Manifesto di Ventotene

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TITOLO ORIGINALE: Il punto (di Marcello Veneziani). La carta del Carnaro di d’Annunzio, la costituzione più bella del mondo
Elogio di un documento politico che rappresenta un caposaldo della civiltà solidarista 

 

di Marcello Veneziani 

“LA VERITA'”, 6 settembre 2020

Per carità di patria quest’anno risparmiamoci di ricordare l’8 settembre del 1943, il giorno nefasto della morte presunta della patria. Ma per tirarci su, ricordiamo un altro 8 settembre glorioso, che quest’anno compie giusto cento anni: l’8 settembre del 1920 a Fiume fu promulgata la Carta del Carnaro. Quella si, fu davvero “la più bella Costituzione del mondo”. Per i contenuti, lo stile, la prosa, l’idealità che emanava.

La Carta del Carnaro non fu scritta da insigni costituzionalisti e rivista da politici, come la Carta del ’48; ma fu scritta da un grande sindacalista come Alceste de Ambris e rivista da un grande poeta-soldato, Gabriele d’Annunzio. Fu animata dal confluire di tre grandi energie: l’amor patrio, lo spirito poetico e lo slancio sindacalista rivoluzionario.

All’articolo 2 della parte generale, scritta da De Ambris sono condensate tutte le parole chiave della Carta: democrazia diretta, sociale, organica, fondata sulle autonomie, lavoro produttivo e “sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione”.

È d’Annunzio a parlare nella sua stesura di “perpetua volontà popolare”, di “fato latino”, è lui a evocare il Carnaro di Dante, estremo confine della civiltà latina, e il culto dantesco della lingua; a sostituire il riferimento alla Repubblica con quello più classico alla Reggenza, intesa come “governo di popolo”. Fu lui a richiamarsi ai “produttori” e agli “ottimi”. E fu lui a indicare nella bellezza della vita, del lavoro e della virtus, “le credenze religiose collocate sopra tutte le altre” che avrebbero guidato lo Stato. La forte impronta sociale e popolare della Carta non impediva il culto aristocratico dell’eccellenza e la tutela delle arti più nobili.

Nella Carta erano garantite tutte le libertà dei cittadini, il voto universale e la parità dei diritti tra uomo e donna; era poi ribadita la funzione sociale della proprietà privata ed era disegnato l’assetto della Corporazioni di arti e mestieri. Nove corporazioni raccoglievano i lavoratori nelle loro articolazioni (terra, mare, operai, impiegati, liberi professionisti, intellettuali); la decima era enigmaticamente riservata “alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento”, al “genio ignoto”, all’”uomo novissimo”, a colui che “fatica senza fatica”. Era riconosciuta centralità al lavoro e sovranità al popolo dei produttori; era introdotta la figura del Comandante, inteso come il dictator romano, con pieni poteri ma limitati a un arco di tempo.

Punti fermi erano l’autodecisione dei popoli, la possibilità di indire referendum, la tutela dei sacri confini nazionali e della civiltà italiana e latina, l’istruzione e l’educazione del popolo come il più alto dei doveri della repubblica, la musica riconosciuta nella Costituzione “come un’istituzione religiosa e sociale”. Oggi diremmo che sovranismo, amor patrio e populismo furono i cardini ideali della Carta del Carnaro; fusione tra poesia, trincee e sindacalismo.

Veniva costituita la Lega di Fiume che “univa in un solo fascio le forze sparse di tutti i popoli oppressi della terra”; cercava l’adesione della Russia Bolscevica ma si rivolgeva anche ai paesi islamici: D’Annunzio esaltò il risveglio dell’Islam, “auspice Italia, dispensatrice di diritto e giustizia”.

Il 21 settembre, su La vedetta d’Italia, D’Annunzio scrive queste parole da antenato nobile del populismo antipolitico: “La casta politica che insudicia l’Italia da cinquant’anni non è capace se non di amministrare la sua propria immondizia…Basta! grideremo su la piazza di Montecitorio e su la piazza del Quirinale… Da troppo tempo il popolo attende una parola di vita…Ci siamo levati soli contro l’immenso potere dei ladri, degli usurai e dei falsarii… Loro sono morti. Guardateli in viso, quando seggono al banco del Potere con le braccia conserte e contemplano il soffitto che non crolla. Le vecchie seggiole sono più vive di loro. Affrettiamo l’ora del seppellimento”. Cent’anni dopo stiamo ancora lì…

Tra i sermoni fiumani di D’Annunzio del settembre 1919 sono memorabili L’orazion piccola in vista del Carnaro a l’Hic manebimus optime. L’ultimo discorso di D’Annunzio a Fiume si conclude con un Viva l’Amore. Quasi un promo del ’68 e della fantasia al potere, degli hippy, degli indiani metropolitani; un riassunto anticipato di tante rivoluzioni, compresa quella fascista e parallela a quella dei soviet, di cui all’epoca d’Annunzio era ammiratore (sognava un comunismo libertario ma aristocratico, anarchico ma nazionalista). Rispetto al ’68 restano due differenze: i legionari di Fiume venivano dalle trincee e non dal boom economico. E il loro capo spirituale non era un agitatore, un comico o un demagogo. Ma un poeta grande, mitico e inimitabile.

La Carta del Carnaro non fu il sogno proibito di una città-utopia fuori dalla storia e non fu nemmeno il frutto di un’avventura velleitaria di “un eroe disoccupato a caccia di emozioni”, come la liquidò Emilio Gentile. Fu invece la visione più lucida e ardita della politica e della società nel Novecento di combattenti che la guerra l’avevano fatta sul serio.

In una lettera al Vate, De Ambris così sintetizzò la Carta: “Diamo al mondo l’esempio di una Costituzione che in sé accolga tutte le libertà e tutte le audacie del pensiero moderno, facendo rivivere le più nobili e gloriose tradizioni della nostra stirpe”. Esempio perfetto di rivoluzione conservatrice.

La reggenza del Carnaro dura dall’autunno del ’19 al Natale del 1920, quando verrà cannoneggiata Fiume e poi evacuata dai soldati. Avevano cercato di sedare d’Annunzio prima con le trattative e le promesse – ci provò pure Badoglio, mandato dal presidente del consiglio Nitti, ribattezzato da d’Annunzio il Cagoja – poi Giolitti, tornato premier, fece bombardare Fiume e costrinse il Poeta alla resa. Finì una storia, restò la Carta del Carnaro.

Antifascismo

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di Alfio Krancic

Lei è anticomunista? No perchè lei non sa che il Parlamento Europeo nel 2019 ha parificato il comunismo al nazismo…” Con queste parole il ministro meloniano Sangiuliano ha risposto ad un giornalista che gli poneva la solita liturgica domanda:” Lei è antifascista?“. Premetto: il dibattito sull’ antifascismo che sta agitando la sinistra non mi appassiona più di tanto. Pare più una mossa disperata della sinistra tesa a ricompattare e dare una scossa ai propri elettori, traumatizzati dal linguaggio ermetico-cabalistico della Schlein, e a dimostrare di essere ancora viva, agitando lo stanco spettro dei fascisti dietro l’angolo. Una mossa che cerca di nascondere, dietro una cortina fumogena, l’incapacità dell’opposizione piddina di dare risposte alla nuova e drammatica realtà, fatta di guerre,genocidi, stravolgimenti geopolitici etc. e che ha colto la sinistra totalmente impreparata. Da qui l’evocazione spiritica, del fascismo e lo sbandieramento conseguente dell’antifascismo. Se poi a qualcuno venisse in mente di ricordare che il comunismo è stato anche responsabile di purghe, eccidi, massacri di massa e di milioni di morti, ecco che gli illibati dem alzerebbero indignati il ditino e sosterrebbero, la trita e ritrita favoletta che il comunismo italico, grazie alla Resistenza, riportò in Italia la democrazia dotandola di una Costituzione antifascista e democratica che tutti ci invidiano. La risposta a questa pietosa asserzione dem che tenta di nascondere la dura realtà sarebbe semplice: l’Italia dal 1945 è occupata militarmente ed è un paese a sovranità controllata, era ovvio che il PCI calmasse i suoi bollenti spiriti rivoluzionari – Togliatti non era un deficiente e sapeva benissimo di vivere nel blocco occidentale nato da Yalta – e che la Costituzione, sintesi mirabile di ingeneria politica della Costituente liberal-comunista-democristiana, ricevesse il placet delle forze alleate di occupazione. Poiché no placet no Constitution. Ma l’osservazione che taglia la testa al toro è: qualcuno della sinistra può oggi sostenere che il PCI dal 1945 al 1956 (data della Rivolta d’Ungheria) non fosse totalmente staliniano? Risulta forse che dopo il 1945 il PCI abbia rotto i rapporti con Mosca e il Comintern come fece Tito nel 1948? No. Il PCI era intimamente filo-sovietico, staliniano e quindi anti-democratico. Tant’è che fino al 1949 era dotato di organizzazioni militari clandestine e non. Una di queste agiva alla luce del sole (dell’Avvenire): la Volante Rossa, responsabile di decine di omicidi e attentati. I capi di tale organizzazione una volta indagati (1949) furono fatti fuggire, grazie alla rete segreta del PCI nell’Europa dell’Est.
Altro che antifascismo democratico! Quello al massimo era roba da ascrivere alle formazioni di Giustizia e Libertà, alle formazioni “bianche” democristiane o liberali, ma si tratta in termini percentuali di gruppi e schieramenti marginali,forse il 10/15% dei resistenti. Il resto era antifascismo sovietico che con la democrazia non aveva niente a che vedere.

NOTE CIRCA LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL SUICIDIO ASSISTITO

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Francesco Farri

1. La proposta di legge regionale di iniziativa popolare su “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019” richiede, anzitutto, di chiarire un equivoco di fondo, che essa si presta a generare fin dalla sua intitolazione.

Il richiamo fin dal titolo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 sembra presentare la proposta di legge come qualcosa di costituzionalmente necessario, ossia di indispensabile per dare attuazione ai principi costituzionali, come affermati – secondo la proposta stessa – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.

Sennonché, essa in verità non ha e non può avere tale portata.

Infatti, la sentenza n. 242/2019 ha un ambito ben preciso, che è quello di dichiarare incostituzionale la norma che puniva in ogni caso e senza differenziazione l’aiuto al suicidio; non è una sentenza la cui portata precettiva investe l’organizzazione amministrativa e sanitaria; non è una sentenza che istituisce un “diritto al suicidio”.

La sentenza stabilisce che, in alcuni casi peculiari, l’aiuto al suicidio non deve essere punito in maniera identica alla generalità dei casi; non dichiara illegittime le norme sul servizio sanitario nazionale nella parte in cui non stabiliscono procedure e tempi per l’aiuto al suicidio. La sentenza si limita a dichiarare la non punibilità di alcuni comportamenti, non fonda un diritto pretensivo a ottenere dall’amministrazione pubblica il comportamento scriminato (come efficacemente precisato da G. Razzano, Le proposte di leggi regionali sull’aiuto al suicidio, in Consulta Online, 2024, 77). E non fonda un simile “diritto pretensivo”, non già per ragioni formali o processuali, ma ben più radicalmente perché esclude nel merito che un tale diritto esista: la sentenza afferma infatti, a chiare lettere, che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” (par. 6) e che dalla Costituzione “discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (par. 2.2.).

Questa differenza di portata precettiva è fondamentale e va tenuta ben presente quando si affronta il tema.

La sentenza è quindi di per sé già del tutto autosufficiente per conseguire il risultato che essa ritiene costituzionalmente doveroso, ovvero differenziare il trattamento di alcuni casi di aiuti al suicidio rispetto agli altri. Essa non richiede affatto come costituzionalmente necessario un intervento del legislatore per completarla.

La Corte “auspica” solamente che la materia formi oggetto di compiuta disciplina da parte del legislatore, ma non detta un obbligo vincolante in tal senso, né detta tempi, né suggerisce contenuti.

Tanto meno la Corte ha imposto al servizio sanitario nazionale di erogare prestazioni di suicidio assistito: essa ha unicamente affidato al servizio sanitario nazionale una fase di verifica delle condizioni e delle modalità del protocollo suicidario, non certo la diretta erogazione del servizio o assistenza per la sua esecuzione materiale, come invece propugna la proposta di legge di cui si discute (art. 2, comma 5; art. 3, commi da 5 a 7; art. 4).

Occorre quindi sgombrare il campo dal possibile equivoco che la proposta di legge in questione sia costituzionalmente doverosa. Essa non lo è e rappresenta unicamente una proposta politica, rispondente a una precisa scelta ideologica.

2. Appurato che la proposta di legge non è costituzionalmente necessaria, se la si esamina nel dettaglio balzano agli occhi – per converso – macroscopici profili di incostituzionalità, che rendono pressoché certo il suo annullamento da parte della Corte Costituzionale, nella ipotesi in cui venisse approvata.

I profili di incostituzionalità si possono dividere in due gruppi.

Un primo gruppo attiene all’incompetenza delle regioni a legiferare in materia.

Un secondo gruppo attiene ai contenuti della proposta di legge stessa, che violano i paletti posti dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 242/2019 cui pure la proposta ambirebbe a dare esecuzione.

Vediamoli con ordine.

3. A dispetto del titolo, la proposta di legge va ben oltre il perimetro dell’organizzazione sanitaria di competenza (concorrente) regionale e impinge in modo consistente in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tale aspetto è stato analiticamente dimostrato, tra l’altro, da un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato ai Presidenti dei Consigli Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nn. 39326/23 e 40525/23 del 15 novembre 2023.

3.1. Anzitutto, è evidente che la proposta normativa in questione incide in modo diretto sul diritto alla vita, introducendo un “diritto al suicidio”, ossia a disporre della propria vita, addirittura esigendo la cooperazione dell’amministrazione pubblica per renderlo effettivo.

Ebbene, come ben evidenziato anche nella prima parte del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 15 novembre 2023, la Corte Costituzionale, per giurisprudenza costante (ribadita sia nella sentenza n. 242/2019, sia nella giurisprudenza successiva, si pensi, in particolare, alla sent. n. 50/2022), qualifica il diritto alla vita come diritto inviolabile supremo, “cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, costituendo “la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”.

Se così è, ogni bilanciamento che lo riguardi non può che attenere ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il discorso va oltre la formale individuazione dei LEA e attiene al cuore dello stesso concetto di “livello essenziale” dei diritti civili, utilizzato dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m). Se per la Corte Costituzionale il diritto alla vita attiene “all’essenza dei valori supremi”, ne consegue che tutto ciò che direttamente lo riguarda integra per sua natura un nucleo “essenziale” dei diritti civili. Come tale, ciò rientra nella competenza esclusiva statale perché non può che essere disciplinato in modo unitario su tutto il territorio nazionale, pena una radicale compromissione dei principi supremi di pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3 Cost.) e di unità della Repubblica (art. 5 Cost.).

3.2. In materia affine, quella delle d.a.t., dove una regione aveva tentato di introdurre una regolamentazione regionale prima di una legge nazionale (poi approvata con legge n. 219/2017), la Corte ha chiaramente affermato che si tratta di temi che “necessita[no] di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza” (Corte Cost., n. 262/2016), pena la violazione anche di un altro ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia l’ordinamento civile e penale della Repubblica (art. 117, c. 2, lett. l Cost.).

Invero, se rientrano nel concetto di ordinamento civile tutte quelle norme suscettibili di incidere “su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona” (Corte Cost., n. 262/2016), appare evidente come una norma, che sancisca un “diritto al suicidio” e lo disciplini per esigere una cooperazione di soggetti terzi per realizzarlo, non potrebbe che essere emanata – sul puro piano delle competenze (e ferma la sua incostituzionalità nel merito, cfr. infra par 4.1.) – unicamente dal legislatore statale. Una norma del genere, infatti, inciderebbe in sommo grado sulla “integrità della persona”, compromettendola alla radice (F. Piergentili, Progresso tecnologico e nuove questioni costituzionali: la (in)competenza delle Regioni sul fine vita, in Dir. Merc. Tecn., 2023, par. 4).

3.3. E’ chiarissimo, d’altronde, che l’invito – non vincolante – che la Corte rivolge al legislatore affinché intervenga a disciplinare compiutamente la materia è rivolto specificamente al Parlamento, e non al legislatore regionale. E’ il Parlamento cui si rivolge la propedeutica ord. n. 207/2018 ed è il Parlamento a essere evocato nei passaggi della sent. n. 242/2019 che al possibile intervento del legislatore si riferiscono.

A ciò si aggiunga che, come rilevato dall’Avvocatura Generale dello Stato, “i criteri dettati dalla Corte nella sentenza n. 242/2019 scontano un inevitabile tecnicismo (si pensi, ad esempio, alla nozione di “trattamenti di sostegno vitale”), che, inevitabilmente, si prestano ad interpretazioni non omogenee, le quali potrebbero determinare una ingiustificabile disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale”, laddove la normativa fosse dettata da leggi regionali, così ledendo anche sotto questo ulteriore profilo la competenza esclusiva statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, c. 2, lett. m), Cost..

3.4. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro come sia dunque privo di attinenza il richiamo, compiuto dalla proposta di legge, al principio di “cedevolezza invertita”, secondo cui l’intervento del legislatore regionale potrebbe anticipare l’inerzia del legislatore statale, nelle more e fino a un intervento di quest’ultimo. Tale principio, infatti, “attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione” (Corte Cost., n. 1/2019), per cui non vale neppure in parte nel caso di specie dove, come si è detto, vengono in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato.

Anche sul punto, davvero nessun dubbio può sussistere, poiché il tema è già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nel già menzionato affine caso del “testamento biologico” regionale. Anche in quel caso la Regione interessata (il Friuli Venezia Giulia) ritenne di aver titolo a intervenire a fronte della mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale (poi, in qual caso, superata dalla l. n. 219/2017). La Corte, tuttavia, non ebbe dubbi nel dichiarare incostituzionale la legge regionale, statuendo che, in una materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’affermata inerzia del Parlamento “non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale” (Corte Cost., n. 262/2016).

Risulta quindi confermata, sotto ogni aspetto, l’incompetenza della Regione a legiferare su aspetti come quelli fatti oggetto della proposta di legge sul suicidio assistito in commento.

4. Vi è di più, in quanto l’incostituzionalità della proposta di legge in commento non attiene soltanto al versante dell’incompetenza legislativa regionale, ma anche al merito dei contenuti.

Una legge del genere sarebbe incostituzionale anche se fosse in ipotesi approvata dallo Stato, poiché essa non viola soltanto i criteri di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ma anche altri principi costituzionali e gli stessi criteri di fondo della sent. n. 242/2019 cui pretenderebbe di dare esecuzione.

4.1. Anzitutto, contrasta alla radice con la Costituzione una proposta di legge che sancisca un “diritto al suicidio” e ne affidi l’esecuzione al sistema sanitario nazionale. L’art. 32 della Costituzione afferma che la Repubblica e, dunque, il sistema sanitario pubblico tutela la “salute” e garantisce “cure” alle persone, mentre per definizione il farmaco suicidario non tutela la salute della persona e non la cura, bensì la sopprime. La sentenza della Corte, n. 242/2019 è ben attenta a distinguere il profilo su cui si pronuncia della non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, in alcuni frangenti, rispetto all’affermazione di un diritto a suicidarsi con l’aiuto di terzi, che essa al contrario nega.

La Corte, infatti e sulla base di costante giurisprudenza (cfr. par. 2.2.), afferma che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)”.

4.2. Ferma tale preclusiva ragione, la proposta di legge in esame viola i paletti posti dalla Corte Costituzionale anche se si limitasse a disciplinare i casi di non punibilità, anziché debordare nella costituzione di un preteso diritto al suicidio e alla cooperazione di terzi per realizzarlo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha indicato chiaramente tra i pre-requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio che “il paziente sia stato adeguatamente informato … in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”. Requisito, questo, totalmente dimenticato dalla proposta di legge in commento.

La proposta di legge in questione, quindi, non appare idonea neppure a regolare validamente le condizioni scriminanti rispetto alla condotta di aiuto al suicidio.

Da ciò discende, altresì, un ulteriore profilo di violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l, Cost.: omettendo di considerare il pre-requisito delle cure palliative, la proposta di legge di fatto allarga l’esimente introdotta dalla Corte Costituzionale, così intervenendo in modo diretto e illegittimo sull’ordinamento penale, riservato in via esclusiva allo Stato (M. Ronco – D. Menorello, “Legge Cappato”: la scorciatoia regionale è incostituzionale, in www.centrostudilivatino.it, 30 ottobre 2023, par. 3).

Occorre osservare, al riguardo, che la dimenticanza delle cure palliative non appare casuale, bensì al contrario consentanea rispetto all’impianto assiologico di fondo della proposta di legge in discorso. La palliazione, infatti, risponde a un modello di cura della persona opposto rispetto al suicidio.

4.3. Oltre a ciò, la proposta è costituzionalmente illegittima anche nella misura in cui, in violazione del principio di libertà di coscienza (derivante dagli artt. 2 e 19 Cost.) non consente ai medici l’obiezione di coscienza, espressamente richiesta dal par. 6 della sentenza della Corte (M. Ronco – D. Menorello, op. cit., par. 1).

La proposta è ulteriormente incostituzionale nella parte in cui impone al Servizio Sanitario Nazionale una prestazione da offrire gratuitamente agli utenti (art. 4) senza indicare analiticamente la copertura degli oneri per farvi fronte e senza addirittura allegare una relazione tecnica, in doppia violazione dell’art. 81 Cost.. Non sarebbe possibile, infatti, attingere le somme per finanziare il suicidio assistito dal fondo per le cure palliative, poiché la legislazione nazionale ne ha previsto l’utilizzo per una finalità diversa – e opposta – rispetto all’aiuto al suicidio e ha espressamente stabilito il vincolo delle somme all’utilizzo per il fine stabilito dalla legge (ossia appunto le cure palliative, non il suicidio assistito) (art. 12, c. 2 della l. n. 38/2010), nonché rigorosi meccanismi di monitoraggio dell’effettivo utilizzo per tali finalità, a pena della perdita per la Regione dei finanziamenti integrativi del sistema sanitario a carico dello Stato (art. 5, c. 4-bis della l. n. 38/2010).

Altri profili di incostituzionalità potrebbero essere individuati nella proposta di legge in commento (si rinvia, sul punto, a M. Ronco – D. Menorello, op. cit.). Si confida, tuttavia, che quanto sopra sia sufficiente a dimostrare come l’approvazione di una legge del genere da parte del Consiglio Regionale costituirebbe un’operazione giuridicamente priva di fondamento e destinata al sicuro insuccesso di fronte alla Corte Costituzionale.

 

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COPPIE OMOSEX: IL RICONOSCIMENTO DELLA DOPPIA GENITORIALITÀ SAREBBE IN LINEA CON LA COSTITUZIONE?

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Pietro Dubolino

Ecco i perché della risposta negativa.

1.  In una intervista comparsa il 1 luglio scorso sul quotidiano “La Repubblica” il prof. Giuliano Amato, già presidente della Corte costituzionale, ha sostenuto che, fatta eccezione per il caso di nascita derivante da “maternità surrogata” (il ricorso alla quale, com’è noto, in Italia ed in numerosi altri paesi è previsto come reato), nulla impedirebbe, a livello costituzionale, che venisse riconosciuta, per legge, la piena genitorialità di entrambi i componenti di una coppia “omoaffettiva” i quali abbiano fatto ricorso, per ottenere la nascita di un figlio, alla fecondazione eterologa, ora consentita, in Italia, soltanto a coppie formate da soggetti di sesso diverso.  In sostanza, si tratterebbe di far comparire, nell’atto di nascita, come genitori, accanto a quello che ha fornito il “materiale biologico” utilizzato per la fecondazione eterologa, anche quello c.d. “intenzionale”, che si è limitato ad esprimere il proprio consenso all’utilizzazione di quel materiale, nella prospettiva, però, di considerare e trattare come figlio anche proprio quello che, a seguito della fecondazione eterologa, sarebbe poi nato. A sostegno di tale posizione si richiama il noto ed indiscusso principio secondo cui, in materia familiare, la “stella polare” (per così dire) alla quale deve farsi riferimento tanto nella legislazione quanto nella prassi applicativa, è quella costituita dal “miglior interesse” di chi, in un modo o nell’altro, viene messo al mondo. Principio, questo, che, in effetti, risulta solennemente affermato in numerose Convenzioni   internazionali, tra le quali, in particolare, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991 (all’art.3) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o “Carta di Nizza” (all’art. 24).  E, nella visione del prof. Amato e di quanti condividono la sua posizione, il “miglior interesse” del figlio nato da fecondazione eterologa decisa nell’ambito di una coppia “omoaffettiva” sarebbe indubbiamente quello di vedersi riconosciuta la piena genitorialità di entrambi i componenti di detta coppia. Ciò nel chiaro – ancorchè inespresso – presupposto che avere due genitori, anche se dello stesso sesso, sia sempre e comunque meglio che averne uno solo.

2. Ma è proprio a partire da tale presupposto che l’intera costruzione logico-giuridica finora sommariamente illustrata inizia a mostrare le sue crepe. Non sempre, infatti, il risultare ufficialmente figlio di entrambi i genitori, anche nell’ambito della genitorialità eterosessuale, è da ritenersi per ciò solo rispondente all’interesse del minore. Basti ricordare, al riguardo, che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1990, ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ., nella parte in cui  non prevedeva che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità promossa dal genitore esercente la potestà su di un minore degli anni 16 nei confronti dell’altro (presunto) genitore fosse ammessa solo se “ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del figlio”; interesse che, quindi, non poteva darsi per automaticamente scontato. E anche nel caso di un minore degli anni 14 (originariamente degli anni 16) già riconosciuto da uno solo dei genitori, il riconoscimento da parte dell’altro genitore può avvenire, in base all’art. 250 cod. civ., soltanto se, a fronte dell’eventuale opposizione da parte del primo, il giudice lo trovi effettivamente rispondente all’interesse del minore.  Se, dunque, anche nel caso di genitorialità eterosessuale, non è sempre detto che il riconoscimento da parte di entrambi i genitori sia nel “miglior interesse” del minore, a maggior ragione deve ritenersi che ciò valga anche nel caso in cui trattisi di genitorialità da attribuirsi a quello, fra i due “partners” di una coppia omosessuale, che, a differenza dell’altro, non ha neppure un rapporto biologico con il preteso figlio; rapporto che, invece,  si presume esistente per entrambi i genitori in una coppia eterosessuale.

D’altra parte, è stata ancora la Corte costituzionale ad affermare (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 221/2019 e 230/2020), che non può considerarsi, di per sé, “arbitraria ed irrazionale” l’idea che «una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato». Il che significa, in buona sostanza, che, anche nella visione della Corte, è quanto meno ammissibile ritenere che il “miglior interesse” del minore sia quello di avere, appunto, una famiglia rispondente al modello di società naturale scolpito in Costituzione; modello al quale non può in alcun modo ritenersi che sia “sic et simpliciter”, assimilabile quello costituito dalla “famiglia” omogenitoriale. Anzi, dal momento che tale modello si discosta dall’altro non su aspetti marginali, ma su un punto essenziale, che è quello della diversità di sesso dei genitori, appare logico desumerne che esso sia da considerare come radicalmente contrario a quell’interesse. Del resto, se così non fosse, la Corte costituzionale, nel dichiarare, con le sentenze nn. 162/2014 e 96/2015, la parziale incostituzionalità degli artt. 4,9 e 12 della legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, nella parte in cui vietavano in assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, senza escludere dal divieto, in presenza di determinate condizioni, le coppie eterosessuali, non avrebbe avuto ragione di limitare solo a queste ultime l’operatività dell’esclusione e, quindi, la possibilità di ricorrere alla suddetta pratica; possibilità che, non a caso, è stata subordinata alla riscontrata esistenza di “una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili” ovvero alla circostanza che si tratti di “coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche”. Anche dalla puntuale e precisa specificazione di tali condizioni si comprende, quindi, come la Corte abbia volutamente inteso escludere ogni rilevanza costituzionale alle eventuali aspettative di genitorialità congiunta da parte di coppie omosessuali che, pure, volendo, nulla le avrebbe impedito di prendere in considerazione, per giungere quindi ad una diversa e più ampia declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in questione.

Di qui una prima conclusione, e cioè che una legge in base alla quale dovesse riconoscersi la genitorialità congiunta dei componenti di una coppia omosessuale rispetto al figlio concepito mediante ricorso alle tecniche della fecondazione eterologa, non sarebbe certo in sintonia con le richiamate pronunce della Corte costituzionale ma si porrebbe, piuttosto, con esse in stridente contrasto.

3. Una legge del tipo anzidetto, stando a quanto si desume dalle parole di Giuliano Amato, dovrebbe peraltro applicarsi soltanto al caso della coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alla fecondazione eterologa, rimanendo invece escluso quello in cui abba fatto ricorso alla c.d. “maternità surrogata”. Ciò in adesione, tra l’altro, a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 33/2021, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 (che prevede come reato la suddetta pratica) e di altre norme ad esso collegate, «nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del c.d. genitore d’intenzione non biologico» (questi i termini in cui la questione era stata sollevata dalla prima sezione civile della Corte di cassazione). A sostegno di tale decisione la Corte, in sintesi, ha osservato che, da una parte, deve ritenersi meritevole di tutela “l’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale”; dall’altra, che una tale tutela, nel caso di nascita da “maternità surrogata”, dovrà “essere assicurata attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino”; procedimento che può anche essere quello della c.d. “adozione in casi particolari”, previsto dall’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983, da disciplinarsi, però – dice ancora la Corte – in modo da renderlo “più aderente alle peculiarità della situazione in esame”. Ciò in quanto (sempre secondo la pronuncia in discorso) la non riconoscibilità dell’atto straniero nel quale figurino, come genitori del bambino, entrambi i componenti della coppia omosessuale che abbia fatto ricorso alla pratica della “maternità surrogata”, trova una sua giustificazione in quella che viene definita la “legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica”. E analogo concetto risulta espresso nella sentenza n. 38162/2022 pronunciata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, secondo cui la non riconoscibilità risponde soltanto all’intento, ritenuto legittimo, di “scoraggiare i cittadini dal ricorso all’estero ad un metodo di procreazione che l’Italia vieta nel suo territorio perché ritenuto lesivo di valori primari”.

A ben vedere, però, tutto il ragionamento si basa sul presupposto, chiaramente enunciato nella sentenza della Corte costituzionale e presente anche in quella delle sezioni unite della Cassazione, che anche il genitore c.d. “d’intenzione” si sia preso cura, unitamente a quello “biologico” del bambino, tanto da rendere configurabile l’interesse di quest’ultimo a vedersi riconosciuta, se non la genitorialità, quanto meno una forma di legame giuridicamente rilevante quale, appunto, quella derivante dall’adozione “in casi particolari”. Ma un tale presupposto sarebbe, all’evidenza, del tutto assente qualora, per legge, il rapporto di genitorialità “intenzionale” dovesse essere riconosciuto fin dal momento della nascita. E, d’altra parte, l’esistenza di un rapporto di genitorialità, quale che esso sia, non può che essere affermata con riferimento alla situazione esistente all’atto del concepimento (anche se, in ipotesi, riconosciuta ex post), e non mai con riferimento ad una situazione che si sia maturata in un tempo successivo. E’ quindi giocoforza ammettere che un’ipotetica legge che prevedesse l’automatica attribuzione della genitorialità anche al genitore “d’intenzione” non potrebbe farlo se non basandosi, appunto, su quanto già verificatosi all’atto del concepimento, e cioè soltanto sull’avvenuta prestazione del consenso all’utilizzazione del materiale biologico del “partner”, magari con l’aggiunta (per quanto possa valere) dell’impegno ad adempiere, di fatto, una volta avvenuta la nascita, ai doveri derivanti dalla genitorialità. Ciò comporterebbe, però, il dare per scontato che il “miglior interesse” del minore sarebbe appunto, in ogni caso, quello di vedersi riconoscere, come genitori, tanto quello “biologico” quanto quello “intenzionale”. Il che, oltre a non avere riscontro nella realtà (per le ragioni già illustrate in precedenza), renderebbe difficilmente giustificabile la mantenuta soccombenza di detto interesse rispetto a quello – quando la nascita sia avvenuta mediante ricorso alla vietata pratica della “maternità surrogata” – di “disincentivare” o “scoraggiare” (come si è visto) quanti vi ricorrono recandosi a tal fine nel territorio di Stati nei quali nei quali essa è consentita. Se è vero, infatti, che – come affermato dalla Corte costituzionale, sia pure ad altri fini, nella sentenza n. 272/2017 e ripreso, poi, in altre pronunce della stessa Corte e della Corte di cassazione, tra cui la già citata sentenza delle sezioni unite n. 38162/2022 – il divieto della suddetta pratica trova giustificazione nel fatto che essa “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, è altrettanto vero che la produzione di tali effetti, quando il divieto venga violato, non è certo addebitabile al soggetto che, a seguito di detta violazione, sia stato messo al mondo. Una qualsiasi limitazione dei suoi diritti rispetto a quelli riconosciuti alla generalità dei nati a seguito di concepimento realizzato in tutti gli altri possibili modi equivarrebbe quindi ad attribuirgli le stigmate di quelli che una volta, ai tempi della deprecata “morale borghese”, si chiamavano “i figli della colpa”. Il che, per quanti si ritengono e vogliono accreditarsi come animati da spirito “progressista” dovrebbe costituire causa di un qualche imbarazzo.

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=0e2d44c7cd&e=d50c1e7a20

Riforma giustizia, cosa c’è dietro le mosse di Nordio

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I principi liberali di una riforma radicale: ecco le idee che il ministro della Giustizia sta applicando per le sue norme

Pubblichiamo un estratto dal capitolo conclusivo dell’ultimo libro di Carlo Nordio dal titolo “Giustizia” edito da Liberilibri. Il titolo di questo ultimo capitolo è “Principi liberali per una riforma radicale” e spiega quale pensiero c’è dietro la riforma varata ieri, primo passo per un cambiamento radicale del sistema giustizia in Italia.

Chiediamo soccorso all’ottimismo della volontà e proviamo a delineare un sistema che distilli al meglio, o almeno nella misura minima sufficiente, i principi idonei a riportare la giustizia italiana nell’ambito della razionalità e dell’efficienza. […] Questi principi, secondo noi, devono esser conformi alla cultura illuministico-liberale. E per attuarli pienamente è necessaria una nuova Costituzione. […]

La nostra Costituzione è un continuo ripensamento di concetti troppo conservatori per placare i progressisti, troppo arditi per gratificare i conservatori, e troppo confusi per convincere ambedue. E se è vero che questo bilanciamento di interessi si trova in tutti i Paesi, è altrettanto vero che soltanto da noi ha assunto una tale alterazione di equilibri da invertire il rapporto tra regola ed eccezione. L’esempio più clamoroso è costituito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali. Se ne fanno in un anno circa 150 mila: quasi tutte hanno coinvolto persone ignare e innocenti, alcune hanno coinvolto anche parlamentari e sfiorato un paio di Presidenti della Repubblica. Dopo essere state sapientemente selezionate e mutilate sono state consegnate alla stampa, con grave danno di immagine anche per persone estranee al processo. Di fronte a questa vergogna è difficile pensare che il primo comma dell’art. 15, che fissa la regola della segretezza delle comunicazioni, non ne costituisca piuttosto l’eccezione: la piccola parte di liberalismo che ornava la nostra Costituzione si è decomposta sotto i colpi di una parte della magistratura esaltata dalla sua missione sacerdotale.

Ma che significa concretamente adottare i principi dell’illuminismo liberale? Significa essenzialmente questo: abbandonare la funesta utopia del cosiddetto Stato etico, che fino ad ora ha condizionato il nostro ordinamento attraverso il connubio di teorie apparentemente incompatibili: il fascismo, il cattolicesimo e il marxismo, concordi nel considerare il cittadino una creatura da istruire e tutelare, per assoggettarlo rispettivamente allo Stato, alla Chiesa e al Partito. […]

Lo Stato liberale non ha queste immaginazioni infantili. Prendendo atto dei limiti e dei difetti della nostra imperfetta natura, non pretende di assicurare la felicità ma soltanto di garantire il diritto a procurarsela, attraverso quella libertà economica, religiosa e culturale, nella cui esplicazione lo spirito umano si realizza secondo le sue aspirazioni e le sue possibilità, con la sola imposizione, doverosa e solidale, di una redistribuzione della ricchezza che inevitabilmente si accumula in misura ineguale nelle persone più dotate nel progettarla, più spregiudicate nel perseguirla, e più egoiste nel mantenerla. E la garanzia dello svolgimento di queste attività in modo libero, pacifico e ordinato, sta proprio nella legge: in quella fondamentale, la Costituzione, e in quelle ordinarie, a cominciare dai codici.

Una volta adottata una Costituzione realmente liberale, si dovrà infatti prendere atto che le nostre leggi sono troppo numerose per essere conosciute, e troppo contraddittorie per essere applicate. Il loro numero è inversamente proporzionale alla loro efficacia, e la loro incertezza è sinonimo di disordine, sciatteria, opinabilità e corruzione. […]

Abbiamo disposizioni severe e attitudini perdoniste, una voce grossa e un braccio inerte, una giustizia lunga e il fiato corto: vogliamo intimidire senza reprimere e redimere senza convincere. Siamo anche un po’ ipocriti; contrabbandiamo la nostra accoglienza dei migranti come carità cristiana, mentre si tratta solo di impotenza e rassegnazione davanti alle spregiudicate strategie delle organizzazioni criminali. Abbiamo decretato l’espulsione di decine di migliaia di clandestini, ma di fatto ne abbiamo rispediti indietro una trascurabile minoranza. Abbiamo guadagnato il loro rancore e perso la nostra fiducia. La riforma radicale e per certi aspetti rivoluzionaria di uno Stato liberale si propone di affrancare il cittadino dall’abbraccio soffocante dello Stato, di favorirne l’avvicinamento attraverso una semplificazione dei diritti e dei doveri, e, per quanto riguarda la giustizia penale, attuare il garantismo nella sua duplice funzione: la presunzione di innocenza e la certezza della pena.

Carlo Nordio

Fonte: https://www.nicolaporro.it/riforma-giustizia-cosa-ce-dietro-le-mosse-di-nordio/

La Vita avanza negli Usa ed in Spagna

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Segnalazione Corrispondenza Romana

di Mauro Faverzani

La Corte d’Appello federale, negli Stati Uniti, ha bloccato definitivamente le controverse leggi volute su mandato dello stesso presidente americano Joe Biden, per costringere i medici cristiani a praticare gli aborti ed interventi chirurgici di transizione sessuale, contro la propria coscienza ed annullando una norma di segno esattamente opposto varata a suo tempo dall’amministrazione Trump. Ciò – è stato notato dai giudici – viola la legge federale, che tutela la libertà religiosa.

I funzionari del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani vorrebbero obbligare i sanitari di strutture religiose no-profit for-profit ad eseguire operazioni, nonché a porre in atto procedure, consulenze e trattamenti, mirati ad alterare il sesso biologico dei pazienti, nonché ad uccidere i figli nel grembo materno. Vasto il dissenso scoppiato evidentemente tra i sanitari, decisi a fermare tali provvedimenti liberticidi.

A fronte di una vittoria, altri scenari foschi si addensano all’orizzonte, come il tentativo posto in essere dalla Commissione americana per le pari opportunità e per l’Impiego, che, applicando in modo errato il Titolo VII della normativa sulla discriminazione sessuale, vorrebbe obbligare i datori di lavoro di enti religiosi a pagare ai propri dipendenti la copertura assicurativa necessaria per aborti ed interventi di transizione sessuale, ricorrendo anche all’antilingua e quindi rimpiazzando il termine «sesso» con quello, molto diverso, di «genere», come tristemente avvenuto in Europa. Insomma, non essendoci arrivati in un modo, da irriducibili coerenti, cercano di arrivarci nell’altro, ma v’è da auspicare che anche questo ennesimo tentativo venga azzerato.

Intanto, il Consiglio Superiore della Magistratura spagnolo ha messo in guardia: togliere l’obbligo del consenso dei genitori dalla scelta, compiuta da sedicenni e diciassettenni, di abortire – come previsto nel progetto di riforma della legge di merito, presentato dal ministro dell’Uguaglianza Irene Montero, esponente di Podemos – va contro la Costituzione, poiché si scontra con l’obbligo del padre e della madre di svolgere «funzioni inerenti alla potestà genitoriale», come previsto dall’art. 154 del Codice Civile. Della questione, comunque, il Consiglio discuterà in sessione plenaria il prossimo 22 dicembre: il parere dell’organo giudiziario è obbligatorio, ma non vincolante.

Intanto, lo scorso 8 dicembre, nonostante le minacce di azioni legali giunte dalla galassia pro-choice,la Contea di Lea, nel Nuovo Messico, ha approvato all’unanimità un’ordinanza relativa alla costituzione di una «Città-santuario per i non nati». È stata la prima iniziativa del genere negli Stati Uniti, come ricavato da Mark Lee Dickson, direttore di Right to Life of East Texas, ma un’altra sessantina di città ha già fatto altrettanto e molte altre sono pronte a provvedere entro l’inverno. Risoluzioni a favore della vita, benché non formulate quali leggi vincolanti, sono state approvate, inoltre, in Arkansas e nella Carolina del Nord.

A seguito di tale ordinanza, Whole Woman’s Health,catena di cliniche abortiste, ha deciso di non trasferirsi nella Contea di Lea, facendo saltare l’accordo immobiliare raggiunto. Si tenga presente che Whole Woman’s Health è una presenza molto strutturata, già presente in altre zone del Nuovo Messico: assicura l’organizzazione di aborti entro 24 ore e l’invio di pillole abortive per posta. Se questa volta ha rinunciato, è perché evidentemente ha intuito non esservi a Lea l’humus adatto per insediarsi. Da quando il Texas, con la legge sul battito cardiaco, ha limitato l’accesso all’aborto, l’industria pro-choice ha dirottato la propria utenza verso le città di confine del Nuovo Messico – come Lea per l’appunto -, potendo in questo Stato uccidere i figli in grembo senza particolari restrizioni. Ma l’iniziativa delle «Città-santuario per i non nati» sposta di nuovo l’attenzione verso la vita e, di conseguenza, verso le responsabilità intrinseche di chi la voglia spegnere. Sarebbe bello che tale iniziativa potesse essere assunta anche all’estero, magari anche in Italia.

Anpi-nquisizione e la fase isterica dell’antifascismo

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di Raffaele Amato

Anpi-nquisizione e la fase isterica dell’antifascismo. – La recente, penosa, vicenda della maglietta della X Mas di Montesano ci riporta al tema dell’involuzione dell’antifascismo. Dall’antifascismo di opinione, ideologico, si è passati prima all’antifascismo militante, che tanti lutti e tragedie ha provocato soprattutto negli anni ’70, e quindi all’attuale antifascismo isterico, autentica patologia psichiatrica, che si manifesta con attacchi di orticaria, convulsioni, urla, vesti stracciate e bave alla bocca alla sola vista di un qualunque elemento che possa essere anche lontanamente ricondotto al Fascismo, a Mussolini o al Ventennio.

La solita ANPI

La (per nulla) santa inquisizione, che ha nell’ANPI la sua alta gerarchia e nei mediocri artisti del circuito radical chic i suoi banditori, non fa un processo alle idee, ai contenuti, alla Storia ma, direttamente, condanna senza appello a quello che vorrebbe fosse un totale oblio. Il tanto deprecato ventennio, semplicemente, deve essere cancellato e tutto ciò che lo ricorda non ha diritto ad esistere. Paradossalmente, più ci si allontana dal 1945 e più questo fenomeno si intensifica, anziché lasciare spazio ad un dibattito serio, sereno e soprattutto scientifico su ciò che il fascismo ha rappresentato.

FDI latitante

Nel 1983, in occasione del centenario della nascita del Duce, ci fu un intenso periodo di iniziative culturali, convegni, conferenze. Il MSI promosse diversi eventi di alto livello e nessuno pensò di scandalizzarsi. Nel centenario della marcia su Roma, 39 anni dopo, Fratelli d’Italia, il partito erede del MSI, fischietta facendo finta di niente, stando bene attento a non farsi trascinare in qualche accostamento sconveniente, aspettando nervosamente che passi la nottata. Venuti meno la disputa ideologica, il confronto su visioni della vita e della società, appiattitosi tutto nel pantano liberal-liberista-libertario, rimane spazio solo per le urla scomposte di qualche testa di cazzullo, di qualche Pif (cosa aspettarsi da chi ha scelto come nome d’arte il suono di una flatulenza mal trattenuta?), di qualche Lucarelli, che invocano il rogo e il pubblico ludibrio per chi osa deviare dai binari del conformismo.

Il politicamente corretto impera

Copione già visto e rivisto: il personaggio di turno (Montesano il più recente) commette il peccato mortale verso il politicamente corretto, che può essere un simbolo su una maglietta o, molto peggio, un giudizio non del tutto ostile riguardo al Fascismo.

I pretoriani dell’antifascismo

L’Anpi-nquisizione si scatena immediatamente. Segue un breve periodo di smarrimento del colpevole e tutto si conclude con l’immancabile ammenda, il capo cosparso di cenere, le scuse condite da lacrime. Viene da chiedersi come mai persone alquanto navigate possano scivolare in certe ingenuità. Sorge quasi il sospetto che certi episodi siano costruiti ad arte, forse per regalare un attimo di notorietà a personaggi non più sulla cresta dell’onda o, più probabilmente, per sancire, una volta di più, chi è che comanda, chi stabilisce cosa si può dire e cosa no, cosa si può pensare e cosa no. Il diritto di opinione stabilito dall’art.21 della “Costituzione più bella del mondo”? Acqua fresca. La libertà di espressione per cui “i partigiani hanno combattuto”? Aria fritta. Quando fu istituita la famosa commissione Segre, con il compito di combattere l’incitamento all’odio, pensai, un po’ troppo candidamente, che avremmo finalmente assistito allo scioglimento dell’ANPI. Invece … E la destra tace o, al massimo, fischietta.

Fonte: https://www.2dipicche.news/anpi-nquisizione-e-la-fase-isterica-dellantifascismo/

 

 

 

Luca Palamara: Le verità nascoste sulle fughe di notizie

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NOTA STAMPA:

La problematica della fuga di notizie riservate dagli uffici della Procura della Repubblica, è spesso sminuita all’interno della magistratura da parte di chi sostiene:

• che la pubblicazione di atti e informazioni da qualificarsi segreti ai sensi del codice penale riguarda un numero minimo di casi;
• che in questi pochi casi le fughe di notizie sono, comunque, solamente “asserite”;
• che la rivelazione che precede tale pubblicazione è un reato grave, che ogni volta diventa oggetto di indagine;
• che è estremamente difficile individuarne gli autori considerando: il numero non limitato di soggetti a conoscenza del segreto; la possibilità per il giornalista di non rilevare la fonte; l’utilizzazione di chat segrete per inviare e/o ricevere gli atti.

Tuttavia, la realtà sembra dire altro:
non è vero che le fughe di notizie riguardano un numero limitato di casi. Infatti a partire da calciopoli del 2006, quando l’Espresso pubblicò il famoso “libro nero”, si sono moltiplicati i casi in cui atti e notizie secretati sono stati interamente pubblicati dagli organi di stampa. Tra i più eclatanti, basta ricordare: la diffusione dell’audio Berlusconi–Sacca’ nell’indagine sulla compravendita di voti a Napoli; l’intercettazione Fassino–Consorte nell’inchiesta Unipol; la diffusione delle telefonate Adinolfi–Renzi nell’inchiesta sulla CPL Concordia; la diffusione degli interrogatori nell’inchiesta Consip; la diffusione delle intercettazioni nell’inchiesta perugina sul CSM; la recente indagine sulla fondazione Open di Matteo Renzi. E gli esempi potrebbero tranquillamente continuare;

non è vero che le fughe di notizie sono “asserite”. Infatti quando i giornali pubblicano atti riservati, la fuga di notizie deve considerarsi “conclamata” e non “asserita”. Questo è quello che ad esempio è avvenuto nella vicenda della fondazione Open posto che i principali quotidiani nazionali hanno pubblicato atti coperti dal segreto dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze (si pensi ad esempio ai conti correnti, alle missive riservate, ai nominativi dei soggetti terzi da perquisire). Intervenendo nella trasmissione Piazza Pulita, il Cassese ha autorevolmente affermato che: “noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che l’accusa va comunicata riservatamente al destinatario. È questa pubblicità che preoccupa soprattutto perché tra gli indagati il 75% risulta poi innocente. Invece nel caso di cui parliamo nessuno era indagato, eppure stanno subendo tutti un processo mediatico durissimo e ingiusto;

non è vero che le notizie riservate sono a disposizione di un numero non limitato di soggetti. In realtà la cerchia dei soggetti a conoscenza del segreto investigativo, soprattutto nella prima fase delle indagini, deve ritenersi limitata ai pubblici ministeri titolari delle indagini e agli ufficiali della polizia giudiziaria che hanno redatto l’informativa. Ciò si evince anche dalla lettura della sentenza n. 229 del 2018 della Corte Costituzionale, che annullando la norma che prevedeva la comunicazione di notizie riservate ai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha altresì precisato che: “nell’attuale sistema del codice di rito, il segreto investigativo deve assistere gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari… impedendo che sia conosciuto il contenuto di un atto d’indagine, il segreto investigativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 420 e n. 59 del 1995), si appalesa strumentale al più efficace esercizio dell’azione penale, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini”. Vale la pena ricordare che nell’agosto del 2016 in concomitanza con l’entrata in vigore di questa norma, tanti magistrati, tra cui i capi delle più importanti procure italiane, avevano duramente protestato temendo che in questo modo potesse allargarsi la ristretta cerchia dei soggetti a conoscenza di indagini riservate. Oggi, che i giornali pubblicano quasi in tempo reale notizie riservate di inchieste in corso, si ode solo un silenzio assordante.

Quali allora le cause della mancata individuazione dei responsabili? È proprio lo stretto collegamento spesso esistente tra gli inquirenti e i giornalisti rende estremamente problematico l’accertamento della responsabilità penale nel caso in cui si verifica una rivelazione di segreto d’ufficio. Sul punto il Dott. Gratteri, in una recente intervista sul quotidiano La Verità, afferma con molto coraggio che: “ci sono troppi mostri sbattuti in prima pagina per un cattivo rapporto tra magistrati e giornalisti. Abbiamo bisogno di giornalisti che raccontano il lavoro del magistrato perché la criminalità si combatte anche informando con onestà l’opinione pubblica in modo che si rafforzi una coscienza civile. Ma i giornalisti non devono fare i piacioni vantando rapporti privilegiati con questa o quella toga, non devono innamorarsi dei pubblici ministeri: il giornalismo che fa il copia e incolla delle ordinanze della magistratura passando le ore nelle sale di attesa rende un pessimo servizio alle due professioni e al paese nel suo complesso”.
Si tratta di parole che scattano una fotografia impietosa ma vera della realtà perché c’è un momento dell’indagine penale in cui chi indaga ha necessità di rendere il procedimento penale oggetto di attenzione mediatica al fine di ottenere vantaggi in termini di notorietà e carriera. Quando questo accade a scrivere sono sempre gli stessi giornalisti individuati come affidabili dal punto di vista della credibilità personale e della testata che rappresentano da parte dei pubblici ministeri e/o della polizia giudiziaria.

Nel giugno del 2007 la Corte dei diritti dell’uomo, nel caso Dupuis, ha definito la stampa il cane da guardia della democrazia. Pertanto il giornalista che riceve e pubblica una notizia riservata non fa altro che esercitare il suo mestiere anche in considerazione del fatto che il reato di rivelazione di segreto di ufficio è un reato del pubblico ufficiale e il giornalista ne risponde solamente, in concorso, se ha istigato o determinato lo stesso pubblico ufficiale a commetterlo. A ciò si aggiunga che il codice di procedura penale non obbliga il giornalista a rivelare la fonte da cui ha appreso la notizia.
In questo quadro individuare il pubblico ufficiale che materialmente si è reso responsabile del reato di rivelazione di segreto di ufficio, magari utilizzando chat segrete, diventa estremamente problematico anche perché le indagini su questi reati vengono svolte dalla stessa Procura della Repubblica presso cui si è verificata la fuga di notizie, con il paradossale effetto per cui i pubblici ministeri dovrebbero indagare su se stessi o peggio ancora sugli ufficiali di polizia giudiziaria con i quali normalmente lavorano, salvi i casi in cui non scatta la competenza prevista dall’art. 11 del codice di procedura penale.
Perché allora a prescindere da ogni altra eventuale forma di responsabilità penale, il Consiglio Superiore della magistratura in occasione della procedura di conferma quadriennale non valuta il comportamento del dirigente anche sotto questo profilo ed in particolare sulla sua capacità di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la pubblicazione di atti e notizie riservate? Infatti nel nostro ordinamento esistono delle norme che impongono una serie di obblighi a chi, come ad esempio il Procuratore della Repubblica, ha la titolarità di gestire atti e notizie riservate la cui inosservanza può essere foriera di una responsabilità sul piano civile, amministrativo e disciplinare.

Al riguardo l’art. 111 della Costituzione stabilisce che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.
Tale articolo riceve una pratica attuazione nel D.Lvo 106/06 nell’art. 1, secondo comma, del D.Lvo 106/06 a mente del quale il Procuratore della Repubblica è tenuto ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nonché il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
Più di recente il secondo comma dell’art. 89 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma introdotta dalla riforma Orlando per disciplinare la segretezza delle intercettazioni, ha ulteriormente responsabilizzato il ruolo del Procuratore della Repubblica stabilendo che: “l’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito”.

A chiudere il sistema vi è infine l’art. 124 del codice di procedura penale il quale stabilisce che i magistrati i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Benché sfornita di una specifica sanzione, questa norma ulteriormente responsabilizza il ruolo del Procuratore della Repubblica implicando in caso di inosservanza una responsabilità civile, disciplinare e/o amministrativa.
In conclusione la credibilità del sistema giudiziario passa anche attraverso la capacità dei suoi protagonisti di coniugare il diritto all’informazione con la tutela della privacy delle persone coinvolte e soprattutto con la capacità di chi indaga, pubblici ministeri e polizia giudiziaria di riferimento, di evitare corsie e canali preferenziali con questa o quella testata giornalistica, strumentalizzando in questo modo la funzione del processo penale che non diventa più il luogo nel quale verificare i fatti e la rilevanza penale degli stessi, ma uno strumento per realizzare altri fini ed altri obiettivi totalmente estranei a quella funzione.

Mattarella, il bis degli incapaci

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PARTITA DEL QUIRINALE ANCORA IN STALLO. LETTA PUNTA SU DRAGHI E MATTARELLA BIS. MA È UN ERRORE

di Giuseppe De Lorenzo

Gli scatoloni così come li hai riempiti, facilmente puoi svuotarli per far tornare appunti e ammennicoli al loro posto. Giovanni Grasso, scaltro portavoce di Sergio Mattarella, lo sa benissimo. E il presidente della Repubblica anche. Se ne è andato a Palermo per qualche giorno, all’uscita dalla messa alcuni cittadini gli hanno chiesto di restare al Colle, un po’ come accadde alla Scala. E per quanto il Capo dello Stato abbia ripetuto urbi et orbi che non intende replicare il settennato, la possibilità è meno peregrina di quanto ci si possa attendere. Non tanto per volontà di Mattarella, cui ovviamente altri sette anni di sue foto in tutti i tribunali non farebbero schifo. Ma soprattutto per l’incapacità manifesta della classe politica di produrre un’alternativa.

Per intenderci: secondo la Costituzione può essere eletto “ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici”. Ci saranno più di 20 milioni di italiani che rispondono a queste caratteristiche. Certo: nessuno s’immagina un epilogo stile “Benvenuto Presidente” di Claudio Bisio, con un ignaro Giuseppe Garibaldi eletto per errore e senza esperienze politiche pregresse. Ma certo l’elenco di uomini delle istituzioni è ben fornito di ultra 50enni dalle indubbie capacità etiche e morali. Possibile che i partiti debbano anche solo pensare all’ipotesi di rimettere Mattarella sul Colle più alto di Roma?

La riconferma di Sergio sarebbe la pietra tombale sulla credibilità della politica. E non perché Mattarella non sia stato un discreto presidente, per quanto interventista e tutt’altro che “super partes”. Ma perché dimostrerebbe l’incapacità dei leader di trovare un accordo e di partorire alcunché, proprio come avvenne con Giorgio Napolitano. Renderebbe plastica l’inettitudine del centrodestra di mettersi d’accordo su un nome condiviso, quando avrebbe l’opportunità più unica che rara nell’ultimo secolo di nominare (finalmente) un arbitro non ostile. Ma sarebbe anche una debacle per la sinistra, tutta spocchia e veti, che da settimane si occupa solo di boicottare gli avversari convinta di avere il diritto divino di dare le carte, ma che si ritrova a lunedì 24 gennaio altrettanto priva di nomi realmente presentabili.

Certo resta in piedi l’opzione Draghi, il quale però nasconde dei rischi per la tenuta del governoPierferdinando Casini qualche chance le ha. Casellati, Pera e Moratti per ora si scontrano contro l’incomprensibile veto del Pd. E poi? Nessun altro? Il fatto che Letta ritenga “il massimo” e “la soluzione perfetta” la rielezione di Mattarella dà il senso del crinale da cui la politica italiana sta precipitando. Incapace di accordarsi su un nome “nuovo”, preferendo l’usato sicuro.

Giuseppe De Lorenzo, 24 gennaio 2022

Fonte: https://www.nicolaporro.it/mattarella-il-bis-degli-incapaci/

Cari Antifascisti, avete cambiato la storia e distorto la Costituzione!

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di Redazione

L’ex magistrato e ex senatore del Pd Gianrico Carofiglio ha, recentemente, sostenuto che “l’idea comunista è democratica”. In questo periodo in cui la sinistra italiana ha trovato comodo riesumare la dicotomia “fascismo-antifascismo”, per deviare l’attenzione dai reali problemi del Paese, almeno a partire dalla faziosissima inchiesta di Fanpage, purtroppo dalla parte politica opposta non abbiamo letto nulla di concretamente all’altezza delle argomentazioni di bolsa retorica resistenziale. Pare che il Cdx debba solo passare il tempo a chinare il capo, a cospargerselo di cenere, ad allinearsi al Pensiero Unico, come se non ci fosse modo di replicare seriamente ed alla pari a chi sente una superiorità morale ed intellettuale, in realtà inesistente. Partendo da questi presupposti,, l’Avv. Pietro Ferrari ci ha inoltrato un suo articolo inedito, col quale fornisce un contributo, che riteniamo completo, a questo dibattito:

dell’Avv. Pietro Ferrari

Si avvicina il 99° anniversario della Marcia su Roma e a giudicare da quanta attenzione suscita, il fascismo sembra più vivo che mai. Se appare ovvia la strumentalizzazione fatta da parte della sinistra, non dovrebbe apparire così ovvio che dall’altra parte ci si nasconda sempre dietro un dito alimentando il tabù del fascismo, per cui sarebbe meglio non parlarne. Questo porta a subire un ricatto permanente che invece andrebbe smontato e ribaltato.

Gli agit prop della galassia antifà sanno benissimo che gli italiani anticomunisti sono sempre stati molto più numerosi di quelli antifascisti, ma fanno finta di non sapere che i medesimi italiani considerano giustamente superate queste dicotomie.

I vari Formigli, Landini e galassia sinistra non temono affatto che possa tornare davvero il fascismo ma hanno un ossessivo bisogno di rievocarlo costantemente e vi dico perché.

Il primo motivo è di natura psicologica (quando non psichiatrica).

Lorsignori sanno benissimo che né fascismo né comunismo andranno al potere in Italia, ma sanno pure che il fascismo il Suo ventennio ce l’ha avuto mentre il comunismo non solo non ha mai avuto il Suo, ma non ce l’avrà mai.

Fu il fascismo dopo tre anni di guerra civile ad impedire nel 1922 e per sempre che l’Italia diventasse una repubblica comunista. Il fascismo ha bandito il comunismo in Italia anche nel 1943 impedendo l’invasione jugoslava a nord est.

I comunisti sono dal 1946 nella legalità costituzionale solo perché seguirono uno dei Paesi vincitori della guerra, ma sconfitti nuovamente nel 1948 dalla maggioranza degli italiani, non avranno, e dal 1922 non avrebbero, mai più fatto la storia d’Italia.

In sintesi, se il fascismo non tornerà più, il comunismo non è mai arrivato.

La cosa è davvero frustrante e quindi lorsignori non fanno altro che gridare questo loro disagio, questa frustrazione inappagabile, appena attenuata dalla celebrazione di una “liberazione” che sanno bene non essere stata opera loro. Ecco perché sotto diverse forme da 76 anni si sentono dentro una guerra civile che devono ancora vincere.

Poi c’è il secondo motivo, quello più vile.

A chi giova prendersela ancora col fascismo sconfitto 76 anni fa da una guerra mondiale (e non dalla CocaCola), durante l’epoca della attuale dittatura dei banksters se non a loro stessi? A chi giova distrarre l’attenzione dal vero potere attuale per dirigerla verso i fantasmi o le frustrazioni del passato?

Gli antifascisti in assenza di Fascismo, sappiamo che non porteranno il comunismo al potere e che non avrebbe senso organizzare contro di essi manifestazioni anticomuniste, più ridicole di loro stessi. Si sono sciolti nel conformismo più pigro verso l’accettazione di qualsiasi progetto globalista.

Essi sono ormai da tempo gli utili idioti del peggior capitalismo mai esistito dai tempi di Karl Marx.

E la “Costituzione antifascista”?

Se i Padri Costituenti avessero voluto dichiarare che quella italiana è una Repubblica Antifascista, vi sarebbe stato un articolo chiaro ed esplicito che invece non c’è. Fatta eccezione per l’art. 3 della sulla uguaglianza dei cittadini che è in diretta antitesi con le leggi razziali del 1938 più che col Fascismo in sé, complessivamente la nostra legge fondamentale è sostanzialmente antimonarchica e antirazzista, siccome democratica certamente antitotalitaria più che antifascista tout court. Semmai è “afascista” e pure con diversi punti, chiaramente derivati dal passato, che furono parte integrante del sistema fascista specie se si confronta con il programma di piazza Sansepolcro del 1919, con la Carta del lavoro del 1927 o in parte col Manifesto di Verona del 1943.

Gran parte del nostro sistema giuridico e di economia mista finito nel 1992 era stato inaugurato negli Anni ’30.

Addirittura è stato il sistema politico del dopoguerra ad allontanarsi talvolta dal dettato costituzionale. L’importanza che la Costituzione dava al CNEL si fonda su un parziale recupero del corporativismo fascista, mentre la previsione del riconoscimento dei sindacati come persone giuridiche ricorda una sorta di supremazia dello Stato su di essi. Disposizioni mai attuate.

Il timore che potesse riproporsi un sistema con un governo forte ha prodotto decenni di instabilità politica, grazie ad un parlamentarismo disfunzionale e a troppi livelli decisionali.

È uno dei problemi più gravi che periodicamente si cerca di risolvere con le riforme delle istituzioni, ma sempre fallite. Ed è un problema che deriva questo sì, da un complesso istituzionale antidecisionista che risente del trauma del Fascismo, quando in realtà i Paesi che hanno meccanismi di democrazia decisionista (presidenziale, semipresidenziale o comunque premierati con sistema maggioritario) sono proprio quelli che mai hanno conosciuto i fascismi al potere come Francia, Inghilterra o USA. Idem riguardo al rapporto irrisolto tra politica e magistratura.

La sconfitta militare ha bandito la rifondazione del partito fascista dalla legalità costituzionale italiana del dopoguerra solo nella XII Disposizione Transitoria e Finale, ma non i gerarchi fascisti che già dopo soli cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione potevano candidarsi legittimamente alle elezioni politiche.

Il Parlamento italiano ha abrogato la XIII Disposizione Transitoria e Finale consentendo il ritorno dei Savoia e, paradossalmente, con una maggioranza parlamentare semplice o qualificata potrebbe abrogare anche il divieto di rifondazione del partito fascista, ma non potrebbe mai più restaurare invece la monarchia (art. 139), né potrebbe farlo il “popolo sovrano” che pure ha potuto però votare in passato partiti monarchici, comunque considerati legittimi.

Insomma la Costituzione, non quella diventata slogan ma quella vera, in realtà è troppo poco antifascista per consentire a lorsignori tutto quello che vorrebbero fare, ossia colorare di fascismo qualsiasi cosa si frapponga tra loro e il pieno potere.

 

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