La Vita avanza negli Usa ed in Spagna

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Segnalazione Corrispondenza Romana

di Mauro Faverzani

La Corte d’Appello federale, negli Stati Uniti, ha bloccato definitivamente le controverse leggi volute su mandato dello stesso presidente americano Joe Biden, per costringere i medici cristiani a praticare gli aborti ed interventi chirurgici di transizione sessuale, contro la propria coscienza ed annullando una norma di segno esattamente opposto varata a suo tempo dall’amministrazione Trump. Ciò – è stato notato dai giudici – viola la legge federale, che tutela la libertà religiosa.

I funzionari del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani vorrebbero obbligare i sanitari di strutture religiose no-profit for-profit ad eseguire operazioni, nonché a porre in atto procedure, consulenze e trattamenti, mirati ad alterare il sesso biologico dei pazienti, nonché ad uccidere i figli nel grembo materno. Vasto il dissenso scoppiato evidentemente tra i sanitari, decisi a fermare tali provvedimenti liberticidi.

A fronte di una vittoria, altri scenari foschi si addensano all’orizzonte, come il tentativo posto in essere dalla Commissione americana per le pari opportunità e per l’Impiego, che, applicando in modo errato il Titolo VII della normativa sulla discriminazione sessuale, vorrebbe obbligare i datori di lavoro di enti religiosi a pagare ai propri dipendenti la copertura assicurativa necessaria per aborti ed interventi di transizione sessuale, ricorrendo anche all’antilingua e quindi rimpiazzando il termine «sesso» con quello, molto diverso, di «genere», come tristemente avvenuto in Europa. Insomma, non essendoci arrivati in un modo, da irriducibili coerenti, cercano di arrivarci nell’altro, ma v’è da auspicare che anche questo ennesimo tentativo venga azzerato.

Intanto, il Consiglio Superiore della Magistratura spagnolo ha messo in guardia: togliere l’obbligo del consenso dei genitori dalla scelta, compiuta da sedicenni e diciassettenni, di abortire – come previsto nel progetto di riforma della legge di merito, presentato dal ministro dell’Uguaglianza Irene Montero, esponente di Podemos – va contro la Costituzione, poiché si scontra con l’obbligo del padre e della madre di svolgere «funzioni inerenti alla potestà genitoriale», come previsto dall’art. 154 del Codice Civile. Della questione, comunque, il Consiglio discuterà in sessione plenaria il prossimo 22 dicembre: il parere dell’organo giudiziario è obbligatorio, ma non vincolante.

Intanto, lo scorso 8 dicembre, nonostante le minacce di azioni legali giunte dalla galassia pro-choice,la Contea di Lea, nel Nuovo Messico, ha approvato all’unanimità un’ordinanza relativa alla costituzione di una «Città-santuario per i non nati». È stata la prima iniziativa del genere negli Stati Uniti, come ricavato da Mark Lee Dickson, direttore di Right to Life of East Texas, ma un’altra sessantina di città ha già fatto altrettanto e molte altre sono pronte a provvedere entro l’inverno. Risoluzioni a favore della vita, benché non formulate quali leggi vincolanti, sono state approvate, inoltre, in Arkansas e nella Carolina del Nord.

A seguito di tale ordinanza, Whole Woman’s Health,catena di cliniche abortiste, ha deciso di non trasferirsi nella Contea di Lea, facendo saltare l’accordo immobiliare raggiunto. Si tenga presente che Whole Woman’s Health è una presenza molto strutturata, già presente in altre zone del Nuovo Messico: assicura l’organizzazione di aborti entro 24 ore e l’invio di pillole abortive per posta. Se questa volta ha rinunciato, è perché evidentemente ha intuito non esservi a Lea l’humus adatto per insediarsi. Da quando il Texas, con la legge sul battito cardiaco, ha limitato l’accesso all’aborto, l’industria pro-choice ha dirottato la propria utenza verso le città di confine del Nuovo Messico – come Lea per l’appunto -, potendo in questo Stato uccidere i figli in grembo senza particolari restrizioni. Ma l’iniziativa delle «Città-santuario per i non nati» sposta di nuovo l’attenzione verso la vita e, di conseguenza, verso le responsabilità intrinseche di chi la voglia spegnere. Sarebbe bello che tale iniziativa potesse essere assunta anche all’estero, magari anche in Italia.

Anpi-nquisizione e la fase isterica dell’antifascismo

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di Raffaele Amato

Anpi-nquisizione e la fase isterica dell’antifascismo. – La recente, penosa, vicenda della maglietta della X Mas di Montesano ci riporta al tema dell’involuzione dell’antifascismo. Dall’antifascismo di opinione, ideologico, si è passati prima all’antifascismo militante, che tanti lutti e tragedie ha provocato soprattutto negli anni ’70, e quindi all’attuale antifascismo isterico, autentica patologia psichiatrica, che si manifesta con attacchi di orticaria, convulsioni, urla, vesti stracciate e bave alla bocca alla sola vista di un qualunque elemento che possa essere anche lontanamente ricondotto al Fascismo, a Mussolini o al Ventennio.

La solita ANPI

La (per nulla) santa inquisizione, che ha nell’ANPI la sua alta gerarchia e nei mediocri artisti del circuito radical chic i suoi banditori, non fa un processo alle idee, ai contenuti, alla Storia ma, direttamente, condanna senza appello a quello che vorrebbe fosse un totale oblio. Il tanto deprecato ventennio, semplicemente, deve essere cancellato e tutto ciò che lo ricorda non ha diritto ad esistere. Paradossalmente, più ci si allontana dal 1945 e più questo fenomeno si intensifica, anziché lasciare spazio ad un dibattito serio, sereno e soprattutto scientifico su ciò che il fascismo ha rappresentato.

FDI latitante

Nel 1983, in occasione del centenario della nascita del Duce, ci fu un intenso periodo di iniziative culturali, convegni, conferenze. Il MSI promosse diversi eventi di alto livello e nessuno pensò di scandalizzarsi. Nel centenario della marcia su Roma, 39 anni dopo, Fratelli d’Italia, il partito erede del MSI, fischietta facendo finta di niente, stando bene attento a non farsi trascinare in qualche accostamento sconveniente, aspettando nervosamente che passi la nottata. Venuti meno la disputa ideologica, il confronto su visioni della vita e della società, appiattitosi tutto nel pantano liberal-liberista-libertario, rimane spazio solo per le urla scomposte di qualche testa di cazzullo, di qualche Pif (cosa aspettarsi da chi ha scelto come nome d’arte il suono di una flatulenza mal trattenuta?), di qualche Lucarelli, che invocano il rogo e il pubblico ludibrio per chi osa deviare dai binari del conformismo.

Il politicamente corretto impera

Copione già visto e rivisto: il personaggio di turno (Montesano il più recente) commette il peccato mortale verso il politicamente corretto, che può essere un simbolo su una maglietta o, molto peggio, un giudizio non del tutto ostile riguardo al Fascismo.

I pretoriani dell’antifascismo

L’Anpi-nquisizione si scatena immediatamente. Segue un breve periodo di smarrimento del colpevole e tutto si conclude con l’immancabile ammenda, il capo cosparso di cenere, le scuse condite da lacrime. Viene da chiedersi come mai persone alquanto navigate possano scivolare in certe ingenuità. Sorge quasi il sospetto che certi episodi siano costruiti ad arte, forse per regalare un attimo di notorietà a personaggi non più sulla cresta dell’onda o, più probabilmente, per sancire, una volta di più, chi è che comanda, chi stabilisce cosa si può dire e cosa no, cosa si può pensare e cosa no. Il diritto di opinione stabilito dall’art.21 della “Costituzione più bella del mondo”? Acqua fresca. La libertà di espressione per cui “i partigiani hanno combattuto”? Aria fritta. Quando fu istituita la famosa commissione Segre, con il compito di combattere l’incitamento all’odio, pensai, un po’ troppo candidamente, che avremmo finalmente assistito allo scioglimento dell’ANPI. Invece … E la destra tace o, al massimo, fischietta.

Fonte: https://www.2dipicche.news/anpi-nquisizione-e-la-fase-isterica-dellantifascismo/

 

 

 

Luca Palamara: Le verità nascoste sulle fughe di notizie

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NOTA STAMPA:

La problematica della fuga di notizie riservate dagli uffici della Procura della Repubblica, è spesso sminuita all’interno della magistratura da parte di chi sostiene:

• che la pubblicazione di atti e informazioni da qualificarsi segreti ai sensi del codice penale riguarda un numero minimo di casi;
• che in questi pochi casi le fughe di notizie sono, comunque, solamente “asserite”;
• che la rivelazione che precede tale pubblicazione è un reato grave, che ogni volta diventa oggetto di indagine;
• che è estremamente difficile individuarne gli autori considerando: il numero non limitato di soggetti a conoscenza del segreto; la possibilità per il giornalista di non rilevare la fonte; l’utilizzazione di chat segrete per inviare e/o ricevere gli atti.

Tuttavia, la realtà sembra dire altro:
non è vero che le fughe di notizie riguardano un numero limitato di casi. Infatti a partire da calciopoli del 2006, quando l’Espresso pubblicò il famoso “libro nero”, si sono moltiplicati i casi in cui atti e notizie secretati sono stati interamente pubblicati dagli organi di stampa. Tra i più eclatanti, basta ricordare: la diffusione dell’audio Berlusconi–Sacca’ nell’indagine sulla compravendita di voti a Napoli; l’intercettazione Fassino–Consorte nell’inchiesta Unipol; la diffusione delle telefonate Adinolfi–Renzi nell’inchiesta sulla CPL Concordia; la diffusione degli interrogatori nell’inchiesta Consip; la diffusione delle intercettazioni nell’inchiesta perugina sul CSM; la recente indagine sulla fondazione Open di Matteo Renzi. E gli esempi potrebbero tranquillamente continuare;

non è vero che le fughe di notizie sono “asserite”. Infatti quando i giornali pubblicano atti riservati, la fuga di notizie deve considerarsi “conclamata” e non “asserita”. Questo è quello che ad esempio è avvenuto nella vicenda della fondazione Open posto che i principali quotidiani nazionali hanno pubblicato atti coperti dal segreto dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze (si pensi ad esempio ai conti correnti, alle missive riservate, ai nominativi dei soggetti terzi da perquisire). Intervenendo nella trasmissione Piazza Pulita, il Cassese ha autorevolmente affermato che: “noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che l’accusa va comunicata riservatamente al destinatario. È questa pubblicità che preoccupa soprattutto perché tra gli indagati il 75% risulta poi innocente. Invece nel caso di cui parliamo nessuno era indagato, eppure stanno subendo tutti un processo mediatico durissimo e ingiusto;

non è vero che le notizie riservate sono a disposizione di un numero non limitato di soggetti. In realtà la cerchia dei soggetti a conoscenza del segreto investigativo, soprattutto nella prima fase delle indagini, deve ritenersi limitata ai pubblici ministeri titolari delle indagini e agli ufficiali della polizia giudiziaria che hanno redatto l’informativa. Ciò si evince anche dalla lettura della sentenza n. 229 del 2018 della Corte Costituzionale, che annullando la norma che prevedeva la comunicazione di notizie riservate ai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha altresì precisato che: “nell’attuale sistema del codice di rito, il segreto investigativo deve assistere gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari… impedendo che sia conosciuto il contenuto di un atto d’indagine, il segreto investigativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 420 e n. 59 del 1995), si appalesa strumentale al più efficace esercizio dell’azione penale, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini”. Vale la pena ricordare che nell’agosto del 2016 in concomitanza con l’entrata in vigore di questa norma, tanti magistrati, tra cui i capi delle più importanti procure italiane, avevano duramente protestato temendo che in questo modo potesse allargarsi la ristretta cerchia dei soggetti a conoscenza di indagini riservate. Oggi, che i giornali pubblicano quasi in tempo reale notizie riservate di inchieste in corso, si ode solo un silenzio assordante.

Quali allora le cause della mancata individuazione dei responsabili? È proprio lo stretto collegamento spesso esistente tra gli inquirenti e i giornalisti rende estremamente problematico l’accertamento della responsabilità penale nel caso in cui si verifica una rivelazione di segreto d’ufficio. Sul punto il Dott. Gratteri, in una recente intervista sul quotidiano La Verità, afferma con molto coraggio che: “ci sono troppi mostri sbattuti in prima pagina per un cattivo rapporto tra magistrati e giornalisti. Abbiamo bisogno di giornalisti che raccontano il lavoro del magistrato perché la criminalità si combatte anche informando con onestà l’opinione pubblica in modo che si rafforzi una coscienza civile. Ma i giornalisti non devono fare i piacioni vantando rapporti privilegiati con questa o quella toga, non devono innamorarsi dei pubblici ministeri: il giornalismo che fa il copia e incolla delle ordinanze della magistratura passando le ore nelle sale di attesa rende un pessimo servizio alle due professioni e al paese nel suo complesso”.
Si tratta di parole che scattano una fotografia impietosa ma vera della realtà perché c’è un momento dell’indagine penale in cui chi indaga ha necessità di rendere il procedimento penale oggetto di attenzione mediatica al fine di ottenere vantaggi in termini di notorietà e carriera. Quando questo accade a scrivere sono sempre gli stessi giornalisti individuati come affidabili dal punto di vista della credibilità personale e della testata che rappresentano da parte dei pubblici ministeri e/o della polizia giudiziaria.

Nel giugno del 2007 la Corte dei diritti dell’uomo, nel caso Dupuis, ha definito la stampa il cane da guardia della democrazia. Pertanto il giornalista che riceve e pubblica una notizia riservata non fa altro che esercitare il suo mestiere anche in considerazione del fatto che il reato di rivelazione di segreto di ufficio è un reato del pubblico ufficiale e il giornalista ne risponde solamente, in concorso, se ha istigato o determinato lo stesso pubblico ufficiale a commetterlo. A ciò si aggiunga che il codice di procedura penale non obbliga il giornalista a rivelare la fonte da cui ha appreso la notizia.
In questo quadro individuare il pubblico ufficiale che materialmente si è reso responsabile del reato di rivelazione di segreto di ufficio, magari utilizzando chat segrete, diventa estremamente problematico anche perché le indagini su questi reati vengono svolte dalla stessa Procura della Repubblica presso cui si è verificata la fuga di notizie, con il paradossale effetto per cui i pubblici ministeri dovrebbero indagare su se stessi o peggio ancora sugli ufficiali di polizia giudiziaria con i quali normalmente lavorano, salvi i casi in cui non scatta la competenza prevista dall’art. 11 del codice di procedura penale.
Perché allora a prescindere da ogni altra eventuale forma di responsabilità penale, il Consiglio Superiore della magistratura in occasione della procedura di conferma quadriennale non valuta il comportamento del dirigente anche sotto questo profilo ed in particolare sulla sua capacità di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la pubblicazione di atti e notizie riservate? Infatti nel nostro ordinamento esistono delle norme che impongono una serie di obblighi a chi, come ad esempio il Procuratore della Repubblica, ha la titolarità di gestire atti e notizie riservate la cui inosservanza può essere foriera di una responsabilità sul piano civile, amministrativo e disciplinare.

Al riguardo l’art. 111 della Costituzione stabilisce che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.
Tale articolo riceve una pratica attuazione nel D.Lvo 106/06 nell’art. 1, secondo comma, del D.Lvo 106/06 a mente del quale il Procuratore della Repubblica è tenuto ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nonché il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
Più di recente il secondo comma dell’art. 89 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma introdotta dalla riforma Orlando per disciplinare la segretezza delle intercettazioni, ha ulteriormente responsabilizzato il ruolo del Procuratore della Repubblica stabilendo che: “l’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito”.

A chiudere il sistema vi è infine l’art. 124 del codice di procedura penale il quale stabilisce che i magistrati i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Benché sfornita di una specifica sanzione, questa norma ulteriormente responsabilizza il ruolo del Procuratore della Repubblica implicando in caso di inosservanza una responsabilità civile, disciplinare e/o amministrativa.
In conclusione la credibilità del sistema giudiziario passa anche attraverso la capacità dei suoi protagonisti di coniugare il diritto all’informazione con la tutela della privacy delle persone coinvolte e soprattutto con la capacità di chi indaga, pubblici ministeri e polizia giudiziaria di riferimento, di evitare corsie e canali preferenziali con questa o quella testata giornalistica, strumentalizzando in questo modo la funzione del processo penale che non diventa più il luogo nel quale verificare i fatti e la rilevanza penale degli stessi, ma uno strumento per realizzare altri fini ed altri obiettivi totalmente estranei a quella funzione.

Mattarella, il bis degli incapaci

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PARTITA DEL QUIRINALE ANCORA IN STALLO. LETTA PUNTA SU DRAGHI E MATTARELLA BIS. MA È UN ERRORE

di Giuseppe De Lorenzo

Gli scatoloni così come li hai riempiti, facilmente puoi svuotarli per far tornare appunti e ammennicoli al loro posto. Giovanni Grasso, scaltro portavoce di Sergio Mattarella, lo sa benissimo. E il presidente della Repubblica anche. Se ne è andato a Palermo per qualche giorno, all’uscita dalla messa alcuni cittadini gli hanno chiesto di restare al Colle, un po’ come accadde alla Scala. E per quanto il Capo dello Stato abbia ripetuto urbi et orbi che non intende replicare il settennato, la possibilità è meno peregrina di quanto ci si possa attendere. Non tanto per volontà di Mattarella, cui ovviamente altri sette anni di sue foto in tutti i tribunali non farebbero schifo. Ma soprattutto per l’incapacità manifesta della classe politica di produrre un’alternativa.

Per intenderci: secondo la Costituzione può essere eletto “ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici”. Ci saranno più di 20 milioni di italiani che rispondono a queste caratteristiche. Certo: nessuno s’immagina un epilogo stile “Benvenuto Presidente” di Claudio Bisio, con un ignaro Giuseppe Garibaldi eletto per errore e senza esperienze politiche pregresse. Ma certo l’elenco di uomini delle istituzioni è ben fornito di ultra 50enni dalle indubbie capacità etiche e morali. Possibile che i partiti debbano anche solo pensare all’ipotesi di rimettere Mattarella sul Colle più alto di Roma?

La riconferma di Sergio sarebbe la pietra tombale sulla credibilità della politica. E non perché Mattarella non sia stato un discreto presidente, per quanto interventista e tutt’altro che “super partes”. Ma perché dimostrerebbe l’incapacità dei leader di trovare un accordo e di partorire alcunché, proprio come avvenne con Giorgio Napolitano. Renderebbe plastica l’inettitudine del centrodestra di mettersi d’accordo su un nome condiviso, quando avrebbe l’opportunità più unica che rara nell’ultimo secolo di nominare (finalmente) un arbitro non ostile. Ma sarebbe anche una debacle per la sinistra, tutta spocchia e veti, che da settimane si occupa solo di boicottare gli avversari convinta di avere il diritto divino di dare le carte, ma che si ritrova a lunedì 24 gennaio altrettanto priva di nomi realmente presentabili.

Certo resta in piedi l’opzione Draghi, il quale però nasconde dei rischi per la tenuta del governoPierferdinando Casini qualche chance le ha. Casellati, Pera e Moratti per ora si scontrano contro l’incomprensibile veto del Pd. E poi? Nessun altro? Il fatto che Letta ritenga “il massimo” e “la soluzione perfetta” la rielezione di Mattarella dà il senso del crinale da cui la politica italiana sta precipitando. Incapace di accordarsi su un nome “nuovo”, preferendo l’usato sicuro.

Giuseppe De Lorenzo, 24 gennaio 2022

Fonte: https://www.nicolaporro.it/mattarella-il-bis-degli-incapaci/

Cari Antifascisti, avete cambiato la storia e distorto la Costituzione!

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di Redazione

L’ex magistrato e ex senatore del Pd Gianrico Carofiglio ha, recentemente, sostenuto che “l’idea comunista è democratica”. In questo periodo in cui la sinistra italiana ha trovato comodo riesumare la dicotomia “fascismo-antifascismo”, per deviare l’attenzione dai reali problemi del Paese, almeno a partire dalla faziosissima inchiesta di Fanpage, purtroppo dalla parte politica opposta non abbiamo letto nulla di concretamente all’altezza delle argomentazioni di bolsa retorica resistenziale. Pare che il Cdx debba solo passare il tempo a chinare il capo, a cospargerselo di cenere, ad allinearsi al Pensiero Unico, come se non ci fosse modo di replicare seriamente ed alla pari a chi sente una superiorità morale ed intellettuale, in realtà inesistente. Partendo da questi presupposti,, l’Avv. Pietro Ferrari ci ha inoltrato un suo articolo inedito, col quale fornisce un contributo, che riteniamo completo, a questo dibattito:

dell’Avv. Pietro Ferrari

Si avvicina il 99° anniversario della Marcia su Roma e a giudicare da quanta attenzione suscita, il fascismo sembra più vivo che mai. Se appare ovvia la strumentalizzazione fatta da parte della sinistra, non dovrebbe apparire così ovvio che dall’altra parte ci si nasconda sempre dietro un dito alimentando il tabù del fascismo, per cui sarebbe meglio non parlarne. Questo porta a subire un ricatto permanente che invece andrebbe smontato e ribaltato.

Gli agit prop della galassia antifà sanno benissimo che gli italiani anticomunisti sono sempre stati molto più numerosi di quelli antifascisti, ma fanno finta di non sapere che i medesimi italiani considerano giustamente superate queste dicotomie.

I vari Formigli, Landini e galassia sinistra non temono affatto che possa tornare davvero il fascismo ma hanno un ossessivo bisogno di rievocarlo costantemente e vi dico perché.

Il primo motivo è di natura psicologica (quando non psichiatrica).

Lorsignori sanno benissimo che né fascismo né comunismo andranno al potere in Italia, ma sanno pure che il fascismo il Suo ventennio ce l’ha avuto mentre il comunismo non solo non ha mai avuto il Suo, ma non ce l’avrà mai.

Fu il fascismo dopo tre anni di guerra civile ad impedire nel 1922 e per sempre che l’Italia diventasse una repubblica comunista. Il fascismo ha bandito il comunismo in Italia anche nel 1943 impedendo l’invasione jugoslava a nord est.

I comunisti sono dal 1946 nella legalità costituzionale solo perché seguirono uno dei Paesi vincitori della guerra, ma sconfitti nuovamente nel 1948 dalla maggioranza degli italiani, non avranno, e dal 1922 non avrebbero, mai più fatto la storia d’Italia.

In sintesi, se il fascismo non tornerà più, il comunismo non è mai arrivato.

La cosa è davvero frustrante e quindi lorsignori non fanno altro che gridare questo loro disagio, questa frustrazione inappagabile, appena attenuata dalla celebrazione di una “liberazione” che sanno bene non essere stata opera loro. Ecco perché sotto diverse forme da 76 anni si sentono dentro una guerra civile che devono ancora vincere.

Poi c’è il secondo motivo, quello più vile.

A chi giova prendersela ancora col fascismo sconfitto 76 anni fa da una guerra mondiale (e non dalla CocaCola), durante l’epoca della attuale dittatura dei banksters se non a loro stessi? A chi giova distrarre l’attenzione dal vero potere attuale per dirigerla verso i fantasmi o le frustrazioni del passato?

Gli antifascisti in assenza di Fascismo, sappiamo che non porteranno il comunismo al potere e che non avrebbe senso organizzare contro di essi manifestazioni anticomuniste, più ridicole di loro stessi. Si sono sciolti nel conformismo più pigro verso l’accettazione di qualsiasi progetto globalista.

Essi sono ormai da tempo gli utili idioti del peggior capitalismo mai esistito dai tempi di Karl Marx.

E la “Costituzione antifascista”?

Se i Padri Costituenti avessero voluto dichiarare che quella italiana è una Repubblica Antifascista, vi sarebbe stato un articolo chiaro ed esplicito che invece non c’è. Fatta eccezione per l’art. 3 della sulla uguaglianza dei cittadini che è in diretta antitesi con le leggi razziali del 1938 più che col Fascismo in sé, complessivamente la nostra legge fondamentale è sostanzialmente antimonarchica e antirazzista, siccome democratica certamente antitotalitaria più che antifascista tout court. Semmai è “afascista” e pure con diversi punti, chiaramente derivati dal passato, che furono parte integrante del sistema fascista specie se si confronta con il programma di piazza Sansepolcro del 1919, con la Carta del lavoro del 1927 o in parte col Manifesto di Verona del 1943.

Gran parte del nostro sistema giuridico e di economia mista finito nel 1992 era stato inaugurato negli Anni ’30.

Addirittura è stato il sistema politico del dopoguerra ad allontanarsi talvolta dal dettato costituzionale. L’importanza che la Costituzione dava al CNEL si fonda su un parziale recupero del corporativismo fascista, mentre la previsione del riconoscimento dei sindacati come persone giuridiche ricorda una sorta di supremazia dello Stato su di essi. Disposizioni mai attuate.

Il timore che potesse riproporsi un sistema con un governo forte ha prodotto decenni di instabilità politica, grazie ad un parlamentarismo disfunzionale e a troppi livelli decisionali.

È uno dei problemi più gravi che periodicamente si cerca di risolvere con le riforme delle istituzioni, ma sempre fallite. Ed è un problema che deriva questo sì, da un complesso istituzionale antidecisionista che risente del trauma del Fascismo, quando in realtà i Paesi che hanno meccanismi di democrazia decisionista (presidenziale, semipresidenziale o comunque premierati con sistema maggioritario) sono proprio quelli che mai hanno conosciuto i fascismi al potere come Francia, Inghilterra o USA. Idem riguardo al rapporto irrisolto tra politica e magistratura.

La sconfitta militare ha bandito la rifondazione del partito fascista dalla legalità costituzionale italiana del dopoguerra solo nella XII Disposizione Transitoria e Finale, ma non i gerarchi fascisti che già dopo soli cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione potevano candidarsi legittimamente alle elezioni politiche.

Il Parlamento italiano ha abrogato la XIII Disposizione Transitoria e Finale consentendo il ritorno dei Savoia e, paradossalmente, con una maggioranza parlamentare semplice o qualificata potrebbe abrogare anche il divieto di rifondazione del partito fascista, ma non potrebbe mai più restaurare invece la monarchia (art. 139), né potrebbe farlo il “popolo sovrano” che pure ha potuto però votare in passato partiti monarchici, comunque considerati legittimi.

Insomma la Costituzione, non quella diventata slogan ma quella vera, in realtà è troppo poco antifascista per consentire a lorsignori tutto quello che vorrebbero fare, ossia colorare di fascismo qualsiasi cosa si frapponga tra loro e il pieno potere.

 

La Costituzione sopra la legge UE: la decisione della Corte Costituzionale di Varsavia definisce nuovi limiti legali per la UE

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Colpo di scena da Varsavia. La Corte Costituzionale polacca ha stabilito che la costituzione del paese ha la precedenza su alcune leggi dell’UE.

Lo sforzo della Corte di giustizia dell’Unione europea di interferire nel sistema giudiziario polacco viola il principio dello stato di diritto, il principio del primato della costituzione polacca nonché il principio del mantenimento della sovranità nel processo di integrazione europea ”, ha stabilito il tribunale. Questo porta lo scontro fra la Polonia e la commissione a un livello superiore, perché contesta l’applicabilità delle leggi di Bruxelles nel Paese, e dato che, per ora, la Commissione non ha una forza armata per applicarle, si rischia di arrivare a uno stallo.

Come riporta DW, la corte ha esaminato specificamente la compatibilità delle disposizioni dei trattati dell’UE, che vengono utilizzate dalla Commissione europea per giustificare l’opinione in merito allo stato di diritto negli Stati membri, con la costituzione polacca.

Una sentenza della Corte di giustizia europea di marzo ha affermato che l’UE può obbligare gli Stati membri a ignorare alcune disposizioni del diritto nazionale, compreso il diritto costituzionale. La Corte di giustizia europea afferma che la procedura recentemente implementata dalla Polonia per la nomina dei membri della sua Corte suprema costituisce una violazione del diritto dell’UE. La sentenza della Corte di giustizia europea potrebbe potenzialmente costringere la Polonia ad abrogare parti di una controversa riforma giudiziaria legata alla nomina dell’equivalente del CSM. Con la propria  decisione la Corte Costituzionale polacca viene a disapplicare, a sua volta, la decisione della Corte di Giustizia. Ricordiamo che il concetto di applicazione della “Rule of law”, fortemente voluto dal centro sinistra nel parlamento europeo, viene a imporre una serie di regole, teoricamente basate sul diritto europeo, che sono indigeste a paesi tradizionalisti come la Polonia,

Il partito di governo PiS ha accolto positivamente la decisione, che fornisce un ulteriore strumento a suo favore, e sicuramente lo utilizzerà a fini politici. “Il primato del diritto costituzionale su altre fonti di diritto deriva direttamente dalla Costituzione della Repubblica di Polonia”, ha scritto su Twitter il portavoce del governo PiS Piotr Muller dopo la decisione della corte. “Oggi (ancora una volta) questo è stato chiaramente confermato dalla Corte Costituzionale”.

Nello stesso tempo Varsavia è il maggio percettore di fondi europei dal 2004, percettore netto, mica come l’Italia che paga più di quanto riceva. Quindi la Commissione ha un forte strumento di pressione verso Varsavia. Nello stesso tempo però Berlino ha delocalizzato nel vicino una parte consistente delle proprie produzioni industriali più scomode e non può permettersi uno scontro economico permanente senza delle ricadute negativa. la Polonia è un importante membro della Nato che poi confida direttamente sull’aiuto di Washington nei confronti dei vicini russi e bielorussi. Si è aperta una partita molto complessa. La Commissione per ora si riserva di studiare la sentenza prima di reagire, ma reagirà, e il rischio è di giungere al Polexit, all’uscita della Polonia dalla UE

Ora un  semplice pensiero: alla fine Bruxelles può solo ricattare con i soldi Varsavia per contrastare questa sentenza. Però nei confronti dell’Italia, datore, netto, cosa potrebbe fare, nel caso di una sentenza sulla superiorità del diritto italiano su quello europeo? Niente, perché noi paghiamo più di quanto prendiamo…

Fonte: https://scenarieconomici.it/la-costituzione-sopra-la-legge-ue-la-decisione-della-corte-costituzionale-di-varsavia-definisce-nuovi-limiti-legali-per-la-ue/

 

 

RestiamoLiberi! Firma contro il ddl Zan, la legge bavaglio anti-omotransfobia!

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Segnalazione dell’Associazione Pro Vita e Famiglia

Le associazioni LGBT e alcuni partiti come Pd e M5S vogliono una norma contro l’omotransfobia, e il ddl Zan rischia di essere approvato definitivamente al Senato. Un simile disegno di legge è inutile, perché le persone omosessuali e transessuali sono già giustamente tutelate dalla legge contro atti violenti, ingiuriosi o discriminatori, come tutti, a prescindere dalle proprie tendenze sessuali. Invece, il ddl Zan prevede di punire con la reclusione mal definiti atti di omofobia o di transfobia, mettendo in pericolo libertà e diritti, in primis quelli di donne e bambini.

Infatti il disegno di legge imporrebbe i controversi concetti di “genere” e “identità di genere”, obbligando quindi a trattare un maschio biologico che si percepisce come donna in tutto e per tutto come una donna: garantendogli quindi l’accesso a luoghi e ambiti riservati alle donne, quali bagni, spogliatoi e gare sportive femminili (pena l’accusa di discriminazione sulla base dell’identità di genere), col serio rischio di agevolare abusi e violenze contro le donne, come del resto è già accaduto in Paesi con leggi simili.

Il ddl Zan, poi, introdurrebbe surrettiziamente l’ideologia gender nelle scuole, attraverso l’istituzione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, in occasione della quale dovranno essere organizzati negli istituti incontri, cerimonie e iniziative analoghe. E chi dovesse manifestare pubblicamente sostegno per la famiglia naturale e per il diritto dei bambini a crescere con una mamma e un papà potrebbe essere condannato alla reclusione, in quanto tale atto potrebbe essere interpretato come omofobico o transfobico.

Se non reagiamo, questa “legge bavaglio” sarà presto approvata e rischieremo tutti il carcere e la rieducazione arcobaleno: firma ora questa petizione, compilando il modulo, per chiedere al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Draghi e al Presidente del Senato Casellati di non approvare questa legge liberticida!

— Ecco il messaggio che invieremo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato — Continua a leggere

Altri “esperti” sconfitti dalla pandemia: i costituzionalisti

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di Corrado Ocone

C’è una categoria di studiosi che più degli altri esce sconfitta dalla gestione della pandemia: i costituzionalisti. Prima di tutto coloro che, per la loro rigidità ideologica, negli anni passati avevamo imparato ad apostrofare, con rispetto ma anche con un non velato sfottò, le “vestali della Costituzione”. Per loro la legge fondamentale andava interpretata alla lettera, non nello spirito, come un testo sacro che non viveva nel tempo ma si sottraeva ad ogni modifica o adattamento. Un totem.

Fu in quest’ottica che essi si opposero alle proposte di riforma e ai referendum prima di Berlusconi e poi di Renzi, e si mobilitarono con appelli gridando all’ “emergenza democratica” ogni qualche volta qualche piccola modifica veniva proposta o avanzata (soprattutto dal centrodestra). D’altronde non era la Costituzione figlia della Resistenza? E, se la Resistenza era stata antifascista, per una sorta di proprietà transitiva “fascista” era anche chiunque volesse modificare in qualche punto la Carta, fosse anche per adattarla a nuove esigenze.

Arrivata la pandemia, e con il governo più a sinistra della storia, le “vestali” di colpo tacquero. E non solo loro: furono pochissime le voci fra i costituzionalisti che mossero appunti, sotto il governo Conte, ai famigerati dpcm, alla sistematica messa da parte del Parlamento e delle opposizioni, alla assoluta leggerezza con cui venivano limitate le libertà fondamentali, alla segretezza con cui fu tenuta nascosta la promulgazione di uno stato d’emergenza che, lungi dall’essere provvisorio, sembrò a un certo punto dovesse continuare all’infinito. Ci fu addirittura qualcuno, ad esempio l’insigne Zagrebelsky, che si prodigò in vere e proprie capriole mentali e verbali per giustificare tale modus operandi.

Perché ciò avveniva può essere spiegato in due modi, soprattutto: 1. la militanza a sinistra della più parte dei costituzionalisti, che quindi si affidavano toto corde al premier del governo fondato sull’asse Zingaretti-Speranza; 2. l’aspettativa di prebende e consulenze da parte di un governo non certo parco su questo fronte verso tecnici e esperti Un governo che a un certo punto cadde e fu sostituito dall’attuale di Mario Draghi. Il quale è sicuramente più rispettoso del Parlamento e delle forme della democrazia ma è pure lui costretto spesso a non seguire la Costituzione: vuoi perché pressato dall’ala sinistra del suo esecutivo (che è in perfetta continuità con la maggioranza del governo precedente); vuoi perché effettivamente in punti importanti la Costituzione italiana ha grossi limiti, storici e culturali (fu pur sempre scritta anche da un ampio fronte socialcomunista e in genere non liberale), che non permettono più di rispondere alle esigenze del presente.

Fonte: https://www.nicolaporro.it/gli-altri-esperti-sconfitti-dalla-pandemia/

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Ungheria. Orban mette in costituzione che il matrimonio è tra un uomo ed una donna

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«Hungary’s government intensified its battle against what it called “modern” thinking by proposing legal amendments on marriage and adoption that cited divine creation»
«Marriage must be between man and woman, and only people in such a union would be allowed to adopt children, according to legislation submitted to parliament on Tuesday by Prime Minister Viktor Orban’s government»
«Though same sex couples have already been limited to civic partnerships and excluded from marriage, the proposed changes would take the European Union member state further into conservative territory»
Orban has spent his decade in office fighting the EU over the rule of law and what he portrays as liberal attacks on Hungary’s Christian values»
«While “Hungarians are patient and tolerant” toward homosexuality, Orban said on public radio last month, the role of children remains a “red line that can’t be crossed.”»
«The latest constitutional proposal also cites “children’s right to an identity conforming to their birth gender.”»
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Il problema sarebbe giuridicamente facilmente risolvibile se la nuzialità omosessuale non fosse una delle bandiere dei liberal socialisti, che la sostengono a spada tratta: non vogliono trattare con quanti non la riconoscano e non la applichino. Li trattano come se fossero dei viziosi degenerati.
Assieme alla Polonia, non è l’unica nazione a questo mondo.
Russia, Putin: finchè ci sarò io matrimonio solo tra uomo e donna.
Già. Sembrerebbe essere cosa strana, ma di questi tempi un concetto così naturale deve essere scritto a chiare lettere nella costituzione.
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Hungary to Enshrine Religious Gender Doctrine Into Constitution.
– Bill cites ‘creation’ in defining marriage between man, woman
– Government seeks to exclude same-sex couples from adoptions

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Ddl Zan, nel “salva-idee” i segnali di uno Stato totalitario

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Chiariamo le idee sull’emendamento di Forza Italia, che non è quello che sembra o si vuol far apparire come un “compromesso”. Chi deciderà cos’è pluralismo di idee? L’indeterminazione della legge ricorda l’ Unione Societica. Non è Zan a “consentire” la libera espressione, ma la Costituzione della Repubblica italiana.

di Gianfranco Amato

In realtà si tratta di un emendamento esile: «Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».

Ma questo non cambia il vulnus della legge, per tre motivi fondamentali:

1) Chi decide quando una condotta si può ritenere riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte? Prendiamo, ad esempio, l’ormai celebre vicenda di Lizzano, ovvero l’iniziativa di preghiera in chiesa ritenuta istigazione all’odio. In quel caso, chi avrebbe dovuto preventivamente valutare se l’iniziativa potesse o meno rientrare nel pluralismo delle idee e nella libertà delle scelte: il parroco, i fedeli, l’Arcigay, i contestatori, l’esagitato sindaco, i Carabinieri o la competente Procura della Repubblica?

2) L’esperienza del sistema anglosassone ha ampiamente dimostrato che nei cosiddetti “hate crime” (crimini d’odio) la valutazione circa la riconducibilità di una condotta alle libertà costituzionali spetta al giudice. Ci avviamo, quindi, verso l’ipotesi di un reato giurisprudenziale? Se così fosse, però, si porrebbe un problema. Introdurre un reato senza definirne il suo presupposto giuridico è tipico dei sistemi totalitari. In uno Stato di diritto vige quello che viene definito principio di legalità, in virtù del quale il cittadino ha diritto di sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento – soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale – prima del processo e non al processo. Il contrario è tipico delle dittature. In Unione Sovietica, per esempio, vigeva il tristemente noto “delitto di azione controrivoluzionaria”, previsto dall’art. 58 del Codice Penale, che definiva tale reato in questo modo: «Un’azione controrivoluzionaria è qualunque azione diretta a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’U.R.S.S. […], o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’U.R.S.S. e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria». Qualunque azione. In realtà, non esisteva una definizione chiara del delitto di azione controrivoluzionaria semplicemente perché esso veniva utilizzato come strumento per schiacciare l’opposizione e la dissidenza contro il regime comunista. Esattamente come ora si pretenderebbe di schiacciare l’opposizione e la dissidenza rispetto all’ideologia omosessualista. Continua a leggere

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