IL RAFFORZAMENTO DEL PROPOSITO DI SUICIDIO INTEGRANTE ISTIGAZIONE AL SUICIDIO PUNIBILE AI SENSI DELL’ART. 580 C.P.

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Carmelo Leotta

Il 12 luglio scorso è stata depositata la sentenza della Corte di assise di appello di Catania – di cui i media hanno dato ampia notizia a seguito dell’udienza del 28 giugno – che, ribaltando il giudizio di primo grado, ha condannato Emilio Coveri,  presidente dell’associazione Exit Italia, per il delitto punito dall’art. 580 c.p. (istigazione e aiuto al suicidio) per aver rafforzato il proposito di suicidio di una donna, capace di intendere e di volere, affetta da depressione e da sindrome di Eagle, non sottoposta a cure di sostegno vitale. L’intento suicidario era portato a compimento dalla donna a Zurigo presso la clinica Dignitas, il 27.3.2019.

1. Il thema decidendum: la condotta di rafforzamento del proposito di suicidio rilevante ai sensi dell’art. 580 c.p. Pur non essendosi ancora formato il giudicato sulla vicenda, la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, a prescindere dal riferimento specifico al fatto di cronaca qui non oggetto di commento, si rivela di profondo interesse nella discussione penalistica sul fine-vita dal momento che fornisce una serie di preziosi criteri per accertare l’efficacia causale di condotte “comunicative” di convincimento rivolte da una terza persona ad un soggetto che, avendo già precedentemente contemplato tale possibilità, infine decide e mette in atto il suicidio proprio a seguito del contatto con il “rafforzatore”. La sentenza, in verità, si presta anche a talune critiche, di cui pure si dirà, allorquando tratta del bene protetto dalle norme incriminatrici dettate dall’art. 580 c.p., limitandosi a individuare nell’autonomia individuale l’oggetto di tutela della fattispecie di istigazione al suicidio.

2. Il giudizio di primo grado. Il giudizio di primo grado si svolge dinnanzi al g.u.p. di Catania che, con sentenza del 10.11.2021 assolve l’imputato dall’accusa di istigazione al suicidio di G.B., L’istigazione si sarebbe realizzata, nell’ipotesi accusatoria, con plurime condotte messe in atto dall’imputato che intratteneva con la paziente rapporti e conversazioni telefoniche, via sms e posta elettronica, a far data dal 2017 e fino al decesso, inducendola altresì ad iscriversi alla sezione italiana di un’associazione di diritto svizzero il cui scopo è quello di diffondere una cultura per la morte dignitosa, di cui lo stesso imputato era (come è tuttora) presidente. Il g.u.p catanese assolveva l’imputato ritenendo che le condotte contestate fossero sprovviste di una effettiva capacità di influenzare la decisione della donna, in particolare in considerazione del fatto che l’imputato era stato contattato dalla paziente quando già aveva maturato il proprio proposito di suicidio affinché le fornisse informazioni circa l’associazione di cui egli era presidente. Dal punto di vista strettamente fattuale il giudice delle prime cure valorizza a sostegno della propria decisione in particolare i seguenti elementi: la irreversibilità della patologia della paziente; la sua capacità di autodeterminazione (su cui si erano espressi i c.t. del P.M.); il fatto che la stessa si fosse procurata autonomamente la documentazione richiesta dalla struttura dove avvenne il suicidio e che si fosse fatta accompagnare da una propria conoscente in aeroporto per andare in Svizzera (dunque, senza l’intervento diretto dell’imputato), peraltro mentendo sulla ragione del suo viaggio.

3. L’appello del P.M. e la riforma della sentenza di assoluzione. Il P.M. siciliano chiede la riforma della sentenza di prime cure, posto che il g.u.p. non avrebbe correttamente valutato l’efficacia causale delle condotte contestate rispetto all’effetto finale di decisione e messa in atto del suicidio da parte della G.B. La Corte di assise di appello di Catania, accogliendo l’appello del P.M., all’esito di rinnovazione dibattimentale, in riforma della sentenza appellata, condanna l’imputato (peraltro escludendo la concessione delle attenuanti generiche) per avere «fornito un contributo causale idoneo a rafforzare il proposito suicidario di una persona affetta da patologie non irreversibili, seppur dolorose ma trattabili, sfruttando la fragilità e vulnerabilità della donna per convincerla, in maniera definitiva, a porre fine alla sua vita». Come si legge in sentenza, «la formazione della volontà della G. di porre fine alla propria vita non è stato il frutto di un percorso di autodeterminazione della donna: la stessa, sebbene capace di intendere e d volere, è stata rafforzata nel proprio intento suicidario dall’operato dell’odierno imputato avendo lo stesso influito in maniera determinante nel processo psichico di un soggetto vulnerabile che non aveva ancora deciso in maniera autonoma di porre fine alla propria esistenza in quanto il suo proposito suicidario, già in essere, non era ancora definitivo».

La decisione depositata lo scorso 12 luglio ripercorre i temi di maggior interesse riferiti alla fattispecie di istigazione al suicidio punita dall’art. 580 c.p. che può essere integrata, come noto, sia da una condotta di determinazione sia da una condotta di rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio. L’art. 580 c.p., che contempla altresì, quale terza ipotesi delittuosa, l’autonoma condotta di aiuto al suicidio, sanziona pertanto, tre distinti comportamenti (determinazione, rafforzamento, aiuto) che hanno in comune l’intervento del terzo, a titolo materiale o morale, nell’altrui suicidio, senza che il fatto integri il più grave delitto di omicidio del consenziente.

Nel caso di specie il fatto contestato all’imputato sarebbe consistito, come si è sopra evidenziato, nel rafforzamento del proposito di suicidio già in precedenza manifestato dalla persona offesa. La condotta di rafforzamento può dirsi integrata solo a fronte di un obiettivo contributo alla maturazione della decisione definitiva del suicida, accompagnato, sul piano soggettivo, dalla prefigurazione dell’evento come conseguenza della propria condotta e dalla consapevolezza dell’obiettiva serietà del proposito della persona offesa.

4. I criteri di accertamento del delitto di istigazione al suicidio realizzato nella forma del rafforzamento dell’altrui intento suicidario. Il giudizio sulla integrazione della condotta di rafforzamento penalmente rilevante è, invero, piuttosto complesso; il rafforzamento, infatti, viene realizzato con condotte “comunicative” che perlopiù si estrinsecano in un “dire” e che, sul piano degli effetti, operano su di un piano psichico, tuttavia presupponendo, diversamente dalle condotte di determinazione, la previa e autonoma esistenza di un’intenzione suicidaria, necessariamente non definitiva, su cui si innesta un impulso esterno che segna, appunto, il passaggio, nel suicida, dalla possibilità alla decisione di morte. La Corte, al fine di vagliare la rilevanza penale della condotta di rafforzamento, individua taluni criteri particolarmente calzanti, che possono essere così catalogati:

a) l’esistenza di uno stato iniziale di incertezza della persona offesa rispetto alla decisione di suicidio;

b) la vulnerabilità della persona offesa, originata (ad es.) dalla sua sofferenza fisica e psichica che la rende esposta alle interferenze di soggetti terzi. Il giudizio sulla vulnerabilità deve tenere conto della sussistenza di un eventuale stato depressivo in capo alla persona offesa e in genere delle implicazioni psicologiche generate dalla sofferenza fisica, come pure degli effetti della patologia depressiva sulla percezione del dolore causato dalla patologia fisica (c.d. “somatizzazione”);

c) la consapevolezza, da parte dell’autore della condotta di rafforzamento, sia dello stato di incertezza iniziale della persona offesa rispetto alla decisione di suicidio sia  della sua condizione di vulnerabilità;

d) la possibilità di inferire la consapevolezza sulla condizione di vulnerabilità della persona offesa dalla conoscenza (da parte dell’imputato) delle condizioni di sofferenza/malessere del malato, senza che sia necessario, per l’autore della condotta di rafforzamento, il possesso di competenze mediche;

e) il carattere non neutro e non asettico con cui sono rese le informazioni sulle procedure di suicidio assistito all’estero;

f) la perduranza e la quantità delle comunicazioni con cui si esorta il futuro suicida a vincere le resistenze alla propria decisione, anche «esprimendo pensieri negativi e sottolineando gli aspetti peggiori della sua vita» che, rivolti ad un interlocutore sofferente e affetto da depressione, accentuano «il senso di inutilità della sua esistenza»;

g) la formulazione e la comunicazione alla persona offesa di un giudizio positivo sul piano etico riferito alla scelta di suicidio e la prospettazione del suicidio assistito quale unica forma di sollievo delle sue sofferenze;

h) il tono dissacrante o spregiativo con cui l’autore della condotta rafforzativa connota gli argomenti contrari al suicidio (legati, ad es., alla fede religiosa della persona offesa).

Non integra, invece, condotta penalmente rilevante il fatto di limitarsi a «fornire informazioni per realizzare il proposito già definitivo […] di ricorrere al suicidio assistito». Quanto al giudizio di valore secondo cui la morte sia preferibile ad una vita sofferente, si tratta – afferma la Corte – di «principio che di per sé non è censurabile in tale sede soltanto se è frutto di una libera scelta, non se viene propinato ad un soggetto, quale era la G.A. [persona offesa] vulnerabile e che aveva qualche resistenza a mettere in atto l’intento suicidario».

Non escludono la responsabilità per istigazione al suicidio:

– il fatto che, a valle di una condotta di rafforzamento, i successivi contatti con la persona offesa siano sporadici e abbiano solo un contenuto informativo;

– la circostanza che l’ultimo contatto con la persona offesa avvenga diversi mesi (nel caso di specie, sei mesi) prima del decesso;

– la dichiarazione, resa dalla persona offesa, che la decisione «“è solo sua”, quasi avesse la necessità di dimostrare che la scelta era stata presa autonomamente»;

– la manifestazione a terzi, da parte del suicida, del desiderio di morire avvenuto in tempi antecedenti al contatto con l’autore della condotta di rafforzamento;

– l’irremovibilità della decisione di suicidio, provata ad. es. dall’assenza di tentennamenti, nel momento in cui l’atto anticorservativo è portato a compimento.

In particolare, l’irrilevanza, al fine di escludere la responsabilità, di una eventuale distanza temporale tra l’ultimo contatto del “rafforzatore” con il suicida e la morte di questi trova ragione nel fatto che l’efficacia causale della condotta oggetto di scrutinio non deve valutarsi rispetto all’evento finale del suicidio, bensì rispetto alla maturazione definitiva della decisione di morire della persona offesa. E’ pur vero che trattandosi di fatti psichici, l’individuazione del momento preciso in cui l’aspirante suicida assume la decisione definitiva di morte non è semplice; a tal fine, appare ragionevole, come in effetti si evince dalla sentenza in commento, valorizzare comportamenti materiali della vittima (in sentenza si rinviene l’espressione «fattiva determinazione»), quali, nella vicenda di G.A., furono il reperimento della documentazione necessaria per accedere alla clinica svizzera e la fissazione dell’appuntamento presso la stessa clinica.

L’attenzione con cui la Corte siciliana fornisce un catalogo di criteri per valutare l’integrazione della condotta di rafforzamento punita dall’art. 580 c.p. risponde adeguatamente all’esigenza di ponderare, nel caso concreto, l’efficacia causale delle condotte comunicative rivolte nei confronti dell’aspirante suicida, il quale ha già considerato, eventualmente anche esternando tale ipotesi con terzi, ma non ancora deciso in via definitiva, di ricorrere al suicidio. Il giudizio sulla integrazione della condotta di rafforzamento comporta uno scrutinio delicato non solo per la difficoltà di valutare comportamenti che esplicano la loro efficacia sulla psiche del soggetto passivo, ma anche perché la condotta censurata si pone al confine con una mera manifestazione di pensiero avente come contenuto un giudizio positivo sull’atto di suicidio. Tale manifestazione di opinione merita, in verità, di essere fortemente criticata su di un piano morale e giuridico dal momento che il suicidio in sé e per sé rappresenta l’atto definitivo e irrevocabile con cui il soggetto esprime un giudizio pratico di immeritevolezza sulla conservazione del proprio essere. Il suicidio, pertanto, è sempre contrario alla dignità umana. Ancorché una manifestazione di pensiero che associ un valore positivo al suicidio sia quindi deprecabile perché pregna di un grave disvalore con immediate ricadute anche giuridiche, essa non può ancora meritare lo stigma penale. Da qui origina, pertanto, la difficoltà, ai fini della individuazione della tipicità delle condotte punite come istigazione al suicidio dall’art. 580 c.p., di tracciare la linea di confine tra una mera manifestazione di opinione, non ancora punibile, seppur contraria alla dignità della persona, e una condotta, invece punibile, perché effettivamente attivante (nel caso di condotta di determinazione) o incentivante (nel caso di condotta di rafforzamento) una volontà anticonservativa di una vittima vulnerabile.

Posto il problema in questi termini, la sentenza della Corte di assise di appello di Catania ha il pregio di fornire una serie di utili strumenti per valutare quando le “parole”, collocate in un certo contesto, che tiene conto anzitutto delle caratteristiche della vittima, abbiano innescato un suo processo decisionale definitivo in vista della morte.

Ciò detto, la decisione in commento presenta, tuttavia, come si dirà, talune non marginali criticità nella parte in cui individua essenzialmente nell’autodeterminazione individuale il bene protetto dalle norme incriminatrici che puniscono l’istigazione al suicidio.

5. Quale bene protegge la norma che punisce l’istigazione al suicidio ?

La Corte di assise di appello di Catania ripercorre, in apertura, la ratio di incriminazione della fattispecie di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e di istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), che segnalano il persistente riconoscimento da parte dell’ordinamento del «valore fondamentale di rilevanza collettiva» assegnato alla vita umana. Tali previsioni incriminatrici si pongono all’esito di una «scelta per così dire di compromesso, per cui – pur non riconoscendo espressamente un cd. “diritto al suicidio”in quanto scelta negatrice del fondamentale principio del rispetto e della promozione della vita, e perciò non tutelata dall’ordinamento – si esclude la punibilità del tentativo di suicidio, poiché giuridicamente privo di offensività erga alios (trattandosi di fatto compiuto esclusivamente sulla propria persona e a proprio danno), ma vengono punite tutte quelle condotte esecutrici, agevolatrici, istigatrici o rafforzative del proposito suicidario altrui».

La sentenza dà atto che il principio ora richiamato ha subìto nel tempo una rilettura giurisprudenziale nell’ambito del fine-vita, in particolare a partire dalle decisioni dei casi Welby ed Englaro che, come noto, hanno segnato un’enfasi in chiave auto-deterministica del diritto al rifiuto delle cure, anche quanto queste siano necessarie alla conservazione della vita.

Venendo a trattare della ratio di incriminazione delle tre autonome ipotesi delittuose contemplate dall’art. 580 c.p. (aiuto al suicidio, determinazione e rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio), la Corte di assise di appello individua l’offesa delle tre condotte nel «danno sociale che proviene dall’intervento di terzi nel suicidio di una persona, senza che il fatto assuma l’aspetto dell’omicidio del consenziente. Ciò è espressione – continua la sentenza – della qualificazione, nel nostro ordinamento, del suicidio quale fatto moralmente e socialmente dannoso, che cessa di essere penalmente indifferente quando a cagionarlo, concorra, insieme con l’attività del soggetto principale (il suicida), anche un’altra forza individuale estranea. Proprio detto percorso costituisce, appunto, quel rapporto tra persone che determina l’intervento preventivo-repressivo del diritto contro il terzo, poiché proprio da quest’ultimo proviene l’elemento che determina l’evento dannoso, concretizzando ciò che sarebbe stato relegato alla sfera intima del suicida».

Fin qui, a parte il riferimento al concetto di “danno sociale” che, in verità, non è appropriato perché oscura la dimensione personalistica del bene protetto dalle norme incriminatrici dettate dall’art. 580 c.p., la sentenza in commento esclude con chiarezza la configurabilità di un diritto individuale al suicidio.

Nel seguito, tuttavia, la stessa sentenza ripercorre in termini piuttosto affrettati i princìpi in materia dettati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nei precedenti Pretty (2002), Hass (2011) e Gross (2013), i quali, come noto, si sono occupati dell’ammissibilità dei limiti posti dagli Stati all’accesso a pratiche di suicidio assistito. Prendendo le mosse dalla decisione più risalente (Pretty c. Regno Unito), la Corte siciliana, pur menzionando alcuni passaggi di quella sentenza, omette, ad es., di richiamarne almeno due nodi fondamentali in cui i giudici europei espressamente escludono che il diritto alla vita sancito dall’art. 2 CEDU possa ricomprendere anche il diritto alla morte per mano di terze persone o con l’assistenza di un’autorità pubblica (cfr. Pretty c. U.K., par. 40) e in cui ribadiscono il dovere per gli Stati di adottare ogni atto o misura preventiva per salvaguardare l’incolumità individuale

Con riferimento, poi, al precedente Hass c. Svizzera, è pur vero, come si legge nella sentenza catanese, che la Corte EDU fa discendere dall’art. 8 CEDU il diritto individuale a decidere quando e in che modo mettere fine alla propria vita, a condizione che il soggetto sia in grado di orientare liberamente la propria volontà; tuttavia, l’arresto Hass pure afferma (precisazione omessa nella sentenza depositata lo scorso 12 luglio) che la pretesa al suicidio assistito non sia giuridicamente azionabile, in quanto non è un diritto ad una prestazione da parte dello Stato o all’intervento del terzo.

Soprattutto nella ricostruzione del diritto vivente interno in materia di fine vita, la Corte di assise di appello non offre una lettura adeguata della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, che, nel giudizio incidentale promosso nell’ambito del processo milanese contro Marco Cappato, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 580 c.p. Tale decisione, diversamente da quanto affermano i giudici siciliani, non ha introdotto, infatti, un diritto al suicidio assistito per le persone affette da patologia irreversibile e sofferenze intollerabili, sottoposte a trattamento di sostegno vitale e capaci di formulare personalmente la richiesta di suicidio: qualora ricorrano tali quattro condizioni, la sentenza della Consulta del 2019, dichiarando l’incostituzionalità parziale della sola norma incriminatrice (tra le tre dettate dall’art. 580 c.p.) dell’aiuto al suicidio, si è limitata a prevedere una causa di non punibilità nei confronti del sanitario che, nel contesto di una sua adesione volontaria e libera alla richiesta del malato, lo aiuti nel darsi la morte. Dalla sentenza n. 242 non discende, infatti, alcun obbligo di intervento anticonservativo per il sanitario, a riprova del fatto il suicidio assistito non costituisce una pretesa individuale che il malato possa far valere nei confronti di terzi.  Proprio a tal proposito si legge nella pronuncia della Consulta: «Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».

A fronte di queste premesse, l’arresto catanese finisce per travisare la stessa oggettività giuridica delle norme incriminatrici dettate dall’art. 580 c.p. Si legge in sentenza: «Il quadro fin qui tracciato spinge ad evidenziare, alla luce di quanto positivizzato anche nella l. 219/2017, che il bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. non è la vita in quanto valore superindividuale e non disponibile come risalenti orientamenti pretendevano di sostenere. Il bene giuridico che viene in rilievo nel caso dell’istigazione è, infatti, la libertà di autodeterminazione del soggetto: non si vuole evitare che si sviluppi un proposito suicidario ma si vuole garantire che questo avvenga in maniera del tutto autonoma e libera da condizionamenti esterni. Proprio in caso di condizionamento esterno l’evento morte non sarebbe causa di una scelta libera del suicida ma conseguenza di un comportamento volontario e cosciente di un altro soggetto volto a causarne, mediante suicidio, la morte: in caso di istigazione al suicidio, il suicida non è più un soggetto attivo, bensì un soggetto passivo della decisione altrui».

Una siffatta ricostruzione del bene giuridico protetto dall’art. 580 c.p. (e specificamente delle norme dettate da tale articolo che incriminano l’istigazione al suicidio nelle due ipotesi di determinazione e di rafforzamento dell’intento di suicidio), disattende del tutto le indicazioni della Corte costituzionale.  Come da quest’ultima chiarito con l’ord. n. 207 del 2018, infatti, «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».

D’altronde se il bene protetto dalla norma incriminatrice dell’art. 580 c.p. fosse esclusivamente l’autodeterminazione individuale non si giustificherebbe più, a ben vedere, né l’incriminazione, dettata dallo stesso art. 580 c.p., dell’aiuto al suicidio, né quella dell’omicidio del consenziente di cui all’art. 579 c.p. che sanzionano fatti in cui non vi è intromissione da parte di un soggetto terzo nel processo decisionale del suicida.

La sentenza in commento, pertanto, pur lodevole per lo sforzo di fornire all’interprete un catalogo articolato di criteri per valutare la consumazione della condotta di rafforzamento dell’intento di suicidio punita dall’art. 580 c.p., finisce per fraintendere, forse all’esito di una lettura affrettata dei precedenti di Strasburgo e, soprattutto, delle due decisioni costituzionali relative al caso Cappato (n. 207 del 2018 e n. 242 del 2019), l’oggettività giuridica dello stesso art. 580 c.p. che, invero, non svolge la funzione di garantire che la scelta individuale di suicidarsi sia compiuta in un contesto di libertà morale del suicida, in nome dell’autodeterminazione individuale, ma tutela piuttosto la vita del soggetto esposto al rischio di suicidio, inibendo le condotte materiali e morali di terzi che agevolino su di un piano o sull’altro il compimento dell’atto suicida. È, dunque, senz’altro il diritto alla vita (e non l’autodeterminazione individuale) il bene protetto dall’articolo in questione.

Fonte: https://www.centrostudilivatino.it/il-rafforzamento-del-proposito-di-suicidio-integrante-istigazione-al-suicidio-punibile-ai-sensi-dellart-580-c-p/

 

REFERENDUM EUTANASIA, OVVERO LA ‘VITA COMPLETATA’ QUALE REGOLA PER DARSI LA MORTE

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Mauro Ronco

L’ondata culturale per il riconoscimento giuridico dell’aiuto al suicidio e della morte inflitta deliberatamente con il consenso della vittima (la c.d. eutanasia) è l’effetto di una cultura anti-solidaristica, in cui san Giovanni Paolo II ha visto quasi l’espressione di una vera «cultura di morte»[1]. Se costituisce oggetto di un obbligo morale contrastare la richiesta di erodere la tutela giuridica della vita, non meno importante è comprendere sul piano intellettuale i fattori causali che rendono il corpo sociale disponibile a dare l’assenso a riforme che abbattono gli steccati giuridici a protezione della vita. L’adesione di una consistente porzione della nostra società alla proposta referendaria di abrogare le norme di legge a tutela della vita deve condurre a una riflessione profonda. Il problema, prima che morale e giuridico, è antropologico.

1. La cifra della solitudine nelle vicende eutanasiche. Ilprocesso verso la legalizzazione dell’uccisione su richiesta ha avuto per motore, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, il tema della sofferenza del malato per una patologia incurabile che cagiona forti sofferenze fisiche e psichiche. Questa situazione è stata presentata come il motivo principale della richiesta di essere uccisi. L’inclinazione primaria della persona umana di permanere nell’esistenza, che è rivelata da tutte le potenze del suo essere, è stata talmente logorata dalla malattia e dalla sofferenza, che il desiderio di non più soffrire finisce di prevalere sull’inclinazione naturale.

Il carattere drammatico di questa condizione della vita umana è comprensibile, sicché non può non destare sentimenti di autentica compassione la visione e la conoscenza del fatto che uomini e donne patiscono dolori e sofferenze a causa della malattia. A questa condizione triste di vita non è possibile offrire veri rimedi; tuttavia, la società non deve rimanere indifferente al dolore e alla sofferenza altrui. La medicina ha sempre più progredito nella somministrazione delle terapie che mitigano il dolore con l’uso efficace degli analgesici, al punto che le attuali cure palliative sono oggi patrimonio della medicina e del diritto. La loro promozione per la diffusione in tutte le strutture sanitarie e curative è obbligatoria per la L. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). La sofferenza psicologica può essere – rectius, deve essere – mitigata dall’accompagnamento del malato, nel rispetto della sua essenziale dignità, da parte dei medici e degli addetti alle cure, nonché da parte dei familiari, dei conviventi e degli amici.

I fattori più acerbi di dolore sono infatti il sentimento di abbandono e la condizione di solitudine in cui il malato può venire a trovarsi. La sensazione dell’inutilità; la percezione di essere stato scartato dagli altri e di essere per gli altri soltanto un peso che si sopporta con fastidio e fatica costituiscono per la persona gravemente ammalata la ferita più grande.

Se l’ordinamento offre alle persone vulnerabili la facoltà di farsi uccidere da un medico in modo indolore, il sentimento dell’inutilità si accresce; il desiderio secondo natura di permanere nell’esistenza viene vissuto come una colpa dalla persona fragile, come se tale desiderio fosse frutto di un ingiusto egoismo che sottrae risorse agli altri, ai familiari e all’intera società.

La previsione come lecita e praticabile dell’uccisione su richiesta o dell’aiuto al suicidio recide in modo tragico il rapporto tra l’io e gli altri. Vuol significare: tu sei tutto a te stesso e per te stesso; la tua dignità sta nello stare solo di fronte alla vita o alla morte. Decidi tu per te stesso; noi, per rispetto a te, siamo indifferenti alle tue scelte.

La medaglia dell’autonomia presenta due facce: da un lato, la libertà assoluta; dall’altro, la solitudine e l’abbandono. Si dirà: non è detto che ciò accada. Certamente. Potranno trovarsi persone che non abbandonano il malato. Tuttavia: è il diritto che lo abbandona. Si dirà: il diritto non può imporre la solidarietà. Ma il diritto non deve favorire la solitudine e l’abbandono, erigendo normativamente un simbolo che significa: alla società non importa che tu viva o che tu muoia. La cifra dell’uccisione su richiesta è la solitudine.

2. Verso l’accettazione della teorica del ‘completed life’? La solitudine non riguarda soltanto le persone malate, bensì tutti coloro che si sentono gettati nel mondo senza poter riconoscere un fine per sé, né in vita né al di là della vita terrena.

E’ noto che in Olanda la liberalizzazione dell’uccidere, formatasi per via giurisprudenziale fin dal 1991, è divenuta legge nel 2001 (l. 12 aprile 2001, n. 137). I requisiti dell’uccisione legale sono la richiesta volontaria e la sofferenza insopportabile e senza prospettiva di miglioramento del richiedente. L’area dell’eutanasia legale si è allargata anche agli adolescenti pervenuti all’età di dodici anni, che difficilmente sono in grado di assumere decisioni mature sulla propria morte e, infine, ai neonati fino al compimento del primo anno di età, dei quali, secondo la relazione ministeriale della l. 11 dicembre 2015 (New Regulation on late-term Abortions and Terminations of Lives of Neonates), è ammissibile l’uccisione anche quando, pur non dipendendo la loro sopravvivenza da un trattamento medico intensivo, sia formulabile un giudizio circa le serie difficoltà che incontreranno nella vita futura nell’affrontare la sofferenza.

In Olanda è ora animata la discussione sull’opportunità di compiere un passo ulteriore sulla via eutanasica, rendendo legale l’uccisione o l’aiuto a uccidersi quando la persona dichiara al sanitario che per lui la vita si è completata (teoria del ‘Completed life’).

Nel 2014 il Governo dei Paesi Bassi ha incaricato un Comitato di esperti di fornire un parere in vista di riconoscere l’aiuto al suicidio e l’uccisione su richiesta per coloro che ritengono la loro vita completata e il cui desiderio non potrebbe essere esaudito alla stregua della legge del 2001. Il Comitato, rilevato che il problema non sussiste per coloro che, ritenuto di aver completato il ciclo di vita, sono affetti da sofferenze che presentano anche una dimensione medica – i quali possono già ricorrere oggi senza ostacolo all’uccisione – ha proposto, tra le altre ipotesi, di ricondurre la fattispecie di ‘Completed Life’ sotto lo spettro applicativo della legge che esclude la punibilità.

Nel gennaio 2020 i risultati di una ricerca sociologica sono stati presentati in un’ampia relazione al ministero olandese per la salute, il benessere e lo sport[2]. Lo scopo era quello di esplorare in modo più dettagliato le dimensioni, le caratteristiche e le circostanze degli anziani desiderosi di morire, pur senza malattie gravi. Più di 21.000 adulti di età superiore ai 55 anni hanno completato un questionario completo, e i ricercatori hanno condotto interviste approfondite con decine di persone anziane.

Da questa indagine, i ricercatori hanno stimato che lo 0,18% di tutte le persone di età di 55 anni e oltre desidererebbero terminare la loro vita anche in assenza di malattia grave. La percentuale equivale a poco più di 10.000 persone. I ricercatori hanno anche scoperto che poco più di un terzo di questo gruppo vorrebbe ricevere un aiuto per morire, mentre due terzi preferirebbe terminare la propria vita da soli. Nonostante la grave problematicità della questione, il partito progressista socioliberale Democraten 66 (D66) ha annunciato che avrebbe presentato una proposta per una nuova legge nel 2021.

Iniziative private, peraltro, non ostacolate dall’Autorità giudiziaria, sono all’opera per incentivare la richiesta di morte assicurando all’interessato un procedimento terminativo senza dolore. Lo psichiatra e psicoterapeuta olandese Boudewijn Chabot, dopo aver contribuito, nel periodo antecedente al 1991, all’approvazione della legge eutanasica provvedendo egli stesso a uccidere impunemente i richiedenti la morte, si è dedicato negli ultimi venti anni alla descrizione teorica e alla realizzazione operativa del ‘sogno’ di affrettare la morte degli individui insegnando a loro stessi a uccidersi senza dolore – e senza il controllo medico – con il metodo detto del Voluntary Refusal of Food and Fluid (VRFF), corredato dal sostegno di qualche farmaco a scopo palliativo. L’itinerario proposto è di un morire ‘dignificato’ dalla piena espressione della libertà individuale, facendo prevalere sul ‘fato’ e sulla malattia la ‘dignità’ della persona umana[3].

3. La cifra antropologica del ‘completed life’. La proposta di estendere la proposta eutanasica ai casi di ‘completed life’ è emblematica della cifra antropologica della cultura di morte, basata nella solitudine dell’io che ha smarrito ogni tipo di relazione, con i familiari e con gli amici innanzitutto, e poi con l’intera società. La radice di questo smarrimento è il venir meno dell’idea relativa alla sacralità della vita, che costituisce il vincolo primordiale dell’esistere dell’uomo con l’essere che è il fondamento metafisico dell’esistenza; in definitiva, il venir meno della consapevolezza di essere creatura, cioè un quid unisussistente creato da Dio.

Già si è accennato: l’altra faccia dell’autonomia autoreferenziale, da cui dovrebbe scaturire, secondo gli eutanasisti, la decisione per la morte, è il naufragio del soggetto individuale nella completa solitudine. Ma – insegna San Paolo -: “in effetti nessuno di noi vive per se stesso, né muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore” (Rom, 14, 7-8). Chi vive per se stesso, recidendo i rapporti con Dio e con gli altri, si avvia a un destino di solitudine e questa è la condizione in cui si alimentano il tedio per la vita, la disperazione e, alla fine, anche il rifiuto del legame ontologico di se stessi con la vita.

4. Esistenza e società secolarizzate sono all’origine del rifiuto della vita. Che il fondamento giuridico della legalizzazione dell’uccidere su richiesta e dell’aiutare a suicidarsi stia nella secolarizzazione dell’esistenza, che segue alla deriva della secolarizzazione del diritto e della società, risulta evidente tanto dai dati empirici tratti dalla condizione secolarizzata della società olandese, quanto dalla giustificazione ideologica che gli eutanasisti forniscono a sostegno della legalizzazione.

Il tema è stato razionalizzato in modo compiuto da Norbert Hoester, filosofo del diritto penale di area linguistica germanica, per il quale non sussiste alcun diritto alla vita in coloro che non sono in grado di manifestare un interesse attuale a proseguire l’esistenza. Egli ha elaborato la teoria dell’interesse come base del diritto alla vita in relazione all’aborto, dapprima in alcuni articoli e successivamente nello scritto Abtreibung im säkularen Staat del 1991[4]. Ha successivamente sviluppato il tema del diritto alla vita con riferimento ai soggetti nei primi mesi di vita nel 1995[5] e, con riferimento a ogni persona, nello scritto Sterbehilfe im säkularen Staat del 1998[6].

L’idea della tutela della vita prenatale poggerebbe esclusivamente sul dogma della creazione divina dell’uomo; pertanto, non avrebbe diritto di cittadinanza nello Stato secolare. I soggetti ancora non nati non posseggono un interesse proprio alla prosecuzione della vita. L’idea cardine del diritto nello Stato secolare sarebbe quella di interesse; il criterio di esistenza dell’interesse è la sua azionabilità. Ove non v’è interesse azionabile, in modo diretto o indiretto, lì non vi sarebbe diritto. Lo Stato secolare, come mero regolatore degli interessi azionabili, in tanto si potrebbe determinare alla protezione di un bene in quanto vi sia un soggetto che rivendichi la tutela di quel bene come interesse proprio. Lo Stato secolare, fondando il diritto esclusivamente sul substrato degli interessi azionabili, è costretto dalla sua logica interna a togliere ogni fondamento oggettivo al diritto e a riconoscere come giusto o ingiusto soltanto ciò che trova sostegno o contrasto nell’interesse attuale di coloro che sono ritenuti partecipi del patto sociale stipulato per la convenienza di tutti.

Gli stessi principi sono affermati nell’ambito della corrente etico-antropologica rappresentata dall’influente bioeticista australiano-americano Peter Singer, sul rilievo che non ogni essere umano è persona e che soltanto la persona ha dei diritti. Egli cancella infatti ogni differenza tra l’uomo e l’animale superiore assumendo che la scoperta di Darwin circa le nostre origini e il declino della “credibilità della narrazione della nostra creazione divina secondo l’immagine di Dio[7] ha sovvertito la tradizionale concezione dell’uomo.

La conclusione di Singer non riguarda soltanto gli infanti attinti da disabilità intellettive irreversibili, che non sarebbero mai capaci di divenire esseri razionali e autocoscienti, bensì riguarda tutti i bambini fino a un certo limite di età. Nessuno infatti può rivendicare il diritto alla vita se non è in grado di concepire se stesso come un’entità distinta che esiste nel tempo. Con ciò Singer perviene al punto nevralgico della sua teoria: il diritto alla vita spetta soltanto a chi è capace attualmente di desiderare di vivere. Chi non può esternare questo desiderio non ha il diritto alla vita. Non hanno il diritto in questione tutti i bambini fino al termine del terzo mese di vita e tutti coloro che si trovano in stato mentale tale da non poter esprimere questo desiderio. La ragione per cui non li si uccide è di carattere utilitaristico. La diversa pregnanza delle ragioni utilitaristiche vale poi per estendere o restringere l’opportunità dell’uccisione di cui Singer discetta a lungo nei suoi scritti.

5. Conclusione. Se il problema è antropologico, come si è cercato sia pur brevemente di dimostrare, allora il contrasto alla legalizzazione dell’uccidere deve essere riscoperto e rivissuto nella corretta comprensione della persona umana come ente creato per un fine naturale e soprannaturale. L’idea esistenzialistica e materialistica che l’uomo si un oggetto gettato nel mondo senza un perché e senza un destino è l’origine remota, anche se forse non consapevole in molti che la accettano, di ogni proposta eutanasica. La riscoperta del bene che è il fine della vita farà germogliare nuovamente quei legami di solidarietà tra gli uomini e le donne che sembrano oggi desolatamente in via di sparizione. Le proposte eutanasiche appariranno allora come destituite di senso. La ferita che esse vogliono introdurre nel più intimo dell’esistenza dell’uomo verrà allora risanata. L’opposizione alla deriva eutanasica troverà nuova linfa ed energia.

Mauro Ronco


[1]  Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 25 marzo 1995, 12.

[2] Van Wijngaarden et al., Perspectivien op de Doodswens bij Voltooid Leven: De Mens en de Cijfers, 2020. I risultati della ricerca, che è esposta in lingua olandese, sono esaminati da Sjaak van der Geest, Prya Satalkar, Thinking about ‘Completed Life’ Euthanasia in the Netherlads from the Generativity Perspective: A Reflexive Exploration, in Anthropology Aging, 2021,vol. 42, No. 1, 128-139.

[3] V., in particolare, B. Chabot, Dying gone astray, Nijmegen, 1996; Id., Taking Control of your Death by Stopping Eating and Drinking, Amsterdam, 2014.

[4] N. Hoerster, Die unbegründete Unverfügbarkeit ungeborenen menschlichen Lebens, in Juristen Zeitung, 1991, 503-505; Id., Haben Föten ein Lebensinteresse?, in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 1991, 385-395; Id., Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den § 218Frankfurt am Main, 1991.

[5] N. Hoerster, Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt am Main, 1995.

[6] Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat, cit.

[7] Singer, Practical Ethics, 3° ed., Cambridge, 2011 (1° ed. 1980), 64.

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=eda80ead8c&e=d50c1e7a20

 

Perché non dobbiamo disperare in questi tempi bui

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L’EDITORIALE DEL LUNEDI

di Matteo Castagna per https://www.informazionecattolica.it/2021/10/18/ecco-perche-non-dobbiamo-disperare-in-questi-tempi-bui/

I TEMPI CHE VIVIAMO SONO DI CRISI, DECADENZA E TRIBOLAZIONI, MA…

I tempi che viviamo sono di crisi, decadenza e tribolazioni. A livello sociale, alcuni articoli d’attualità svelano uno scenario preoccupante, perché tutti gli studi rilevano un aumento degli stati di insicurezza, di irritabilità, di malessere, frustrazione, depressione e, soprattutto, a salire è il numero dei suicidi, correlabile alla situazione generale di instabilità. Sono più di 700.000 (una su cento) le persone che si sono tolte la vita nel 2019. Un numero allarmante quello che emerge dall’ultimo studio condotto dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).

Dai licenziamenti alle difficoltà economiche, insieme all’interazioni a distanza, il COVID ha portato a galla diverse problematiche emotive e fisiche, che hanno reso il fenomeno del suicidio più popolare a soggetti sotto stress. L’OMS ha dichiarato, infatti, che i programmi di prevenzione sono “addirittura più importanti ora” rispetto ad altri tempi. Secondo i dati del Suicide Worldwide 2019, i suicidi sono la quarta causa di morte fra i giovani dai 15 ai 29 anni, seguiti dai casi di incidenti stradali, tubercolosi e violenze interpersonali (in comunità o in famiglia) ed il Covid ha amplificato il fenomeno.

L’aiuto della Fede può risultare, dunque, fondamentale, in questa situazione angosciosa, in cui la vita normale è sospesa da circa due anni. Il dolore, qualunque esso sia, va posto ai piedi della Croce di Cristo, evitando la disperazione, trasformandola in speranza. Ha scritto in proposito padre Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964): “L’abbagliante luce soprannaturale con cui Dio acceca l’anima, rivela ad essa le sue miserie, le sue impotenze, la sua povertà, essa vede che per se stessa non è che un nulla, e che da sè non può che ritornare al nulla, sbagliare e peccare, chiudendosi. Nel medesimo tempo, l’anima si sente impotente a fare qualsiasi cosa per la propria salvezza; ha l’impressione che tutto ciò che intraprende fallisca, mentre le altre anime riescono. Invece di avanzare, le sembra di retrocedere“.

Il Signore ha insegnato a diventare miti e umili di cuore a sua somiglianza, per mezzo della croce, attraverso la quale Egli purifica la fede: “La fede è la virtù che consiste nel credere ciò che Dio ha rivelato solo per il motivo che Lui l’ha rivelato. Ma noi crediamo anche perché sperimentiamo in noi l’azione di Dio tramite le consolazioni che ci dà e dei progressi che ci fa compiere, perché le cose che intraprendiamo per Lui ci riescono, perché vediamo l’armonia dei dogmi tra di loro e con le grandi verità naturali. […] Nostro Signore permette che in piena aridità spirituale e desolazione noi ci sentiamo completamente smarriti. Qui le tentazioni del demonio (anche il suicidio) si fanno più forti, perché siamo in una condizione di maggior debolezza, e dunque le prove si fanno sempre più gravose da sopportare. Ma il Cristo ha detto che non ci verrà data nessuna prova superiore a quella che possiamo sopportare”.

E’ ancora Réginald Garrigou-Lagrange OP che assicura: “la Speranza è la virtù che ci fa desiderare di raggiungere e possedere Dio appoggiandoci sul suo stesso aiuto. In realtà, per raggiungere il cielo e vivere la nostra la nostra vita religiosa ci appoggiamo su Dio, – ed è questo il motivo principale della speranza – ma ci appoggiamo anche su noi stessi, sulle nostre virtù, sulla riuscita delle nostre opere, suoi nostri amici e sull’aiuto dei nostri superiori. Ma se Dio ci togliesse d’improvviso tutti questi soccorsi umani, – i nostri affini, l’affetto, la stima dei nostri superiori, – se ci rivelasse le nostre miserie e la nostra reale impotenza, spereremmo ancora in Lui? I santi hanno aperto contro ogni speranza umana, perché Dio è infinitamente potente e buono; non è Lui che ci abbandona per primo; Egli vuole sempre rialzarci dalle nostre colpe quando l’anima nostra grida verso di Lui. Così Gesù purifica, nel crogiolo del dolore, la speranza dei suoi più intimi amici. E dopo la speranza è la volta della carità. E’ la virtù suprema che ci fa amare Dio per se stesso, perché infinitamente buono e perché ci ha amati per primo (1 Gv. 4,10). Quando all’anima non proviene che amarezza da parte di Dio e degli uomini, quando è ridotta nello stesso stato di nostro Signore che esclamava sulla Croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?“. E’ allora che il suo atto di amore salva il mondo ed essa diventa, in qualche modo, corredentrice come la Madre Dolorosa.

Da quanto detto ricaviamo il modo di portare la Croce. E’ necessario evitare di lamentarci di soffrire a causa degli altri, per imparare a sopportare le croci, che Egli decide per noi. L’esercizio della virtù sta nel “sopportarle con rassegnazione, amore e riconoscenza. E’ necessario, infatti, soffrire. Il progresso moderno che cerca di sopprimere la croce, come quei “nemici della croce” di cui parla San Paolo (Fil. 3,18) non conseguirà mai ciò che desidera. “Se ci agitiamo come il cattivo ladrone, la nostra irritazione non farà che accrescere la nostra sofferenza. Nostro Signore ci chiede di lasciarlo fare, di lasciarlo lavorare per riprodurre in noi la sua immagine. La sofferenza va amata come mezzo di salvezza così come si può amare una medicina molto amara ma che ci ridarà la salute“.

Il Signore non ci chiede di sentire sensibilmente quest’amore, ma di trarne la prova perseverando, nonostante le tribolazioni, nella pratica dei doveri di stato, dei doveri religiosi, specialmente nella preghiera. Gesù attende che ci rivolgiamo a Lui con una preghiera ardente, perché Egli ha già deciso di esaudirci e di condurci molto più in alto di quanto possiamo desiderare noi stessi. L’accettazione della croce ha l’effetto di accrescere in noi le tre virtù propriamente divine di fede, speranza e carità, rendendo la nostra anima simile all’anima di Cristo e, perciò, simile a Dio. La croce conduce tutti i cristiani alla vera luce di Dio, preludio del cielo”. “Per crucem, ad lucem”! (R. Garrigou-Lagrange, Vita Spirituale, Ed. Effedieffe, Milano 2019, pp. 192-198, I^ Edizione Città Nuova, 1965).

E’ morto il dottore Giuseppe De Donno

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La notizia ci ha colto con sgomento. Comunque sia andata, una cosa è certa. il dott. De Donno era un uomo coraggioso, che applicava una terapia che già esisteva e funzionava. Il mobbing, di qualunque livello, può arrivare ad esasperare. Se si è veramente suicidato, perghiamo per l’infinita Misericordia di Dio. (N.d.R.)

di Massimo Mazzucco

Fonte: Massimo Mazzucco

«La terapia con il plasma costa poco, funziona benissimo, non fa miliardari. E io sono un medico di campagna, non un azionista di Big Pharma.»
(Dott. Giuseppe De Donno – La Verità, 15 giugno 2020)

Avevo parlato con Giuseppe De Donno nel marzo scorso, mentre completavo il mio video “Covid le cure proibite”, perchè volevo verificare l’accuratezza di alcune informazioni che mi apprestavo a divulgare.
Giuseppe De Donno era un uomo distrutto.
Dopo quasi un anno dagli eventi che lo avevano coinvolto, ancora non riusciva a capacitarsi del perchè la sua cura non fosse stata promossa e sperimentata in tutto il mondo. “Io lo so che funziona – mi diceva – ho visto i pazienti guarire sotto i mei occhi. Eppure sembra che la cosa non interessi a nessuno”. In quella breve telefonata provai in qualche modo a spiegargli che gli interessi economici coinvolti erano troppo forti, e che guarire i malati, in quel momento, non era la priorità di nessuno, ai piani alti del potere. Ma capii che da quell’orecchio non ci sentiva. Ebbi l’impressione di avere di fronte una persona sincera ma profondamente ingenua, totalmente impreparata all’orribile dispetto che gli stava riservando il destino.
Credo che il suo gesto di oggi non sia che la presa di coscienza definitiva di una situazione che inizialmente non riusciva ad accettare.

Ricorda gli insegnamenti cattolici sul suicidio: donna fa causa al prete

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di Matteo Orlando per AGERECONTRA.IT

 

La madre di un ragazzo adolescente, che si è suicidato, ha intentato una causa contro un prete dell’arcidiocesi di Detroit perché si è sentita “offesa” da quanto detto dal sacerdote durante il funerale del figlio, prete che condivideva semplicemente l’insegnamento cattolico sul suicidio. Continua a leggere

Perché Love is Love…

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Perché Love is Love

Un gruppo di “consulenti per crisi” è stato precipitato alla scuola  elementare di Denver “Joe Shoemaker”,  per consolare gli scolari dopo che uno di loro, Jamel Myles di  9 anni, si è suicidato.   L’ha fatto il 23 agosto, a casa. Il 20 s’era presentato a  scuola  (il rientro dopo le vacanze)  e  davanti ai coetanei aveva fatto “acting out”, annunciando …

Leggi tutto.

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Suicidio: giornata mondiale della prevenzione o istigazione?

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Segnalazione di Redazione BastaBugie

Bisogna evitare l’effetto Werther (vedi il famoso caso del suicidio di Marilyn Monroe) e invece si promuovono il suicidio assistito e l’eutanasia
da Notizie Provita

(LETTURA AUTOMATICA)

Oggi, 10 settembre, si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio.
Pro Vita Onlus ha rilasciato un comunicato stampa in cui il presidente Toni Brandi rileva: «È una celebrazione ipocrita, se contestualmente si celebra e si promuove il suicidio assistito e l’eutanasia attraverso il biotestamento, o Dat, o “disposizioni anticipate di trattamento” che dir si voglia».
«La legalizzazione dell’eutanasia – sotto forma di suicidio assistito tramite biotestamento – comporta un incremento preoccupante dei suicidi in genere», aggiunge.
«Basterebbe il buon senso per capirlo, ma la cosa è anche suffragata, per esempio, dai dati raccolti in Oregon», dove il suicidio assistito è stato legalizzato alla fine del 1997: già nel 2000, il tasso di suicidio “convenzionale” era aumentato significativamente. Nel 2007, era del 35% superiore alla media nazionale; nel 2014, era del 43.1% superiore alla media nazionale. Continua a leggere

Misteriosa morte di un giornalista che investigava sui finanziamenti di Soros ai gruppi antifa in Europa

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Sembra ormai sulla via dell’archiviazione la morte del giornalista investigativo Bechir Rabani, che si era infiltrato nei gruppi violenti di sinistra come gli antifa ed era  stato trovato morto nel dicembre 2017, poco dopo aver presentato delle denunce sui finaziamenti occulti del finanziere globalista George Soros a queste organizzazioni.

Bechir Rabani, 33 anni, di origine palestinese, con passaporto svedese, era un giornalista indipendente e blogger molto conosciuto in Svezia per le sue inchieste e per le sue rivelazioni circa le collusioni fra i settori dell’alta finanza e le organizzazioni pro immigrazione che operano in Europa. Alcune delle sue inchieste avevano suscitato reazioni ed attacchi dagli ambienti della sinistra mondialista e dai media ufficiali che lo accusavano di “complottismo”.

I sui amici avevano scritto di lui “”Bechir era un combattente caparbio che ha sperato nella giustizia e che senza esitazione ha difeso tutti quelli che non potevano o non osavano. Ricorderemo Bechir per la sua energia, la sua forza trainante e non da ultimo per il suo lavoro”. Continua a leggere

L’aborto spinge le donne verso il suicidio

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Segnalazione Redazione BastaBugie

La depressione post partum è un’inezia rispetto alla sindrome post aborto, una tragedia taciuta e ignorata (VIDEO: testimonianza di chi ha abortito)

da Notizie ProVita

(LETTURA AUTOMATICA)

L’aborto volontario spinge le donne verso il suicidio.
National Right to Life torna a evidenziare le pubblicazioni scientifiche che concludono in modo univoco in tal senso.
La depressione post partum è proprio un’inezia rispetto alla sindrome post aborto: i numeri delle donne che arrivano a tentare o praticare il suicidio dopo una gravidanza sono evidenti. Oltre tutto la crisi dopo il parto si risolve nel giro di pochi mesi, mentre la sindrome post aborto può covare – e logorare – per anni prima di esplodere in tutta la sua virulenza. Soprattutto quando la donna nega a se stessa che l’aborto sia un male e che il suo bambino ne sia vittima innocente.
In Irlanda i pro choice chiedono insistentemente di consentire l’aborto quando la vita della madre è in pericolo, e perciò anche quando ella minacci il suicidio: come negli USA, prima della sentenza Roe vs. Wade che nel ’74 legalizzò l’aborto a richiesta. In molti Stati bastava che una donna incinta dichiarasse intenti suicidari per ottenere il certificato medico per abortire. Continua a leggere