Finlandia: il relativismo è legge

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di Raffaele Amato

Finlandia: il relativismo è legge – Su proposta del governo socialdemocratico, il parlamento finlandese ha approvato la legge sul “riconoscimento di genere”, in base alla quale sarà sufficiente una semplice autodichiarazione all’anagrafe, seguita da un periodo di “riflessione” di 30 giorni, per vedersi riconosciuto il genere prescelto.

Basta una firma

Vengono così scavalcati gli accertamenti medici e psichiatrici previsti dalla precedente legislazione. Sconcertante? Non abbastanza, a quanto sembra, se è vero che c’è chi considera questa nuova “conquista” ancora troppo restrittiva, essendo riservata ai soli adulti. Matti (nomen omen?) Pihlajamaa, consulente per i diritti LGBT+ per conto di Amnesty International Finland, promette battaglia: “Escludere i bambini dal riconoscimento legale del genere viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. Continueremo a chiedere al governo di modificare la legislazione, di conseguenza, per garantire che promuova i diritti dei bambini”.

I limiti della legge

Le ricadute pratiche di simili follie nel mondo si sono già registrate. Nel 2018, nelle elezioni municipali di Oaxaca, in Messico, 19 candidati uomini (di cui solo 2 classificati come transgender mentre gli altri 17 erano in gran parte padri di famiglia con mogli e figli) si sono dichiarati donne per poter rientrare nelle quote rosa.

In seguito alla causa legale intentata nel 2019 dall’American Civil Liberties Union (ACLU), a partire dal 2021 sono iniziati trasferimenti di detenuti transgender dalle carceri maschili a quelle femminili. Da allora non si contano gli episodi di molestie, gravidanze indesiderate, stupri subiti da detenute.

Questi sono gli aspetti macroscopici, spettacolari, clamorosi della deriva relativista, ma, a costo di apparire complottisti, non deve sfuggire il disegno che c’è dietro questi fenomeni. L’ideologia gender, parte integrante di quella Woke, mira ad un transumanesimo in cui ogni identità è necessariamente liquida.

Per cui nessun elemento identitario, quali la razza, la patria, la lingua, la religione, la cultura, la cucina, o come in questo caso, il sesso, può essere considerato un punto fermo, un dato certo. L’Umanità, privata di ogni riferimento, è oggetto di una svolta antropologica omologante, in cui falsi diritti diventano i totem a cui immolare la civiltà stessa.

Come fermare la deriva?

Di fronte a questa ondata nichilista che sta sommergendo l’Occidente, non si vedono argini di rilievo, non si levano che poche voci contrarie, soprattutto non si organizzano fronti di resistenza. Forse nella speranza che, prima o poi, la ragione tornerà a prevalere e le pericolose stravaganze woke – arcobaleno si afflosceranno su sé stesse. Ma le cronache degli ultimi anni ci raccontano una storia diversa. E cioè che il fronte nichilista più ottiene e più pretende, in una corsa senza fine verso l’abisso, Matti Pihlajamaa docet.

È tempo di agire, magari non temendo di affermare, con forza, che la realtà è un dato oggettivo, non soggettivo. Che i sessi sono due: maschi e femmina. E che i generi sono i mariti delle figlie.

https://www.2dipicche.news/finlandia-il-relativismo-e-legge/

Migrazioni e confini nazionali: non solo ONG

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Renato Veneruso

L’emergenza migranti fra doveri di solidarietà umana, diritto del mare e diritto degli Stati al controllo dei propri confini: un sistema multilivello da chiarire e migliorare.

1.​ Per effetto di una serie di provvedimenti delle scorse settimane, il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture, e anche a seguito di alcuni interventi formali della Farnesina, ha stabilito disposizioni in forza delle quali non sarà consentito alle navi delle ONG – Organizzazioni Non Governative umanitarie- ( che soccorrono e raccolgono i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane a mezzo dei ‘barconi’ salpanti dall’Africa ), di sbarcare i migranti nei porti italiani, eccezione fatta per i ‘fragili’, ossia coloro che presentino riconosciute condizioni di salute e/o personali tali da necessitare immediata assistenza. A seguito di ciò, sembra essersi riaperto il vaso di pandora mediatico delle polemiche, invero allargatesi ben oltre il perimetro nazionale, relative all’ingresso in Italia -e, quindi, in Europa- degli stranieri che utilizzano il liquido confine del Mediterraneo per accedere al territorio della UE – Unione Europea. Al di là della polemica politica, e non restringendo la complessa questione alle sole ONG, appare opportuno provare a ricostruire l’articolato quadro normativo in materia, anche allo scopo di capire chi deve fare cosa.

2.​ Il contesto giuridico attorno al quale la questione ruota è tutt’altro che univoco e chiaro, specie perché le fonti sono multilivello, cioè appartengono a differenti – e a volte anche contrastanti – ambiti ordinamentali, a voler tacere della strutturale difficoltà delle norme di diritto internazionale ad essere efficaci ed effettive quando lo Stato cui si indirizzano si sottragga al principio generale del “pacta sunt servanda”. Occorre distinguere e coordinare, anzitutto, norme di diritto internazionale che disciplinano il salvataggio di naufraghi, spesso indicate come “diritto del mare”, e norme di diritto europeo, in materia di diritto d’asilo. Su tale composito compendio di principi e norme, si innestano poi le prerogative del diritto nazionale.

In materia di diritto d’asilo, le fonti normative di riferimento sono le convenzioni internazionali generali, quali in particolare la Convenzione di Ginevra approvata nel 1951 sotto l’egida dell’ONU, e, per i Paesi europei, le cosiddette Convenzioni di Dublino. L’accordo di Dublino, in particolare, ha ad oggetto l’individuazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea (oggi Unione Europea). È un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo, stipulato nel 1990 ed entrato in vigore nel 1997, poi sostituito con il regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE) adottato nel 2003 ed entrato in vigore per tutti i Paesi della Ue (oltre alla Svizzera, Islanda, Liechtenstein ed alla Norvegia), oggi codificato dal  regolamento di Dublino III (2013/604/CE), approvato nel giugno 2013, in aggiornamento del regolamento di Dublino II, e vigente in tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca.

Entrato in vigore il 19 luglio 2013 ed in scadenza decennale il prossimo anno, il regolamento di Dublino III si basa sullo stesso principio dei due precedenti regolamenti: di là dai casi di esigenze connesse al ricongiungimento familiare del richiedente (artt. 8-11) o di preesistenza di un titolo di soggiorno o di un visto (art. 12), quando “ilrichiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale” (art. 13).

Tale regola appariva razionale quando fu introdotta nel 1990, allorché i flussi migratori erano limitati ed erano ancora presenti le frontiere fra i paesi Europei (poi apertesi con gli accordi di Schengen) e, a ben vedere, non implica affatto l’interpretazione che ne danno alcuni Paesi UE del Nord Europa, i quali vorrebbero trarne ostacolo giuridico alla ricollocazione degli stranieri comunque entrati nel territorio del primo Stato membro che se ne dovrebbe occupare in via esclusiva rispetto agli altri, con l’effetto che, se una persona che presenta istanza di asilo nel Paese di ingresso, attraversa le frontiere verso un altro Paese dell’UE, deve essere riconsegnata al primo Stato. Niente di tutto ciò appare postulato dalla norma in questione, che indica unicamente quale debba il primo Stato a occuparsi della gestione della domanda d’asilo.

Anche per effetto di tale interpretazione, la Convenzione di Dublino è ormai da più parti riconosciuta come inadeguata per affrontare le sfide poste dall’attuale atteggiarsi del fenomeno migratorio. A tacer d’altro, essa si pone in evidente contrasto con la capacità dei Paesi del fronte meridionale della UE di gestire da soli l’arrivo dall’Africa di decine di migliaia di migranti che di anno in anno cercano di fuggire dall’oppressione politica dei propri Stati di origine o, più semplicemente, dalla povertà e da altre forme di deprivazione economica. A tale riguardo, è di qualche rilievo considerare che la Conferenza sul futuro dell’Europa in materia di immigrazione, conclusasi il 9 maggio 2022, ha formulato, fra le altre, la seguente proposta: “rivedere il sistema di Dublino al fine di garantire la solidarietà e un’equa condivisione delle responsabilità, compresa la ridistribuzione dei migranti fra gli Stati membri, prevedendo eventualmente anche ulteriori forme di sostegno”. (cfr.: “Conferenza sulle sfide in materia di immigrazione”, Documentazione per le Commissioni, Riunioni Interparlamentari, Dossier, 12 maggio 2022, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati).

I plurimi tentativi di ottenerne significativa modifica nel senso della redistribuzione sull’intero territorio dell’Unione degli stranieri inizialmente ospitati dagli Stati di approdo, a fronte della indisponibilità a prevedere quote permanenti ed obbligatorie di ricollocazione, ha, infine, avuto almeno parziale soddisfazione, con l’accordo del 22 giugno 2022 che ha previsto sì la relocation, ma su base meramente volontaria, in formale accoglimento dell’invito rivolto dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel ‘Discorso della Presidente sullo stato dell’Unione 2020’: “Salvare vite in mare non è un’opzione. E quei paesi che assolvono i loro doveri giuridici e morali o sono più esposti di altri devono poter contare sulla solidarietà di tutta l’Unione europea (…). Tutti devono farsi avanti e assumersi la propria responsabilità”, in ossequio all’art. 80 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per il quale le politiche relative ai controlli delle frontiere all’asilo e all’immigrazione devono essere governate alla luce dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati, in più specifica disciplina della previsione di cui all’art. 3 par. 2 del TUE – Trattato sull’Unione Europea, che prevede che la UE garantisce “misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione”, ed agli artt. 67 TFUE, che dispone che l’Unione sviluppi “una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi“, e 77 TFUE, con il quale viene precisato che l’Unione sviluppa una politica volta a “garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne” nonché a “instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne”.

Il Patto, nel quale è confluito il nuovoRegolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione proposto dalla Commissione, di cui la Francia ha annunciato la sospensione dopo il caso Ocean Viking, che coinvolge 23 Paesi, tra cui 19 Stati membri e quattro extra Schengen, essendo un accordo di redistribuzione su base volontaria, peraltro relativo non solo ai richiedenti asilo ma anche ai migranti economici, non impone alcun obbligo a chi l’ha sottoscritto e, dunque, appare, nonostante la professata intenzione di dare finalmente corso alla solidarietà fra gli Stati membri, ancora affetto da un approccio meramente casistico con il rischio di dare luogo ad un sistema, ancora una volta, basato su una solidarietà interstatale easimmetrica (cfr. S. De Stefani, “Cosa resta di Dublino”, in Altalex, 26.3.2021).

Così, a titolo esemplificativo, la Germania ha dichiarato disponibilità all’accoglienza per 3.000 migranti, la Francia 3.500, ma, di fatto, i numeri di effettiva ricollocazione sono, allo stato, rimasti pressoché irrisori (secondo i dati divulgati dal Viminale, non smentiti, al 13 novembre 2022, 8 in Francia, 74 in Germania, 5 in Lussemburgo), specie se confrontati con le statistiche di ingresso nei Paesi rivieraschi: in base al ‘cruscotto’ dei migranti, aggiornato quotidianamente dal Ministero dell’Interno, e pubblicamente fruibile sulla pagina web del Ministero stesso, in Italia sono arrivati dal 1 gennaio 2022 al 14 novembre 2022 91.711 migranti, nel 2021 59.069, nel 2020 (anno della pandemia) 32.032, di cui i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati per l’anno 2020 4.687, per il 2021 10.053, e finora nel 2022, 11.172. Statistiche all’interno delle quali si devono poi ricercare i minori numeri dei richiedenti asilo ed i numeri, ancor più ristretti, di quelli che vedono accolte le proprie istanze in quanto non semplici migranti economici.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che nella larga maggioranza dei casi le operazioni di soccorso ai naufraghi nella zona SAR (Search And Rescue) del Mediterraneo centrale sono condotte dalla Guardia Costiera italiana o da altri mezzi della Marina militare e mercantile, che naturalmente li conducono nei più vicini porti (solitamente siciliani, prevalentemente Lampedusa). La percentuale di ingressi marittimi attribuibili alle navi di soccorso delle ONG riguarda circa il 12% del totale.

Già solo la considerazione di ciò impedirebbe di contestare all’Italia di venire meno al diritto del mare ovvero alle più generali norme umanitarie che impongono di dare soccorso al naufrago, in base al principio PoS – Place of Safety, pur esso codificato dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, che più dettagliatamente si esamineranno infra, in virtù del quale occorre garantire al naufrago, appunto, un luogo sicuro dove approdare.

Altro è, poi, il destino dei migranti soccorsi, una volta giunti sul territorio nazionale, poiché, in base alla legislazione domestica vigente (costituita dalla l. 189/2002, cd. Bossi-Fini dal nome dei suoi ispiratori, e dalla legge n. 132/2018) lo straniero clandestinamente introdottosi in Italia non ha diritto di restarvi e deve essere rimpatriato nel Paese d’origine, a meno che non dimostri, dopo averne fatto rituale istanza, di essere qualificabile come rifugiato, cioè di provenire da luogo donde è fuggito per sottrarsi a qualsivoglia forma di persecuzione.

È bene precisare al riguardo che non v’è alcuna norma di diritto internazionale che imponga ad alcuno Stato nazionale di dover dare indiscriminato accesso all’interno dei propri confini a chi non ne ha cittadinanza. Soltanto il diritto d’asilo è previsto in materia ma, come noto, esso si basa su presupposti ben specifici, che non sempre ricorrono.

3.​Ciò detto sul piano del diritto d’asilo, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori circa il ruolo e lo statuto giuridico delle ONG e, in particolare, circa l’applicabilità nei confronti delle operazioni da esse compiute dei principi di cui all’art. 98, comma 2 della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare – cosiddetta UNCLOS.

Occorre considerare, al riguardo, che la convenzione UNCLOS recepisce all’art. 98, comma 1 un diritto internazionale consuetudinario di lunga data sul salvataggio delle persone in mare, mentre al comma 2 dello stesso articolo, al fine di istituire meccanismi di prevenzione delle sciagure marittime, istituisce per la prima volta delle zone di alto mare sulle quali gli Stati hanno compito di organizzare le operazioni di salvataggio (cd. zone SAR). Ne consegue il dovere dello Stato nella cui zona SAR l’evento si verifica di coordinare il soccorso tramite il proprio MRCC (Maritime Rescue Coordination Center, in Italia la Guardia Costiera) e mettere a disposizione un porto sicuro (secondo quanto previsto dalla Convenzione SAR di Amburgo, come modificata nel 2006, come specificato dal manuale IAMSAR, vol. 2, redatto dalla IMO – International Maritime Organization) (in Italia, la competenza all’individuazione del porto sicuro è affidata al Ministero dell’Interno).

Per effetto di ciò, nel caso in cui le operazioni di carico dei migranti non siano avvenute nella zona SAR di uno Stato (es., l’Italia), e questo non abbia coordinato i soccorsi o comunque non abbia accettato di assistere la nave, il comma 2 dell’art. 98 della convenzione UNLCOS non dovrebbe ritenersi applicabile e, conseguentemente, lo Stato non dovrebbe ritenersi avere obblighi di offrire un porto sicuro per lo sbarco. In questo senso si è espressa la dottrina più accorta: “L’Italia non pare avere obblighi di fornire POS se non nei casi previsti dalla Convenzione SAR, e cioè quando il soccorso avviene in zona SAR italiana, sia coordinato dal nostro MRCC, ovvero l’Italia abbia comunque accettato di assistere la nave” o stipulato accordi ad hoc con altri Stati coinvolti (F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, in Dir. Marittimo, 2020, 351; cfr. altresì ibid., 354 e 357).

Tale profilo di regolamentazione, derivante dalla convenzione di Amburgo e relativo manuale attuativo, deve essere ovviamente coordinato con le norme e i principi generali in materia di tutela dei diritti umani: la soluzione in alcuni casi adottata dall’Italia, di far sbarcare unicamente i passeggeri a rischio, è stata ritenuta ragionevole dalla CEDU nel caso Rackete c. Italia, 25 giugno 2019, n. 32969/19 (ma, come noto, non dalla Cassazione nel medesimo caso Sea Watch – Rackete; cfr. Cass. pen., sez. III, n. 6626/2020; per un commento critico a tale pronuncia, cfr. M. Ronco, “L’esercizio dei poteri discrezionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia e l’obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato”, in Archivio Penale, 2020, 35-54).

Da quanto risulta, ad esempio, nei casi Geo Barents e Humanity le operazioni di carico dei migranti da parte delle navi ONG non sono avvenute nella zona SAR di pertinenza italiana; per questo motivo è stato ritenuto possibile dalle autorità italiane escludere, almeno inizialmente, la concessione di un porto per lo sbarco di tutto il personale, circoscrivendolo soltanto alle persone in stato di effettivo bisogno.

Anche nel caso in cui la convenzione risulti applicabile sul piano della zona nella quale l’operazione di carico dei migranti è avvenuta, peraltro, la dottrina ha sollevato dubbi in merito all’effettiva applicabilità delle convenzioni SAR e UNCLOS.

Invero, come accennato, tali norme convenzionali si pongono in linea con un diritto internazionale di lunga data che si basa su presupposti applicativi diversi da quelli precostituiti dalle ONG. E infatti, come evidenziato dalla più autorevole dottrina (cfr. F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342), nel caso delle operazioni delle ONG:

– manca il presupposto della occasionalità del salvataggio da nave a nave (poiché le navi ONG effettuano tale attività professionalmente);

– manca il fine di applicazione della norma sul salvataggio da nave a nave (poiché il fine non è il rientro dei salvati alle proprie case, tipico del diritto internazionale marittimo, ma la permanenza nello stato di attracco);

– pur non volendo né criminalizzare né generalizzare, è stato revocato in dubbio che il fine del salvataggio sia esclusivamente e unicamente di tipo umanitario (si è, cioè, prospettato che le ONG siano mosse anche da finalità di ritorno d’immagine, con conseguenze in termini di crowdfunding e donazioni, spesso probabilmente provenienti anche da vettori commerciali che incoraggiano il ruolo delle ONG per evitare di doversi trovare davvero in prima persona a effettuare salvataggi)[1].

L’istituto del porto sicuro di cui alla convenzione UNCLOS, in altre parole, deriva da un diritto internazionale consuetudinario ed è concepito in tal senso perché le navi che effettuano soccorso occasionale si presumono non pronte a sostentare per lungo tempo persone a bordo supplementari, mentre le navi ONG si pongono invece proprio il fine di soccorrere e quindi sono organizzate in tal senso. In questa prospettiva, come evidenziato dalla dottrina (F. Munari, op. cit., 344), sussiste un obbligo di controllo di congruità dei mezzi ai fini da parte dello Stato di bandiera[2].

L’invocazione della Convenzione di Amburgo in fattispecie come quelle connesse all’attività delle ONG sembra dar luogo, in altre parole, a una forma di “abuso del diritto” da parte loro. E la circostanza, emersa in alcuni casi, che talune delle navi utilizzate per queste tipologie di operazioni siano formalmente registrate come destinate a funzioni diverse da salvataggio e soccorso sembra confermarlo. Come noto, l’abuso del diritto consiste essenzialmente nell’invocazione strumentale di norme per applicarle a fattispecie diverse dalla ratio delle stesse e dai presupposti tipici di applicazione delle medesime. Il concetto è tipico del diritto europeo (cfr. art. 54 della Carta di Nizza), ma non è estraneo neppure al diritto internazionale propriamente inteso, fermo che naturalmente quest’ultimo investe direttamente i rapporti tra Stati e non tra Stati e operatori.

4. Ciò detto con riferimento al caso in cui le operazioni siano avvenute in zona SAR italiana, diversi sono, invece, i principi applicabili nel caso in cui le operazioni di imbarco dei migranti avvengano al di fuori di tale zona. In tal caso, le responsabilità di assistenza competono allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto (es. la Libia) e, nel caso in cui sia ritenuto un porto non sicuro (in base al decreto interministeriale Esteri-Interni-Giustizia del 4.10.2019, la Libia non è considerato Paese sicuro, mentre lo sono, tra gli altri, la Tunisia, l’Algeria e il Marocco), competono ragionevolmente allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato l’operazione (in tal senso sembra propendere la ricostruzione del Tribunale dei Ministri di Roma, nel caso Alan Kurdi: sul tema cfr. F. Munari, op. cit., 353, 359, 360).

Tali Stati hanno facoltà di chiedere assistenza allo Stato costiero, ma in mancanza di accordi specifici non risultano obblighi di concedere il proprio assenso (ferma l’incertezza della locuzione utilizzata dalla Convenzione “quando le circostanze lo richiedono”). Nel caso in cui la nave contatti strumentalmente uno Stato diverso da quello competente, esso (cd. First RCC) dovrà smistare la pratica allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto o, infine (ad es. laddove esso non disponga di porti sicuri), allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso: essi sono tenuti ad accettare la competenza, ma non viene chiarito che cosa avvenga nel caso in cui di fatto non la accetti e, soprattutto, se lo Stato che ha ricevuto la richiesta -pur essendo incompetente- sia legittimato a spogliarsi della vicenda dopo aver effettuato la comunicazione alle autorità competenti (cfr. Manuale IAMSAR, su cui cfr. F. Munari, op. cit., 337). Secondo la dottrina più autorevole, “La circostanza che MRCC Italia riceva una richiesta di soccorso fuori dalla propria zona SAR non integra altro obbligo per il nostro Paese se non quello, al massimo, di operare come First RCC, non potendosi quindi pretendere dalle persone concretamente coinvolte nella richiesta di soccorso alcun comportamento diverso da quello previsto dalle norme internazionali in capo a chi opera quale First RCC” (F. Munari, op. cit., 352).

Sotto altro profilo, allo Stato di bandiera competono verifiche sulla idoneità delle proprie imbarcazioni a effettuare il servizio alle quali sono preposte e che, pertanto, l’insufficienza dei mezzi che esse approntano rispetto al fine che si propongono rientra nella responsabilità del comandante ma indirettamente anche dello Stato di bandiera.

5. Vi è di più, in quanto lo Stato di bandiera non dovrebbe ritenersi estraneo neppure agli obblighi connessi alla ricezione della domanda d’asilo, secondo la convenzione di Dublino. Infatti, è principio tradizionale di diritto internazionale quello per cui le navi costituiscono una sorta di appendice del territorio di uno Stato, talché non appare peregrino sostenere che la frontiera europea, cui si collega l’obbligo degli Stati di ricevere le domande d’asilo da parte degli interessati, sia stata varcata nel momento in cui il migrante sale a bordo di un mezzo battente bandiera europea e che tale ingresso interrompa il nesso di provenienza da un Paese terzo.

In tali ipotesi, è dunque lecito utilizzare il sistema della ufficiale chiamata in causa dello Stato di bandiera, per la presa in carico della pratica, entro i termini di cui all’art. 21 del regolamento 604/UE/2013. In caso di declinatoria di competenza da parte dello Stato richiesto (una sorta di conflitto negativo di competenza), il regolamento si limita a prevedere una fase di conciliazione di fronte al Comitato ad hoc dell’art. 37, contiguo alla Commissione, che rende un parere non vincolante. Non si forniscono indicazioni sulla tutela giurisdizionale, ma si può ritenere che sia possibile adire la Corte di Giustizia, quanto meno ai sensi dell’art. 259 TFUE.

Occorre tener conto, peraltro, che la fictio iuris della nave come isola flottante o appendice distaccata dello Stato di bandiera non trova appigli testuali univoci nelle convenzioni internazionali. Le norme che più da vicino la richiamano sono gli artt. 91 e 92 della convenzione sul diritto del mare di Montego Bay (UNCLOS), ove si afferma che “Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo … Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva”.

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza internazionale ha avuto modo di affermare quanto segue:

A corollary of the principle of the freedom of the seas is that a ship on the high seas is assimilated to the territory of the State the flag of which it flies, for, just as in its own territory, that State exercises its authority upon it, and no other State may do so. … [B]y virtue of the principle of the freedom of the seas, a ship is placed in the same position as national territory; but there is nothing to support the claim according to which the rights of the State under whose flag the vessel sails may go farther than the rights which it exercises within the territory properly so called.  It follows that what occurs on board a vessel on the high seas must be regarded as if it occurred on the territory of the State whose flag the ship flies …” (trattasi dello storico Lotus Case, Corte Internazionale di Giustizia, 1927).

The ship, everything on it, and every person involved or interested in its operations are treated as an entity linked to the flag State” (caso Saiga 2, Tribunale Internazionale del Mare, 1999).

Numerose sono le deroghe a questa fictio per cui la nave sarebbe una propaggine del territorio dello Stato, ma può darsi atto come lo Stato Italiano abbia recepito pienamente il principio tradizionale, mediante l’art. 4 comma 2 del codice penale, il quale – in ossequio al generale principio della territorialità della giurisdizione penale – stabilisce, tra l’altro, che “le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera”).

Merita di essere ricordato, in proposito, un caso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio in materia di migranti, in cui è stata riconosciuta la giurisdizione dello Stato di bandiera della nave che imbarca i migranti in acque internazionali (cfr. CEDU, Grande Chambre, Hirsi Jamaa et al. c. Italia, 2012, parr. 77-82).

In quel caso, si trattava di imbarcazioni italiane che recuperavano migranti in acque internazionali, nel contesto degli accordi con la Libia, e li riportavano in Libia. Fu affermato l’obbligo dello Stato italiano di farsene carico perché imbarcati su navi italiane.  Se il diritto ha un senso, però, dovrebbe valere esattamente il reciproco quando le imbarcazioni battano bandiera di altro Stato e sia l’Italia a far valere il principio stesso.

6.​Se ne ricava conclusivamente un quadro giuridico d’insieme tutt’altro che univoco e concordante ma che, al di là di strumentalizzazioni di parte, non permette di qualificare come radicalmente infondata la pretesa di proteggere i propri confini dall’indiscriminato accesso degli stranieri, in un contesto di assai scarsa considerazione europea del problema che si preferisce nascondere sotto il tappeto degli Stati rivieraschi del Sud, laddove la disciplina dell’ineludibile fenomeno dell’emigrazione dovrebbe essere piuttosto preoccupazione generale dell’intera Europa.

Resta, infine, da considerare una prospettiva radicalmente alternativa di affrontare tale imponente fenomeno migratorio, consistente nella gestione intergovernativa dello stesso. Si tratta, in buona sostanza, di approfondire seriamente la strada della interlocuzione sistematica con i principali Paesi di provenienza dei migranti, al fine di consentirne un maggior sviluppo e permettere ai loro cittadini di realizzare compiutamente la propria esistenza nei propri luoghi natii senza necessità di emigrare per garantirsi una vita dignitosa e, in ogni caso, di regolare i flussi dei migranti e controllarli, in un’ottica finalmente di condivisione europea, che sia improntata alla solidarietà, non solo intraeuropea, ma anche con le Nazioni che patiscono tali emorragie di risorse umane.

È una grande occasione per l’Europa, ancora una volta al bivio fra pulsioni ideologiche suicidarie e soluzioni coraggiose rispettose della dignità di chi migra e di chi accoglie.


[1] “Pur non essendo in discussione gli obiettivi umanitari delle ONG, in molti casi, ai medesimi si aggiungono altre motivazioni, le quali, necessariamente, producono effetti anche giuridici sull’azione delle ONG stesse nel Mediterraneo: alcune di tali motivazioni sono ovvie, e riguardano … l’enorme visibilità mediatica per le ONG scaturenti da operazioni SAR di migranti, e le ricadute sul crowdfunding che tale visibilità determina … Per le ONG di cui trattasi possiamo assumere l’esistenza anche di motivazioni volte a generare ricadute positive in termini di immagine, e di incremento del sostegno a loro favore, che le pongono quindi in una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altre ONG impegnate nell’aiuto ai più deboli: quindi, in senso lato, motivazioni di termini di business in un “mercato” la cui offerta è generata dalle donazioni per scopi caritatevoli (V. J. PARENT, No duty to save lives, no reward for rescue: Is that truly the current state of international salvage law?, in Annual Survey of International & Comparative Law, 2006, 87-91; R.L. KILPATRICK JR. – A. SMITH, The international legal obligation to rescue during mass migration at sea: Navigating the sovereign and commercial dimensions of a Mediterranean crisis, in University of San Francisco Maritime Law Journal, 2015-2016, 141 ss.). Altre motivazioni sono meno ovvie, ma più che plausibili: in particolare, in ambito International Chamber of Shipping si ritiene che le missioni delle ONG nel Mediterraneo svolgano (anche) la funzione di ridurre il rischio per le navi mercantili (e soprattutto per le grandi navi di linea che hanno schedule e costi gestionali molto alti) di subire il coordinamento di un MRCC, con richiesta e obbligo di deviare la rotta per salvare un’unità carica di migranti. Donde l’ipotesi che tra i donors di queste ONG possano anche esservi compagnie di navigazione che “si servono” delle prime per garantirsi la regolarità dei traffici da esse serviti”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342-343.

[2] “La disciplina giuridica della navigazione pretende una relazione precisa tra modalità costruttive, gestionali e organizzative di una spedizione marittima e lo scopo per la quale essa è destinata a muovere. Tutto ciò impone quindi obblighi dallo Stato di bandiera al comandante della nave, siccome previsti a livello internazionale e necessariamente imposti al primo dal diritto nazionale”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 344.

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=ca13a5709a&e=d50c1e7a20

L’inarrestabile ascesa dell’ipocrita morale progressista

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Riceviamo per la pubblicazione questo articolo, che contiene spunti interessanti e di sicura attualità, coi nostri ringraziamenti all’autore (n.d.r.)

di Riccardo Sampaolo

Jean Gabin (1904 – 1976) è stato un grande attore francese, che non ha avuto difficoltà a giganteggiare in molti ruoli che gli sono stati conferiti.

Tra i suoi film è bene ricordare “Il clan degli uomini violenti”, datato 1970.

In tale film Gabin impersona un rude campagnolo, che nonostante una delle figlie gli ricordi che il mondo è cambiato, lui risponde lapidariamente: “Si, ma io no”.

L’uomo di campagna sopracitato, radicato in un suolo, che coltiva la terra  da cui ritrae gran parte del suo sostentamento, è un francese dalle convinzioni solide, pragmatico, poco influenzato, e quindi poco dipendente, dal mondo esterno in rapido aggiornamento.

La risposta più significativa il rude agricoltore la rivolge però a un magistrato, che nel chiedergli la professione, risponde senza esitazioni, proprietario, al che il magistrato sconcertato gli dice che “proprietario” non è una professione, e Gabin precisa, “per me si”; sta tutto qui il nemico attuale della odierna Unione Europea a sfondo progressista, l’uomo proprietario di un luogo e in larga misura autonomo; tale uomo è molto meno dipendente, rispetto ad altri, dallo Stato e dall’opinione pubblica e basa le sue convinzioni non su principi astratti, prima che vengano dimostrati, ma sulla solida esperienza di vita che lo fa diffidare delle mode passeggere del buonismo modaiolo della modernità.

L’ecologismo che fa frequentemente capolino dalle parti di Bruxelles è di matrice chiaramente urbana, ossia nasce nella mente degli uomini delle città, ed ha quasi sempre una profonda ostilità verso il mondo rurale, intriso di senso del sacro e  composta unità familiare. Non è un caso che l’ipotesi, circolata un po’ di tempo fa negli ambienti politici dell’UE, di mettere fuori mercato le abitazioni energeticamente dispendiose, avrebbe colpito prioritariamente i vecchi, ariosi e dimensionalmente generosi manufatti colonici agricoli, a favore delle piccole, anguste ed energeticamente efficienti anonime case cittadine.

L’ecologismo di moda negli ambienti progressisti europei a matrice urbana, punta alla colpevolizzazione dell’uomo e del suo operato, in uno stile fortemente antirurale che vede l’agricoltore come una figura marginale nella migliore delle ipotesi, e quindi non come un riferimento da cui poter ottenere il governo del territorio e cibi salutari; l’ambientalismo urbano e progressista è quindi in larga misura una serie di “buoni propositi” in cui gli adepti, dalle città vogliono intervenire su ciò che gli è esterno, dimenticando che l’urbanesimo è una delle principali cause del degrado ambientale, e il loro stile di vita è solo cosmeticamente allineato con gli elementi base della naturalità.

Mentre l’agricoltore vive sulla terra e della terra, ha come obiettivo il mantenimento della fertilità dei suoli nel corso del tempo, da cui ricava il proprio sostentamento, l’uomo delle città, irreligioso, cosmopolita, progressista, si limita a imporre al bifolco le sue certezze delle buone intenzioni, volendo difendere l’ambiente dal punto di vista delle città, ma non stringendo alcun reale rapporto con la natura, intesa come base da cui ritrarre l’utile per poter vivere. Il capitalismo internazionale dopo aver vinto sul marxismo, ne ha assorbito alcune componenti compatibili con esso, e non sono poche.

Ecco quindi che si fa strada anche grazie alla digitalizzazione, all’urbanesimo, alla liberalizzazione dei rapporti sessuali, al disfacimento della famiglia, un sotterraneo e subdolo attacco alla proprietà diffusa e all’uso dei contanti, per denudare l’individuo, privarlo di “area di protezione” e porlo indifeso alla mercé di uno Stato, che assume atteggiamenti di fastidio verso l’esistenza di un tessuto comunitario dotato di autonomie economiche e valoriali, che ostacolano la riduzione di un popolo a somma di individui standardizzati su cui applicare efficientemente leggi, continuamente sfornate, non tanto per migliorare la qualità della vita di un popolo, ma per orientarlo al perseguimento di principi astratti in linea con il bene del pianeta e dell’umanità; si fa strada in sostanza una dimensione messianica della politica, genericamente rivolta, più che a uno specifico popolo, con le sue caratteristiche, a una indistinta umanità, priva di radici e storia, ma proiettata a comportarsi secondo regole ritenute appropriate dalla elitaria classe dirigente.

La riduzione di un popolo a somma di liberi individui nudi di fronte allo Stato e alla Legge ,(che garantiscono l’efficienza del sistema anche grazie alla montante digitalizzazione dei processi, la quale se da un lato ha il merito di velocizzare e efficientare il sistema, dall’altro rischia di spersonalizzare e inaridire i rapporti umani), non può che passare attraverso l’ attacco alla famiglia, quella che un tempo era considerata la cellula fondamentale della società e oggi rischia di divenire un intralcio alla libera espressione degli individui, presi come sono, dal loro io ipertrofico a guardarsi l’ombelico, e a gareggiare nel mercato dei rapporti affettivi, sempre più votati all’efficienza prestazionale e sempre meno alla profondità relazionale. La famiglia preesiste allo Stato, e nel passato la struttura pubblica è sempre stata piuttosto discreta nell’intromettersi nelle questioni coniugali e affettive, salvo ovviamente i casi di rilevanza penale. Oggi non è più così e lo Stato moderno guarda con sospetto comunità che si autoregolano; gli attuali poteri pubblici anziché considerare la Legge come il perimetro all’interno del quale potersi muovere, tentano di alzare l’asticella, arrivando a concepire la Legge come l’unico strumento regolatore dei rapporti tra persone; da ciò ne deriva ovviamente un altro aspetto tipico della modernità ossia la normazione ossessiva in ambiti un tempo non presi in considerazione.

In Italia il partito più agguerrito nel normare gli aspetti più intimi della vita delle persone è sicuramente stato il Partito Radicale, i cui modesti risultati elettorali non hanno impedito l’imporsi delle sue tematiche anche grazie all’aiuto che ha sempre ricevuto dalle altre e più grandi formazioni politiche, soprattutto della sinistra.

I radicali hanno sempre messo in atto battaglie apparentemente per la liberazione dell’individuo, ma ad una analisi più attenta si evince che la liberazione è avvenuta dai legami comunitari e dalle sensibilità di chi ti stava più vicino, per sostituire ciò, con l’ ossessivo e continuo ricorso a tribunali e leggi sotto l’egida dello Stato.

Lo stesso Marco Cappato, esponente di punta di +Europa, nella sua considerevole esposizione mediatica, non si risparmia di certo nel ricorso ai tribunali per le sue iniziative politiche.

Il risultato di tali azioni porta progressivamente al ridimensionamento di tutti i legami umani intermedi tra la persona e la comunità, e il denudamento dell’individuo così indebolito di fronte allo Stato, definito “il più freddo di tutti i mostri” da Friedrich Wilhelm Nietzsche, per derimere le sue intime questioni, senza il filtro del “dialogo profondo” con i membri della sua comunità.

Una delle prime battaglie radicali, di cuii si può tentare un’analisi, data oramai la piena maturazione dei suoi amari frutti, è sicuramente quella sul divorzio, dato l’oltre mezzo secolo raggiunto di diffusa applicazione.

Orbene come precedentemente ricordato, la famiglia è antecedente alla nascita dello Stato, e questo è un elemento che “il più freddo di tutti i mostri”, nella definizione alla Nietzsche, ha dovuto tenere conto, evitando per molto tempo di mettersi al buco della serratura, se non giustamente, per motivazioni di carattere penale. Tuttavia ad un certo punto della Storia, la decadenza della comunità, l’inurbamento, il declino della religiosità, l’avanzare del femminismo e dell’individualismo, fecero si che i tempi fossero maturi per tentare un intervento dall’alto, su quella che era la cellula fondamentale della società e da lì a breve lo sarebbe stata sempre meno; ecco pronta a partire dunque la macchina divorzista, che si presentava come strumento di scioglimento dei rapporti problematici tra coniugi, ma in realtà si dimostrerà essere qualcosa di ben più sofisticato e deleterio.

Per prima cosa lo Stato e la Legge non si accontenteranno di mediare tra i coniugi, garantendo la parità di trattamento tra i genitori, ma attraverso l’ideazione di artifici giuridici che vanno dall’affido del minore al concetto di casa coniugale, tenderanno a “sostituirsi” ad uno dei genitori (nella maggior parte dei casi al padre), statalizzando di fatto questo ultimo, che a tutti gli effetti diventerà un “concorrente perdente per legge”, estromettendolo dalla piena genitorialità e dalla fruizione della propria abitazione, anche quando di sua esclusiva proprietà.

In cinquant’anni si è verificato in Italia, per mezzo dello Stato e della Legge un vero e proprio scippo della genitorialità maschile, con il colpevole silenzio dei principali media.

L’utilizzo del principio astratto dell’esclusivo/superiore interesse del minore, grondante ipocrisia a livelli altissimi, dato che il massimo interesse del minore è quello di mantenere rapporti con entrambi i genitori, è stato il grimaldello con cui poter giustificare l’opinabilissima disparità di trattamento tra i genitori, come se una persona fosse titolare non di pieni diritti ma residuali; tutto ovviamente perfettamente in linea con il montante femminismo rancoroso della modernità.

Il Sistema divorzista non è neanche scevro da palesi iniquità, grazie all’astuzia giuridica di disgiungere l’affido del minore dalla colpa del naufragio coniugale, facendo verificare l’aberrante  scenario, che il genitore a cui è attribuita la colpa del naufragio familiare possa comunque ottenere l’affido del minore e beneficiare dell’affidamento della casa, anche se proprietario è l’altro.

Nonostante in oltre 50 anni, il divorzismo abbia dimostrato una forte ostilità nei confronti del padre, portata avanti con un impegno degno di miglior causa, il Sistema non si preoccupa delle ombre misandriche che rischiano di calare su di esso, forse confortato dallo spirito femminista dei tempi e dal sostegno, piuttosto acritico dei media conformisti, ma è proprio per questo che le persone è ora che guardino al di là della maschera divorzista e inizino a decifrarne il vero volto, che non è particolarmente rassicurante, soprattutto se si è il genitore marginalizzato dall’Istituto giuridico dell’affido, che guarda caso è quasi sempre di sesso maschile.

Il personaggio impersonato da Jean Gabin, (depurato da tutti gli “eccessi cinematografici”, nel film “Il clan degli uomini violenti”), il padre, proprietario di un vecchio casale di campagna, è il nemico principale del modaiolo progressismo odierno, e nel contempo, una delle poche figure credibili, di quotidiana, ostinata e pervicace resistenza al Sistema Mondialista.

Riccardo Sampaolo per www.agerecontra.it 

Arriva in Aula il Testo Unico sul Suicidio assistito. Si può ancora fare marcia indietro

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Segnalazione di ProVita & Famiglia

C’è una data che i pro life devono assolutamente segnare sul calendario: è quella di lunedì 13 dicembre. Quel giorno, infatti, salvo imprevisti, arriverà in Aula alla Camera il Testo Unico sul suicidio assistito. Si tratta di una norma elaborata con un testo base dei relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s) e che, nelle intenzioni dei proponenti, recepisce i quattro criteri indicati dalla Corte per accedere al suicidio assistito: il richiedente deve essere in grado di intendere e volere; essere affetto da patologia irreversibile; dipendere da sostegno vitale; avere delle sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili.

Per l’arrivo in Aula della norma si è fissata la data del 13 dicembre dopo che, nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre, le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno iniziato ad approvare gli articoli del testo e dopo che tutti i gruppi hanno concordato di concludere l’esame del testo entro il giorno 9. Questo accordo sull’iter della norma, attenzione, non implica però che esso si rifletterà anche in Parlamento. Anzi, è più che probabile che assisteremo ad un dibattito piuttosto acceso sull’argomento.

Rispetto a questo, pare verosimile che il centrosinistra, dalle cui fila – come poc’anzi ricordato – provengono i citati relatori del testo, lo appoggerà convintamente. Non a caso il segretario del Pd, Enrico Letta, ha pubblicamente elogiato quest’iniziativa legislativa come «la soluzione più avanzata, in linea con la sentenza Corte costituzionale», dicendosi «fiducioso che si riesca a coprire un vuoto normativo». Il segretario dem considera questa partita fondamentale, a differenza invece del mondo radicale, che guarda con maggiore favore allo scenario referendario.

«Il referendum sull’eutanasia, se non passa, lascia un vuoto», ha invece dichiarato Letta, subito aggiungendo: «Noi cosa stiamo facendo? Noi siamo riusciti ad ottenere che il 13 dicembre vada in aula alla Camera il testo sul suicidio assistito e quel testo è, secondo me, la linea giusta». D’accordo, ma esisterà un’opposizione parlamentare a questo disegno di legge? La risposta, fortunatamente, è affermativa.

C’è infatti da immaginare che il centrodestra, sia di governo sia all’opposizione, non appoggerà con convinzione – o non appoggerà affatto – il testo unico sul suicidio assistito, che non viene visto come una priorità in questa fase di pandemia, campagna vaccinale, rincari di bollette e così via. Tuttavia, e questa è senza dubbio una nota dolente per il mondo pro life, difficilmente assisteremo a quel grande scontro che abbiamo visto sul ddl Zan. Per più motivi. Anzitutto, perché come pretesto per questa legge i loro promotori hanno un argomento forte, per così dire, ossia il pronunciamento della Consulta citato da Letta.

Inoltre, sappiamo che anche nel centrodestra esiste – per lo più, e non da oggi, in Forza Italia – una componente, per quanto minoritaria, liberal e che guarda con favore a molte battaglie del mondo radicale. Non solo. Se gli oppositori del ddl Zan hanno potuto contare sul supporto, più o meno esplicito, di tante anime interne allo stesso centrosinistra – dalle femministe guidate da Marina Terragni fino al senatore Pd Tommaso Cerno -, con la legge sul suicidio assistito le cose si fanno più complesse. Questo non vuol dire però che la battaglia sia già persa. Guai a pensarlo.

Significa però che sul mondo pro life grava, oggi più che mai, una enorme responsabilità, vale a dire quella di far comprendere tutte le pesanti insidie e i catastrofici scenari che si aprono in un Paese che introduca nel proprio ordinamento il cosiddetto “diritto di morire”. Basta raccontare quel che è accaduto e accade in Olanda, Belgio, Canada, ovunque il presunto diritto di farla finita sia stato codificato. Non occorre dunque inventare nulla, perché una società che perde di vista il dovere di tutelare la vita fino all’ultimo è già spaventosa di suo. Speriamo che se ne rendano conto anche i nostri parlamentari.




Firma la petizione per bloccare il testo unico sul suicidio assistito!

 

Fonte: https://www.provitaefamiglia.it/blog/arriva-in-aula-il-testo-unico-sul-suicidio-assistito-si-puo-ancora-fare-marcia-indietro

Nuova legge ingiusta in Italia: la legittimazione dell’omicidio di Stato

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

di Fabio Fuiano

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha annunciato che il 25 ottobre l’aula della Camera esaminerà la nuova proposta di legge sull’eutanasia. Il testo della proposta, adottato come testo base dalle commissioni, intitolato “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” è a dir poco agghiacciante.

Cercheremo di fare un’analisi articolo per articolo e di fare delle osservazioni per ognuno di essi.

L’articolo 1 definisce la finalità della legge, ovvero quella di disciplinare la facoltà di una persona «affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». Ecco la prima contraddizione logica: si afferma che una persona in quelle condizioni possa porre “autonomamente” fine alla propria vita … richiedendo però “assistenza medica” a tal fine. Il medico, dunque, è costretto ad uccidere il paziente (l’obiezione di coscienza non è mai minimamente citata), però l’atto del paziente rimane “autonomo”.

La contraddizione viene ulteriormente confermata nell’articolo 2, dove si tenta una maldestra definizione di “morte volontaria medicalmente assistita” (il solito acronimo asettico per definire l’omicidio di un paziente) come un «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del SSN». Il tutto, chiaramente, a spese dei contribuenti, come per aborto e fecondazione artificiale, costringendo tutti i cittadini ad essere involontari cooperatori di quello che a tutti gli effetti è un delitto.

Nell’articolo 3 si descrivono i cosiddetti “paletti” per l’accesso all’eutanasia, come di consueto nella legislazione italiana, che saranno via via demoliti a colpi di sentenze dalla Corte Costituzionale (cosa già ampiamente verificatasi per l’iniqua legge 40). Ciononostante, già allo stato attuale, tali “condizioni” sono solo apparenti. Infatti, può fare richiesta chiunque sia affetto «da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili». Il verbo “ritenute” indica la volontà del legislatore di soggettivizzare completamente il grado di sofferenza. Chi ci assicura che non potrà farsi uccidere anche una persona perfettamente sana ma che “ritiene” di esser vittima di un disagio psicologico intollerabile (per lei)?

Subito l’articolo cerca di correre ai ripari, ponendo altri immaginari paletti alla pretesa eutanasica di una persona, affermando che essa debba essere anche «affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile». Che vuol dire tutto e niente. Cosa si intende per “condizione clinica irreversibile”? E l’irreversibilità è qualcosa che il legislatore considera permanente oppure suscettibile del progresso tecnologico e medico?

Infine, tale persona deve «essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». Questa frase raccoglie quel bacino di credenze magiche per le quali un ventilatore polmonare, l’alimentazione o la nutrizione, abbiano il potere di mantenere in vita qualcuno «anche se è ad un passo dalla morte» … un po’ come il sangue degli unicorni in noti romanzi. Il testo di questa legge cerca così surrettiziamente di classificare tali sostegni come “accanimento terapeutico”, pur senza mai citarlo esplicitamente, in virtù di questo loro presunto potere. Chiunque preservi ancora un minimo di buon senso sa perfettamente che si può morire anche con la presenza di sostegni vitali.

L’articolo 4 definisce requisiti e forma della richiesta eutanasica. Anche qui le contraddizioni logiche sono palesi: si afferma fin dalle prime righe che tale richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento dal paziente «con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». Dal momento che molti potrebbero lecitamente chiedersi come faccia un paziente in condizioni gravi (es. in coma) ad esprimere inequivocabilmente tale volontà, subito l’articolo corre maldestramente ai ripari affermando che: «Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà».

Probabilmente il legislatore aveva in mente quei malati di SLA che sono in grado di comunicare tramite dispositivi che convertono il movimento oculare in parole nonostante la totale paralisi muscolare. Ciononostante, esistono moltissime situazioni, completamente ignorate dal presente testo, in cui la volontà del paziente non può essere espressa ed è quindi presumibile pensare che essa venga “cristallizzata” ad un passato più o meno remoto (ad esempio tramite DAT).

L’articolo 5 definisce le “modalità” del c.d. “atto del decesso” (una nuova categoria di atti umani). Al di là di tutto è interessante notare come tale legge preveda l’istituzione di un Comitato ad hoc chiamato “Comitato per l’etica nella clinica” che «entro sette giorni dal ricevimento della richiesta del paziente deve esprimere un parere sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita». In questo articolo vediamo scritta, nero su bianco, una delle aporie più grandi della pretesa eutanasica: essa sembra fondarsi sulla “volontà libera”, sull’autodeterminazione del paziente, ma in definitiva è lo Stato (in questo caso un Comitato ad hoc istituito dallo Stato) a decidere chi può accedere e chi no all’eutanasia. Infatti, se anche definisse la possibilità di accesso alla stessa per X pazienti ed N malattie, vi sarà sempre la (N+1)esima malattia non contemplata nelle ipotesi della legge, che escluderà l’(X+1)esimo paziente affetto dalla stessa, il quale non potrà esercitare la sua tanto decantata “autodeterminazione”. Questo è il motivo per cui la retorica eutanasica si trova ad un bivio: o si ammette che siamo di fronte ad un vero e proprio omicidio di Stato, ben lontani dalla “libertà” dei singoli, oppure che arriverà il momento in cui la facoltà di richiedere l’eutanasia sarà estesa a tutti, indipendentemente dall’effettiva condizione individuale.

Il comma 8 dell’articolo 5 merita speciale menzione: si spiega, candidamente, che il decesso per morte medicalmente assistita (alias, omicidio del consenziente), è totalmente assimilabile al decesso per cause naturali. Dovremmo rimettere in discussione tutte le decisioni prese a Norimberga. Dopotutto, l’Aktion T4 nazista fu semplicemente una “causa naturale” che ha provocato tanti morti.

L’articolo 7 serve ad escludere qualsiasi persona agevoli o cooperi all’atto eutanasico dalla punibilità secondo gli articoli 580 (istigazione al suicidio) e 593 (omissione di soccorso). Tale esclusione ha persino un valore retroattivo per tutti coloro che in passato fossero stati condannati per tali reati! Questa è la logica conseguenza della sentenza che assolse Marco Cappato dopo la vicenda di dj Fabo, nonché della legge 219/17 sulle DAT (che infatti viene espressamente richiamata dall’articolo). L’articolo 8 definisce semplicemente i “doveri” del Ministero della Salute nell’attuazione di tali disposizioni di legge.

Siamo di fronte alla legittimazione definitiva dell’omicidio di Stato, nel silenzio generale persino di coloro che avrebbero dovuto tenacemente opporvisi.

 

Fonte: https://scholapalatina.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY29ycmlzcG9uZGVuemFyb21hbmEuaXQlMkZudW92YS1sZWdnZS1pbmdpdXN0YS1pbi1pdGFsaWEtbGEtbGVnaXR0aW1hemlvbmUtZGVsbG9taWNpZGlvLWRpLXN0YXRvJTJG&sig=FassndGy3gxjE56UgioqEtbVS9t9zJ7x5ZBR6RRk1iQ1&iat=1634743529&a=%7C%7C650260475%7C%7C&account=scholapalatina%2Eactivehosted%2Ecom&email=WGByPjZY3AMGHbnlPw2cQTpxdzkQNl9LgdxZ9pnzLRY%3D&s=7fe708e192b517c76cb9155f667678b1&i=641A679A15A6433

Un altro Stato legalizzerà l’omicidio dei bambini?

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Segnalazione di Antonio Brandi

il tempo stringe: il progetto di legge sul suicidio assistito in discussione alla Camera sarà tra poco in aula; sul fronte della vita prenatale, tra pochissimi giorni si terrà il referendum sull’aborto a San Marino per decidere o meno di legalizzarlo. Qui sono in ballo le vite di decine di migliaia di bambini nel grembo materno. In entrambi i casi, Pro Vita & Famiglia è in prima linea.

Immagina per un momento se in Italia non ci fosse stata la legge sull’aborto: immagina che i bambini in grembo fossero protetti ma che proprio ora si chiedesse al popolo di legalizzare la loro uccisione… cosa faresti? Quanto ti impegneresti nella lotta? Ecco, questa è la situazione a San Marino, e noi siamo lì.

Come annunciato, poco prima del giorno fissato per il referendum sulla legalizzazione dell’aborto, abbiamo “circondato” lo Stato fortificato di San Marino, dispiegando camion raffiguranti l’influencer Anna Bonetti e il messaggio: “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo. Sopprimerlo non è la mia scelta. #StopAborto”

Qualche giorno fa il presidente Brandi ti ha detto dei molteplici fronti sui quali Pro Vita & Famiglia è impegnata (ho inoltrato la sua e-mail che puoi leggere sotto): si va dall’aborto, al suicidio e all’eutanasia, dalla ipersessualizzazione dei minori all’utero in affitto e la battaglia contro il ddl Zan.

Continua la campagna contro la sessualizzazione dei minori sui media: il docufilm (sconvolgente!) sull’azione di Don Fortunato e Meter contro la pedofilia e la pedopornografia è stato visto da decine di migliaia di persone; le maxi-affissioni di sensibilizzazione continuano a Milano e a Roma. È imminente, inoltre, il lancio della campagna per tutelare il diritto alla vita contro le derive del progetto di legge per incentivare il suicidio dei malati e contro il referendum sull’eutanasia (che in realtà è un referendum per legalizzare il massacro)…

Circolo Cattolico, tu puoi agire in prima persona per proteggere i bambini dall’ipersessualizzazione e la pedofilia, i bambini non nati dall’aborto, e la vita di tutte le persone fragili dall’eutanasia e dal suicidio di Stato.

Non immaginavo che, subito dopo le ferie estive, avremmo dovuto lottare su così tanti fronti…

Davvero! Ecco una lista delle attività appena realizzate e delle sfide che ci attendono…

– Abbiamo depositato una denuncia per il reato di pubblicizzazione dell’utero in affitto (art. 12 c. 6, L 40/2004), vergognosamente realizzata sulla Rai1 durante il programma “Amore in quarantena”. La televisione pubblica aveva presentato il reato dell’utero in affitto come una pratica “meravigliosa” che aveva avverato il sogno di una coppia omosessuale di avere dei bambini. Non potevamo rimanere indifferenti e allora abbiamo attivato la Procura della Repubblica.

– È partita la nostra campagna “Piccole Vittime Invisibili”, contro l’ipersessualizzazione dei minori sui media. Dopo l’inaugurazione al Senato, abbiamo diffuso un docufilm sull’azione di Don Fortunato Di Noto contro la pedofilia e la pedopornografia, e per diffondere il numero verde di assistenza delle piccole vittime. È ancora in corso poi una campagna di maxi affissioni in tutta Italia per sensibilizzare la cittadinanza sui pericoli del web per i minori.

– La Repubblica di San Marino sarà protagonista di un referendum per la legalizzazione dell’aborto, che si terrà il 26 settembre. A San Marino l’aborto è ancora illegale. Se il quesito referendario fosse approvato, sarà possibile abortire praticamente fino al nono mese! Non solo sarebbe un disastro per il piccolo Stato e per i bambini nel grembo ma sarebbe, sul piano simbolico e culturale, una enorme sconfitta per il fronte pro vita in tutta la penisola. Un nostro rappresentante (Maria Rachele) era presente all’inaugurazione della campagna referendaria per il NO.

– Le forze pro morte hanno lanciato un’enorme offensiva: un progetto di legge in discussione alla Camera per legalizzare il suicidio assistito e un referendum che vuole abrogare il reato di omicidio del consenziente per arrivare all’eutanasia “su richiesta” per tutti.

– Continua il nostro tour di sensibilizzazione contro il ddl Zan: in diverse città abbiamo srotolato la bandiera #RestiamoLiberi di 600 mq, organizzando contemporaneamente banchetti informativi, camion-vela e manifestazioni di protesta anche durante le vacanze. L’11 settembre ciò è avvenuto a Como. Grazie a Dio, le discussioni sul ddl Zan sono state rinviate a dopo le elezioni amministrative.

Circolo Cattolico, il lavoro da fare è incredibile: gli attacchi alla vita e alla famiglia provengono da ogni lato e Pro Vita & Famiglia sta mettendo tutte le sue forze in campo… ma rischiamo davvero di non farcela più senza una mano, senza il tuo prezioso aiuto!

A San Marino, Pro Vita & Famiglia sta sostenendo la campagna contro la legalizzazione: siamo già intervenuti in convegni e – tra poco – intendiamo circondare la “Serenissima Repubblica” con camion vela per sensibilizzare la popolazione, spesso disinformata riguardo l’aborto, che non è che un omicidio.

Sul fronte del suicidio assistito e dell’eutanasia, stiamo preparando una campagna di sensibilizzazione nazionale, per svelare le assurdità dell’incentivazione statale del suicidio e del referendum pro eutanasia (sapevi che l’approvazione del quesito legalizzerebbe l’omicidio persino di una persona sana “consenziente”, anche se realizzato in modi orribili come la decapitazione e lo squartamento?)

Sul fronte della campagna contro la sessualizzazione dei minori sui media, già ripresa da diverse televisioni e dalla stampa, il docufilm contro la pedofilia andrà in onda su diverse emittenti televisive e faremo pressione sul Ministro dello sviluppo economico, consegnandogli la nostra petizione, affinché possa essere attuata la legge (che già c’è!) che obbliga gli operatori di comunicazione a pre-installare su tutti i telefoni sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori (potranno essere sbloccati solo da adulti). Continueremo a sensibilizzare sul territorio, mediante azioni nella scuola, a livello legislativo ed amministrativo, considerati tutti i mali che l’esposizione ad immagini e messaggi sessualizzati sta già causando da anni ai nostri figli.

Una recensione di Marcello Veneziani

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Segnalazione del Centro Studi Federici

Segnaliamo un articolo di Marcello Veneziani sui rapporti tra massoneria e politica italiana, in particolare col fascismo. Sullo stesso argomento segnaliamo un video di don Ricossa sul tema: ”I Fasci di Combattimento: per quale combattimento?” (seminario di studi alla XIV giornata per la regalità sociale di Cristo, Modena, 12.10.2019): https://youtu.be/S8zQfGvC5V8
 
All’armi siam fascisti, anzi massoni
di Marcello Veneziani
 
In una giornata d’autunno di cent’anni fa un gruppo di giovanotti in abiti borghesi posa davanti al Teatro Augusteo di Roma dove sta nascendo il Partito Nazionale Fascista. Tra loro il ventiseienne Dino Grandi, unico col cappello in testa, il ventiquattrenne Italo Balbo, con la sigaretta in bocca e un bastone, i ventiseienni Giuseppe Bottai e Ulisse Igliori, e il più giovane di tutti, il ventitreenne Curzio Malaparte. Nella foto che segue ci sono i quadrumviri della Marcia su Roma: Michele Bianchi, Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono, lo stesso Balbo, e i due vicesegretari del Pnf, Attilio Teruzzi e Achille Starace.
Cos’hanno in comune questi signori? Sono fascisti, direte voi, anzi sono il fascismo, Duce a parte. Si, ma non solo: tutti i camerati appena citati risultano affiliati alla Massoneria. Tutti. Di alcuni di loro era noto, di altri no. E sono la quasi totalità della nomenklatura fascista. Non è presente nelle foto ma è presente in spirito e in loggia anche il fascista intransigente per antonomasia, Roberto Farinacci, massone pure lui. E’ impressionante scorrere gli elenchi e le relative qualifiche massoniche nel libro appena uscito di Luca Irwin Fragale La Massoneria nel Parlamento. Primo novecento e Fascismo, edito da Morlacchi University Press.
All’alba del governo Mussolini erano ben 267 i parlamentari affiliati alla Massoneria: una loggia più che un emiciclo. Massoni di riti diversi furono altri nomi importanti nella storia del fascismo: il sindacalista Edmondo Rossoni, il gran ministro Araldo di Crollalanza, il gran giurista Alfredo De Marsico; e Peppino Caradonna, Bernardo Barbiellini Amidei, Aldo Finzi, Balbino Giuliano e Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, Alberto Beneduce, il futuro patron dell’Iri e Giacomo Acerbo, autore della legge elettorale che porta il suo nome; Ezio Maria Gray, che sarà poi esponente dell’ Msi, Armando Casalini e tanti altri.
Di massoni ce ne sono anche dalla parte opposta: dal leader dell’opposizione aventiniana Giovanni Amendola al comunista e disertore Francesco Misiano, dal socialista Ivanoe Bonomi al compagno Arturo Labriola, dal futuro partigiano Emilio Canevari al democratico sociale Andrea Finocchiaro Aprile, dal demoliberale Luigi Luzzatti al socialista Corso Bovio, da Pietro Mancini (padre di Giacomo) a Mario Berlinguer, della nota famiglia. E personalità come Vittorio Emanuele Orlando, l’economista Maffeo Pantaleoni, gli scrittori Paolo Orano e Sem Benelli, tanti sindacalisti rivoluzionari. Un elenco infinito. Senza dire dei massoni “esoterici”.
Considerando che quasi tutte le personalità significative del fascismo appartenevano o transitarono per la Massoneria, non si può nemmeno parlare d’infiltrazione, almeno nei primi anni del regime fascista e nel tempo che lo precede. Oltre i casi personali e famigliari, le relazioni e gli opportunismi di carriera o le infiltrazioni strategiche del potere massonico nelle istituzioni e nei partiti, anche più avversi, c’era pure un movente politico e ideale.
I Massoni erano da un verso risorgimentali (Garibaldi, si sa, era un Gran Maestro e la Massoneria ebbe un ruolo decisivo nel processo unitario) e dall’altro erano nemici del Trono e dell’Altare, della Tradizione cattolica, degli Imperi centrali. Il grande evento storico che li unì fu la Prima Guerra Mondiale che da un verso si poneva in Italia come il compimento del Risorgimento e dall’altro verso nasceva contro l’Ancien Regime, le potenze restauratrici del Congresso di Vienna. La Massoneria, già legata al mondo internazionale, liberale e radicale, aprì al nazionalismo e ai sindacalisti rivoluzionari. Anche una parte dei socialisti si convertì all’interventismo: tra loro spicca il compagno Benito Mussolini. Che diventò interventista intervenuto; abbandonò la direzione de l’Avanti! e fondò il Popolo d’Italia. Lo fece con l’aiuto di Filippo Naldi, massone e amico di massoni che sostennero l’impresa. Dal punto di vista ideologico, precursore della svolta interventista mussoliniana fu il compagno avvocato e docente Giuseppe Rensi, filosofo e massone. L’interventismo e la guerra coagularono energie giovanili e anche intellettuali di prim’ordine. Lo stesso D’Annunzio, in odore di massoneria, scrisse col sindacalista e massone Alceste De Ambris la Carta del Carnaro per Fiume e ammise: “Senza l’appoggio incondizionato della massoneria, l’impresa di Ronchi non avrebbe potuto raggiungere il suo obbiettivo”.
Mussolini si avvalse del sostegno massonico ma quando fu al potere se ne volle liberare, anche per le ingerenze franco-inglesi. Vi risparmio la storia raccontata in dettaglio da storici di diverso orientamento, da Gianni Vannoni ad Aldo G.Mola. La svolta fu il delitto Matteotti, con la longa manus della Massoneria nella vicenda. Venne la legge per sciogliere la Massoneria che da allora diventò nemica giurata del fascismo. E vennero gli attentati a Mussolini, ben quattro in pochi mesi. Il primo fu di un deputato socialista e massone, Tito Zaniboni nell’anniversario della Vittoria, il 4 novembre del 1925. Zaniboni finì in carcere e uscirà solo nel ’43. La fece franca invece il confratello generale Luigi Capello, nascosto dai fratelli massoni. Il Concordato con la Chiesa allargò la rottura con la Massoneria.
Alla seduta del Gran Consiglio il fatidico 25 luglio del ’43, otto massoni votarono contro Mussolini; due confratelli furono invece dalla sua parte, Farinacci e Buffarini Guidi. Poi ci fu il governo Badoglio, con tanti massoni. Insomma, la massoneria è alle origini del fascismo e della sua caduta, del regime e dell’opposizione. La storia non si può scrivere in bianco e nero, ha tante sfumature di grigio.
 
 

Manca una legge: guai per il Green Pass

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di Claudio Romiti

Il pasticciaccio brutto del cosiddetto green pass ci fa scendere parecchi gradini verso l’inferno di una sostanziale abolizione dello Stato di diritto, a vantaggio di un inverosimile regime sanitario che tende quasi per inerzia ad accrescere il proprio asfissiante controllo sulla popolazione. Solo il fatto, ammesso più o meno esplicitamente ai vertici del potere politico-sanitario, di utilizzare questo illiberale salvacondotto come leva per convincere i più riottosi del “gregge” italico a vaccinarsi costituisce un abominio senza precedenti nella storia repubblicana. Un abominio che, insieme a tante altre misure liberticide, viene accettato senza fare una piega anche da chi, qualche lustro addietro, organizzava mastodontiche manifestazioni in piazza contro il presunto rischio eversivo di un premier proprietario di alcuni canali televisivi.

Green pass, pastrocchio illiberale

Eppure in meno di due anni, prima che un virus a bassa letalità ci facesse sprofondare in un incubo senza fine, è cambiato tutto: oggi solo per potersi sedere al tavolo di un ristorante al chiuso occorre vaccinarsi, o in subordine sottoporsi ad un tampone, munirsi del citato green pass, portarsi dietro un documento d’identità e indossare la mascherina secondo le regole imposte dall’onnipotente Comitato tecnico-scientifico. Sul tema caldo del documento d’identità poi, il cui controllo ha determinato il solito caos all’Italiana circa chi abbia realmente competenza a realizzarlo, sembra che alla grande informazione sia sfuggito un aspetto giuridicamente assai rilevante. Mi riferisco al piccolo dettaglio, che a quanto pare risulta sconosciuto al nostro fenomenale Garante per la privacy, secondo cui non esiste una legge che imponga ai cittadini italiani di uscire di casa con un qualunque documento d’identità, salvo per ciò che riguarda la patente di guida quando ci si trova al volante di un mezzo di trasporto. Nel caso di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine, e non certamente di un esercente privato o di un suo dipendente, gli stessi cittadini debbono solo declinare le proprie generalità. Questo almeno fino a quando il nostro ordinamento non è stato letteralmente soppiantato da un informe pastrocchio illiberale in cui tutto si giustifica in nome del bene comune.

Disastro democratico

Naturalmente dopo aver imposto per vie traverse un surrettizio obbligo vaccinale, emarginando di fatto chiunque non ottemperi e costringendo tutti gli altri a circolare con una umiliante certificazione sanitaria, non pare esserci più limite alla fantasia degli artefici di questo disastro democratico. E se tanto mi dà tanto, così come accade per tutti gli altri virus respiratori, quando il Sars-Cov-2 riprenderà a correre nella stagione fredda, seppur in modo assai meno virulento in virtù dei vaccini,  ci dobbiamo aspettare altre abominevoli misure nell’insensato tentativo di eradicare un virus oramai divenuto irrimediabilmente endemico.

D’altro canto il ministro della Salute, l’evanescente Roberto Speranza, lo aveva già annunciato alcune settimane addietro: “Fino a quando non arriverà il giorno in cui ci saranno zero decessi, per me sarà una battaglia da combattere.” E dal momento che nessun vaccino o green pass d’Egitto potranno mai consentire di raggiungere il delirante obiettivo espresso da Speranza, il futuro che ci aspetta appare particolarmente oscuro.

Claudio Romiti, 12 agosto 2021

Fonte: https://www.nicolaporro.it/manca-una-legge-guai-per-il-green-pass/

BORGHI: TORNA DI NUOVO IL MES. Gualtieri di nuovo all’Eurogruppo senza mandato, e viola una legge…

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Ieri si è tenuto l’ennesimo Eurogruppo, e per l’ennesima volta Gualtieri è andato a discutere SENZA MANDATO DEL PARLAMENTO, il spregio totale di una norma di Legge ben precisa che lo obbliga a farlo. Normalmente il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire per far notare al Governo che viola una legge, ma Mattarella NON lo fa. Dovrebbe intervenire il presidente della Camera, ma questi NON lo fa. Dovrebbe intervenire la magistratura, ma questa NON lo fa, e del resto non  è intervenuta neanche su Nexus e sui 45 milioni di appalto dati ad un’azienda fantasma. L’unica arma è rimasto il voto.

Ora è tornato il MES, ma non quello sanitario, la riforma, quella devastante, che , in caso di utilizzo dello strumento, OBBLIGA AL DEFAULT  DEL DEBITO  DI STATO. Una norma devastante, tale da distruggere il risparmio delle famiglie italiane, raderlo a zero. Una norma BOCCIATA dal parlamento, che non doveva essere neppure discussa, ma che torna e torna perchè il M5S non ha il coraggio di fare una chiara mozione CONTRO il la riforma del MES e  con un chiaro divieto contro il suo uso. Perchè ormai il Movimento 5 stelle non ha più il coraggio di fare nulla.

Eppure ci sarebbero gli strumenti per portare al centro il parlamento.

Ringraziamo Inriverente.

 

Fonte: https://scenarieconomici.it/borghi-torna-di-nuovo-il-mes-gualtieri-di-nuovo-alleurogruppo-senza-mandato-e-viola-una-legge/

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