Depistaggio sull’origine del Covid: Fauci “in segreto” nella sede CIA

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di Federico Punzi

Ha partecipato all’indagine dell’Agenzia per influenzarne le conclusioni spingendo per l’origine naturale. I finanziamenti a Wuhan e la falsa testimonianza al Congresso

Il Congresso Usa la commissione sulla pandemia Covid l’ha istituita davvero, pochi giorni dopo l’inizio della legislatura, e non si è fatto limitare l’ambito di indagine da una conferenza stampa del presidente Biden. Ebbene, la Commissione ha scoperto che il dottor Anthony Fauci, all’epoca direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force presidenziale per l’emergenza Covid, è stato accompagnato in segreto nel quartier generale della CIA, dove ha “partecipato all’analisi” per “influenzare” l’indagine dell’Agenzia sulle origini del Covid-19.

Che vuol dire in segreto? Che è stato fatto entrare “senza una registrazione di ingresso”. Il presidente della Commissione, Brad Wenstrup, ha chiesto all’ispettore generale del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, documenti, comunicazioni e altre prove dei contatti tra Fauci e la CIA.

Ora, i contatti tra il virologo e la CIA sono interessanti perché proprio Fauci ha promosso la stesura di “Proximal Origin”, il famigerato documento utilizzato per bollare come teoria del complotto l’ipotesi della fuga di laboratorio.

 

Trattato come una rockstar

Secondo una inchiesta di Michael Shellenberger, Matt Taibbi e Alex Gutentag, Fauci avrebbe screditato la tesi della fuga di laboratorio e “spinto” invece il controverso articolo “Proximal Origin” durante le riunioni della CIA, del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca. “Le opinioni degli esperti di Fauci sono state prese in significativa considerazione e facevano parte della nostra valutazione classificata”, ha spiegato un agente CIA decorato e con esperienza in Asia. “La sua opinione ha sostanzialmente modificato le conclusioni che sono state successivamente tratte”.

La stessa fonte conferma che Fauci è stato fatto entrare e uscire dalla sede CIA senza registrazione e che veniva per “promuovere la tesi dell’origine naturale”. “Sapeva cosa stava succedendo. Si stava parando il culo e stava cercando di farlo con la comunità di Intelligence. So che è venuto più volte ed è stato trattato come una rockstar“.

Fauci e la CIA potrebbero aver collaborato ad un vero e proprio insabbiamento e depistaggio sulle origini del Covid ai danni del pubblico americano ma anche delle autorità politiche del loro Paese. Tra aprile e maggio 2020 l’allora presidente Donald Trump accennò al virus prodotto nel laboratorio di Wuhan, ma la tesi era già stata screditata da Fauci nel governo.

 

Corrotti sei analisti

Contatti preoccupanti, osserva la Commissione della Camera, anche alla luce delle recenti testimonianze di informatori secondo cui la CIA avrebbe corrotto sei analisti, con “significativi incentivi monetari”, per modificare le loro conclusioni sull’origine del Covid-19, dalla fuga da un laboratorio cinese alla trasmissione da un animale.

Secondo un informatore di “alto livello” della CIA, l’Agenzia “ha cercato di ricompensare sei analisti che avevano scoperto che il SARS-CoV-2 probabilmente aveva avuto origine in un laboratorio di Wuhan, se avessero cambiato posizione e avessero affermato che il virus era passato dagli animali all’uomo”. Al termine dell’analisi, sei dei sette membri del team ritenevano che l’intelligence e la scienza fossero “sufficienti per effettuare una valutazione con basso grado di certezza che il Covid-19 provenisse da un laboratorio a Wuhan, in Cina”, si legge nella lettera di Wenstrup. “Il settimo membro della squadra, il più anziano, era l’unico a credere che avesse avuto origine per zoonosi”.

L’informatore sostiene, si legge inoltre nella lettera, che “per arrivare alla decisione pubblica finale di incertezza, agli altri sei membri sia stato dato un significativo incentivo monetario per cambiare la loro posizione”, specificando che gli analisti erano “funzionari esperti con significative competenze scientifiche”.

 

I rapporti Fauci-CIA

Come si legge nel comunicato di martedì della Commissione:

La discutibile presenza del dottor Fauci alla CIA, insieme alle prove recentemente scoperte secondo cui il dottor Fauci “ha spinto” la stesura di “Proximal Origin” – il famigerato documento utilizzato per tentare di “confutare” la teoria della fuga di laboratorio – dà credito alle crescenti preoccupazioni circa la promozione di una falsa narrazione sulle origini del Covid-19 da parte di più agenzie governative federali. Il presidente Wenstrup sta cercando tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’accesso del dottor Fauci alle strutture della CIA e ai dipendenti della CIA in relazione a queste accuse. Inoltre, dopo essere venuto a conoscenza di ulteriori informazioni, il Sottocomitato ristretto chiede all’agente speciale Brett Rowland di comparire per un’intervista trascritta riguardante i presunti movimenti del dottor Fauci da e verso la CIA. Poiché le prove crescenti continuano a suggerire che i funzionari del governo federale abbiano nascosto le origini del Covid-19, indagare su qualsiasi influenza impropria garantirà la futura responsabilità non solo della comunità dell’Intelligence, ma anche dei funzionari della sanità pubblica.

 

Cosa bisognava nascondere

Ma perché il dottor Fauci e la CIA avrebbero dovuto collaborare ad un depistaggio sulle origini del Covid. Perché, come abbiamo riportato su Atlantico Quotidiano già nel settembre 2021, il laboratorio di Wuhan da cui il virus è uscito è stato indirettamente finanziato dal National Institutes of Health (NIH), tramite la EcoHealth Alliance di Peter Daszak, dal 2014 al 2020, con un importo di 600.000 dollari, per “studiare la trasmissione dei coronavirus dai pipistrelli all’uomo”, nonostante si conducessero notoriamente ricerche di guadagno di funzione (potenziamento dei virus, per renderli più infettivi per l’uomo), sottoposte a moratoria dall’amministrazione Obama.

Solo di recente il NIH ha ammesso che “l’Istituto di Virologia di Wuhan ha condotto un esperimento che ha violato i termini dell’accordo di finanziamento per quanto riguarda l’attività virale e che potrebbe causare problemi sanitari e altri esiti inaccettabili”.

Gli ex direttori del NIAID e del NIH, Fauci e Collins, “hanno ripetutamente mentito – consapevolmente, volontariamente e sfacciatamente – su questo argomento”, ha scritto su Twitter il prof. Richard H. Ebright:

Hanno mentito perché avevano finanziato la ricerca sul guadagno di funzione e potenziato la ricerca su potenziali agenti pandemici a Wuhan. Hanno anche mentito perché avevano violato in modo illecito le politiche del governo Usa per finanziare la ricerca, violando la moratoria sulla ricerca sul guadagno di funzione in vigore nel 2014-2016 e violando il requisito del rapporto rischio-beneficio della ricerca ePPP in vigore dal 2017. Il loro finanziamento ad una ricerca sconsiderata e il loro comportamento illecito nel violare le politiche del governo Usa, hanno probabilmente causato la pandemia di Covid-19 e probabilmente hanno ucciso più di 20 milioni di persone e sono costati più di 25 trilioni di dollari.

 

Falsa testimonianza al Congresso

Il dottor Fauci ha negato persino davanti al Congresso, tanto da essere stato deferito al Dipartimento di Giustizia, nell’agosto scorso, dal senatore Repubblicano Rand Paul per aver presumibilmente mentito sotto giuramento: “Non esiste caso di spergiuro più evidente nella storia delle testimonianze governative di quello di Fauci”.

L’ex direttore del NIAID “ha affermato categoricamente che il governo non ha mai finanziato questa ricerca sul guadagno di funzione”, ha spiegato il senatore Paul a Fox News. “Ora abbiamo il Government Accountability Office che ha ammesso che il finanziamento proveniva dal NIH” e “il direttore ad interim del NIH, Lawrence Tabak, che ammette per iscritto che proveniva dal NIH”.

 

Le e-mail

La “smoking gun”, secondo Paul, è che “Fauci in privato diceva l’opposto di ciò che ha detto in pubblico, quando mi ha detto che assolutamente non finanziamo la ricerca sul guadagno di funzione in Cina”. “In privato dice sospettiamo che il virus sia stato manipolato e siamo sospettosi perché sappiamo che stanno facendo ricerche sul guadagno di funzione. Poi prosegue descrivendo la ricerca, ed è esattamente la ricerca finanziata dal NIH”.

Il senatore si riferiva ad una e-mail del febbraio 2020 in cui Fauci descriveva dettagliatamente una chiamata con il ricercatore britannico Jeremy Farrar, all’epoca direttore del Wellcome Trust. Secondo Fauci, i partecipanti alla chiamata della task force, tra cui Francis Collins, ex direttore del NIH, e altri scienziati “altamente credibili” con esperienza in biologia evoluzionistica, avevano espresso preoccupazione per il “fatto che, dopo aver visto le sequenze di diversi isolati di nCoV, c’erano mutazioni nel virus che sarebbe stato molto insolito che si fossero evolute naturalmente nei pipistrelli e c’era il sospetto che questa mutazione fosse stata inserita intenzionalmente“.

“Sospetto accresciuto dal fatto che gli scienziati dell’Università di Wuhan sono noti per aver lavorato a esperimenti di guadagno di funzione per determinare i meccanismi molecolari associati ai virus dei pipistrelli che si adattano alle infezioni umane, e l’epidemia ha avuto origine a Wuhan”, scriveva Fauci.

 

Articolo completo: Depistaggio sull’origine del Covid: Fauci “in segreto” nella sede CIA (nicolaporro.it)

 

Isolamento, green pass, tamponi: cosa cambia nella gestione del Covid

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Segnalazione di Wall Street Italia

di Mariangela Tessa

Stop alla quarantena dopo 5 giorni senza tampone, fine del green pass per entrate negli ospedali e RSA. Sono alcune delle novità introdotte dal Governo Meloni nella gestione dei Covid presenti nel cosiddetto decreto “anti-Rave party”, passato al Senato con 92 sì, 75 no e un astenuto e che dovrà essere votato anche alla Camera, probabilmente subito dopo Natale, tra il 27 e il 28 dicembre 2022. Vediamo nel dettaglio le novità:

  • Fine della quarantena senza tampone. Come già preannunciato, per chi ha contratto il Covid, l’isolamento, che oggi dura 5 giorni, si concluderà senza bisogno di fare il tampone. In realtà nella norma non viene specificato cosa succede se ci sono ancora sintomi dopo 5 giorni. Una circolare del Ministero dovrà precisare la questione.
  • Stop al green pass per entrare in ospedale. Il decreto prevede l’abolizione del green pass negli ospedali, ultimo luogo in cui era rimasto l’obbligo (fino a fine dicembre 2022). Familiari e visitatori a strutture di ospedali, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, non avranno più l’obbligo di esibire il certificato verde.
  • Scende a 5 giorni l’autosorveglianza dei contatti dei positivi. Per quanto riguarda le persone che hanno avuto contatti stretti con i positivi, che già oggi possono uscire se non hanno sintomi, teoricamente utilizzando la mascherina, ora potranno autosorvegliarsi per soli 5 giorni (fino ad oggi erano 10).
  • Sospensione multe per i no vax. Il decreto prevede inoltre fino al 30 giugno dell’anno prossimo la sospensione dei procedimenti per le sanzioni da 100 euro, attualmente previste per gli over 50, insegnanti, forze dell’ordine che al 15 giugno scorso non erano in regola con le vaccinazioni.
  • Unità per il completamento della campagna vaccinale. È stata, invece, prorogata fino al 1° luglio 2023 (dal 1° gennaio 2023) l’attività dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia, guidata dal generale Tommaso Petroni, istituita al termine dell’incarico del commissario speciale, il generale Francesco Figliolo.
Oms: 14,8 milioni morti in più nel mondo per il Covid
Mentre si allentano dunque le regole nella gestione del Covid, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere che sono 14,8 milioni le morti in eccesso causate in tutto il mondo dalla pandemia di Covid-19, tra 2020 e 2021: la stima comprende anche tutte quelle collaterali dovute ad esempio all’interruzione dei servizi sanitari e si tratta, infatti, di quasi il triplo dei decessi riportati nello stesso periodo per essere stati causati direttamente dal virus Sars-CoV-2. Il dato è stato pubblicato sulla rivista “Nature” ed è tra le stime più prudenti effettuate da ricerche simili.

Covid, addio restrizioni. E le viro-star frignano

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di Matteo Milanesi

Eliminato il bollettino Covid e reintegrati i medici no vax. Ecco i primi segnali del nuovo governo di Giorgia Meloni

Il governo cambia, la pandemia è tramontata, gli italiani vaccinati sono oltre il 90 per cento del totale, ma le viro-star non sembrano voler mollare. Il monito rimane sempre lo stesso: avvertimento spargi-panico sull’arrivo di nuove ondate (puntualmente senza portare alcun incremento della pressione ospedaliera), che andrebbero a legittimare ulteriori chiusure, restrizioni e limitazioni.

Il grande preso di mira di queste ultime ore è, senza alcun dubbio, il governo Meloni. Il neoministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l’abolizione del bollettino Covid giornaliero ed il reintegro del personale sanitario non vaccinato, sospeso precedentemente da Mario Draghi e Roberto Speranza. Inutile dire la reazione delle viro-star: attacchi isterici, previsioni apocalittiche, rispolvero della formula che associa il negazionismo pandemico alla destra.

“Bollettino ogni mezza giornata”

Primo su tutti, come sempre, è stato il virologo Massimo Galli, secondo cui l’eliminazione del bollettino sarebbe una “misura immotivata”, applicata da chi vuole “calcare la mano per motivi che non sono scientifici e che di questo fanno un po’ una bandiera” (ed eccolo qui il rispolvero negazionista di cui abbiamo appena parlato). Da neoeletto ed esponente del Partito Democratico, non può mancare lo zanzarologo Andrea Crisanti, il quale si supera, affermando come la sua idea (e quella dei dem) sarebbe quella dell’istituzione di un bollettino ogni mezza giornata. Un memento mori ogni poche ore, tanto per terrorizzare la fascia popolare più anziana, sicuramente più fragile, ma che si avvia alla somministrazione della quinta (quinta!) dose di vaccino anti-Covid.

“Gestione ordinaria”

Nonostante le posizioni di qualche mese fa, rigorosamente pro-green pass, pro-restrizioni, pro-lockdown, è l’Ordine dei Medici che sembra aver invertito la rotta: “Mi pare che il ministro abbia un’idea caratterizzata dal senso di responsabilità e da un ragionamento che tiene conto dell’andamento della pandemia. Si va verso una gestione ordinaria, di normalizzazione, e in questo senso rendere il bollettino settimanale mi pare coerente”, ha affermato il medico Anelli. Eppure, qualche rimasuglio ideologico della politica dirigista di Roberto Speranza è ancora presente: “Se succede come in Germania, dove i casi e i decessi sono aumentati, potremmo tornare ad avere una percezione più frequente di quello che sta succedendo”. Insomma, è il classico “fine emergenza mai”: a seconda dell’andamento del trend pandemico, indipendentemente dalle dosi di vaccino somministrate, gli italiani dovranno essere sempre pronti a vedersi limitate le proprie libertà personali.

Accoglie con estremo favore, invece, il virologo Matteo Bassetti parlando di “decisione giustissima”; mentre è un’altra viro-star a rimanere scettica sull’intervento di Schillaci: l’ex consigliere di Speranza, Walter Ricciardi, il quale ha confessato di essere “perplesso” sulle nuove misure adottate dalla coalizione di centrodestra.

Addio viro-star

Ma la vera bomba è arrivata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nella giornata di ieri ha lanciato un monito al governo Meloni, quasi a voler indicare un proprio dissenso rispetto al cambia di rotta adottato dopo l’addio di Roberto Speranza: “Mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse”, ha specificato ieri il titolare del Quirinale.

In questa fase, almeno sul lato della lotta al Covid, Giorgia Meloni pare essere un fiume in piena, contro tutto e tutti, abbattendo la frangia viro-star che vorrebbe tenerci serrati in casa, chiusi in nome del tanto sbandierato “modello cinese” di questi due anni emergenziali. La musica sembra essere definitivamente cambiata. Finalmente, si è arrivati alla consapevolizzazione di una malattia trasformata a semplice influenza, imparagonabile rispetto a quella che era la sua rilevanza pochi mesi fa. Ed anche i chiusuristi, prima o poi, se ne dovranno fare una ragione.

Matteo Milanesi, 29 ottobre 2022 https://www.nicolaporro.it/covid-addio-restrizioni-e-le-viro-star-frignano/

Cina: Xi si prepara al conto alla rovescia finale

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di Pepe Escobar

19.10.2022

Ciò che spinge la Cina e la Russia è che prima o poi saranno loro a governare l’Heartland.

Il discorso del Presidente Xi Jinping, durato 1h45min, all’apertura del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese (CPC) presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, è stato un coinvolgente esercizio di informazione del passato recente sul futuro prossimo. Tutta l’Asia e tutto il Sud globale dovrebbero esaminarlo attentamente.

La Sala Grande era sontuosamente addobbata con striscioni rosso vivo. Uno slogan gigante appeso in fondo alla sala recitava: “Lunga vita al nostro grande, glorioso e corretto partito”.

Un altro, in basso, fungeva da riassunto dell’intera relazione:

“Tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, attuare pienamente il Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, portare avanti il grande spirito fondatore del partito, unirsi e lottare per costruire pienamente un Paese socialista moderno e promuovere pienamente il grande ringiovanimento della nazione cinese”.

Fedele alla tradizione, il rapporto ha delineato i risultati ottenuti dal PCC negli ultimi 5 anni e la strategia della Cina per i prossimi 5 – e oltre. Xi prevede “feroci tempeste” in arrivo, interne ed estere. Il rapporto è stato altrettanto significativo per ciò che non è stato detto o lasciato sottilmente intendere.

Tutti i membri del Comitato centrale del PCC erano già stati informati del rapporto – e lo avevano approvato. Trascorreranno questa settimana a Pechino per studiare i dettagli e sabato voteranno per l’adozione. A quel punto verrà annunciato un nuovo Comitato Centrale del PCC e verrà formalmente approvato un nuovo Comitato Permanente del Politburo, i sette che governano davvero.

Questo nuovo schieramento di leadership chiarirà i volti della nuova generazione che lavoreranno a stretto contatto con Xi, oltre a chi succederà a Li Keqiang come nuovo Primo Ministro: quest’ultimo ha terminato i suoi due mandati e, secondo la Costituzione, deve dimettersi.

Nella Sala Grande sono presenti anche 2.296 delegati che rappresentano gli oltre 96 milioni di membri del PCC. Non sono semplici spettatori: durante la sessione plenaria che si è conclusa la scorsa settimana, hanno analizzato in profondità ogni questione importante e si sono preparati per il Congresso nazionale. Votano le risoluzioni del partito, anche se queste vengono decise dai vertici del partito a porte chiuse.

I punti chiave

Xi sostiene che negli ultimi 5 anni il PCC ha fatto progredire strategicamente la Cina, rispondendo “correttamente” (terminologia del Partito) a tutte le sfide estere. In particolare, i risultati chiave includono la riduzione della povertà, la normalizzazione di Hong Kong e i progressi nella diplomazia e nella difesa nazionale.

È significativo che il ministro degli Esteri Wang Yi, seduto in seconda fila, dietro ai membri del Comitato permanente in carica, non abbia mai staccato gli occhi da Xi, mentre gli altri leggevano una copia del rapporto sulla loro scrivania.

Rispetto ai risultati ottenuti, il successo della politica “Zero-Covid” ordinata da Xi rimane molto discutibile. Xi ha sottolineato che ha protetto la vita delle persone. Ciò che non ha potuto dire è che la premessa della sua politica è trattare il Covid e le sue varianti come un’arma biologica statunitense diretta contro la Cina. Ovvero, una seria questione di sicurezza nazionale che ha la meglio su qualsiasi altra considerazione, persino sull’economia cinese.

Il Covid zero ha colpito duramente la produzione e il mercato del lavoro e ha praticamente isolato la Cina dal mondo esterno. Un esempio lampante: I governi distrettuali di Shanghai stanno ancora pianificando l’azzeramento del Covid in un arco di tempo di due anni. Lo zero-Covid non sparirà presto.

Una grave conseguenza è che l’economia cinese crescerà sicuramente quest’anno meno del 3% – ben al di sotto dell’obiettivo ufficiale di “circa il 5,5%”.

Vediamo ora alcuni dei punti salienti del rapporto Xi.

Taiwan: Pechino ha iniziato “una grande lotta contro il separatismo e le interferenze straniere” a Taiwan.

Hong Kong: è ora “amministrata da patrioti, che la rendono un posto migliore”. A Hong Kong c’è stata “una grande transizione dal caos all’ordine”. Corretto: la rivoluzione dei colori del 2019 ha quasi distrutto un importante centro commerciale/finanziario globale.

Riduzione della povertà: Xi l’ha salutata come uno dei tre “grandi eventi” dell’ultimo decennio insieme al centenario del PCC e al socialismo con caratteristiche cinesi che entra in una “nuova era”. La riduzione della povertà è al centro di uno dei “due obiettivi del centenario” del PCC.

Apertura: La Cina è diventata “un importante partner commerciale e una destinazione importante per gli investimenti stranieri”. Xi confuta l’idea che la Cina sia diventata più autarchica. La Cina non si impegnerà in alcun tipo di “espansionismo” durante l’apertura al mondo esterno. La politica statale di base rimane: la globalizzazione economica. Ma – non l’ha detto – “con caratteristiche cinesi”.

“Auto-rivoluzione”: Xi ha introdotto un nuovo concetto. L’”auto-rivoluzione” permetterà alla Cina di sfuggire a un ciclo storico che porta a una recessione. E “questo assicura che il partito non cambierà mai”. Quindi, o il PCC o il fallimento.

Il marxismo: rimane sicuramente uno dei principi guida fondamentali. Xi ha sottolineato: “Dobbiamo il successo del nostro partito e del socialismo con caratteristiche cinesi al marxismo e a come la Cina è riuscita ad adattarlo”.

Rischi: questo è stato il tema ricorrente del discorso. I rischi continueranno a interferire con i “due obiettivi centenari”. L’obiettivo numero uno è stato raggiunto l’anno scorso, in occasione del centenario del PCC, quando la Cina ha raggiunto lo status di “società moderatamente prospera” sotto tutti i punti di vista (xiaokang, in cinese). L’obiettivo numero due dovrebbe essere raggiunto al centenario della Repubblica Popolare Cinese, nel 2049: “costruire un Paese socialista moderno che sia prospero, forte, democratico, culturalmente avanzato e armonioso”.

Sviluppo: l’attenzione si concentrerà sullo “sviluppo di alta qualità”, compresa la resilienza delle catene di approvvigionamento e la strategia economica della “doppia circolazione”: l’espansione della domanda interna in parallelo agli investimenti esteri (per lo più incentrati sui progetti BRI). Questa sarà la priorità assoluta della Cina. Quindi, in teoria, qualsiasi riforma privilegerà una combinazione di “economia socialista di mercato” e apertura di alto livello, mescolando la creazione di una maggiore domanda interna con una riforma strutturale dal lato dell’offerta. Traduzione: “Doppia circolazione” con gli steroidi.

“Democrazia a processo completo”: è l’altro nuovo concetto introdotto da Xi. Si traduce come “democrazia che funziona”, come il ringiovanimento della nazione cinese sotto – che altro – la guida assoluta del PCC: “Dobbiamo garantire che il popolo possa esercitare i propri poteri attraverso il sistema del Congresso del popolo”.

Cultura socialista: Xi ha detto che è assolutamente necessario “influenzare i giovani”. Il PCC deve esercitare un controllo ideologico e assicurarsi che i media favoriscano una generazione di giovani “che siano influenzati dalla cultura tradizionale, dal patriottismo e dal socialismo”, a vantaggio della “stabilità sociale”. La “storia della Cina” deve arrivare ovunque, presentando una Cina “credibile e rispettabile”. Questo vale certamente per la diplomazia cinese, anche per i “Guerrieri del Lupo”.

“Sinicizzare la religione”: Pechino continuerà la sua azione di “sinicizzazione della religione”, ovvero di adattamento “proattivo” della “religione e della società socialista”. Questa campagna è stata introdotta nel 2015, e significa ad esempio che l’Islam e il Cristianesimo devono essere sotto il controllo del PCC e in linea con la cultura cinese.

La promessa di Taiwan

Arriviamo ora ai temi che ossessionano completamente l’egemone in declino: il legame tra gli interessi nazionali della Cina e il modo in cui questi influenzano il ruolo dello Stato-civiltà nelle relazioni internazionali.

Sicurezza nazionale: “La sicurezza nazionale è il fondamento del ringiovanimento nazionale e la stabilità sociale è un prerequisito della forza nazionale”.

Le forze armate: l’equipaggiamento, la tecnologia e la capacità strategica del PLA saranno rafforzati. Va da sé che ciò significa un controllo totale del PCC sulle forze armate.

“Un Paese, due sistemi”: Si è dimostrato “il miglior meccanismo istituzionale per Hong Kong e Macao e deve essere rispettato a lungo termine”. Entrambi “godono di un’elevata autonomia” e sono “amministrati da patrioti”. Xi ha promesso di integrare meglio entrambi nelle strategie nazionali.

Riunificazione di Taiwan: Xi si è impegnato a completare la riunificazione della Cina. Traduzione: restituire Taiwan alla madrepatria. Il discorso è stato accolto da un fiume di applausi, che hanno portato al messaggio chiave, rivolto contemporaneamente alla nazione cinese e alle forze di “interferenza straniera”: “Non rinunceremo all’uso della forza e prenderemo tutte le misure necessarie per fermare tutti i movimenti separatisti”. Il punto cruciale: “La risoluzione della questione di Taiwan è una questione che riguarda il popolo cinese stesso, che deve essere decisa dal popolo cinese”.

È anche significativo che Xi non abbia nemmeno menzionato lo Xinjiang per nome: solo implicitamente, quando ha sottolineato che la Cina deve rafforzare l’unità di tutti i gruppi etnici. Lo Xinjiang per Xi e la leadership significa industrializzazione dell’Estremo Occidente e nodo cruciale della BRI: non l’oggetto di una campagna di demonizzazione imperiale. Sanno che le tattiche di destabilizzazione della CIA utilizzate in Tibet per decenni non hanno funzionato nello Xinjiang.

Al riparo dalla tempesta

Vediamo ora di analizzare alcune variabili che incidono sugli anni molto difficili che attendono il PCC.

Quando Xi ha parlato di “tempeste feroci in arrivo”, è quello che pensa 24 ore su 24: Xi è convinto che l’URSS sia crollata perché l’egemone ha fatto di tutto per indebolirla. Non permetterà che un processo simile faccia deragliare la Cina.

A breve termine, la “tempesta” potrebbe riferirsi all’ultimo round della guerra americana senza esclusione di colpi alla tecnologia cinese – per non parlare del libero scambio: tagliare alla Cina l’acquisto o la produzione di chip e componenti per supercomputer.

È lecito pensare che Pechino mantenga l’attenzione a lungo termine, scommettendo sul fatto che la maggior parte del mondo, soprattutto il Sud globale, si allontanerà dalla catena di approvvigionamento high tech degli Stati Uniti e preferirà il mercato cinese. Man mano che i cinesi diventeranno sempre più autosufficienti, le aziende tecnologiche statunitensi finiranno per perdere mercati mondiali, economie di scala e competitività.

Xi non ha nemmeno menzionato gli Stati Uniti per nome. Tutti i membri della leadership – soprattutto il nuovo Politburo – sono consapevoli di come Washington voglia “sganciarsi” dalla Cina in tutti i modi possibili e continuerà a dispiegare provocatoriamente ogni possibile filone di guerra ibrida.

Xi non è entrato nei dettagli durante il suo discorso, ma è chiaro che la forza trainante in futuro sarà l’innovazione tecnologica legata a una visione globale. Ed è qui che entra in gioco la BRI, ancora una volta, come campo di applicazione privilegiato per queste scoperte tecnologiche.

Solo così possiamo capire come Zhu Guangyao, ex vice ministro delle Finanze, possa essere sicuro che il PIL pro capite in Cina nel 2035 sarebbe almeno raddoppiato rispetto a quello del 2019 e avrebbe raggiunto i 20.000 dollari.

La sfida per Xi e il nuovo Politburo è quella di risolvere subito lo squilibrio economico strutturale della Cina. E pompare di nuovo gli “investimenti” finanziati dal debito non funzionerà.

Si può quindi scommettere che il terzo mandato di Xi – che sarà confermato alla fine di questa settimana – dovrà concentrarsi su una pianificazione rigorosa e sul monitoraggio dell’attuazione, molto più di quanto non sia avvenuto durante i suoi precedenti anni audaci, ambiziosi, abrasivi ma talvolta scollegati. Il Politburo dovrà prestare molta più attenzione alle considerazioni tecniche. Xi dovrà delegare una maggiore autonomia politica a un gruppo di tecnocrati competenti.

Altrimenti, torneremo alla sorprendente osservazione dell’allora premier Wen Jiabao nel 2007: L’economia cinese è “instabile, squilibrata, scoordinata e in definitiva insostenibile”. Questo è esattamente il punto in cui l’egemone vuole che sia.

Allo stato attuale, la situazione è tutt’altro che cupa. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma afferma che, rispetto al resto del mondo, l’inflazione al consumo in Cina è solo “marginale”, il mercato del lavoro è stabile e i pagamenti internazionali sono stabili.BRI,

Il rapporto di lavoro e gli impegni di Xi possono anche essere visti come un capovolgimento dei soliti sospetti geopolitici anglo-americani – Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski -.

Il partenariato strategico Cina-Russia non ha tempo da perdere con i giochi egemonici globali; ciò che li spinge è che prima o poi governeranno l’Heartland – l’isola del mondo – e oltre, con alleati dal Rimland, dall’Africa all’America Latina, tutti partecipanti a una nuova forma di globalizzazione. Certamente con caratteristiche cinesi, ma soprattutto con caratteristiche pan-eurasiatiche. Il conto alla rovescia finale è già iniziato.

Pubblicato su Strategic Culture

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini

Fonte: https://www.geopolitika.ru/it/article/cina-xi-si-prepara-al-conto-alla-rovescia-finale

L’ombra sinistra che lega il Covid e la crisi energetica

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di Claudio Romiti

Se ne parla assai poco o non se ne parla affatto. Tuttavia, a mio modesto parere, c’è una sinistra linea di continuità tra l’emergenza Covid, enfatizzata oltre ogni misura in Italia, e l’emergenza energetica, colossale problema che non potrà certamente essere affrontato con la nostra tipica improvvisazione. E per comprendere in estrema sintesi l’assunto, è sufficiente un rapido raffronto basato sui numeri, che come è noto hanno la testa sempre maledettamente dura. Nel maggio nel 2021 per comprare un euro ci voleva circa 1 dollaro e 22, mentre ora bastano appena 96/97 centesimi. Una perdita assai rilevante in appena 18 mesi, che i keynesioti fanatici della svalutazione competitiva tenderanno a considerare assai vantaggiosa.

Tuttavia, a beneficio di chi invoca scorciatoie di tipo monetario, ricordo che una tale svalutazione impatta in modo diretto sui prezzi delle materie prime, petrolio e gas in primis, e sui cosiddetti semilavorati, i quali vengono acquistati in molte parti del mondo e pagati essenzialmente in dollari. Tant’è che l’Italia, basata su una economia di trasformazione, importa una quantità enorme degli stessi semilavorati e in buona parte da Paesi extracomunitari.

Ed ecco che comincia a intravedersi l’ombra sinistra di una manipolazione monetaria, in sostanza una inondazione di liquidità operata dalla Bce e resasi necessaria dalla catastrofe economica determinata dalle restrizioni sanitarie. In soldoni, è accaduto che vuoi attraverso la via indiretta di un forsennato riacquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario e vuoi con il trasferimento diretto di ingenti risorse monetarie create dal nulla ai membri della zona euro, con grande prodigalità nei riguardi proprio dell’Italia, il valore della moneta unica è sceso ad un livello che non si vedeva da molti anni.

E dal momento che la moneta non è altro che un titolo di debito, questa colossale operazione di rifinanziamento realizzata attraverso i computer della Banca centrale europea, tra le altre cose, ha determinato almeno due evidenti contraccolpi:

1. ha implicitamente distrutto ogni barriera di salvaguardia sul piano della disciplina di bilancio, consentendo al Belpaese di raggiungere un livello di indebitamento prima d’ora impensabile e, per questo, esponendoci al rischio di non riuscire più a sostenere un tale, mostruoso indebitamento;

2. al netto delle conseguenze scaturite dalla guerra in Ucraina e dal deciso rialzo, precedente all’attacco Russo, nei prezzi di molte materie prima, di fatto la debolezza dell’euro sta importando una forte dose addizionale di inflazione, causando una spirale di rincari a cascata che stanno scuotendo dalle fondamenta l’intera economia europea.

Da qui la decisione, non più rinviabile, presa dalla Bce di interrompere gli acquisti di nuovi titoli di debito dei Paesi membri lanciati con la pandemia, limitandosi a sottoscrivere quelli in scadenza. Ciò significa che l’Italia, se vorrà sostenere le bollette di imprese e famiglie, evitando una catastrofe economica senza precedenti, dovrà far ricorso agli odiati mercati finanziari, a meno di improbabili tagli draconiani alla spesa pubblica.

Solo che questa volta, con un debito sovrano che sfiora il 155% del Pil e nel bel mezzo di una drammatica stagflazione, la tanto bistrattata disciplina di bilancio sarà assolutamente necessaria per garantire a chi ci presta i quattrini che saremmo sempre in grado di pagargli quanto meno gli interessi.

Pertanto, il nuovo governo, che si sta per insediare nella peggiore situazione possibile, non potrà in alcun modo prendere in considerazione le ben note sirene del nostro ben noto teatrino politico-sindacale, su cui spicca sempre sul piano della facile demagogia la Cgil di Maurizio Landini. Non è questo proprio il tempo di ascoltare le irresponsabili pretese di chi vorrebbe far aumentare i salari a prescindere dalla condizione drammatica che stiamo vivendo, all’interno di una cornice con più welfare e meno tasse.

Claudio Romiti, 10 ottobre 2022

Fonte: https://www.nicolaporro.it/lombra-sinistra-che-lega-il-covid-e-la-crisi-energetica/

Il multilateralismo al centro del meeting dei BRICS

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di Mario Lettieri e Paolo Raimondi – 29/05/2022

Il multilateralismo al centro del meeting dei BRICS

Fonte: Arianna editrice

Lo scorso 19 maggio i ministri degli Esteri dei Paesi BRICS si sono incontrati, in via telematica, per discutere della situazione strategica globale e per promuovere il loro processo di cooperazione e d’integrazione.
Si tratta di un evento degno di grande attenzione da parte dell’Occidente e in particolare dell’Unione europea. E’ opportuno sempre ricordare che i BRICS rappresentano più del 40% della popolazione mondiale e ben il 20% del Pil del pianeta.
Ovviamente la guerra in Ucraina è stata affrontata. Al punto 11 della Dichiarazione finale si afferma: ”I ministri hanno ricordato le loro posizioni nazionali sulla situazione in Ucraina espresse nelle sedi appropriate, segnatamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’Assemblea Generale dell’Onu. Essi sostengono i negoziati tra Russia e Ucraina. Hanno anche discusso le loro preoccupazioni per la situazione umanitaria in Ucraina e dintorni ed hanno espresso il loro sostegno agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite, delle agenzie Onu e del Comitato Internazione della Croce Rossa per fornire aiuti umanitari in conformità con la risoluzione 46/182 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.”.
Importanza grande ha assunto la sessione separata del gruppo “BRICS Plus”, che ha incluso l‘Argentina, l’Egitto, l’Indonesia, il Kazakistan, la Nigeria, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, il Senegal e la Tailandia in rappresentanza dei Paesi emergenti e di quelli in via di sviluppo.  E’ in considerazione un possibile allargamento dei BRICS. Se ne discuterà a giugno in Cina al 14° summit annuale, dedicato a una “Nuova era di sviluppo globale”.
Il presidente cinese Xi Jinping, definendo la situazione attuale di grande “turbolenza e trasformazione”, ha chiesto un rafforzamento della cooperazione, della solidarietà e della pace attraverso la Global Security Initiative per una “sicurezza comune” da affiancare alla sua Global Development Initiative (Gdi). Egli ha rilevato che lo scontro tra blocchi contrapposti e la persistente mentalità della guerra fredda dovrebbero essere abbandonati a favore della costruzione di una comunità globale di “sicurezza per tutti”. E’opportuno ricordare che la Gdi è stata valutata positivamente da più di 100 Paesi e da molte organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite.
La Dichiarazione fa del multilateralismo l’idea portante della politica dei BRICS. Ribadisce il ruolo guida del G20 nella governance economica globale e sottolinea che esso “deve rimanere intatto per fronteggiare le attuali sfide globali.”. Evidentemente l’aggettivo “intatto” indica la volontà di avere anche la Russia nei meeting del G20, che, dopo l’Indonesia, nei prossimi tre anni saranno presieduti rispettivamente dall’India, dal Brasile e dal Sud Africa.
Un certo disappunto è stato manifestato nei confronti dei Paesi ricchi che nella pandemia Covid non hanno dato una giusta attenzione ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo.
In sintesi, di là del dramma della guerra, nel mondo ci sono segnali per realizzare iniziative miranti a un nuovo ordine mondiale. Per esempio, l’ex presidente brasiliano Lula Da Silva, candidato alle elezioni di ottobre, propone esplicitamente la creazione di una nuova valuta, il Sur, da usare nel commercio latinoamericano per non continuare a dipendere dal dollaro.
A marzo diverse società cinesi hanno acquistato carbone russo pagando in yuan.

E’ il primo acquisto di merci russe pagate in valuta cinese dopo che la Russia è stata sanzionata dai Paesi occidentali.
Crediamo che sia il momento non solo di valutare meglio gli interessi dell’Unione europea ma anche di accentuare il ruolo di maggiore autonomia per contribuire a realizzare un assetto multipolare.
*già sottosegretario all’Economia **economista

Sempre meno persone preoccupate per il clima. Lo schiaffo dell’Istat a Greta Thunberg

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di Michele Iozzino

Roma, 22 apr – Sempre meno persone sono preoccupate per il clima, almeno stando a dati Istat. Una notizia che forse farà piangere Greta Thumberg. Ma si sa, in quello show business che è oggi l’informazione, le mode vanno e vengono.

Il rapporto Bes dell’Istat: “Nel biennio 2020-21 persone meno preoccupate per il clima”

Secondo il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) dell’Istat, nel biennio 2020-2021 si è registrata in tuta Italia un’inversione di tendenza rispetto alla preoccupazione riguardante i cambiamenti climatici. Fino al 2019 la percentuale di persone, in un’età compresa dai 14 anni in su, che riteneva che i cambiamenti climatici e l’aumento dell’effetto serra fossero i principali problemi ambientali, era in crescita. Negli ultimi anni questa percentuale è passata dal 71% al 66,5% del 2021.

Se da una parte questi numeri rimangono comunque rilevanti, dall’altra una simile diminuzione non può passare inosservata. Tanto più che negli ultimi anni la propaganda su questo tema è stata a dir poco martellante. Simbolo dell’attenzione mainstream e un po’ facilona alle questioni ambientali è stata sicuramente Greta Thumberg. La piccola attivista svedese era diventata un fenomeno mediatico globale, mentre oggi sembra scomparsa dalla scena.

La spettacolarizzazione dell’ambientalismo e il suo declino

In questi tempi di spettacolarizzazione della politica e delle informazioni, anche le notizie hanno il loro ciclo vitale. Le battaglie di opinione che prima sembravano importantissime lasciano in fretta lo spazio a qualcos’altro. Un susseguirsi di ondate, in cui un singolo argomento tiranneggia e cannibalizza l’attenzione di tutti per poi finire nel dimenticatoio. Così l’ambientalismo ha dovuto cedere il passo a temi via via più scottanti. Prima il Covid, oggi la guerra in Ucraina, domani chissà.

Un doccia gelata per tutti quelli che credevano che la green economy fosse la battaglia del futuro o per quelli che avevano il poster di Greta Thumberg in camera. Anzi, di tutta una stagione ambientalista rimangono più che altro i tentativi più o meno riusciti del cosiddetto green wasching, ovvero tutti quei modi da parte delle aziende per accaparrarsi nuove fette di mercato dandosi un’immagine più ecologica.

Fonte: https://www.ilprimatonazionale.it/politica/sempre-meno-persone-preoccupate-per-il-clima-231293/

Ecco come sta cambiando il mondo

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di Giulio Tremonti

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno

Una visione preveggente sul mondo che sta cambiando in fretta, fuori dai dogmi globalisti, emerge dal dialogo con Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e presidente dell’Aspen Institute Italia, che sulla prospettiva di «un patto nazionale» anti-inflazione è perplesso, ritenendolo difficilmente irrealizzabile. Sullo sfondo risalta la visione dell’“europeismo della realtà” che l’accademico ha perseguito sul piano politico e culturale, osteggiato dai tecnocrati del sovrastato Ue. Il suo ultimo saggio è Le tre profezie (Solferino).
Prof. Tremonti, alle difficoltà del post Covid ora si aggiunge la crisi economica per l’Ucraina. Dall’inflazione al caro energia, famiglie e imprese sono allo stremo. Che strumenti ha la politica per fronteggiare questa fase?
«Evocare un “patto nazionale” come ai tempi di Ciampi non tiene conto del fatto che la storia non si può ripetere per identità perfette. E in questo caso neppure ripetere per analogie. A quel tempo, nei primi anni novanta, non c’era la globalizzazione, non c’era la Cina, non c’era l’euro, non c’era la sovranità di Bruxelles. E quindi, se a quell’altezza di tempo fu fatto un esercizio politico virtuoso, oggi sarebbe un servizio politico non virtuoso e molto difficile tentarne la replica. Non ci sono i presupposti, il mondo è radicalmente cambiato».
Quali i cambiamenti più rilevanti rispetto al passato?
«L’Italia aveva una forte sovranità economica nazionale, e anche per questo era più facile combinarla con la responsabilità sociale. Tra l’altro la forza delle parti sociali era anche superiore a quella attuale».
Pesano meno?
«Ricordo il “Tavolo Verde” a Palazzo Chigi: da un lato il governo, dall’altro lato un impressionante schieramento di forze sociali economiche e sindacali. Credo che ora sia difficile rifare il tavolo in quella composizione, di massa e di forza».
Prima della pandemia c’era una ossessione per il rigore e l’austerità. Ora è tutto rimosso…
«Nelle considerazioni conclusive del governatore Draghi, Banca d’Italia maggio 2011, c’era scritto: “La gestione del pubblico Bilancio è stata prudente. Le correzioni necessarie in Italia inferiori a quelle necessarie in altri paesi europei”. Poi la stessa mano ha firmato l’opposto con la lettera della Bce… La pandemia in ogni caso ha segnato una rottura della storia politica dell’Italia e non solo».
Sono cambiati anche gli equilibri istituzionali?
«La pandemia ha avuto effetti politici e non solo sanitari. Ha spostato l’asse del potere verso il governo, ha liberato l’esecutivo dai vincoli finanziari. C’è una immagine che rende l’idea di quello che è successo».
Prego.
«La pandemia ricorda il mito della torre di Babele: l’uomo sfida la divinità erigendo verso il cielo la torre. La divinità reagisce privando l’umanità della lingua unica. Con la pandemia è stato lo stesso: è stato tolto il pensiero unico, spezzato il software della globalizzazione, si è persa la fiducia nel paradiso terrestre. Il mondo che riappare adesso è un mondo diverso da quello globale, oggi carico di tensioni, di torsioni, che si vedono sulle linee di produzione e sul prezzo delle materie prime: dal legno alla ghisa, dal petrolio al gas. Un mondo in cui l’uomo registra i suoi limiti, e i limiti del suo mondo. E questi sono evidenti per esempio nell’inquinamento ambientale creato dall’industria globale».
E i cittadini registrano l’arretramento del proprio potere d’acquisto.
«Erano già iper-evidenti tutte le tensioni di inflazione, prima della guerra. L’inflazione c’era già nelle bollette, nel carrello della spesa, sul pieno di benzina. E questo ci poneva il problema fondamentale».
Quale?
«Siamo tutti uguali davanti alle bollette, al carrello e alla pompa o sta peggio chi ha di meno?».
C’è un rischio gilet gialli sullo schema delle proteste francesi?
«Più che un rischio futuro, vedo già attuale la sofferenza di chi ha meno risorse economiche».
Non ricordavamo più gli effetti dell’inflazione…
«E’ una orrenda tassa regressiva. Fino all’ultima Finanziaria, davanti a questa realtà già evidente, l’azione del governo è stata strampalata, con politiche espansive, prevedendo sgravi fiscali per il ceto medio, e solo alla fine la tardiva scoperta del caro-bollette. Adesso il governo è mezzo salvato dalla guerra, ma lo vedo in difficoltà nel continuare le politiche di spesa pubblica espansiva, come sarebbe necessario a fronte dell’inflazione».
La realtà, se ci fosse chi la registra, scombina i piani dei governanti?
«Il malessere sociale è un dato di fatto. L’altro giorno scorreva sul display di un treno dell’Alta velocità, uno spot del governo sul Pnrr. Nel video risaltavano uomini e donne bellissimi, tipo attori americani. Ecco, la réclame del governo è oltre Hollywood: dà l’idea della distopia tra governo e Paese. Chi lo ha commissionato dovrebbe rimborsare di tasca sua il costo dello spot e destinare l’importo alla Caritas… Ho l’impressione che l’alta velocità si confonda con l’altra stupidità…».
La crisi energetica: c’è chi quasi scarica la responsabilità sugli italiani stessi…
«Il governo ha accusato il Paese per non aver capito l’emergenza energetica addossando le colpe agli italiani e agli anni passati. Ma se emergenza energetica fosse stata prevedibile, Draghi avrebbe dovuta metterla nel suo programma già l’anno scorso. In realtà non se ne parla neppure nel Pnrr. Aggiungo che fino al 2011, l’Italia, con l’Eni, aveva la piena proprietà dei campi petroliferi in Libia, non i diritti di concessione. E quindi una prospettiva di sviluppo incredibile. Qualcuno, che forse chi è al governo conosce, ha deciso di privarcene. Ottima dunque la prospettiva di ricerca di fonti alternative, ma come diceva quel tale…».
Diamogli un nome.
«Un economista di rango secondario rispetto ai giganti attuali, John Maynard Keynes, (Tremonti sorride, ndr), diceva che “nel lungo periodo siamo tutti morti”. Non dico che Gheddafi fosse simpatico, ma il petrolio libico era utile».
I dem, intanto sono innamorati del governo di emergenza e del mantra “ci vuole più Europa”. E’ la posizione di chi ha combattuto gli eurobond e portato il vincolo esterno…
«Quando è caduto il Muro, pochi sono rimasti sotto le macerie. Tutti hanno compiuto il salto. Molti hanno portato i loro “Penati ideologici”, nei templi dell’Occidente: dalla City di Londra a Bruxelles. Il comunismo ha perso perché ha perso, il mondo occidentale si è successivamente perso nel mercatismo e in varie successive ideologie».
L’europeismo come coperta di Linus?
«L’idea di Europa è fuori da tutto questo. Nel 2003, nel semestre di presidenza italiana Ue, il governo italiano propose gli eurobond per finanziare infrastrutture e industria militare. Il no fu totale. Solo nel 2020 – con 17 anni di ritardo – l’Ue emette eurobond. Solo nel 2022 in questi giorni si comincia a parlare di Difesa europea. Con questo ritardo sulla storia, è almeno il caso di rinunciare a dare lezioni».
Il mercatismo come era, non ci sarà più. Verrà maggiore spazio per i diritti dei popoli?
«Non c’è più l’ideologia globalista, riemerge “nella sinistra” la retorica europeista. Tanto per tentare di pareggiare il pensiero di questi giganti, le citerò una frase sull’Europa di Konrad Adenauer, pronunciata dopo il trattato di Roma del 1957: “Che la foresta non sia tanto fitta da impedire la visione dell’albero”. Parlava del rapporto tra Bruxelles e gli stati».
Che lettura non conformista consiglierebbe ai governati italiani in questi giorni…
«Mi faccia un’altra domanda…».

A cura di Michele de Feudis

Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

Pubblichiamo un contributo intitolato “Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid“, della dottoressa Doyen Nguyen, che rappresenta un importante documento di chiarificazione su molteplici aspetti legati alla pandemia, alla sua gestione da parte delle autorità sanitarie, con particolare riferimento allo sviluppo di vaccini con tecnologia a mRNA, che sono stati utilizzati come principale mezzo di contrasto della diffusione del virus.
Il curriculum della dottoressa è certamente degno di nota, in quanto la sua figura unisce un sapere di carattere tecnico-scientifico ad uno di carattere teologico-morale, permettendo dunque una visione quanto più trasversale e completa possibile del problema. Doyen Nguyen ha infatti conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia presso la Temple University School of Medicine (Philadelphia) e un Dottorato in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia morale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum, Roma). Oltre ad aver lavorato in diverse università mediche sia in America che in Europa (es. University of Southern California, Pathology Institute of the University of Cologne, Germania), ha insegnato Sacra Scrittura e Bioetica rispettivamente all’Università Francescana di Steubenville e all’Angelicum. È autrice di articoli accademici e libri sia di medicina (es. Flow cytometry in Hematopathology: A Visual Approach to Data Analysis and Interpretation, 2nd ed., Humana Press, 2007) sia di teologia/bioetica morale (es. The New Definitions of Death for Organ Donation: A Multidisciplinary Analysis from The perspective of Christian Ethics, Peter Lang, 2018).

A. Prima serie di disinformazioni


Si è affermato che l’immunizzazione con vaccini a mRNA Covid-19 equivale ad un nefasto esperimento medico su larga scala su esseri umani che utilizzano terapie geniche commercializzate come “vaccini”. Tale affermazione implica sostanzialmente che: (i) i vaccini Covid-19 utilizzino nuove tecnologie non provate e (ii) siano terapie geniche sperimentali perché possono alterare il DNA di chi vi si sottopone. Come mostrato di seguito, queste ipotesi non sono fondate su prove scientifiche corrispondenti ai fatti.


Contrariamente alle credenze popolari, la tecnologia mRNA non è emersa con l’inizio della pandemia di Covid-19. Piuttosto, esiste dal 1989, quando è stato dimostrato che il confezionamento di mRNA all’interno di una nanoparticella liposomiale permetteva di veicolare l’mRNA in una varietà di cellule. A ciò è seguito uno studio che mostrava la produzione di proteine da RNA somministrato in vivo. Uno studio nel 1993 ha mostrato che l’mRNA avrebbe potuto essere utilizzato come base per i vaccini quando è stato dimostrato che l’iniezione sottocutanea di mRNA incapsulato in liposomi, che codifica per la nucleoproteina (NP) del virus dell’influenza nei topi, ha indotto la produzione di cellule T citotossiche NP-specifiche. Di pari passo con i progressi della nanotecnologia, da allora il settore del vaccino a mRNA è progredito rapidamente,,,,.LEGGI TUTTO

Virus: sentenza del giudice di Pisa cambia tutto

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Fonte: https://www.hackthemoney.com/virus-sentenza-del-giudice-di-pisa-cambia-tutto/

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza

Foto della facciata di Palazzo Chigi

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.

La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.

Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.

TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEg6bDQz
(www.StudioCataldi.it)

Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.

Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.

L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).

Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.

Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”

La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.

II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.

Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.

Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.

lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.

Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.

Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.

Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.

Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.

Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.

Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».

Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.

Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.

Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.

Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).

Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.

Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.

Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.

L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.

Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.

Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.

Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.

Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.

D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.

Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.

Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.

Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.

II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).

Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.

lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.

D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.

II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.

L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).

In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.

L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.

Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.

lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEetk8uG
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