In Parlamento si discute sul testo unificato che contiene il Ddl contro l’omotransfobia. Quali saranno le ricadute se dovesse diventare legge? Cosa si potrà dire e cosa no? Avremo ancora un diritto d’opinione o questo segnerà la fine del libero pensiero? Ne abbiamo parlato con Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita.
di Ida Giangrande
Il quotidiano Avvenire ha ospitato l’onorevole Alessandro Zan per spiegare che il testo unificato delle proposte di legge in materia di omotransfobia non sono liberticide e che per i cattolici non c’è nessun problema per quanto riguarda il diritto d’opinione e di credo religioso. L’hanno convinta le rassicurazioni dell’on. Zan?
In effetti l’on. Zan ha precisato che l’estensione dell’attuale art.604 bis del Codice penale non riguarderebbe la «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico». Sembrerebbe, quindi, che in caso di approvazione delle modifiche proposte, ai cattolici sarà possibile affermare che gli eterosessuali sono superiori agli omosessuali o, se si preferisce, che gli omosessuali sono inferiori agli eterosessuali. Sarebbe inoltre consentito, sempre secondo Zan, affermare pubblicamente che l’omosessualità è una «grave depravazione», come sancisce il punto 2357 del Catechismo della Chiesa cattolica. Bene, questo ci tranquillizza. Ciò che, invece, ci lascia alquanto perplessi è il secondo aspetto del ragionamento di Zan. Secondo il deputato del PD, infatti, ciò che verrebbe punito è la discriminazione o l’istigazione alla discriminazione basata su motivi di genere, orientamento sessuale e identità di genere, e la violenza o la provocazione alla violenza basata sempre sui predetti motivi.
Quali sono gli elementi che la lasciano perplessa circa la discriminazione e la violenza?
Ci sono due obiezioni che subito mi vengono in mente. La prima riguarda la definizione del concetto di discriminazione che la proposta di legge non chiarisce. E non è un problema da poco se si formulano alcune ipotesi che certamente interessano cattolici e relativa Chiesa. Se, per esempio, il Rettore di un Seminario diocesano decidesse di non ammettere o di espellere un seminarista perché pratica l’omosessualità, integrerebbe evidentemente un atto di discriminazione sanzionabile ai sensi dell’art. 604 bis, lett. a) del Codice penale, secondo la riforma voluta da Zan. Stessa cosa se un parroco decidesse di non dare un incarico pastorale ad un omosessuale convivente e militante per i diritti LGBT, o decidesse di non affidare i ragazzi dell’oratorio per un campo estivo ad un responsabile scout che si trovasse nelle stesse condizioni. Nell’identica situazione di troverebbe un parroco che rifiutasse la provocazione di due lesbiche conviventi e militanti per i diritti LGBT che chiedessero, per la strana coppia, una benedizione in chiesa. Discriminazione sarebbe considerata anche quella di un pasticciere cattolico che si rifiutasse di confezionare una torta “nuziale” per la cerimonia di un’unione civile tra due omosessuali. O un fotografo cattolico che rifiutasse di prestare il proprio servizio fotografico per un’analoga cerimonia. Le ipotesi potrebbero proseguire fino all’esclusione di un uomo che si “sente” donna dall’accesso ai bagni riservati alle donne, o dall’accesso agli spogliatoi femminili di una piscina. In questo caso la discriminazione avverrebbe sulla base dell’identità di genere. Sempre rispetto a questo tema, un istituto scolastico non potrebbe imporre un codice di abbigliamento ad un insegnante transessuale o persino ad un docente Drag Queen, perché il variopinto trucco e l’eccentrico costume costituirebbero un’espressione dell’identità di genere tutelata per legge. La scuola non potrebbe porre in essere una discriminazione nei confronti dell’insegnante come i genitori non potrebbero rifiutarsi di mandare i propri bimbi a scuola con una simile maestra. Raccogliere, poi, le firme per protestare contro l’istituto scolastico integrerebbe un’istigazione alla discriminazione. Né sarebbe, ovviamente, consentito ai genitori impedire che i propri figli partecipino ai cosiddetti “corsi gender”, quelli appunto basati sul concetto di identità di genere. Continua a leggere