Multe, cosa succede se non si pagano?
Segnalazione Wall Street Italia
Quante volte è capitato di vedersi recapitare multe stradali. La prima domanda che ci si pone è come evitare di pagarle. Cerchiamo di fare il punto.
Una volta ricevuta una multa, si può osservare se la sua notifica presenta dei vizi formali o sostanziali. In tal caso, si può contestare il provvedimento facendo ricorso dinanzi al giudice o al prefetto. In alcuni casi, infatti, possono essere commessi degli errori, e il soggetto ha il diritto di contestare la contravvenzione.
Come ed entro quando pagare una multa
In linea generale, si può pagare una multa entro 5 giorni da quando si è ricevuto il verbale, ottenendo così uno sconto del 30% sul minimo edittale (ossia sull’importo indicato in verbale).
Chi paga entro 60 giorni deve versare la sanzione in misura ridotta, pari cioè al minimo edittale (è l’importo indicato sul verbale), oltre i 60 giorni invece si paga la sanzione in misura piena, pari al quadruplo del minimo edittale.
Cosa succede se non si paga la multa stradale
Se l’ente titolare del credito (ad esempio il Comune) rileva il mancato pagamento della multa, procede alla cosiddetta iscrizione a ruolo dell’importo. In pratica, scatta la procedura di riscossione coattiva, che può prendere due strade:
- notifica al debitore di un’ingiunzione fiscale direttamente da parte del Comune;
- trasmissione del ruolo al cosiddetto Agente per la riscossione esattoriale.
Entro due anni da quando il ruolo è stato dichiarato esecutivo, parte la cartella esattoriale in cui vengono indicate le somme da versare comprensive degli interessi che nel frattempo sono maturati. In tal caso con la notifica della cartella esattoriale, all’automobilista che ha commesso l’infrazione sarà richiesto il pagamento della multa con aggiunte le sanzioni e i relativi interessi e le spese di notifica. Questi ultimi vengono calcolati del 10% per ogni sei mesi di ritardo nel pagamento della sanzione.
Fermo amministrativo dell’auto
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, Inps, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento Iva, Irpef, bollo auto, Ici, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Dopo l’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo. Il veicolo, infatti:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Multe e rottamazione delle cartelle esattoriali
Da quest’anno è partita in via ufficiale la rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. La rottamazione prevede la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.