La nuova normalità e il dominio sul mondo

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L’EDITORIALE DEL LUNEDI

di Matteo Castagna per https://www.informazionecattolica.it/2022/04/04/la-nuova-normalita-e-la-sua-propaganda/

pubblicato in una versione similare su “IdeeAzione“: https://www.ideeazione.com/il-dominio-sul-mondo/

SE NON CI IMPEGNIAMO IN POLITICA IL CONTROLLO SOCIALE CHE ABBIAMO FINORA ACCETTATO NON È DESTINATO A FINIRE PERCHÉ FA PARTE DI QUELLA “NUOVA NORMALITÀ” CHE IL SISTEMA GLOBALE HA IN MENTE PER NOI

I Padri della Chiesa, gli antichi e i grandi pensatori ci hanno insegnato ad avere una visione d’insieme e lungimirante dei fatti perché analisi settoriali in epoche di grandi cambiamenti possono portare ad analisi incomplete ed a una certa miopia che conduce nei vicoli ciechi dell’irrealismo, della vacuità dei cronici bastian contrari, del fanatismo apocalittico.

Un virus sconosciuto, scappato da un laboratorio cinese, ha creato una pandemia e prodotto due anni di stato d’emergenza. La vita di ognuno di noi è cambiata. Ci stanno abituando a determinate restrizioni delle libertà personali, al distanziamento sociale, alla mascherina, al tracciamento digitale delle nostre scelte e abitudini. Il controllo sociale, che abbiamo accettato nel corso di questo lungo periodo, non è destinato a finire perché fa parte di quella “nuova normalità” che il Sistema globale ha in mente per noi.

L’esperimento, a parte la reticenza di una minoranza, è perfettamente riuscito. E’ la globalizzazione che si doveva rimodulare, attraverso la digitalizzazione di massa di ogni processo vitale, per l’arricchimento delle solite poche famiglie dell’alta finanza, che hanno preso il sopravvento con la fine della Seconda Guerra Mondiale, nelle plutocrazie occidentali, dominate in modalità unipolare a partire dal crollo del muro di Berlino.

Ecco ergersi, forte e fiero, l’orso russo, che sembra uscito dal letargo pandemico, a lanciare zampate terribili per marcare il territorio e pretendere lo spazio che l’accerchiamento dell’Heartland, teorizzato dal politico britannico Halford Mackinder (1861-1947) è determinato a precludergli.

Assieme alla Cina, divenuta una Superpotenza, costruita in almeno tre decenni di accettazione del capitalismo economico, abbinato alla peggior repressione comunista in ambito sociale, la Russia di Putin, evocando l’epoca imperiale, si è fatta amici l’Oriente e l’America Latina. Noi siamo l’Europa debole del decadentismo, che si trova in mezzo alla contesa per il potere di un mondo multipolare, che lo zar e Xi Jinping vogliono marcare, nell’ambito di quella rimodulazione del globalismo, che, attraverso il Covid, doveva insegnarci a vivere alla cinese, ma da consumatori all’americana. L’identità fluida, importata dal protestantesimo d’Oltreoceano è già sciolta davanti all’identità forte che proviene da Est.

Un parallelismo storico si potrebbe fare tra la guerra in Ucraina e la guerra di Crimea del 1853. Quest’ultima fu un avvenimento e un sintomo inedito: uno scontro tra due monarchie in cui entrambe apparivano come esponenti mercenari della sovversione dell’ordine naturale e divino, portata dalla rivoluzione francese. La guerra del 1853 fu la prima “guerra democratica” della storia, in cui i figli di una stessa famiglia si sono uccisi a vicenda, non per le loro patrie o per i loro Principi, ma perché, dalle due parti, la feccia preparata e sobillata dal fermento liberal potesse passare sui loro corpi. Solo ciò che sardonicamente viene chiamato “libertà” ha potuto far sì che una ironia così feroce, implicante un simile accecamento, fosse, in genere, possibile. Prima, gli uomini si sacrificavano per ciò che amavano. Divenuti “liberi”, sono costretti a farsi uccidere, occorrendo agli interessi del capitalismo globale: pena l’emarginazione, l’accusa di tradimento, l’isolamento e la morte, come se la patria, la massoneria, la democrazia e la plutocrazia fossero una cosa sola.

Le figure rappresentative della democrazia e della “libertà” videro nella guerra di Crimea lo scontro fra due mondi, il duello tra due dogmi fondamentali, “quello del cristianesimo barbaro d’Oriente contro la giovane fede sociale dell’Occidente civilizzato”, secondo le parole testuali dello storico francese Jules Michelet (1798-1874). Ricordiamo che le Logge massoniche, le Borse e le Banche erano i templi futuri dell’Occidente “civilizzato”, mentre Nicola I era un “tiranno”, un “vampiro”, ed anche Metternich lo era stato.

Vi è della gente che non si ha il diritto di molestare senza essere vampiri, ma ve n’è un’altra che si è liberi di massacrare in massa in nome della “libertà”, senza cessare di essere “nobili” e “generosi”, “buoni” e “giusti”. Obiettivo era distruggere il cristianesimo per preparare la via al bolscevismo in Oriente e all’ubiquità capitalista in Occidente. Oggi, l’ubiquità capitalista ha prevalso, ma la globalizzazione imposta dall’Occidente liberale sta crollando a causa delle sue contraddizioni, il cattolicesimo è sempre più marginale e l’Oriente si è ripreso dalla sbornia socialista. Come andrà a finire, lo vedremo nei prossimi anni, tenendo presente che il Cuore Immacolato di Maria trionferà.

Virus: sentenza del giudice di Pisa cambia tutto

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Fonte: https://www.hackthemoney.com/virus-sentenza-del-giudice-di-pisa-cambia-tutto/

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza

Foto della facciata di Palazzo Chigi

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.

La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.

Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.

TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEg6bDQz
(www.StudioCataldi.it)

Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.

Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.

L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).

Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.

Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”

La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.

II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.

Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.

Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.

lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.

Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.

Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.

Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.

Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.

Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.

Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».

Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.

Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.

Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.

Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).

Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.

Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.

Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.

L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.

Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.

Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.

Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.

Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.

D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.

Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.

Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.

Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.

II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).

Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.

lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.

D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.

II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.

L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).

In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.

L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.

Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.

lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEetk8uG
(www.StudioCataldi.it)

La terza dose serve? Cosa dice uno studio israeliano

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UNA RICERCA SUI DATI DEI TAMPONI ALL’AEROPORTO NON DÀ GRANDI SEGNALI SUL BLOCCO DELLA TRASMISSIONE DEL COVID

di Paolo Becchi  e Nicola Trevisan

Ricercatori hanno analizzato i dati provenienti dall’aeroporto nazionale israeliano, un ambiente unico, in cui tutti gli individui vaccinati e non vaccinati devono sottoporsi a test PCR per l’ingresso nel paese; questo consente una valutazione più obiettiva dell’efficacia sia del booster di richiamo (la terza dose) sia del green pass nella prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2 (link).

 

A partire dal 30 luglio 2021, Israele ha lanciato un’aggressiva campagna di vaccinazione di richiamo che iniziato con la popolazione over 60 e rapidamente esteso (entro il 29 agosto 2021) a tutte le età sopra i 16 anni. Nonostante tale campagna, i tassi di infezione hanno continuato ad aumentare rapidamente per tutto il mese di agosto. La diminuzione dei tassi di infezione è stata osservata solo sei settimane dopo il lancio della vaccinazione di richiamo a metà settembre e per tutto ottobre.

A seguito del richiamo, a partire dal 3 ottobre 2021 il MOH israeliano (il Ministero della Salute) ha modificato i criteri di idoneità per i titolari di green pass, richiedendo a chiunque abbia un’età superiore a 12 anni, che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer da più di 6 mesi fa, di ricevere una 3a dose (booster) o avrebbe perso il green pass.

Di conseguenza, le nuove definizioni di vaccinato e non vaccinato attualmente sono:

Vaccinato:

  • Chiunque abbia ricevuto la terza dose (booster) da più di 7 giorni.
  • Chiunque abbia ricevuto 2 dosi più di 7 giorni fa, ma meno da 6 mesi.
  • Chiunque sia guarito dopo essere risultato positivo (test PCR) o mostra segnali di recupero su test sierologico negli ultimi 6 mesi e ha ricevuto 1 dose da più di 7 giorni.

Non vaccinato:

  • Chiunque non abbia ricevuto 2 dosi almeno da 7 giorni (questo include pure individui completamente non vaccinati).
  • Chiunque abbia ricevuto la seconda dose da più di 6 mesi.
Lo studio del MOH: la terza dose serve?

Più recentemente, il Ministero della Salute israeliano ha pubblicato uno studio sull’efficacia del richiamo basato sui dati raccolti dal MOH durante la campagna. Lo studio afferma che il booster riduce il rischio di infezione di 11.3 volte, tra gli over 60 della popolazione, rispetto alle 2 dosi di vaccino, fornendo così ulteriore supporto e giustificazione all’attuale politica del green pass in Israele.

Tale studio del MOH ha incluso una coorte di 1.137.804 individui di età pari o superiore a 60 anni, che hanno ricevuto la seconda dose prima del 1 marzo 2021.

Ma la valutazione dell’efficacia è stata compromessa dal metodo di analisi: non esiste un controllo appropriato per il numero di rispettivi test condotta tra i membri di ciascun gruppo (vaccinati seconda dose e terza dose); questo rappresenta una delle principali fonti potenziali di bias (di errore)dell’efficacia del richiamo contro le infezioni, poiché ci sono tutte le ragioni per credere che la coorte di richiamo (chi ha ricevuto il booster) sia  stata testata con un’intensità significativamente inferiore.

Lo studio dei dati provenienti dall’aeroporto

A seguito del test PCR all’ingresso, gli individui non vaccinati, indipendentemente dall’esito del test, sono tenuti alla quarantena per 14 giorni (o solo 7 giorni, se mostrano un altro test PCR negativo, 7 giorni dopo l’arrivo). Questo requisito di auto-quarantena non si applica agli individui vaccinati, che sono risultati negativi. Quindi, anche in questo contesto gli individui non vaccinati sono probabilmente testati quasi il doppio di quelli vaccinati.

Sono stati quindi analizzati questi dati, che consentono il calcolo del tasso di positività tra “vaccinato” e “non vaccinato”, oltre al rapporto tra il numero di casi COVID-19 rilevati e il numero di individui che entrano in Israele, in ciascun gruppo. Questi rapporti sono calcolati nel periodo che va dal 1 agosto 2021, subito dopo il lancio della campagna di vaccinazione, e per tutto il 31 ottobre 2021.

Complessivamente, ci sono stati 5.074 casi confermati su 799.633 individui vaccinati, che è un tasso di positività dello 0,63%. e ci sono stati 6415 confermati casi tra 654.952 non vaccinati che è un tasso di positività dello 0,98%. L’analisi mostra che il tasso di positività (numero di casi diviso per numero di test) tra la coorte vaccinata per tutto agosto-ottobre è solo 1,54 volte più piccolo di quello della coorte non vaccinata (circa il 35% di protezione relativa).

In particolare, rispetto al gruppo “non vaccinati”, il gruppo “vaccinato” ha un significativo tasso di positività più alto durante il mese di agosto, poi a settembre mostra un tasso di 3,45 volte più piccolo tasso di positività (71% di protezione relativa), e questa protezione si riduce a 2,66 volte (62% protezione) nel mese di ottobre. L’analisi mostra che la relativa protezione di richiamo contro l’infezione è probabile che sia significativamente inferiore alle stime iniziali di 10-11 volte riportate dal MOH, intorno al 60% nella migliore delle ipotesi. Ciò implica anche che è probabile che il numero di individui infetti nel gruppo “vaccinato” sia almeno pari a quello del gruppo “non vaccinato”, sollevando seri dubbi sul fatto che il nuovo green pass sia efficace nel prevenire la diffusione dell’infezione.

Questo studio non solo solleva dubbi in merito ai risultati della dose di richiamo, ma avanza una legittima preoccupazione.  Poiché l’attuale livello di protezione del booster di richiamo contro l’infezione è intorno al 60% nella migliore delle ipotesi e sembra essere già in calo, ne consegue che anche i vaccinati con richiamo potrebbero essere contagiati e contagiarne altri. Se i vaccinati avendo fatta la terza dose hanno la percezione di essere protetti da infezioni e non si testano più potrebbero diventare pericolosi per la trasmissione del virus.  Insomma, la “polizza” green pass con terza dose non solo non prevede la presunta protezione contro le infezioni, ma potrebbe anche avere un effetto paradossale e aumentare la diffusione del contagio.

Per altri approfondimenti, visita il sito

Fonte: https://www.nicolaporro.it/la-terza-dose-serve-cosa-dice-uno-studio-israeliano/

I misteri del covid, dieci domande senza risposta

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di Marcello Veneziani

Fonte: Marcello Veneziani

Con la bella stagione l’Italia sta finalmente ritrovando un po’ di vita, di libertà e di fiducia. Ma restano irrisolti molti dubbi sulla pandemia che ci trasciniamo da mesi e che rischiamo di ritrovarci in futuro. Senza mettere in discussione le vaccinazioni, ci sono almeno dieci domande senza una risposta compiuta.

1. Come è nato e da dove è partito il covid?

Si fa sempre più strada la tesi che il covid non sia un errore della natura ma un errore di laboratorio; e non è fugato il sospetto che non sia un errore involontario. Dalla pandemia che ha patito in anticipo sugli altri e fronteggiandola coi mezzi efficaci di un regime totalitario e militarizzato, la Cina esce rafforzata, leader mondiale non solo nel commercio. E resta un mistero che le varianti siano identificate per nazione – variante inglese, indiana, brasiliana – mentre il virus originario non sia definito cinese.

2. Oltre il racconto dei media quali sono stati in realtà i paesi più colpiti?

Se usiamo tre parametri, ovvero il numero di vittime in rapporto alla popolazione, il rapporto tra ricoverati e deceduti e la durata dell’emergenza pandemia, dobbiamo tristemente concludere che l’Italia è tra i paesi al mondo più colpiti e più a lungo, mentre i media puntavano su Inghilterra e Stati Uniti al tempo di Trump, poi su India e Brasile. Ci evidenziano, per esempio, il numero di contagi in India ma considerando che la popolazione è 22 volte superiore all’Italia, avere – poniamo – da noi 100mila malati equivale a più a 2,2 milioni d’ammalati in India.

3. Quanti sono davvero i morti di covid?

Manca una distinzione almeno fra tre categorie di decessi: a) chi è morto a causa del covid; b) chi è morto col covid come fattore scatenante di altre gravi patologie; c) chi era già in condizioni terminali o in assoluta fragilità, e il covid è sopraggiunto al più come colpo di grazia. Più ardua e penosa sarebbe invece la domanda su quanto abbiano inciso gli errori, i ritardi, i piani e i protocolli sbagliati, le mancate cure a domicilio, tempestive ed efficaci.

4. Era proprio necessario il regime di restrizioni, i lockdown e le chiusure?

Paragonando i dati dei paesi con norme più restrittive e più a lungo vigenti e altri con norme minime e più transitorie, non c’è conferma che le restrizioni siano state più efficaci, anzi. In più si è testato un regime di sorveglianza che non ha precedenti in democrazia, con la sospensione delle libertà più elementari, dei diritti primari. Una prova generale e inquietante per eventuali dispotismi futuri.

5. Quante vittime stanno mietendo i vaccini?

Non disponiamo di studi e statistiche attendibili, conosciamo solo casi e denunce episodiche. Probabilmente sono sottostimati i dati; funziona a rovescio il meccanismo applicato per il covid: chi è deceduto dopo il vaccino per una complicanza, si attribuisce solo a quella la causa della morte, non al vaccino. Qui non vale la regola post hoc propter hoc usata per le vittime di covid.

6. Come stanno funzionando i vaccini, i contagi calano solo per questo?

Se paragoniamo i dati di ora a quelli del giugno scorso ci accorgiamo che anche l’anno scorso, senza vaccino, ci fu lo stesso drastico calo. E quindi si vorrebbe capire quanto incidano realmente i vaccini e quanto concorra il clima stagionale. Resta poi indeterminata l’incidenza e la durata d’efficacia dei vaccini, se il vaccinato può essere ancora contagioso, se il vaccino stesso innesca varianti. Non sarebbe poi necessario dopo il vaccino prescrivere il test seriologico per sapere come stiamo con gli anticorpi?

7. La gente si è davvero convertita in massa alla necessità dei vaccini?

In realtà si è rassegnata in massa a vaccinarsi, per istinto di gregge, pur diffidandone e pur sapendo di fare da cavia nel buio. Si vaccina per stanchezza, per conformarsi a un obbligo socio-sanitario, per timore di sanzioni, per levarsi quanto prima la mascherina, per disporre del passaporto, circolare liberamente e tornare alla vita normale. Pur vaccinandosi sono molti gli scettici, convinti che non serva o produca danni, soprattutto nel tempo e non ci copra da ulteriori varianti. E che saremo costretti a rifare ancora.

8. È davvero necessario vaccinare in massa anche in giovane età?

I giovani hanno un rischio molto basso di contagi e ancora più basso di un’infezione in forma pericolosa. Si usa il generico alibi che sono veicoli di contagio in famiglia e si usa il loro desiderio di avere un pass per sentirsi di nuovo liberi. Non si conoscono poi gli effetti nel lungo tempo di vaccini mai testati che potranno avere sulla loro salute, fertilità, genetica.

9. A che punto sono le cure per debellare o rendere innocuo il covid?

Proiettando tutta la profilassi e le aspettative sul vaccino, si sta trascurando la via di curare il covid con cure appropriate e tempestive, abbassando al minimo i rischi di ricoveri, complicanze e letalità. Eppure ci sono ormai medicinali e terapie che potrebbero abbattere il pericolo e mutare le strategie sanitarie.

10. Al di là del virus e delle vittime, quale effetto globale ha prodotto il covid?

Innanzitutto, più isolamento, più dipendenza e più sorveglianza; quindi una ripresa di potere dello Stato non solo sulla salute ma anche sul lavoro, il controllo e l’economia; poi di fatto ha penalizzato i governi outsider e rafforzato il modello cinese. Ha ingigantito la dipendenza dal circuito info-mediatico-sanitario e l’insicurezza. E non sappiamo ancora quante sono, e a che livello, le vittime dell’isolamento indotto dal covid, in termini di depressioni, suicidi, vite peggiorate, rapporti deteriorati e cure mancate per altre malattie gravi.

Le domande qui sollevate, circolano sparse da tempo, aprono dubbi e possibili risposte o interpretazioni. Dal covid siamo usciti più vulnerabili e più esposti ai rischi di altre pandemie; spontanee, indotte o manipolate. Ed è cresciuta l’incertezza, come dimostrano queste domande che non hanno avuto risposta.

Il Vaccino al Virus contemporaneo

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di Matteo Castagna (pubblicato su “Il Corriere delle Regioni” del 26/02/2021)

Ci sono profonde ragioni di carattere razionale, logico, giuridico, medico, filosofico, culturale, etico, sociale per combattere l’aborto e la perniciosa semplificazione ideologica che lo difende. Unendo le forze nella buona battaglia è possibile far vincere la verità.

Il Consiglio regionale lombardo ha bocciato la proposta di legge di iniziativa popolare n.76 denominata “Aborto al Sicuro” promossa da esponenti del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. Con il supporto dell’Avv. Gianfranco Amato e grazie alla determinazione del Presidente della III Commissione Sanità dott. Emanuele Monti, il Consiglio regionale ha rispedito al mittente la proposta che mirava, di fatto, ad attaccare il diritto dei medici di esercitare l’obiezione di coscienza e a diffondere i mezzi contraccettivi a tappeto, anche mediante un impianto sottocutaneo (LARC) che potesse garantire la sterilizzazione.

Nel frattempo, il tribunale di S. Maria di Capua a Vetere ha stabilito che gli embrioni creati e crioconservati da una coppia, che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati alla donna anche contro la volontà dell’ex partner. Si tratta del riconoscimento di un diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e poi surgelati. Peccato che, però, un bimbo non sia un “bastoncino findus” ma un essere umano, per quanto in crescita…e neppure una proprietà privata della donna, come vorrebbero vecchi slogan del femminismo militante. Sarà argomento che dovrà far discutere perché crea un precedente pericoloso evidente.

Ci si chiederà il motivo di tanto fermento bioetico, soprattutto nell’ultimo decennio. Possiamo dire che l’uomo contemporaneo soffre di alcuni mali che vengono chiamati beni dal mainstream dominante, a tutti i livelli e in tutti i consessi. Platone sosteneva che “estirpare solo gli effetti del male e non la causa è poca cosa”, soprattutto se il male è letale perché mette in discussione la sacralità e la dignità della Vita. Si dirà, giustamente, che il male è in stato così avanzato, che è come una metastasi diffusa in tutto il corpo sociale. Se “nihil difficile volenti”, allora dobbiamo lavorare, prima fornendo degli antidolorifici, per arrivare alla cura. Il nichilismo filosofico, che vuole distruggere la conoscenza razionale umana (nichilismo gnoseologico), la morale naturale e divina oggettiva (nichilismo etico) e l’essere per partecipazione in quanto rimanda a Quello per essenza (nichilismo metafisico), tende a trasformare l’uomo in una larva o in una “pecora matta” dantesca, che galleggia sul nulla per esserne ben presto ingoiato. L’oggi è caratterizzato da un grande vuoto di concetti, di principi, di valori, di ragionamenti e di retto discernimento, tanto che la Sovversione dell’ordine naturale, quindi divino, è il nuovo ordine mondiale. La cultura del nulla giunge a considerare la verità, il bene, il bello, l’identità, la tradizione, come mali o bugie da distruggere. La nostra società rigetta santità ed eroismo, onore e fortezza, giustizia e temperanza, educazione e primato dell’essere per il suo Vitello d’Oro fatto di edonismo e benessere materiale, narcisismo, egoismo e vacuità, sciocchezze e vanità. L’uomo odierno è molle, apatico, privo di certezze e rifiuta la verità perché la teme. Tutto va nelle opinioni, nel dialogo e ciascuno dice la sua, tutti sono “tuttologi” ma in realtà sono solo estensori del nulla, nella totale indifferenza religiosa.

Il nichilismo è il virus per il quale esiste un vaccino gratis e dalle dosi infinite che rimangono in freezer a grandi quantità. Esso viene sublimato da S. Tommaso d’Aquino nella metafisica dell’essere come atto ultimo di ogni sostanza, elevando e correggendo (ove necessario) il concetto di “partecipazione” di Platone e quello di “essenza” di Aristotele. Il vaccino della ragionevolezza dell’uomo, che è dotato di intelletto e volontà, porta a un Fine ultimo, il quale è il sommo Vero e Bene, da riscoprire, conoscere e, quindi amare. Pertanto, se l’uomo vuole stare bene nel corpo e nell’anima, deve curare entrambe e soprattutto l’anima, nelle sue facoltà nobili, che sono, appunto, l’intelletto e la volontà, come già insegnava mirabilmente il grande Seneca.

Fonte: https://www.corriereregioni.it/2021/02/25/il-vaccino-al-virus-contemporaneo-di-matteo-castagna/

Salvare l’economia dal Covid? Con un reddito di emergenza. Studio Cambridge…

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Salvare le economie? Servono risposte immediate, difesa dei più fragili e senso di comunità. Lo spiega uno studio sul Cambridge University Press. Un reddito…

di Antonio Amorosi

Come salvare l’economia dal Covid che in Occidente quasi nessuno riesce a gestire? Ce lo spiega uno studio pubblicato il 23 dicembre scorso dai ricercatori Jurgen De Wispelaere, lettone, e Leticia Morales, cilena, sul Cambridge University Press, una delle case editrici universitarie più prestigiose al mondo.

I due sostengono che pagare a ciascun residente un importo in contanti, mensilmente e per la durata della crisi servirebbe a proteggere le persone, l’economia oltre alla Sanità, visti gli effetti che le chiusure delle attività procureranno sulle risorse disponibili degli Stati. I due studiosi suggeriscono 3 ragioni per cui la proposta di un reddito di emergenza di base è particolarmente adatta a svolgere un ruolo importante come risposta alla crisi pandemica.

Per contrastare la crisi procuratasi servono risposte immediate, la difesa della popolazione più fragile e promuove un senso di solidarietà dentro le comunità.

Tre aspetti messi a repentaglio durante il Covid e che un reddito di emergenza di base sarebbe capace di alleviare. Aggiungendo che lo strumento dovrebbe essere reso funzionale in modo permanente ogni volta dai governanti e dagli Stati che ci sono crisi simili.

“Oltre a mettere a dura prova i sistemi sanitari in tutto il mondo, si prevede che la pandemia COVID-19 causerà una crisi economica e sociale globale di dimensioni senza precedenti”, spiegano i due studiosi. Come sappiamo le misure di blocco hanno un grave costo economico e sociale. “La Banca Mondiale si aspetta che il PIL mondiale nel 2020 si ridurrà del 5,2%, il che equivale alla più grande recessione dal 1945”. La risposta politica alla pandemia ha già causato una riduzione del tempo di lavoro e di massicci licenziamenti, con le perdite di lavoro: “17,3% delle ore totali stimate nel secondo trimestre del 2020 pari a 495 milioni di posti di lavoro a tempo pieno”. Continua a leggere

Realismo cattolico e rivoluzionari da tastiera, in tempi di Covid

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L’EDITORIALE

di Matteo Castagna

Scrive Simone Torresani su “Il Giornale del Ribelle” del 6/12/2020 che “è appena uscito il 54.mo rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese. È un rapporto tanto cupo, angosciante e tremendo che in certi punti si fa persino fatica a leggerlo: vien voglia di vendere tutto e una volta riaperte le frontiere rifarsi una vita alle “Isole Fortunate” (così chiamavano gli antichi le Canarie) o tra i colori variopinti del Messico. Verrebbe voglia, ma non lo si fa: accettare e rispettare e dare un senso al proprio luogo e condizione è forse “Il” senso della vita (e non “un senso della vita”) e chiunque abbia perizia di comando non deve abbandonare la nave in tempesta. (dalla bellezza del creato, al Creatore – insegnerebbe S. Ignazio).

Qualche cifra del disastro: frustrazione, mancanza di visione del futuro, inasprimento dei rapporti sociali e ostilità verso il prossimo abbondano nelle cifre.

Si pensi solo che per un concetto illusorio, aleatorio e astratto come la “sicurezza” gli italiani sono pronti per il 39% a limitare il diritto di sciopero, tanto faticosamente conquistato dalle generazioni precedente dopo lotte aspre. E non solo lo sciopero: anche le libertà di opinione e di associazione. Oltre il 77% sono favorevoli a più restrizioni (a parole), salvo poi lamentarsi in privato e a calpestarle: segno di schizofrenia e non indice di salute. Per 3 su 10 chi non ha rispettato le regole non deve essere curato. Il 43,5% -una cifra sorprendente- chiede la pena di morte nell’ordinamento giuridico. E ancora: solo il 13% pensa sia buona cosa tentare un lavoro autonomo imprenditoriale; il 54% e il 29% rispettivamente della piccola -media e grande impresa teme per il proprio lavoro, il 77% di autonomi e partite iva ha guadagnato molto meno rispetto al 2019; solo il 20% scarso pensa che “andrà tutto bene”, per l’ 80% andrà tutto male con varie gradazioni di pessimismo e il futuro fa paura. Non parliamo delle cifre sulla didattica a distanza, un flop assoluto che ha aumentato solo il divario tra gli studenti e non ha fatto imparare un bel nulla.

Poco da commentare: ne esce un quadro desolante d’un Paese vecchio ancor più nell’anima che nel fisico, perché l’ostinazione attaccata alla salute, alla vita e il rinunciare alle libertà nella speranza aleatoria e fallace di non ammalarsi è sintomo di un corpo sociale vecchio e ammuffito. La gioventù è anzitutto ribellione, sfida, temerarietà: l’evoluzione verso un atteggiamento maturo e consapevole deve passare attraverso queste esperienze di vita. Con queste risposte e il loro atteggiamento i giovani italiani sono i nonni di se stessi. Ci stupisce come nessuno degli intervistati, nessuna quota del campione statistico abbia incitato a una cosa rivoluzionaria se non ribelle: fare più figli per colmare i vuoti falcidiati dal coronavirus e colmare l’unico gap che ha davvero importanza, il passaggio di testimoni fra le generazioni, la continuità, in una parola il trionfo della Vita sulla Morte. Abbiamo perso noi, ha vinto il virus. Sars Cov 2 ci ha disumanizzati, resi sudditi, invecchiati e imbolsiti: ha vinto il virus, ha perso la società, ha perso la comunità. In tal quadro desolante spicca solo una luce e come disse Confucio ” è meglio una singola candela nel buio che camminare nelle tenebre”: il 25% della popolazione, incluse badate bene le fasce giovanili, iniziano a provare “stanchezza” per la comunicazione digitale. È da segnarlo e cerchiarlo in rosso: il digitale sta stancando 1 su 4 nei rapporti interpersonali. Continua a leggere

La pandemia, il guinzaglio e la museruola

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Fonte: Marcello Veneziani

Pubblichiamo un’intervista rilasciata da Marcello Veneziani ad Apostolos Apostolou, uscita sulla rivista ateniese theflagreport.com

Con il coronavirus il sistema politico mondiale, quello che si chiama governo sovranazionale organizza un mondo clinico “ideale”. Niente fuori dal normale clinico. Oggi parliamo di profilassi assoluta, ecco lo slogan nuovo della politica. Soprattutto la profilassi, perché la virulenza si impossessa di un corpo, di una rete o di un sistema e cosi, deve trovare una soluzione il sistema politico globale. Questo è il piano politico oggi? Che ne dici Marcello Veneziani?

Il potere sanitario che si è imposto con la pandemia è l’applicazione di quel regime della sorveglianza e del controllo capillare di cui si era parlato negli anni scorsi. Mai era accaduto che fossero così ristrette le libertà e i diritti elementari, costituzionali e fondamentali dei cittadini e dei popoli. Mai era accaduto che fosse così palese l’uso della paura e il terrorismo sanitario per tenere sotto pressione i popoli e per disperdere ogni resistenza. La motivazione, naturalmente, è inoppugnabile: si tratta di fronteggiare il contagio. Ma la ricorrenza delle ondate (siamo nel pieno della seconda ondata e già si parla della terza per il 2021), il profitto politico, economico e farmaceutico evidente di chi gestisce la pandemia o ne trae benefici, il controllo mediatico quasi assoluto e l’ombra inquietante del modello cinese, che è stato fonte del virus ed è ora modello di riferimento per affrontare la pandemia, lasciano pensare che ci sia un disegno globale dietro tutto questo.

Il governo sovranazionale vuole uno spazio super protetto come campo di concentramento che il corpo perde tutte le sue difese. Il governo vuole un regime di sorveglianza a 360 gradi, rieducazione e lavaggio del cervello dell’intera popolazione. Forse il virus diventa l’arma per questo lavaggio, questo abbiamo visto poco tempo fa, con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’ America. Come vedi questa opinione? Continua a leggere

Gratteri: “Il virus è ossigeno per le mafie”

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Epidemia, crisi economica e riemersione del fenomeno mafioso. Sembra questo l’assunto da cui partirà il dibattito (rigorosamente sul web) che il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha organizzato assieme a Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, autori del saggio ‘Ossigeno Illegale’. Il giornalista Pierluigi Senatore dialogherà con i due autori, ma poi ci sarà anche spazio per eventuali domande dei partecipanti. L’evento rientra tra le azioni di Legalità & Cittadinanza responsabile, Progetto di pedagogia civica, promosso dall’amministrazione comunale di Rubiera. L’evento sarà in streaming su piattaforma web www.educativvu.it 

Per partecipare occorre registrarsi gratuitamente sul sito. Eventuali domande dei partecipanti dovranno essere inviate invece all’indirizzo mail info@caraco.it

Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, e Antonio Nicaso, docente universitario e storico delle organizzazioni criminali, raccontano come le mafie coglieranno l’occasione di questa crisi per fare attività di riciclaggio, crearsi nuovi spazi nell’economia e radicarsi nel settore agricolo, della logistica, della grande distribuzione, della finanza o in altri settori strategici per l’Italia.

Fonte: https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/il-virus-%C3%A8-ossigeno-per-le-mafie-1.5726013

Il delirio di Henri Lévy: «Vaccino contro il virus grazie agli immigrati». Salvini: «Porta l’Africa a casa tua»

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Indigna non poco il “comizio” pro migranti del filosofo francese Bernard-Henri Levy ospite di Quarta Repubblica da Nicola Porro. In contrapposizione a Matteo Salvini il francese si è permesso di dire in piena emergenza sbarchi delle fandonie colossali che neanche Laura Boldrini avrebbe pronunciato con tanta sicumera. Con la prosopopea tipica dei guru della rive gauche. Dopo avere sputato veleno contro i sovranisti italiani , ecco la perla che ha sconcertato e imbufalito gli spettatori collegati sui social: i migranti sarebbero una chiave fondamentale per arrivare al più presto ad un vaccino efficace contro il Coronavirus. Testuale: “Il fatto che troveremo il vaccino in Italia e in Europa lo dobbiamo agli immigrati”, ha a più riprese ribadito”, suscitando lo sconcerto dell’ex vicepremier Salvini. “Siamo su scherzi a parte?”, ha chiesto il leader leghista al conduttore.

Henri Levy peggio della Boldrini

Le scintille si sprecano. ”Aspetta un attimo, con tutto il rispetto, lei dice che se troviamo il vaccino, lo dobbiamo agli immigrati che sbarcano a Lampedusa? – interloquisce Salvini con gran dose di pazienza. – Mi scusi, se troviamo la cura al Covid, non è grazie ai medici italiani e ai ricercatori e scienziati del San Matteo di Mantova ma è grazie agli immigrati che arrivano? Adesso, questa perla mi mancava…E’ colpa di Putin, è colpa di Salvini… Grazie agli immigrati, invece, troveremo il vaccino…”. La replica di Salvini al filosofo francese Bernard-Henri Levy non si fa attendere. La sua espressione è tutta un programma. Ma è un dialogo tra sordi. Lo scrittore e intellettuale transalpino, consulente di Emmanuel Macron, sembra invasato e fuori di sé.

Salvini a Henri Lévy: «Venga alla stazione Termini…»

”Mi arrendo, professore, venga stasera in stazione Termini a Roma o alla Stazione centrale di Milano, così vede quanto è bella l’immigrazione clandestina che a lei piace tanto…”, dice il leader della Lega.”Senza l’immigrazione africana non c’è ricerca in Francia, non si troverà mai una vaccino e una cura contro il Covid. Deve dire grazie ai migranti…”. Salvini non ci sta: ”Vabbè, stiamo su Scherzi a parte…”. Continua a leggere

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