IL SEME DELL’ETICA: LA VITA E LA TESTIMONIANZA DI ROSARIO LIVATINO PER LA MAGISTRATURA

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

QUINTA COLONNA

di Gianluca Grasso

Testo della relazione di Gianluca Grasso, presentata al Convegno “L’attualità del Beato Rosario Livatino” il 18 gennaio 2023 presso la biblioteca di Santa Maria sopra Minerva, Roma, organizzato da Centro Studi Rosario Livatino.

Sommario: 1. Il seme dell’etica. – 2. L’etica e la Magistratura. – 3. La formazione sull’etica giudiziaria nell’esperienza della Scuola superiore della magistratura.

1. Il seme dell’etica.

«26 (..) “Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra, 27 dorme e si alza, la notte e il giorno; il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. 28 La terra da sé stessa dà il suo frutto: prima l’erba e poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. 29 E, quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché è giunta l’ora della mietitura» (Marco 4, 26-29).

In questa parabola il seminatore pianta in fede e raccoglie in gioia. Dopo aver finito di piantare, egli un giorno si sveglia per scoprire che i suoi semi sono diventati maturi.

Rosario Livatino, all’età di 38 anni, veniva assassinato dalla “stidda agrigentina” il 21 settembre del 1990, mentre percorreva, senza scorta per sua scelta, la strada per il Tribunale di Agrigento.

La storia del giudice Livatino, proclamato beato il 9 maggio 2021, ci dona la prospettiva di una figura di riferimento non solo per la Magistratura ma per tutti gli operatori di giustizia[1].

In questo mio breve intervento vorrei soffermarmi su uno dei semi piantati da Livatino con la sua vita e la testimonianza di giudice fedele alla Costituzione e alle leggi. E si badi non magistrato bigotto ma un laico consapevole del suo ruolo nella società, che ha ricoperto anche un incarico di carattere associativo, quale quello di segretario della sezione di Agrigento dell’Associazione nazionale magistrati.

Due sono gli interventi a metà degli anni 80 che Livatino ci ha lasciato e che delineano in maniera puntuale il suo itinerario di fede e di azione: Il ruolo del giudice nella società che cambia (17 Aprile 1984) e Fede diritto (30 Aprile 1986).

Bastano pochi passaggi per delineare il ruolo del magistrato, il cui compito non si esaurisce nelle aule di giustizia ma prosegue nel quotidiano; non con l’atteggiamento di un giustiziere o del moralista, ma della persona semplice e umile, lontana dai riflettori ma al tempo stesso  consapevole del proprio ruolo e dell’esempio (positivo o negativo) che da lui può derivare: “quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili” .

Queste le parole di Livatino[2], ben note ma ogni volta illuminanti:

«Si è bene detto che il giudice, oltre che essere deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n’è un altro, ineliminabile, di forma.

L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività.

Inevitabilmente, pertanto, è da rigettare l’affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole.

Una tesi del genere è, nella sua assolutezza, insostenibile.

Bisogna riconoscere che, quando l’art. 18 della legge sulle guarentigie dice “che il magistrato non deve tenere in ufficio e fuori una condotta che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere”, esprime un’esigenza reale.

La credibilità esterna della magistratura nel suo insieme ed in ciascuno dei suoi componenti è un valore essenziale in uno Stato democratico, oggi più di ieri. “Un giudice”, dice il canone II del già richiamato codice professionale degli U.S.A. “deve in ogni circostanza comportarsi in modo tale da promuovere la fiducia del pubblico nell’integrità e nell’imparzialità dell’ordine giudiziario”.

Occorre allora fare un’altra distinzione tra ciò che attiene alla vita strettamente personale e privata e ciò che riguarda la sua vita di relazione, i rapporti coll’ambiente sociale nel quale egli vive.

Qui è importante che egli offra di se stesso l’immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire.

Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che gli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà; che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto; potrà cioè fidarsi del giudice e della giustizia dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole».

2. L’etica e la Magistratura.

In qualsiasi società, qualunque sia il modo in cui vengono assunti, la formazione e la portata del loro mandato, i magistrati sono investiti di poteri penetranti, che consentono di intervenire in ambiti che riguardano gli aspetti essenziali della vita dei cittadini e dell’economia.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce, dal punto di vista del cittadino, che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» (art. 6, par. 1). Lungi dall’enfatizzare l’onnipotenza del giudice, la norma mette in evidenza le garanzie fornite ai contendenti e stabilisce i principi su cui si basano i doveri del giudice: indipendenza e imparzialità.

È pertanto necessario che, sia all’interno degli uffici giudiziari, sia al di fuori, vi siano regole di condotta concepite per mantenere la fiducia in queste aspettative, quello che va sotto il nome di etica giudiziaria.

Qui va chiarito che l’etica va intesa come complesso di principi e di regole che devono orientare il corretto comportamento del magistrato, a prescindere da una sanzione prevista dall’ordinamento per la loro violazione. Si ha così riguardo alla sfera delle azioni buone o cattive e non già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate[3]. In tal senso, le regole dell’etica rappresentano il modello a cui tendere, il “massimo etico”, mentre il disciplinare costituisce il cosiddetto “minimo etico”, ovvero la soglia di accettabilità al di sotto della quale il comportamento deve essere oggetto di sanzione[4].

L’etica giudiziaria ha assunto nel corso degli anni un posto di rilievo nel contesto internazionale, a partire dall’adozione dei principi di Bangalore  (2001), nel quadro delle Nazioni unite, cui hanno fatto seguito il parere n. 3 del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje) sull’etica e la responsabilità dei giudici  (2002), il codice ibero-americano di etica giudiziaria  (2006), la dichiarazione di Londra sull’etica dei giudici con cui è stato approvato il rapporto intitolato “Etica dei giudici – Principi, valori e qualità” come linee guida per la deontologia dei magistrati europei  (2010), promossa dalla Rete europea dei consigli di giustizia, la Raccomandazione R(2010)12 del 17 novembre 2012 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità.

Negli ultimi anni la gran parte dei Paesi dell’Ue si è dotata di testi di etica giudiziaria (codici, guide, raccolte di principi) di diversa origine (Consigli di giustizia, associazioni giudiziarie, conferenze dei giudici, presidenti di tribunali, ecc.).

L’ordinamento italiano è stato tra i precursori di questo orientamento tra i paesi di civil law, essendosi dotato di un codice etico fin dal 1994.

3. La formazione sull’etica giudiziaria nell’esperienza della Scuola superiore della magistratura.

Costituisce talvolta un luogo comune che l’etica professionale non si insegna e a sostegno di questo assunto si evidenzia il fatto che l’etica – interessantissima, coinvolgente, divisiva quando si affrontano i singoli casi concreti e le questioni controverse – rischia di risultare banale quando si enunciano in astratto principi e regole di comportamento, senza esplorarne la genesi storica e senza discuterne le contaminazioni con la realtà.

L’etica, è vero, si insegna innanzitutto con l’esempio; Livatino ne costituisce un modello paradigmatico perché vivendo tutti i giorni la sua professione con serietà e dedizione costituiva un riferimento per tutti i colleghi che lo incontravano e il suo esempio continua a produrre frutti e proprio quel tragico martirio li ha moltiplicati, essendo divenuto un modello non solo per le persone che lo conoscevano ma per tutti gli operatori di giustizia. Si deve allora rinunciare all’idea di realizzare attività di formazione sull’etica?

L’esperienza maturata nel corso degli anni dalla Scuola superiore della magistratura mostra che è possibile realizzare questa formazione, coniugando la riflessione sui principi e le regole dell’etica dei comportamenti con la dimensione applicativa. Essa si inserisce in un contesto europeo (Rete europea di formazione giudiziaria), internazionale (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga, UNODC) e comparato dove, specie nei paesi di tradizione di common law, questo tipo di formazione è particolarmente sentita.

La magistratura italiana ha affrontato uno dei momenti più complessi e difficili degli ultimi decenni. Il Presidente della Repubblica, nel suo intervento del 18 giugno 2020, in occasione della cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell’uccisione di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato e Gaetano Costa e del trentennale dell’omicidio di Rosario Livatino ha evidenziato che la magistratura deve necessariamente impegnarsi «a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca».

E per far sì che la correttezza sia costantemente praticata, tanto nell’esercizio delle funzioni quanto al di fuori dell’ufficio, un utile ausilio risiede nelle attività di formazione che fanno capo alla Scuola, a cui il Capo dello Stato ha rivolto l’invito a dedicare sessioni specifiche all’etica dei comportamenti.

La Scuola ha raccolto questo invito dedicando specifiche sessioni all’etica giudiziaria sia nei corsi dedicati ai magistrati in tirocinio sia nella formazione permanente.

Le attività di formazione sui profili etici formano oggetto delle linee programmatiche annuali sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati e sul tirocinio e a tali temi la Scuola dedica specifici momenti di approfondimento, anche nella dimensione europea nei programmi dedicati alla formazione iniziale (programmi THEMIS e AIAKOS).

Nel settore della formazione iniziale, alla fine del 2020, grazie al lavoro svolto da un gruppo di magistrati esperti in materia, è stata elaborata una raccolta sistematica di questioni etiche con cui ciascun magistrato si può trovare a confrontare all’interno e al di fuori dell’ufficio. Le questioni sono state poste in forma interrogativa al fine di consentire a ciascun partecipante alla sessione di proporre delle soluzioni. Esse spaziano dai rapporti con i colleghi, il personale amministrativo, le parti, all’uso dei social network, ai rapporti con la stampa, alle frequentazioni, alla spendita del nome, solo per fare alcuni esempi. Per aiutare a trovare le risposte più adeguate abbiamo raccolto i testi principali in materia di etica sul piano nazionale e internazionale. Le questioni etiche e i principi vengono condivisi per tempo con coloro che dovranno prendere parte alla sessione, mentre un ulteriore testo, che contiene le possibili soluzioni, viene distribuito solo in prossimità dell’evento. I partecipanti vengono organizzati in gruppi ristretti di 15/20 persone affidate al coordinamento di un esperto, chiamato a facilitare la discussione.

Questa metodologia, che ha riscontrato grande apprezzamento tra i magistrati in tirocinio, è stata utilizzata con successo anche nei corsi di formazione permanente realizzati negli ultimi due anni: il primo[5] caratterizzato dallo sguardo alla situazione interna, il secondo[6], inserito nel semestre di Presidenza italiana del Comitato di ministri del Consiglio d’Europa, con una prospettiva internazionale e mandato in streaming con interpretariato in inglese in tutti i paesi del Consiglio d’Europa. Entrambi i corsi sono disponibili tra i seminari pubblicati sul canale YouTube della Scuola[7]. A fine anno, il corso riguarderà l’etica della giustizia, in una prospettiva allargata a tutte le professioni legali a partire dall’Avvocatura, con la cui Scuola il seminario è organizzato.

La raccolta sistematica delle questioni etiche è liberamente disponibile e consultabile  sul sito della SSM[8], così come il volume sull’etica giudiziaria[9], inserito nella collana dei Quaderni della Scuola, che contiene i contributi tratti dai corsi degli ultimi due anni.

Per ampliare ulteriormente la formazione sull’etica al di là di coloro che abbiano partecipato ai corsi di formazione permanente, il Comitato direttivo, partendo dai materiali del corso del 2021, ha deliberato di invitare tutte le formazioni decentrate della Scuola a realizzare in ciascun distretto, nel corso del 2021, un corso sull’etica del magistrato secondo un format condiviso. Il documento diffuso alle strutture di formazione decentrata in tutta Italia contiene in premessa un estratto testuale dalla conferenza di Livatino su Il ruolo del giudice nella società che cambia. Diverse sono le strutture di formazione decentrata che hanno realizzato con successo questo seminario.

Questa metodologia casistica, inoltre, è alla base di un volume recentemente portato a compimento sull’etica della magistratura onoraria e che a breve verrà pubblicato sul sito della SSM allo scopo di fornire un manuale operativo per la formazione dei magistrati onorari anche su queste tematiche, fin qui mai fatte oggetto di un’analisi sistematica.

Da ultimo, va segnalato il seminario in programma nel gennaio 2024 su “Etica giudiziaria in Europa e nel mondo arabo: una panoramica comparata” che la Scuola ha in programma presso la sede di Napoli nell’ambito delle attività della Rete euro araba di formazione giudiziaria. Attingendo al quadro internazionale e alla giurisprudenza pertinente, il corso mira a un confronto sui dilemmi etici nell’esercizio dei doveri professionali tra realtà europea e araba.

Queste attività che ho provato a rappresentare sono la testimonianza di come il seme di Rosario Livatino abbia fruttificato anche nell’ambito dell’etica giudiziaria.

Gianluca Grasso


[1] Significativa la letteratura che riguarda la figura del magistrato. Tra i più recenti contributi: A. Mantovano, D. Airoma, M. Ronco, Un giudice come Dio comanda. Rosario Livatino, la toga e il martirio, Milano, 2021; I. Abate, Il piccolo giudice. Fede e giustizia in Rosario Livatino, Roma, 2021; A. Mira , Rosario Livatino. Il giudice giusto, Alba, 2021;  R. Mistretta, Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente, Nuova ediz., Alba, 2022. Si v. altresì A. Balsamo in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione, Rosario Livatino: il “giudice ragazzino” e la lotta alla mafia tra giustizia e fedehttps://www.unicost.eu/rosario-livatino-il-giudice-ragazzino-e-la-lotta-alla-mafia-tra-giustizia-e-fede/

[2] R. Livatino, Il ruolo del giudice nella società che cambia. Conferenza tenuta dal giudice Rosario Livatino il 7 aprile 1984, presso il Rotary Club di Canicattì https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?contentId=NOL82525

[3] Etica, Enciclopedia on line Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/etica/

[4] G. Natoli, Etica & deontologiahttp://movimentoperlagiustizia.org/non-ci-posso-credere/186.html

[5] P21040 L’etica del magistrato, in https://tinyurl.com/mr2bs4kc

[6] P22022 L’etica e la deontologia del magistrato, in https://tinyurl.com/yc23tpym; Judicial Ethics, https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/judicial-ethics

[7] https://www.youtube.com/c/ScuolaSuperioredellaMagistratura

[8] https://tinyurl.com/yt8sb85h

[9] https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/nuovi-quaderni-ssm-frontend

 

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=443b532327&e=d50c1e7a20

In Italia chi tocca la magistratura muore

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QUINTA COLONNA

di Leonardo Lugaresi

Fonte: Leonardo Lugaresi

In Italia chi tocca la magistratura muore. È così da almento trent’anni, perché la magistratura italiana ha un potere illimitato, che esercita su tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, senza dovere, di fatto, rispondere a nessuno dei suoi atti. Un potere senza responsabilità e senza contrappesi, che non siano quelli, soggettivi, della personale correttezza morale dei singoli magistrati. Se si vuole una prova impressionante di tale assunto, che può sembrare a prima vista un po’ forte, basta guardare a che cosa è successo, nei mesi scorsi, dopo la dirompente e circostanziata denuncia di un “pentito”, quell’ex magistrato Luca Palamara, già segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, che sta al “sistema” – come lo chiama lui – esattamente come Buscetta stava alla mafia: un “pezzo grosso”, che sa tutto e che, per suoi interessi, rivela alcune cose importanti e gravissime, documentandole con precisi riferimenti a fatti, persone, luoghi e date. Che cosa è successo? Assolutamente niente. Palamara non è stato nemmeno querelato, mentre quasi ogni pagina del suo libro dovrebbe dare adito a querele, se le cose che dice sono campate in aria. Tamquam non esset, per stare al linguaggio dei legulei (di una volta, perché quelli di adesso il latino non lo sanno).
Una delle grandi colpe storiche di Berlusconi, che pure non era organico a quel sistema e da esso fu anzi ferocemente combattuto, è stata di aver sempre pensato esclusivamente alla tutela dei propri interessi privati, senza neanche mai neppure tentare di metter mano ad una riforma dell’ordinamento giudiziario italiano. Quando si farà il bilancio della sua opera nella storia italiana di questi decenni – bilancio che a mio avviso sarà pesantemente negativo proprio in ragione delle grandi potenzialità che la sua entrata in politica conteneva e che, in buona parte per colpa sua, non ha realizzato – tale scelta scellerata di impegnarsi solo in maldestre leggi ad personam peserà molto nel giudizio.
Ora, dopo l’incommentabile Bonafede e l’evanescente Cartabia, pare che il nuovo guardasigilli Carlo Nordio, che per quarant’anni è stato un magistrato stimatissimo, voglia accingersi all’impresa. Le reazioni scomposte dell’Associazione Nazionale Magistrati, che sarebbero grottesche se non fossimo in Italia dove suonano minacciose, fanno già capire che sarà guerra. Io non so se il ministro, e soprattutto il governo di cui fa parte, avrà la forza e la volontà politica di andare avanti, o se dopo un po’ si fermerà e farà marcia indietro. Ma se tenesse duro e portasse a casa almeno qualche risultato concreto nell’indispensabile opera di riforma del sistema della giustizia, riportando almeno in parte il potere della mogistratura entro i confini costituzionali, a garanzia dei cittadini e a ripristino della sovranità democratica, farebbe già moltissimo per il nostro paese. Solo per questo si sarebbero meritati il voto che gli ho dato. Sinceri auguri al ministro Nordio.

Luca Palamara: Le verità nascoste sulle fughe di notizie

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NOTA STAMPA:

La problematica della fuga di notizie riservate dagli uffici della Procura della Repubblica, è spesso sminuita all’interno della magistratura da parte di chi sostiene:

• che la pubblicazione di atti e informazioni da qualificarsi segreti ai sensi del codice penale riguarda un numero minimo di casi;
• che in questi pochi casi le fughe di notizie sono, comunque, solamente “asserite”;
• che la rivelazione che precede tale pubblicazione è un reato grave, che ogni volta diventa oggetto di indagine;
• che è estremamente difficile individuarne gli autori considerando: il numero non limitato di soggetti a conoscenza del segreto; la possibilità per il giornalista di non rilevare la fonte; l’utilizzazione di chat segrete per inviare e/o ricevere gli atti.

Tuttavia, la realtà sembra dire altro:
non è vero che le fughe di notizie riguardano un numero limitato di casi. Infatti a partire da calciopoli del 2006, quando l’Espresso pubblicò il famoso “libro nero”, si sono moltiplicati i casi in cui atti e notizie secretati sono stati interamente pubblicati dagli organi di stampa. Tra i più eclatanti, basta ricordare: la diffusione dell’audio Berlusconi–Sacca’ nell’indagine sulla compravendita di voti a Napoli; l’intercettazione Fassino–Consorte nell’inchiesta Unipol; la diffusione delle telefonate Adinolfi–Renzi nell’inchiesta sulla CPL Concordia; la diffusione degli interrogatori nell’inchiesta Consip; la diffusione delle intercettazioni nell’inchiesta perugina sul CSM; la recente indagine sulla fondazione Open di Matteo Renzi. E gli esempi potrebbero tranquillamente continuare;

non è vero che le fughe di notizie sono “asserite”. Infatti quando i giornali pubblicano atti riservati, la fuga di notizie deve considerarsi “conclamata” e non “asserita”. Questo è quello che ad esempio è avvenuto nella vicenda della fondazione Open posto che i principali quotidiani nazionali hanno pubblicato atti coperti dal segreto dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze (si pensi ad esempio ai conti correnti, alle missive riservate, ai nominativi dei soggetti terzi da perquisire). Intervenendo nella trasmissione Piazza Pulita, il Cassese ha autorevolmente affermato che: “noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che l’accusa va comunicata riservatamente al destinatario. È questa pubblicità che preoccupa soprattutto perché tra gli indagati il 75% risulta poi innocente. Invece nel caso di cui parliamo nessuno era indagato, eppure stanno subendo tutti un processo mediatico durissimo e ingiusto;

non è vero che le notizie riservate sono a disposizione di un numero non limitato di soggetti. In realtà la cerchia dei soggetti a conoscenza del segreto investigativo, soprattutto nella prima fase delle indagini, deve ritenersi limitata ai pubblici ministeri titolari delle indagini e agli ufficiali della polizia giudiziaria che hanno redatto l’informativa. Ciò si evince anche dalla lettura della sentenza n. 229 del 2018 della Corte Costituzionale, che annullando la norma che prevedeva la comunicazione di notizie riservate ai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha altresì precisato che: “nell’attuale sistema del codice di rito, il segreto investigativo deve assistere gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari… impedendo che sia conosciuto il contenuto di un atto d’indagine, il segreto investigativo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 420 e n. 59 del 1995), si appalesa strumentale al più efficace esercizio dell’azione penale, al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio alle indagini”. Vale la pena ricordare che nell’agosto del 2016 in concomitanza con l’entrata in vigore di questa norma, tanti magistrati, tra cui i capi delle più importanti procure italiane, avevano duramente protestato temendo che in questo modo potesse allargarsi la ristretta cerchia dei soggetti a conoscenza di indagini riservate. Oggi, che i giornali pubblicano quasi in tempo reale notizie riservate di inchieste in corso, si ode solo un silenzio assordante.

Quali allora le cause della mancata individuazione dei responsabili? È proprio lo stretto collegamento spesso esistente tra gli inquirenti e i giornalisti rende estremamente problematico l’accertamento della responsabilità penale nel caso in cui si verifica una rivelazione di segreto d’ufficio. Sul punto il Dott. Gratteri, in una recente intervista sul quotidiano La Verità, afferma con molto coraggio che: “ci sono troppi mostri sbattuti in prima pagina per un cattivo rapporto tra magistrati e giornalisti. Abbiamo bisogno di giornalisti che raccontano il lavoro del magistrato perché la criminalità si combatte anche informando con onestà l’opinione pubblica in modo che si rafforzi una coscienza civile. Ma i giornalisti non devono fare i piacioni vantando rapporti privilegiati con questa o quella toga, non devono innamorarsi dei pubblici ministeri: il giornalismo che fa il copia e incolla delle ordinanze della magistratura passando le ore nelle sale di attesa rende un pessimo servizio alle due professioni e al paese nel suo complesso”.
Si tratta di parole che scattano una fotografia impietosa ma vera della realtà perché c’è un momento dell’indagine penale in cui chi indaga ha necessità di rendere il procedimento penale oggetto di attenzione mediatica al fine di ottenere vantaggi in termini di notorietà e carriera. Quando questo accade a scrivere sono sempre gli stessi giornalisti individuati come affidabili dal punto di vista della credibilità personale e della testata che rappresentano da parte dei pubblici ministeri e/o della polizia giudiziaria.

Nel giugno del 2007 la Corte dei diritti dell’uomo, nel caso Dupuis, ha definito la stampa il cane da guardia della democrazia. Pertanto il giornalista che riceve e pubblica una notizia riservata non fa altro che esercitare il suo mestiere anche in considerazione del fatto che il reato di rivelazione di segreto di ufficio è un reato del pubblico ufficiale e il giornalista ne risponde solamente, in concorso, se ha istigato o determinato lo stesso pubblico ufficiale a commetterlo. A ciò si aggiunga che il codice di procedura penale non obbliga il giornalista a rivelare la fonte da cui ha appreso la notizia.
In questo quadro individuare il pubblico ufficiale che materialmente si è reso responsabile del reato di rivelazione di segreto di ufficio, magari utilizzando chat segrete, diventa estremamente problematico anche perché le indagini su questi reati vengono svolte dalla stessa Procura della Repubblica presso cui si è verificata la fuga di notizie, con il paradossale effetto per cui i pubblici ministeri dovrebbero indagare su se stessi o peggio ancora sugli ufficiali di polizia giudiziaria con i quali normalmente lavorano, salvi i casi in cui non scatta la competenza prevista dall’art. 11 del codice di procedura penale.
Perché allora a prescindere da ogni altra eventuale forma di responsabilità penale, il Consiglio Superiore della magistratura in occasione della procedura di conferma quadriennale non valuta il comportamento del dirigente anche sotto questo profilo ed in particolare sulla sua capacità di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la pubblicazione di atti e notizie riservate? Infatti nel nostro ordinamento esistono delle norme che impongono una serie di obblighi a chi, come ad esempio il Procuratore della Repubblica, ha la titolarità di gestire atti e notizie riservate la cui inosservanza può essere foriera di una responsabilità sul piano civile, amministrativo e disciplinare.

Al riguardo l’art. 111 della Costituzione stabilisce che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico.
Tale articolo riceve una pratica attuazione nel D.Lvo 106/06 nell’art. 1, secondo comma, del D.Lvo 106/06 a mente del quale il Procuratore della Repubblica è tenuto ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nonché il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
Più di recente il secondo comma dell’art. 89 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, norma introdotta dalla riforma Orlando per disciplinare la segretezza delle intercettazioni, ha ulteriormente responsabilizzato il ruolo del Procuratore della Repubblica stabilendo che: “l’archivio è gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito”.

A chiudere il sistema vi è infine l’art. 124 del codice di procedura penale il quale stabilisce che i magistrati i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Benché sfornita di una specifica sanzione, questa norma ulteriormente responsabilizza il ruolo del Procuratore della Repubblica implicando in caso di inosservanza una responsabilità civile, disciplinare e/o amministrativa.
In conclusione la credibilità del sistema giudiziario passa anche attraverso la capacità dei suoi protagonisti di coniugare il diritto all’informazione con la tutela della privacy delle persone coinvolte e soprattutto con la capacità di chi indaga, pubblici ministeri e polizia giudiziaria di riferimento, di evitare corsie e canali preferenziali con questa o quella testata giornalistica, strumentalizzando in questo modo la funzione del processo penale che non diventa più il luogo nel quale verificare i fatti e la rilevanza penale degli stessi, ma uno strumento per realizzare altri fini ed altri obiettivi totalmente estranei a quella funzione.

Magistrati amici e nemici. Ecco il vero scandalo Lucano

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Dietro il processo all'”intoccabile” ci sono gli scontri fra toghe di vari gruppi. Ma quasi tutte vicine a Palamara

di Luca Fazzo

La disperazione di un uomo che si sente tradito: c’è questo, nel day after di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a tredici anni per l’allegra gestione dell’accoglienza ai migranti. Lucano si sente abbandonato da due poteri da cui, a torto a ragione, si credeva tutelato: la politica e la giustizia. E nel suo sfogo di ieri al Corriere contro le «ombre poco chiare» e «un magistrato molto importante e un politico di razza» che starebbero dietro la sua condanna si coglie tutta l’amarezza di un ex intoccabile. Chi avrebbe mai osato scalfire un simbolo mondiale dell’Italia migliore, un candidato al Nobel per la pace?

Invece è accaduto, per mano della magistratura e senza che la politica facesse nulla (proclami di solidarietà a parte) per salvare l’ex sindaco. Su Lucano cade la condanna per reati pesanti come il peculato e la truffa allo Stato, resi ancora più gravi dalla legge «spazzacorrotti». Ma anche tra le toghe intorno al «caso Lucano» ci sono posizioni assai diverse: d’altronde se a contribuire alla incriminazione e alla condanna del sindaco hanno contribuito magistrati di tutte le correnti – sinistra, centro, destra – è anche vero che in aiuto all’indagato eccellente qualche «manina» in toga è intervenuta, con la benedizione del Consiglio superiore della magistratura. Ed anche il fatto che un ex giudice importante come Luigi de Magistris abbia accolto nelle sue file l’ex sindaco qualcosa vuole dire.

La «manina» che venne in aiuto a Lucano ha un nome e un cognome: Emilio Sirianni, esponente di Magistratura democratica, che venne intercettato dalla Guardia di finanza mentre dava istruzioni a Lucano su come difendersi, compreso il consiglio di non parlare troppo al telefono. L’allora ministro Bonafede mise Sirianni sotto procedimento disciplinare: il Csm lo salvò con una sentenza secondo cui dare consigli a un indagato rientrava tra i diritti del magistrato. Difficile immaginare il Csm decidere ugualmente se a ricevere consigli fosse stato un indagato di altra risma.

Ma con chi ce l’ha, adesso, Lucano? Se il «politico di razza» cui accenna potrebbe essere Marco Minniti, il «magistrato importante» è meno facile da identificare. Anche perché l’inchiesta su Riace ha finito con l’accavallarsi e in parte intrecciarsi col terremoto scaturito all’interno della magistratura dal «caso Palamara», nelle cui chat compaiono alcuni dei magistrati che si sono occupati di Lucano. A partire dal grande accusatore del candidato al Nobel, l’allora procuratore di Locri Luigi D’Alessio. D’Alessio è considerato anche lui una «toga rossa», fa parte di Magistratura democratica. Però parte ugualmente a testa bassa contro il sindaco-icona della sinistra. Ma il posto di procuratore a Locri a D’Alessio va stretto, punta a Potenza: a sponsorizzarlo con Palamara è però una toga di centro, il futuro capo delle carceri Francesco Basentini. Niente da fare. Altro nome importante nella vicenda di Riace è quello di Tommasina Cotroneo, presidente del tribunale di Reggio Calabria. È la Cotroneo, nel maggio 2019, a respingere il ricorso di Lucano contro il divieto di dimora a Riace: è uno snodo cruciale della vicenda, perché è la prima volta in cui le tesi della Procura vengono confermate, la Cotroneo dice che Lucano «si muove ed agisce nel Comune di Riace con disinvoltura e abilità sorprendenti, raggiungendo scopi che persegue in spregio assoluto della legge». E anche la Cotroneo finirà sotto procedimento disciplinare per avere chiesto sponda a Palamara («aiutami, stratega!») contro colleghi con cui era in lizza.

Fonte: https://www.ilgiornale.it/news/politica/magistrati-amici-e-nemici-ecco-vero-scandalo-lucano-1979109.html

Moralisti con Morisi, garantisti con Lucano: l’ipocrisia dei manettari

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di Giuseppe De Lorenzo

Andatevi a ripescare alcuni pezzi di Repubblica dell’aprile del 2018. Precisamente il 20-21 aprile, quando cioè nell’aula bunker di Palermo venne emessa la sentenza di condanna sulla Trattativa Stato-Mafia che solo tre anni più tardi sarebbe stata ribaltata, anzi sbugiardata, dalla corte di Appello. “La Trattativa non è più solo un’ipotesi di quei quattro pm”, scrivevano i cronisti. “Non c’è più distinzione fra i mafiosi, il politico, i carabinieri. Sono solo imputati, colpevoli”. Erano tutti lì a parlare di “sentenza storica”. A riportare le grida festanti dei procuratori. A dire che “a trattare ci pensa dell’Ultri”, poi assolto con formula piena. Rep titolò: “Dalla sentenza una verità controvento”, così controvento da cadere poi nel ridicolo pochi anni dopo.

Ecco, perdonate la carrellata. Serve però a mostrare, più che a dimostrare, il solito doppiopesismo giudiziario di certa stampa. Così brava a trascinare i nemici nel fango, tipo Achille con Ettore, e a trattare coi guanti bianchi gli amici incappati in una condanna. Perché “le sentenze si rispettano”, ripetono all’unisono. Ma non proprio tutte tutte.

Tra queste rientra il verdetto di primo grado che oggi ha dichiarato colpevole Mimmo Lucano, accusato di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La storia è nota, e non staremo qui a ripercorrerla. Però a leggere le reazioni alla pesante condanna si resta basiti. Solidarietà è arrivata da Emergency, Sinistra Italiana, Pd, Leu, Rifondazione Comunista e chi più ne ha più ne metta. Un coro unanime di sdegno, peraltro prevedibile. Per Letta addirittura la sentenza “farà crescere la sfiducia nei confronti della magistratura” (la Trattativa invece no?) Ma Repubblica stavolta si è superata: prima si straccia le vesti per “il sindaco che voleva essere umano”; poi fa ironia sui pm che considerano “reato persino gli asinelli che venivano condotti a mano”; infine critica quelle indagini che “non sono riuscite a far saltare fuori un euro intascato indebitamente”. Per delegittimare la sentenza, ciliegina sulla torta, il quotidiano s’è pure avventato a ricordare come il Gip avesse “demolito buona parte delle ipotesi accusatorie più gravi, bollandole come inconsistenti”, pur sapendo che il Gip, così come il Riesame e la Cassazione, si erano espressi solo sui domiciliari. Mentre i giudici, oggi, sono entrati nel merito delle accuse. Confermandole.

Ora, noi siamo e resteremo garantisti. Sempre. Dunque Lucano va considerato innocente come lo è il figlio di Grillo e come lo erano Mori, dell’Utri e De Donno. E lo saranno fino a sentenza definitiva, per quanto ci riguarda. Fa specie però scoprire l’avversione di certi giornaloni alle sentenze. Gli stessi che da tre giorni si gettano come sciacalli sul corpo sfregiato di Luca Morisi, pizzicato a consumare droga e fare festini in casa propria (per ora senza accuse di reato). Gli stessi, peraltro, che hanno ignorato il caso della figlia della Bocassini o sminuito i soldi nella cuccia del cane della Cirinnà. Moralisti con la “Bestia”, garantisti con Lucano&friend. Benvenuti nel magico mondo sinistro dei due pesi e delle due misure.

Fonte: https://www.nicolaporro.it/moralisti-con-morisi-garantisti-con-lucano-lipocrisia-dei-manettari/

Strage di Bologna, i dieci misteri che i magistrati non hanno mai voluto chiarire

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di David Romoli 

Fonte: Il Riformista

1- Subito dopo la strage, al termine di una riunione con svariati ministri e i vertici delle forze dell’ordine a Bologna, l’allora presidente del Consiglio Cossiga affermò che la matrice della strage era fascista. Cossiga, confermato dal verbale informale del vertice notturno, ha poi ammesso che non c’erano elementi a sostegno della sua affermazione e che anzi la maggior parte dei presenti riteneva che la matrice fosse internazionale. Quanto ha inciso quella denuncia aprioristica sulle indagini successive che non hanno mai seguito altre piste se non quella neofascista?
2-Il testimone chiave dell’accusa, Massimo Sparti, è stato smentito dall’intera famiglia. Fu scarcerato sulla base di una falsa diagnosi che lo indicava come malato terminale. Il medico che contestava quella diagnosi, più tardi presidente dell’Associazione dei medici penitenziari, fu allontanato dopo quelle proteste. Non sarebbe stato necessario un maggior approfondimento su quella scarcerazione anomala e sulla falsa diagnosi?
3- Uno degli elementi indiziari principali che hanno portato alla condanna dei Nar è l’omicidio Mangiameli, avvenuto a Roma poche settimane dopo la strage. Secondo i magistrati di Bologna quell’omicidio era collegato alla strage perché i Nar volevano mettere a tacere un testimone pericoloso. Nel processo per l’omicidio Mangiameli, svoltosi a Roma, quel delitto viene però spiegato con motivazioni tutte diverse. È normale che un tribunale adoperi come elemento a sostegno del proprio impianto accusatorio un movente opposto a quello indicato dal diverso tribunale che ha indagato sul delitto in questione?
4- Licio Gelli, Francesco Pazienza e gli ufficiali del Sismi Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte sono stati condannati in via definitiva per il depistaggio operato con la valigetta fatta ritrovare sul treno espresso Taranto-Milano nel gennaio 1981. In quel momento non c’erano indagini a carico dei Nar e il depistaggio servì anzi a indicare per la prima volta quella direzione. Si trattò di un depistaggio o di un “impistaggio”?
5- L’analisi del dna attuato sulla vittima della strage indicata sinora come Maria Fresu ha provato che quei resti non sono della Fresu. È dunque plausibile che appartengano a una vittima non identificata che doveva trovarsi molto vicina all’ordigno, tanto da autorizzare il sospetto che lo stesse trasportando. Per essere certi che quei resti non appartengano a nessuna delle altre vittime sarebbe sufficiente disporre un numero molto limitato, sotto la decina, di analisi del dna. Perché la Procura di Bologna ha rifiutato di disporre quelle analisi?
6- Al termine del processo contro Gilberto Cavallini la procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per falsa testimonianza di quasi tutti i testimoni della difesa. In molti casi la richiesta è stata respinta ma è stata invece accolta per Stefano Sparti, figlio di Massimo, rinviato a giudizio per essersi confuso su una data a distanza di 38 anni, quando era un bambino. Una richiesta del genere non rischia di costituire una minaccia per i testimoni della difesa?
7- Nel processo in corso contro Paolo Bellini, accusato di essere l’esecutore materiale della strage, sono imputati come mandanti Licio Gelli, Umberto Ortolani e Federico Umberto d’Amato e, con diverse accuse, Mario Tedeschi e Quintino Spella. Sono tutti morti. Non si rischia così da un lato di ledere il diritto alla difesa, dall’altro di fissare una verità storica incerta, dalla l’incertezza degli indizi e l’impossibilità per gli imputati defunti di spiegarli come non inerenti alla strage?
8- Il processo contro i mandanti si basa su elementi già noti. La procura di Bologna aveva pertanto chiesto l’archiviazione. La procura generale ha avocato a sé l’inchiesta e deciso di procedere. Come si spiega lo scontro tra Procura di Bologna e Procura generale?
9- La principale pista alternativa a quella della matrice neofascista rinvia al famoso “lodo Moro”, cioè a un patto segreto stretto tra Stato italiano e organizzazioni palestinesi. All’interno di questa cornice dal profilo però sfumato e sostanzialmente ancora ignoto andrebbero anche inquadrati il rapimento avvenuto a Beirut poco dopo la strage e la scomparsa dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni. Del lodo hanno parlato in più volte sia esponenti delle istituzioni italiane che dell’Olp. Tuttavia nessuno ha mai chiarito fino in fondo di cosa si sia trattato. È possibile indagare a fondo sulla strage di Bologna senza aver prima fatto luce sul contesto?
10- Negli ultimi anni sono emersi numerosi elementi che potrebbero indicare una “pista palestinese”, ultimo le informative del capoposto del Sismi in Medio Oriente colonnello Giovannone della primavera-estate 1980. Da quanto trapelato, nonostante le informative siano state secretate, risulta che Giovannone avesse a più riprese avvertito Roma di un imminente grosso attentato in Italia, deciso da una frangia del Fplp e materialmente affidato al terrorista internazionale ed ex militante dell’Fplp Carlos. La Procura di Bologna non ritiene necessario approfondire questa indagine dal momento che per quanto riguarda gli organizzatori della strage esistono già sentenze definitive a carico di Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Non sarebbe quindi il caso che a indagare su tutto il contesto anche internazionale in cui è maturata la strage e sull’esecuzione della stessa fosse la politica, cioè una commissione parlamentare d’inchiesta?

PER APPROFONDIRE:

Lo “scudo” che tutela Arcuri: così è “immune” dai magistrati

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Il supercommissario Arcuri sarebbe protetto da uno “scudo” che lo tutelerebbe sia dalla Corte dei conti che dall’Ufficio di bilancio

di Federico Giuliani

Un vero e proprio “scudo” che lo esulerebbe dal rispondere a ipotetiche responsabilità in ambito amministrativo e contabile.

Non bastavano i superpoteri, perché Domenico Arcuri, grazie a un articoletto contenuto nel decreto Cura Italia – nel frattempo riconvertito in legge -, sarebbe in grado di sfuggire al controllo dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabili.

Tra superpoteri e protezioni

È tutto regolare e scritto, nero su bianco, nel comma 8 dell’articolo 122 del suddetto decreto. Nel testo, infatti, si legge che “in relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni […] nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza […] posto in essere dal commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, recante Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei ministri“.

Traduciamo dal burocratese. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, il commissario straordinario per l’emergenza e la ripartenza godrebbe, oltre che di poteri praticamente illimitati e di una contabilità speciale per svolgere tali mansioni, di uno scudo che lo tutelerebbe sia dalla Corte dei conti che dall’Ufficio di bilancio.

Nessuna responsabilità

Per capire da dove arriva una protezione del genere, bisogna fare un passo indietro e tornare al citato decreto Cura Italia. Al suo interno era stata prevista la protezione legale a difesa del dipartimento della Protezione civile nazionale. In altre parole – o meglio: citando alla lettera quelle contenute del documento – gli atti di quest’ultima “sono sottratti al controllo della Corte dei conti“.

Dunque, un simile trattamento vale anche per Arcuri, nominato lo scorso marzo dal premier Giuseppe Conte. Detto altrimenti, non è contemplabile la possibilità di procedere in caso di colpa grave. Il motivo è semplice: la responsabilità, tanto contabile quanto amministrativa, è limitata “ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione“. Dunque, niente responsabilità d’innanzi alla magistratura. Ad eccezione di azioni effettuate in modo doloso.

Il nodo delle siringhe

Ebbene, tutte le procedure per l’acquisto di mascherinebanchi a rotelle, siringhe, camici e via dicendo, non verranno controllate dalla magistratura contabile. E questo perché Arcuri è blindato da uno scudo molto particolare. In ogni caso, la sensazione è che il supercommissario possa essere scivolato su una nuova buccia di banana.

Se diamo un’occhiata al sito dell’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) e leggiamo le informazioni inerenti alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech, scopriamo che “la vaccinazione sarà effettuata con una speciale siringa sterile monouso dotata di sistemadi bloccaggio dell’ago (luer lock)“. Il supercommissario, infatti, su suggerimento del Ministero della Salute, aveva puntato proprio sulle luer lock.

Attenzione però, perché l’Ema (Agenzia europea del farmaco), nelle informative sul vaccino Pfizer-BioNTech, ha parlato del semplice utilizzo di un ago sterile e “dopo diluizione, sotto forma di iniezione intramuscolare da 0,3 ml nella parte superiore del braccio“. Delle costose siringhe da 1 ml non c’è neppure l’ombra.

 

‘Ndrangheta, Gratteri nel Vibonese: «Mi odiano? Significa che stiamo facendo bene»

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VIDEO | Il procuratore di Catanzaro a San Nicola da Crissa: «Stanno cadendo templi massonici, c’è nuova fiducia nelle istituzioni». Il correntismo in magistratura? «Mai aderito». L’antropologo Teti: «Mitologia mafiosa può essere sostituita»

di Agostino Pantano

Torna nella provincia delle operazioni Rinascita Scott e Imponimento, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, e lo fa per partecipare ad una conversazione su “Immagini, Mitologie e Realtà” organizzata dal Comune di San Nicola Da Crissa.

Nel paese del Vibonese di cui è originario l’antropologo Vito Teti, è stato proprio il docente a instradare i temi culturali di un confronto che ha impegnato anche il giornalista Michele Albanese, cronista calabrese che vive sotto scorta da 6 anni.

«I templi massonici»

Non è stata nominata la madre di tutte le indagini, quella che nei prossimi giorni culminerà con l’udienza preliminare a Roma per 456 inquisiti, ma tutta la riflessione nella piazza gremita si è incentrata sul suo esito definito rivoluzionario.

«Diversi templi massonici stanno cominciando a cadere», ha detto il capo della Procura di Catanzaro, con Albanese che – per allargare il raggio – ha sottolineato come «questa nuova fiducia verso le istituzioni deve essere accompagnata da una robusta presa di coscienza culturale e sociale».

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Condello, che ha ricordato anche gli altri due eventi antimafia che si susseguiranno a partire da stasera, Teti ha rilanciato il concetto di una «mitologia ‘ndranghetista che il calabrese può sostituire con il richiamo ad un bisogno di legalità che mai come oggi è realtà».

Una piazza molto gremita, tra gli altri nel pubblico si sono notati i vertici provinciali delle forze dell’ordine e il sindaco del capoluogo, Maria Limardo, ha ascoltato parole precise anche rispetto alle critiche da rivolgere ai Palazzi.

«Stiamo facendo bene»

«Alle parole di odio – si è sfogato Gratteri – sono abituato e le interpreto come il segno che stiamo facendo bene. Ho spalle abbastanza larghe e non cadrò mai in un fallo di reazione». Rispondendo alle domande del nostro network, il magistrato inoltre si è detto convinto «che il tempo dirà se meritiamo il consenso anche delle altre istituzioni e del sistema dei partiti, visto che l’appoggio dei cittadini c’è e ci dà fiducia».

Parole che lasciano intendere l’avvio di un percorso col quale Gratteri vuole abbassare al massimo il rischio di un isolamento – «abbiamo impiegato 2 anni per derattizzare gli uffici», ha detto – in un uno con le sue dichiarazioni finali che si riferiscono al contesto nazionale quando, rispondendo alle domande del cronista, ha dichiarato «non ho mai avuto bisogno di aderire ad alcuna corrente interna alla magistratura», concludendo: «Rimarrò in Calabria per il tempo necessario».

Fonte: https://www.lacnews24.it/cultura/ndrangheta-gratteri-nel-vibonese-mi-odiano-significa-che-stiamo-facendo-bene_122421/

Che la magistratura in Italia rappresenti una metastasi lo capisce anche un sordomuto

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di Paolo Sensini

Fonte: Paolo Sensini

Che la magistratura in Italia rappresenti una metastasi lo capisce anche un sordomuto, tant’è che da decenni fanno il bello e il cattivo tempo senza mai essere stati legittimati da nessun consesso popolare. Lo fanno e basta, sicuri della più totale impunità di casta. L’ultima uscita in linea con le loro attività pregresse giungono da Gherardo Colombo, ex magistrato del pool Mani pulite e ora presidente onorario “ResQ – People Saving People”, una nuova nave a caccia di clandestini da traghettare in Italia finanziata dallo speculatore Soros. Sul loro sito figura in bella vista il logo e l’appoggio della Open Society e tra i soci spiccano, tra gli altri, i nomi di Gad Lerner, Armando Spataro, nota toga rossa con l’hobby di assumere clandestini in tribunale e indagare patrioti e co-fondatore di ResQ, Giovanni Palombarini, anch’egli ai vertici di Magistratura Democratica e nel 2013 trombato alle politiche con la lista dell’ex pm Antonio Ingroia. Ma vi compaiono pure altri nomi altisonanti del mondo ONG che si battono contro la “fortezza Europa” come Cecilia Strada, figlia del noto Gino ed ex presidente di Emergency, nonché Sabina Siniscalchi di Oxfam. È evidente che questi privilegiati a libro paga dei contribuenti non hanno la minima idea della devastazione economia e sociale in corso. Sono un branco di parassiti statali d’alto bordo che vogliono “insegnare al popolo come comportarsi”. E finché i cittadini non gli daranno ciò che si meritano continueranno a trattarli come un branco di pecore da tosare finché non vi sarà la sostituzione con il “nuovo popolo migrante” che stanno freneticamente ammassando in tutta la penisola… Continua a leggere

Norvegia, i giudici mettono sotto accusa i vertici delle ong

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La magistratura norvegese ipotizza, a carico dei vertici delle associazioni, i reati di “appropriazione indebita” e “riciclaggio internazionale di denaro”

di Gerry Freda

In Norvegiale ong sono finite al centro di una “bufera mediatica”. I vertici di diversi enti no-profit sono stati infatti indagati dalla magistratura del Paese nordico perché sospettati di avere sottratto, per scopi privati, ingenti somme dalle casse delle associazioni.

Altri esponenti del mondo del volontariato sono stati invece incriminati per avere percepito finanziamenti da parte di Governi stranieri in violazione della normativa antiriciclaggio. Continua a leggere

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